ISTITUTO DI DIRITTO PRIVATO DELL UNIVERSITÀ DI PADOVA EX LIBRIS deir IsHfufo di Filosofia del D i r I n o e d i D i r i M o corri parafo di Padova in proprietà fiduciari a all* istituto di Diritto Privato Sala I ]>ORZIONE DISPONIBILE. PO RZI QNE DI SPON IBILE O SIA TRA T O 'r J ^ DELLA PORZIONE DE’BENI De’ quali giusta it Codice Civile si può disporre a titolo gratuito iu pregiudizio de’propi'j eredi , CON DNA DISSERTAZIONE Sull’ epoca iu cui le leggi cui ai nei ano a farsi obbligatorie^ riEL SIC. AVVOCATO JìL S S E U II; JS più gli estrani della discussione del Consiglio di Stato, della esposizione dei tuaim e discorsi degli Ora¬ tori del 'rribunato al Tribunato ed al Corpo legislativo, su tutto ciò che concerne la porzione disponibile. T RAV U ZIO N E DELL’ AVVOCATO MANGLVROTTI, Giudice della Corte civile e crimIì'sale in Milano, j) A L L A stamperia r k a r. e. V A SUA ECCELLENZA IL SIG. GIUSEPPE LUOSI, Gran Giudice, Ministro della Giustizia, DIGNITjIRIO dell' ORDlrfE REALE SELLA CORONA DI TERRÒ, grand' aquila della legion d' onore. Eccellenza, jP< cjietrato che ebbi essere cìesìdeiio di V, E, il vedere tradotto il trattato dei francese signor avvocato Levasseur sulla porzione disponibile , fu tosto mia cura T accìngermi alT opera. In leggendo V originale mi persuasi sempre più dell importanza di tale scrittof e deir utilità che può produrre una versione in lingua nostra , da che in (fucilo si vede magistralmente trat¬ tata e con beli ordine disposta una ma-^ teria, che dietro la nuova legislazione rt dehl) essere noia , e dehhe ìnteres-^ 'sare non solo uomini di legge , ma altresì ogni e cjualuncjuo ciliadino del Regno. Persuaso di tale verità , continuai con maggior coraggio e piacere il tra¬ vaglio , ed ora che è condotto al suo termine) mi faccio ardito a presentarlo alt Eccellenza Vostra. Se la traduzione d’un opera qua¬ lunque è per sè stessa una piccola co¬ sa^ sarà per me moliissinio il potermi lusingare d'avere anche con sì tenue lavoro giovato qualche poco alla mia patria^ ed adempiti i voti di V. E , a cui ho t onore di protestare i senti¬ menti della maggiore stima e del pià profondo rispetto. Milano., 20 novembre 1807. Disfate ed Ohh’ Servitore J G. Mangiarotti. INTRODUZIONE DEL TRADUTTORE. ./a.TENE, mercè F opera del più grande e del più savio de’suoi legislatori, Solone , e]>be una raccolta di buone leggi civili con¬ segnate alla religione de suoi magistrati per la più retta ainvuinislrazione della giustizia. Dopo la storia d’Atene si contemplò con venerazione dall’ occhio de’ politici quella de’bei tempi di Roma, la quale pur ebbe le sue leggi conosciute anche in oggi sotto nome di Plebisciti, Editti pretorj, ed opi¬ nioni de’ suoi più eccellenti giurcconsulù. vni Poscia subentrarono i Placiti dei Princìpi ridotti in corpo di leggi ne’ varj tempi ; indi il Codice Teodosiano, V Ermogeiiiaiio, ed altri, Tultimo de’quali sembra essere stato quello di Giustiniano. Alcuni pensatori dopo più secoli, ed In d-verse epoche si accorsero che le leggi dell’ antichità, in parte decadute in desue¬ tudine, e quasi dimenticate, in parte con¬ traddi centi fra loro, ed anche divenute ine¬ seguibili , non erano pili adattate nò ai tempi, nè ai popoli diversamente governati^ nè ai costumi ed alle abitudini cambiate per le diverse vicende e mutazioni di governi, e di religione. Quindi è che si gridò cor¬ rezione , miglioramento , rifoiTua. In Francia Carlo Magno, Carlo Luigi XI conobbero difatti la necessità di avere pel gran Popolo ima legge sola, e posero pensiere a si sublimo progetto. Dicesi che la Spagna pensasse pure a stender un piano di legislazione civile. Leopoldo in Toscana cominciò a dar« qualche mano ad una riforma in tale ramo, rna assunto ad altro trono restarono ine¬ seguiti i suoi progetti. Il di lui fratello Giuseppe secondo aveva fallo contemporaneamente altrettanto per rAustria, per FOngheria, e per la Lom¬ bardia austriaca ; ma la morte che troncò intempestiva i giorni d’un tanto principe, tolse a’suoi sudditi il vantaggio di vedere condotta a fine la concepita grand’ opera. Caterina seconda in Russia mostrò pu¬ re di occuparsene, e sembra avere gettati i semi e date disposizioni me dia n ti le quali i saioi successori potessero eseguire e per¬ fezionare il piano intrapreso. liliali Lo o por un motivo o jier un altro tutti gli stali continuarono a vivere ed es¬ sere regolali da un enonne e mostruoso ammasso di leggi e vecchio e nuove, di consuetudini disparate , di ordini, di editti e dichiarazioni, di costituzioni infinite, e diverse di provincia in provincia, di città in città , di villaggio in villaggio ; nè v’ era r X più una legge che fosse armonica col lutto e che potesse dirsi generale. Intanto non si vedevano ovunque che disordini e dispa¬ reri , e specialmente nell’ importantissima materia delle successioni ; quindi vergo¬ gnosa confusione di diritti ^ quindi dissen¬ sioni fra’ sudditi e nelle famiglie j quindi inutile, ma rovinosa moltlpllcità di hll ; quindi una pessima amministrazione di giu¬ stizia , per cui in molte provili eie le paj- ziaìità , le predilezioni, gli arhitrj tenevano luogo di ragione , di equità , di diritto. Sorse linahnente per noi l’ aurora del giorno felice, in cui il Grande del secolo decimonono che in sò lutti làunendo i ta¬ lenti del Capitano non solo e dell’Uomo di stato, ma altresì del più profondo giu¬ reconsulto, si slanciò sur un terreno aridis¬ simo e spinoso, ed appena ideata la grande opera di una riforma di legislazione civile, la eseguì vìncendo in un momento tutte qxielle difficoltà che o T ignoranza de’ tempi passati, o la nessuna volegata di fare il. bene, o la fredda indifferenza ed inerzia avevano falle Iravedere e credere ad infi¬ niti Governati imuretise ed insuperabili. Napolkoise il Grande adunque nel corso di podi e lune e con quella rapidità mede- si ni a con cui nel -cainpo di balLagUa va . vede , dispone e vince, immaginò, compilò e fece promulgare a suoi popoli un Codice civile , le di cui semplici leggi si associano bilicemente coi tempi, coi costumi, colie abitudini e cogl’ interessi nostri. Tra le sagge e veramenle lilosoOcbe dls- po.sizioni cJiG si hanno sancite in detto Codice , rimarcbevole si è quella della por¬ zione disponibile, sotto \\ \\io\o delle donar- %LonÌ Ira vwi o dei tcstamentL Nelle leggi romane, alla cui ionie in. qualche parte attinse la giurispriulenza del Codice Napoleone , quella clic ora viene denominata porzione dùponihile , chiama- vasi sotto altro nome portone legiltirna^ e sopra di questa anche dopo var] trattati che da prammatici forensi furono puldilicali, co¬ me to'a cento altri i in foglio del Forlivese xn » Mercuriale Merlino, ancora però non crasi riscliiarata ì origine della stessa romana le¬ gislazione , riguardo a questa congrua por- ^ ^lone legittima di erodila, come già sul finire del secolo xvti rifletteva il Bavaro Consigliere Manzio nelle sue ragionate isti¬ tuzioni imperiali lih. 3, tlt. 18. §, 3, n.‘’ 2. Fu pregio dell immortale presidente Mon¬ tesquieu nel suo capitolo unico li]). 27 dello spirilo delie leggi l’aver rintracciato nella storia del governo di lloinolo e di IS'nma e qslindi di Servio Tullio 1 pruicipj politi¬ ci da coi pervennero le leggi della romana giurisprudenza risguardante le successioni ed i testamenti. Romolo (egli dice) divise i terreni del suo piccolo stato a suoi cit¬ tadini; la legge della divisione delle Icj're richiese che i Leni di una famiglia non passassero in un altra che dalla prima non provenisse , e quindi ne avvenne che non vi furono se non se. due ordini di eredi dalla legge stabiliti j cioè 1 figli e disceii- denii, ed i prossimi collaterali per parte di maschj, perche appunto tutti formavano XITI una stessa famiglia, od un’altra la miglia che dalla prima era nata. Ij’ ordine di successione trovandosi in conseguenza della legge politica per tal mo¬ do stahillio, il privato cittadino non dove¬ va alterarlo con una particolare disposizio¬ ne che spogliasse la propria famìglia della contingente porzione pervenr\tagli ne’ heni stallili. Quindi negli antichi Romani non avvi idea di disposizione per uUiina volontà; e cpielle istesse alienazioni che si facevano per coìtratto , come contrarie al sistema politico e derogatorie in certo modo alia legge della generale divisione, ricliiedevano r approvazione del popolo stesso legislatore, come eruditamente fa osservare Einectio nelle sue romane anlichilà, secondo l’or¬ dino delle istituzioni. (.)rmai pertanto non si può dui) ita re che quinci ne sia originata la porzione legittima che ogni convenienza cd equità richiedeva doversi serbare alle proprie famiglie, quan¬ do pur si voleva alienare in morte parte XIV elei suo retaggio j giacche nessuno avrebbe osato di chiedere al popolo che 1 proprj beni passassero ad arricciiire degli estranei, e si lasciasse la propria famiglia ingiusta¬ mente desolata negli stenti e nella mendicità: ed ecco F origine tlelle leggi romane de tri ente et semùse e delle altre tutte ebe con forse troppa prodigalità emaiiai’ono po¬ scia su questa materia. La disposizione di queste antiche leggi » e quella del Codice INapoleone sono cer- iamento basale sugli stessi princìpi j ma avvi tra quella e rpìcsta la diversità rimarcabde ebe la disposizione del nuovo Codice è più equa e più consentanea alle origini so¬ pra indicate che supponendo in regola il divieto di trasmettere il pro]>rio retaggio agli estranei, accordano jier eccezione al padre di famìglia la facoltà di disporre dhina data porzione soltantoj quando che le pre¬ cedenti leggi che avevamo , sembravano supporre che il padre di famiglia avesse in regola la libera disposizione delle proprie sostanze , e solamente in via d’eccezione si aocorflasse agli ascendenti ed ai 'discen¬ denti l’azione di conseguire 1’illegalmente disposto. Questa diversità di azione portata dalla nuova legge non è già solamente di espres¬ sione , od in le>tera, e che dir si possa una sottile inutile osservazione ; ma all’ op¬ posto ella porta in dettaglio di esecuzione delle consideraJjili differenze, come il pro¬ fondo giureconsulto francese signor avvo¬ cato Levasseur nel presente suo trattato della ponzione dìsponihih fa all’ evidenza conoscere. Egli è perciò che V opera di questo eru¬ dito ed accurato legale diventa per la nuo¬ va legislazione di quell’ interesse e di quel- r utile che erano per l’addietro le questio¬ ni forensi sulla legittima del savojardo senatore Gaspare Antonio Tesauro , del riputato Ferdinando Devalenti che scrisse pure su tale materia sotto i pontificati di Clemente XI, e di Benedetto Xlli , non che più recentemente del celebre Paolo Po¬ liti, pubblico professore in Parma. y.Ti L’odiino nostro Gran Giudico, Ministro (Iella Giustizia, cui in mezzo alle immen¬ se sue cure nulla sfugge di quanto piuj influire al miglior benessere del foro ita¬ liano j che con mirabile indefessità lenta ogni sforzo per ispargere lumi al magistrali ed ai giurisperiti del Ilegno sulla vigente legge 5 questo primo Magistrato, conosciuta r importanza degli scritti del valente signor avvocato Gevasscur , non che 1’ utilità che ne devono produrre , desldcu’ò di vederli tradotti in lingua patria. J alo desiderio do¬ veva servir di leggo a qualchedano degli impiegati nel potere giudizuiiio, ed e ap¬ punto per questo che nelle ore di ozio mi accinsi a siflàdo piccolo travaglio, e mi de¬ cisi di darlo alla luce, animalo non solo dalla bontà del suìlodato Ministro , ma al¬ tresì dalla speranza che tale opera possa servire al giusto conoscimento di una tanto importante parte di nostra legislazione, an¬ che a coloro che ancora non gustano con facilità r idioma in cui scrisse il dotto sw gnor avvocato Levasseur, rT^.T=i--a-TgT P R E F A Z I O N E. EZ nostro commentario sulla Icg^e 4 germile anno 8.^ parlammo di quella porzione de^ heni^ di cui si può disporre a titolo gratuito, in forza della leggo stessa. Quale sarà aì fatta porzione sotto il regime del Codice Napoleone ? A vai Ecco r o^^etto del presente trattato. Il puìddico giudicherà , se ciò corrisponda al cico desiderio che si ebbe di pre¬ sentarli wi opera utile sur una nuova Legoe. Nel corso di quest opera s' incon¬ treranno diverse importai di questioni., e particolarmente quella , se i figli ille¬ gittimi abbiano il diritto J/risorva. Noi ojnniamo essere loro dovuta una riserva proporzionata che potranno riclamare contro i donatari fra l^^Nli giure¬ consulti afìpoggiano sì fatta opinione , altri sono di seniintenio contrario , e fra questi si distingue il signor Chahot ( de INllier^ membro del Tribunato) nel suo commento sul titolo delle successioni. Viene in seguito una dissertazione ■XIX particolare sull'epoca in cui le leg^i com- mìnciano a farsi obbligatorie. Si trovò necessario di unire tale dissertazione 3 air oggetto di determinare V epoca in cui la porzione disponibile 3 e la riser¬ va devono seguire le nonne prescritte dal Codice Napoleone, Per idtinio trovansl inseriti ^ e distri¬ buiti nmnericaniente 3 e mediami som¬ ma rj indicanti gli estratti relativi alla porzione disponibile , iS La discussione nel ConsMio di O Sfato; 12.^ Nesposizione de’molivi del signor Bigot Préameneu , 3 .*^ Un discorso letto nel Tribunato il giorno 9 jìorile anno undecinio dal signor Jaiiheri membro della sezione di legislazione; XX Un discorso pronuncialo nel corpo legislativo sotto il 1 3 dello stesso mese dal signor Favart, allorché presentò il voto del Trihunaio. « Questi estratti servono moltissimo a sciogliere le iifjìcoltà che si presentano; per lo che è cosa assai comoda il tro^ varli uniti a cfuesC opera. Sono essi preceduti da diciannove ar¬ ticoli del Codice Napoleone relativi alla porzione disponibile, coll' indicazione del¬ le pagine, e dei numeri, tanto del trattato che degli estratti. Negli estratti pari¬ mente trovatisi indicati gli articoli. T A V O I, A XXI DE’ CAPI T O L I DEL TRATTATO SULLA PORZIONE DISPONIBILE Prefazione .pag. Articolo -preliminare .] CAPITOLO PRIMO. Isciturci dello stcìtuto che vieta le donazioni eccedenti ima data quan¬ tità. Come siano regolante le lihe- ralità che eccedono la misura pre-. scritta .7 k XXTI CAPITOLO IL yl chi spetta il diritto di dimandare la riduzione . 9 CAPITOLO IH. ISìatura dell' azione di riduzione delle disposizioni fatte a titolo gratuito ^ e contro chi sia esercii) ile . . ■ 20 CAPI T O L O I V. Quali siano i beni disponibili per ti^ toìo gratuito ed in favore di chi . a.B C A P I T O I. O V. Quota disponibile a titolo gratuito . 2 5 Articolo I. Quota disponìbile da colui ché lascia dopo di se figli legittimi .... ivi xxm Articolo IT. Quota dìspojrìhile da colui che muore senza prole . I. Quota dìsponiidJe da chi;, non aveìido figli, lascia suoi eredi sol¬ tanto degli ascendenli o dei colla¬ terali . II. Quota^ disponibile da chi, non ai) elido figli ldii ci a per eredi ascen¬ denti e collaterali . Articolo ITT. Quota disponibile dal minore dai se¬ dici ai veni un anni . , * . ‘ . . . 4/ Articolo IY. Quota disponibile fra i conjugi . . 49 Articolo V. Porzione disponibile da colui che la¬ scia de figli illegittimi .5,^} 35 ivi 36 XX n C A P J T O I. O V 1 . Riduzione delie libera li/à eccessive . 62 A n TI COLO r. Regole generali sulla riduzione delle Iih era lità eccessive .ivi Aiìticolo jf. Riduzioni delle donazioni ^ra vivi . 68 , 1 . Riduzione delle donazioni Jra vivi de beni imin oh ili .ivi §. il. Riduzioite delle donazioni fra vivi delle cose mobili . Abticoi.o TIT, Riduzione delle disposizioni gratuite di usufrutto e di rendite vitalizie. 83 Abticolo IV. Riduzione nel caso che il defunto abbia lasciati figli illegittimi . . 94 CAPITOLO TIL Co 7 t quale ordine si dehha procedere nel ridurre le liberalità eccessive . 104 Articolo L ■ Con quale ordine si dehha procedere nel 7 'idurre le liberalità inscritte in un testamento .io5 Articolo II. Con quale ordine si debba procedere alla riduzione delle liberalità J'alte pOT' i^ì^Ch OrV})Z* * * ^ §. I. Come si procederà, contro la pei'-- sona de donatarj alla riduùone delle liberalità istituite con atto tra viid ... . 11 5 §. II. Come stabbia a procedere con¬ tro i terzi detentori degl immobili donati ^ 'fì'a vivi per la riduzione . i2Ìy É 5:xvi Articolo III. Ordine inverso di riduzione . . . i3o CAPITOLO vin. Degli avvcbìitaggi Jdtti ai legittiinarj i33 Articolo L Vantaggi Jiittì ai legittùnarj senza dispensa di collazione . 1 3G §. I. Quali persone possano opporre all’ erede Jdvorito senza dispensa Vincompatibilità delle due qualità, ivi §. II. Della collazione che ^fa h ere¬ de della cosa donata .i/ji ni. Della riunione delle due qua¬ lità ^ allorquando sono accumulate 7 ieir erede .. /JG IV. Della riunione delle qualità , allorché Terede favorito senza di¬ spensa di collazioite rinunzia ad una per attenersi all’ altra . . . i6i Articolo IL Del vantaggio fatto al legittimario con dispensa dalla collazione , . i6(Ì I XXTII Articolo jJT. Deir atto in cui può essere inserita la dispensa dalla collazione . . i-jS CAPITOLO IX. Delle aUenazioni .onerose a fondo perduto in favore del legittimario. 183 CAPITO I. O X. Effetti delle donazioni di tutto il disponilnle. .192 Articolo I. Effetto del legato di tutto il dispo¬ nibile .. , . . 198 Articolo IL Effetto della donazione fatta con atto fra vivi di tutto il disponibile 1 97 CAPITOLO XL ^ qual epoca la porzione disponibile iJXVTtl e la riserva devono essere regolate giusta la disposizione del Codice Napoleone .202 D I S S E R T A Z I O N E SulT epoca in cui le leggi cominciano ad esser obbligatorie . , . • ■ 219 Articoli del Codice concernenti la porzione disponibile . 23 r ESTRATTI Delle Sessioni del Consiglio dì Stato. Deli esposizione demotivi. . . • 241 Idei rapporto fatto al Tribunato in nome della sezione di legislazione. 380 Oel discorso deli Oratore del Tri¬ bunato al Corpo legislativo. . ■ 898 É TRATTATO DELLA PORZIONE DE’ BENI, Di cui si può disporre a titolo gratuito j in pregiudizio dei legittimi eredi, giusta il Codice N a DO le Gite. ARTICOLO PRELIMINARE, I. La !egg<^ 17 nevoso strettamente circoscritta la facolta di disporre de^ jn'oprj Leni a riiolo gratuito ; la legge 4 ger*nile la estese qoalclie poco : il Codice civile r ajnpliQ ancora di pili. Ciò posto, il soggetto del j>resente trattato si è di vedere quale sia la porzione deVLeni , di cui l’uomo può disporre a titolo gratuito. Chiamiamo pors:ìo7ie disponihìle quella quota de’ Leni, di cui 1 ’ uomo può a titolo gratuito disporre, a pregiudizio degli eredi legittimi, Cliiamiamo rz 5 erva , o sìa porzione indisponibilc quella quota di Leni, che la Legge vuole assolutamente devoluta all’erede , della quale non può essere spo*- gliato per le donazioni lasciate dal testatore. ( ) La porzione disponibne e Li riserva , sono due parti di 1111 tutto ^ ciò che non appartiene nlT ima delle due , fa parte delLaltra ^ motivo per cui, tratiaiido dei- runa^ forza è toccare ancfie la seconda* La porzione disponibile e la riserva ^ formando due parti dbin tutto ^ questo viene ad essere plenameH'* te disponibile 5 qualora la legge non istalnlisca una riserva; viceversa^ se la riserva comprende l’universalità de’ beni 5 non rimane piti porzione disponiliile* Non ha concorrenza fra la porzione disponibile e la ri¬ serva 5 se non se in quanto sono parti formanti un tutto* 2. Per conoscere Pai rimontar e della porzione dispo*- nibile e della riserva ^ è necessario conoscere pre ve li¬ ti vajnente rammontare di quel tutto , tlì cui esse no sono parti. Noi ciuarneremo questo tutto sostanza totale^ stante die è quel dato preciso su cui si dovrà dcterininare la tangente della porzione disponilnle e della riserva. La riserva devoluta per legge agli eredi legittimi non si ammette che ncUe disposizioni testamentarie. Può altresì aver luogo riguardo alle disposizioni fra vivi e testamentarie ^ a bccoiida che la legge vieta air uomo di dispiorre de’ suoi lieni al di là di una data porzione in pregiudizio dell’ erede legittimo^ oppure può aver luogo riguardo alle disposizioni te« atamentarie solamente^ o riguardo a delle liberalità lasciate tanto per testamento , che per atto tra vivi. Nel primo caso ( e tali ernno la Falcidia e le ri¬ serve statutarie la sostanza totale, non comprendendo die i beni posseduti dal defunto al tempo di sua morte, si confonde'coli’eredità. Nel secondo c,iso la sostanza totale comprende, e i beni lasciati dal defunto , e quelli dal medesimo donati mediante atto ira vivi. Avendo h\ogo la ri- serv'a sn questi beni , e di necessaria conseguenza di’ essi devono far parte della massa totale , sulla quale debb’ essere stabilita la quota di riserva. 3 . Il Codice lascia all’uomo la facoltà di fare dei Vantaggi, die in certe occasioni diminuiscono, ed in certe altre assorbiscono i beni lasciati ali" erede le¬ gittimo. Piacque al legislatore di considerare , 1. “ Che r uomo nulla deve a’suoi collaterali, in conseguenza di che gli permise di disporre a loro pregiudizio di tutte le facoltà sue. Riguardo a’ colla¬ terali la porzione dispoiiiliiie è il tutto , la riserva è zero , o per meglio dire, non v’ ha riserva per li col¬ laterali. 2, “ Che l’uomo deve lasciare ai suoi discendenti, ed in mancanza dì questi, agli ascendenti , almeno una porzione de’ suol beni ; hi conseguenza di die pose de’ confini particolari in favore dei discendenti , ed ascendenti alle liberalità che l’nomo potrebbe fare. Egli è perciò die la riserva del Codice può definirsi (quella porzione di beni , di cui /’ uomo non può dis¬ porre a titedo groÉuzfo in pregiudizio de* suoi discen- denti , e de’ suoi ascendenti chiamati alla sua sucoes- sione , ed accettanti, A. La riserva del Codice ha molta analozìa colla legittima, colla quarta Falcidia c Trehetlianica colle riserve statutarie , colla riserva della legge if nevoso, e con quella della legge //. germile , stante che questi diversi diritti consistono in porzione di beni dalla ( 4 ) iegge riservati al solo ercJe die non jiuò esserne spa- gliato Jaìla vulontà dell’ uomo. 5 . La riserva del Codice, la legittima, la riserva della legge 17 nevoso, e quella della legge 4 germile, sono tra loro conformi, dachè esse hanno od ebbero vigore in tutta la Francia. Queste rfuattro riserve diversificano da ila Falcidia, dalla Trebeìlianica , e dalle riserve statutarie , daddi queste uliirae erano usitate soltanto in alcune proviii- cie , cioè , la Falcidia e la Trebeìlianica ue’ paesi ove era in vigore il diritto comune, e le riserve sta¬ tutarie nei paesi regolati de’particola ri statuti. La riserva del Codice conviene colla legittima, colla Falcidia e colla Trebeìlianica, dacltè cpiestl diversi diritti consistono nel deteriniuare una quota precisa sull’universalità de’beni del defunto. Diversifica dalia IcQltti/fio, i- daclie essa ha luogo per II dUccndeiitl ed ascendenti e che nei paesi statutari 1 discendent avevano essi soli il diritto di legittima ^ a ® dachè ella non consiste nella stessa quan¬ tità. La legittima de‘ llgli era ordinariamente la metà dell’ asse, e nei paesi dove era in vigore il diritto comune , qualche volta io era di tin terzo s la ri¬ serva del Codice in favore de’figli è delia metà, di un terzo, odi tre quarti , secondo il loro nninei'o La le¬ gittima degli ascendenti, ammessa nei paesi dove era in vio’ore il diritto comune, era dei terzo: la riserva Iqì'O secondo U Cotlice g metà. Essa diversifica dalla Falcìdia , dacliè la zior^e delia Falcidia non aveva luogo ^ che sni legatis qnando che la riserva del Codke sì esteude altresì le donazioni fra vivi^ ( 5 ) Diversifica dalla Trebellianica ^ dacliè la riserva ha Inogo nelle successioni legittime^ e la TrebelUanica era tassativa alle success lo ni testamentarie essa era la ritenzione die T erede tesTamentario poteva fare su ir eredita dal testatore gravata d’ immediata restia tuzione- 6. La riserva del Codice diversifica dalle statuta¬ rie ; I,® dachè quella ha luogo indlstintaniente su qualunque specie di "beni , e lo statata riè non ricade¬ vano die su una spècie particolare dehnedèsinii ( come per esemjjio sui beni della famiglia ^ ed in un piccolo numero di statuti sui lienl cosi detti <11 surrogazione , cioè a dire su quei beni che acquistati dal testatore s’ intendevano surrogati ai hem della fainigìia , ed in ulti ino in inancanza di beni surroo^ati sui inobill), 3." DifT'erisce pavimente da eh è tju ella ha Inc^o sol¬ tanto in favore de iti (Scende liti ed ascendenti, e le riserve statutarie contemplavano anche j collaterali i jilùrinioti, 3.'“ La prima varia a seconda del minierò e della qualità degli eredi, e le riserve statutarie erano sem¬ pre le stesse qualunque fosse il nuuiero e la qualità degli eretU. 7. La riserva del Codice è unissona con quelle delle leggi 17 nevoso e 4 germlle ; i.“ perchè determinano una porzione d'ogni sorta di beni senza veruna distin¬ zione di beni di famiglia, o di surrogati , di mobili ed iniiiiobiii *, a.“ perchè si estendono su qualunque disposizione gratuita , sia testamentaria, che per atto tra vivi. La riserva del Godice diversifica poi da siffatte ri¬ serve! i.'* perchè quella non favorisce i collaterali* 2.® percKè riguardo ai figli non determina loro la stessa C 6 ) porzione* Tu forza della legge 17 nevoso la riservi era in qualunque caso di nove decimi per gli estranei e di una parte intiera per gli altri jigli : in forza cleila legge 4 germi le ella era per lo meno di tre ritiarti, ed in caso che il defunto lasciasse dopo di sè quattro figli Oil un nnmero maggiore, era più considerevole; ili forza dei Codice ella è della meiii , di due terzi ^ di tre quarti, secondo il numero dei figli ; mai ptrh in maggior quantità. La presente opera sarà divisa in undici capitoli nel modo seguente^ i,** si tratterà della natura dello sta¬ tuto che vieta qualunque liberalità che oltrepassi una certa porzione di beni^ 3** di coloro cui spetta il diritto di addimandare la riduzione ; 3 .® della iia- rura delP azione di riduzione c contro chi si può istituire -, 4.® quali siano i beni disponibili a titolo grarnito, ed in favore
  • izinne ; questi solo possono portare querela suU’eccesso di liberalità , e solamente nel caso contemplato dalla legge. Quindi sotto la le¬ gislazione anteriore alla legge 5 brumale anno Sj fu¬ rono considerate come disposizioni relative le deli¬ berazioni di quel genere contemplate da leggi , o da particolari statini. Ciò devesi intendere parimente di quelle disposizioni del Codice, cìie non ebbero di mi¬ ra , che r interesse degli eredi spogliati della parte che la legge volle loro riservala^ le relative all’in¬ teresse dell’ erede non possono essere invocate che dallo stesso ne’ casi e per gli oggetti specificati dalla legge. ic. Egli è perciò, die le liberalità eccellenti la por¬ zione «llsponilille non sono intieramente mille , ma solcamo ridnctbili. L interesse tic 11’erede si limita alla riserva a lui devoluta per lesile ; né sì estende più oltre. Qualora abbia avuta dal suo autore si fatta riserva , non ha più alcun diriito di ritlaiiiare. Come mai potrà ciuerelare, allorclié l.i persona awanlag- gi.ata, offrendogli fino alla giusta concorrenza la ridn- zicme del suo vantaggio, io pone iti fjiiell’istesso stato in cui si troverebbe , quando Mon si fosse fatto uso della X'iserva ? il line di f[iiei9ta é adeinpito ^ e la persona beneficata ba il dritto di conservare il di più che forma la porzione disjjonihile. Vigente La legge 4germile insorsero dei djibbi stil punto 5 se le liberalità eccessive fossero nnile nel loro tntra 5 oppure soltanto ridticilnlr AIcmii le sostejiiiero alTatto nulle, ed appoggiarono P opinione loro tanto sulla lettera della legge medesima, cjnaiitn sulle dis¬ posizioni delle leggi 22 ventoso, arino 2, urt. ^7, e 18 piovoso, anno 5 , urt. Queste ragioni mancavano eli fondatoento, come noi Fribbianio già diinostjaio nei commeatario alla legge 4 germi le, 11/7. 11 Codice no a lascia dubbio veruno sulia validità delle liberalirh ec¬ cessive , e sulla riduzione loro , al tjual oggetto pre¬ scrive de regolaménti iri una particolare sezione- articolo 920 , die è il pivi ni 0 di questa sezione , cosi si esprime : /f Le disposizioni . . . . , le quali » eccederanno la porzione disponibile , saranno ridu- cibili alia detta quota- Si fu perciò che il sig. Bigot de Préamenea disse nella sua esposizione dei motivi: La légge non distrugga {q liberalità eccessi- w ve s essa non la die ridurle, jj ( 9 ) CAPITOLO ir. .4 chi spetta il diritto di domandare la riduzione? IT. AbbUnio velluto al n." 9 che lo statuto che proibisce tU disporre a tìtolo gratuito al di più d’iiua certa porzione, non è già una disposizione assoluta , ma soltanto relativa all’ interesse di colui che per volontà dell’uomo c privato «runa porzione de’beni. Quegli soltanto che In forza della disposizione del te¬ statore soffre il pregindizlo, può querelare ed .addo- mandare la riduzione : e perciò il Codice stabili per regola generalo, all’art. 95 r, cl,e la riduzione non può essere cbiesta die da coloro, a cui profitto la legge institni la riserva, cioè dagli eredi legittimi del dis- ponente. 12 . All’ erede legittimo perverrebbero coi beni la¬ sciatigli dal defunto quelli pure de’ quali dispose a titolo gratuito, se per avventura non ne avesse Lttla parola -, qualora i’ erede trovisi gravato dalla detta disposizione gratuita, gli ò facoltativo il domandarne la riduzione. j 3. Ond’essere autorizzato a riclamare la ridu¬ zione non basta essere erede presuntivo , non basta avere il diritto di raccogliere 1 ’eredità , ma bisogna effettivamente aver accettata 1’ eredita. Colui clie vi rinunzia non ha vernn diritto ai beni del defunto. Potrà egli dolersi delle liberalità che non lo aggra- vano ? Se queste non fossero avvenute, la di lui qua¬ lità di linunziante non gli vieterebbe di prender parte negli oggetti elle non essendo stati donati dal defunto. C IG ) verrebliero ad aumentare l'^ asse netto della sua erc^ cUtà : danque il riiiiinziaiire noìi pitó rlclaiiiare la ri¬ duzione delle disposizioni eccessive. Questa decisione che è mi risultato delle teorie legali, comunque non si rinvenga in tenniul in alcun articolo del Codice ^ pure l’articolo 910 la presuppone- Questo articolo non ammette alla riserva rasceodente che concorre col collaterale , che nel caso in cui quest’ ascendente concorra alla divisioDe , e così pure nel caso in cui abbia accertato di suceetlere- Ecco il testo puntuale Gli ascendenti soli avranno 11 diritto a questa riserva in qualunque caso che una divi" // sioiie 9 in concorso di coìlatej'ali ^ non desse loro // quella quota parte di beni riservata - Si potrebbe per avventura opporre che la riserva fórma per il figlio una legittima ^ che li figlio legitU" mario , rinnnziando alla successione , sarebbe in di" ritto di dimandare la sua legittima ai douatarj fra vìvi ^ e che per tal modo i’ azione di riserva può es¬ sere istituita dair erede ^ malgrado la rinunzia da esso fatta. Due risposte si danno a tale obbiezione. Primo, II paragone della riserva del Codice colla legitthiia non è esatto su tutti i punti : i,® il Codice accorda la riserva agii ascendenti, e ne’paesi regolati da particolari statuti, gli ascendenti non avevano ri" serva 5 a.'’ la riserva del Codice tiene luogo per il figlio non solo di legittima , ma al cresi di riserve stri" tutarie 5 e non si dubitò glaiumai che bisognasse es¬ sere erede accettante per rlelamare le riserve statua tarle- Recando. La questione se al figlio legittimario ( n ) rinunzia lite alla successione fosse facoltativo di ricla- niare la legittima, era diversamente decisa dagli autori. Gli uni, e specialmente Dnmoulia , consid. 35 num. i 5 c seg. ; Coqnille , IVìvernois donat , art. 7; le Maitre , J^aris tit. 14., art. 3^8 ; ed il Rennusson , ptop. cup. 3 , itz, (T^ Ti.° Q , furono per 1 ’ afferma¬ tiva. Si fatta opinione fu adottata dagli autori del Eepertorio di giurisprudenza alla parola legittima scz. ■! , § I 5 pag, ij}8 , i quali basarono il loro pa¬ rere sulla massima che la legittima è una porzione di beni, e non già una porzione d* eredità. Altri al contrario , e particolarmente il Ricard , donat. part, 3 , n. 578 e seg-., e Lebrun, succ. lib. 3 , cap. 5 } scz. 1 j n. ^ e ^og. sostennero la negativa s essi s’ appoggiano alla massima contraria , che la le¬ gittima facendo parte di ciò che il figlio avrebbe do¬ vuto percepire come erede se, il padre non avesse fatte donazioni, veniva ad essere una quota parte d^eredita, che nello stesso caso sarebbe pervenuta al legittimario. Questi ultimi, denegando all’ erede rinunziante l’a- zlone di dimandare la legittima, accordano poi all’erede avvantaggiato la facoltà di ritenerla sulla porzione dei SUOI vantaggi per via d’ eccezione , comunque avesse rinunziato alla successione. Ommettendo qui la disamina rloiu „ / TU tusamina della questione (estra¬ nea allatto al presente trartarn ^ • > . t . . ^ ^ cattato ), cioè, se la legittima fosse una quota-parte de’ ìmni 9 oppure una (jnota- parte dell eredità , egli è troppo certo essere la ri¬ serva del Codice una porzione dell’ eredità. Essa è sanzionata per legge colla sola vista che 1’ erede non abbia ad essere intieramente spogliato, medianti le gratuite disposizioni del defunto : essa è una porzione ( la ) di ciò che perverrebbe al parente a titolo d’eredità, se il defunto non ne avesse disposto fra vivi, fi rU nnnziante cìie non ha diritto a cosa Veruna , non può giammai chiamarsi spogliato : come dunque godrii della riserva sanzionata in favore di colui solo die viene spogliato ? La questiono particolare ^ cioè, se T erede avvan¬ taggiato che rinunzia alla successione al»bia diritto alla riserva sui vantaggio die gli spetta per lo mono in via eccezione ^ non può riguardare Terede avvarì- taggìato con dispensa di collazione che conservando i due titoli ne cumula il beneììclo : essa non può risguardare che T erede avvantaggiato senza dispensa di collazione* Vedasi qui abbasso il capitolo sui van- taggi fatti agli eredi legittimi. Si doma oda se ai creditori del defunto sia ri- Ierrato il diritto sui beni disposti a titolo gratuito . Bisogna distìnguere le liberalità testalueritarie dalle donazioni a causa di morte fatte media4te atto tra vi- vi 5 e dalle donazióni tra vivi, I*® I debiti sono un peso sulT li ni ver sai ita de’ beni posseduti dal defunto al momento della morte ^ i beni affetti di legati ne fanno parte ; per conseguenza ind è che la donazione a mio favore è pregiudicevole non già a voi , ma ai creditori del defunto. Kel caso in cui la donazione imita al beni lasciati dal de¬ funto fosse inferiore alla massa dei debiti , la mia donazione non vi arrecherebbe più un personale pre¬ giudizio ; e perciò la vostra pretesa di riduzione è senz’ appoggio Nel caso poi in cui la donazione uni¬ ta ai beni suddetti eccedesse la quantità dei debiti, ella non vi pregiudica m totalità, ma soltanto nella porzione dell’asse che resterà nell'eredità, pagati che ai anno ì debiti : e perciò voi non potrete promuovere a riserva die sulla porzione libera, e non già sulla totalità deli’ oggetto donato. Si fatto raziocìnio è erroneo. Parlando della ridu¬ zione delle donazioni fra vivi , bisogna farsi carico tei duitti del donatario in faccia ai creditori, di quel¬ li dello stesso in faccia all’erede, e di quelli dell’e- beneficiario in faccia ai creditori : questi sono Z trettantl diritti relativi da non confondersi, nè esten- ofsi da Un caso all’ altro. Non possono i creditori ( ) domandare la rldaxione contro Ì1 donatario^ spettando tale diritto al solo erede . I creditori possoiio acldo^ mandare il pagamento de’debiti all’ ereile beneficiario soltanto fino alia concorrenza de'beni lasciati dal de^ fnnto : lo stralcio che questo erede fa subire al do¬ natario , è aflFatto estraneo ai creditori , Per io che, qualunque sia la sorte de' creditori ^ !o stralcio deve essere sempre eguale fra l'erede ed Ìl donatario* Quest’ultimo è in errore allorcbè ci^ede poter allegare i debiti del defunto all’oggetto di aniiicliilare od in¬ fievolire P addo manda tagli riduzione* Per esempio. Un padre lascia a tre figli 120,000 lire di attività , 3 20,000 di passività 5 cioè lir 200,000 di debiti più dell’ attivo f fece fra vivi donazione eli lir, 80,000. La porzione dtsponibtJe , nrf. 3 ùì ^ è ua quarto, cioè lir* 20,0005 i figli domanderanno al do¬ natario la restituzione cU tre parti lasciandogUene un colo quarto. la vano il donatario dirà = la mia donazione noB Vi arreca pregiudizio veruno. Yostro padre lasciò cen¬ to venti mila lire di attività, me ne donò ottanta mil^i , il che forma in totalità duecento mfla lire5 ne lasciò trecento venti ni ila di debiti : se avesse te-" nuto presso dì sè la soinnia donatajni, voi sareste per lo. meno ridotto a zero, dunque male a proposito fon¬ date l’ azion vostra di riduzione sulla donazione niia che nnlla vi toglie. I figli gli risponderanno: i credicori non han¬ no alcun diritto sulle lire 80,000 donate fra vivi che jion fanno parte della successione* Eignardo a noi fanno parte dei beni del defunto : essi fanno parte della sostanza totale , e devono entrarvi non dedotti ( '7 ) ì po’quali non possuuo essere caricati. In man¬ canza di asse attivo nelT eredità^ ^'giino sono 5 a vero dire 5 il solo oggetto che rimane in questa massa ; ma vi sono però compresi per totalità. La porzione dispo¬ nibile è d'’ nn cprarto : dunque voi dovete resliluiro lire 60^000 per i tre quarti formanti la porzione non dispoiuìnle. Invano i creditori del defunto , die personal mente non hanno diritto veruno di pulsare il donatario fra vìvi 5 tenterebbero di sforzare V erede beaeliclavlo a metterli a parte del beneOclo di quella riduzione per la quale questi ha tutto il diritto contro il do¬ natario fra vivi. Vedasi nell’ estratto n.*' sti la lunga discussione dO ebbe luogo su tale proposito nella se¬ duta del giorno 5 ventoso anno tip nella quale fu deciso che i creditori della eredità potranno insti mire la loro azione sui beni che j^erveiigoiio alT erede a titolo di riduzione ; in couseguenza la redazione co* miinicata al Tribunato est^ n.'' dopo avere deciso nelP art. 3 s , die la riduzione non potrà giammai esser chiesta dai creditori del definito ^ aggiunse ; Salvo ai creditori qualurique diritto sui beni redenti a titolo di tale nduzione- Il Tribunato non manco di fare delle osservazioni su questa ultima pane di articolo ^ e propose di ommetterla. Siffatta proposizione fu adot¬ tata nella seduta del 14 gérmile anno II n.® per cui nella definitiva redazione fu soppressa la suddetta ultima parte di articolo* La legge conforme a questa ultima redazione cosi si esprime alP art. 1 do- natarj ^ i legatarj ed ì creditori del defunto non po¬ tranno domandare questa riduzione ^ nè profittarne^ Queste ultime parole tolgono ai creditori il diritto di domandvitc la. riclnzioiie contro il donatario^ spettando tale diritto al solo erede , I creditori possono acìdO' mandare il paga oleato de’debiti all’ erede beneficiario soltanto fino alla concorrenza de’beni lasciati dal de¬ funto : lo stralcio die questo erede fa subire al do¬ natario, è alEitto estraneo ai creditori » Per lo che, qualunque sia la sorte de’ creditori ^ lo stralcio deve essere sempre eguale fra P erede ed il donatario, Quest’ultimo è in errore allorcbè crede poter allegare i debili del defunto all’ oggetto di annichilare od in¬ fievolire l’addoinandatagli riduzlone- Per esempio. Un padre lascia a tre figli 120,000 lire di attività ^ $20^000 dì passività -, cioè lir 200,000 di debiti piu dell’ attivo ; fece fra vivi donazione à lir, 80,000, La porzione disponibile, ^o 3 ^ è un quarto , cioè lir, ao,ooo 5 i figli domanderanno al do¬ natario la restituzione di tre parti lasciandogliene un solo quarto. In vano il donatario dirà ^ la mia donazione non vi arreca pregiuilizlo veruno. Vostro padre lasciò cen¬ to venti mila lire di attività, me ne donò ottanta mila, il che forma in totalità duecento mrla lire ^ ne lasciò trecento ventimila di debiti ; se avesse te¬ nuto presso di se la somma doìiataini, voi sareste per lo . meno ridotto a zero, dunque male a proposito fon¬ date 1 ’ azioa vostra di riduzione sulla donazione mia che nulla vi toglie, I figli gli risponderanno? i creditori non han¬ no alcun diritto sulle lire 80,000 donate fra vivi che non fanno parte della successione. Riguardo a noi fanno parte dei beni del defuiitp : essi fanno parte della sostanza totale , e devono entrarvi non dedotti C ^7 ) i Aehìtì pe’ tfnali non possoiio essere caricati. Io niau- canza^ nell’ ereditàj egtiao sono , a vero dìrejj il solo oggetro che riinnne in questa massa; ma yi sono però compresi per totalità. La porzione dispo¬ nibile è d’ un quarto ; dunque voi dovete resfi:iure lire òcjOOQ per i tre quarti fonnaiui la porzione non disponibile. Invano i creditori del defunto, die persannlmenfe non banuo diritto veruno di pulsare il donatario fra vivi 5 tenterebbero di sforzare T erede lieneficiario a metterli a parte del beneficio di quella riduzione per la quale questi Iia tutto il diritto contro i! do¬ natario fra vivi. Vedasi ncir estratto n.® jj la lunga discnsslone cV ebbe luogo su tale proposito nella se¬ duta del gVoriiQ 5 ventoso anno ii , nella quale fu deciso che i creditori della eredita potranno instituir^ la loro nzione sui he ni che perveagoiio all' erede a titolo di riihiziooe : in conseguenza la redazione co* iTiUiiicata ai Trilnuiato est,^ dopo avere deciso nelV art. 32 ^ che la riduzione non potrà giammai esser chiesta dai creditori del defunto , aggiunse : Salvo a creditori ijualaiiquc diritto sai beni redenli a titolo di tale riduzione* Il Tribunato non maiicò di fare delle osservazioni su questa ultima parte di articolo , c propose di ommetterla. Siffatta proposizione fu adot¬ tata nella seduta del germile anno II n,® 17, per cui nella definitiva redazione fu soppressa la suddetta ultima parte di articolo. La lf*ggo eoa forni e a questa ultima redazione cosi si esprime alV art, ^31 l do- uatavj, i legatari i creditori del defunto non po- ttarmo domandare questa riduzione, uè profitnmic* Que?ste ultime parole tolgono ai creditori il diritto di rcttrt contro il donatario fra vivi la detrazione delle lire óojooo costituenti la riservai ^ non possono del pari pulsare i lìgU eredi beneficiarj ^ perchè siano \ i|! • tenuti a rilasciar loro sino alla concorrenza de^ loro ' j debiti le lire 60,000 eh’ essi hanno diritto di detrarre dall’oggetto donato tra vivi* Allorché l’erede adisce puramente e sempìice- 'j) ‘ silente T eredità, allora i creditori della stessa diven- j tano suoi creditori personali* Essi acquistano il diritto sull’oggetto detratto nella sola qualità di creditori 1 ' dell’ erede ; ma non hanno poi alcun diritto come creditori del defunto ; il che oiiererà in molte circo¬ stanze effetti diversi ; e segnatamente nel caso della divisione de"* patrlmonj , e riguardo alla data dell’ ipo¬ teca eh’ essi possono mettere sugl’ ini mobili dedotti ! dalla donazione fra vivi* SI. L’erede beneficiario , art\ 80^ ^ può esimersi ( ' dal pagamento dei debiti, rilasciando tutti i beni dcl- I. L eredità ai creditori od ai legatarj. Questo rilascio ' non lo priva però della qualità di erede., e gliene conserva tuttora il titolo , giusta la massima semel hteres semper heeres^ Per tal modo , malgrado questo rilascio, non s’intende spogliato dal diritto, cojiie » erede accettante, di riclainare la riduzione delle dona¬ zioni fra vivi ; ed il donatario fra vivi avrebbe torto : qualora pretendesse che per siffatto rilascio de’ beni l’erede beneficiario avesse rinunziato al titolo di ere¬ de , e per conseguenza al diritto di cercare la ridu¬ zione. i ( 19 ) 28, L’erede è discendente, ascendente o collaterale del clefiinto, In forza degli anicoU jjjtJ g ji5 del Codice i soli primi due hanno diritto ad una riserva*, 1 collateiali non ne hanno t*ernno fi In mancanza >/ d’ascendenti e discendenti si potrà disporre della totalità dei beni u cosi all’ articolo ed è perciò che il collaterale non può pretendere la ridu¬ zione delle liberalità. Questa decisione ha parimente luogo nel caso in cui il collaterale concoi’re coll’ ascendente dell’altra linea. L art. ^i 5 che previilc il caso dt tale con¬ corso , porta che il solo ascendente ha diritto alla riserva: ciò deducesi dall’art. 916» In niaiicaiiza di » una linea d’ascéndenti e discendenti, si potrà disporre n della totalità della porzione spettante a (jnesta Hnea.if zù. La facoltà di dimandare la riserva è, come ^ualun^ne altro diritto, trasmissihile agli eredi ed aventi causa da coltii che può promuoverla. L’ar¬ ticolo 921 contiene guesta decisione riguardo alle disposizioni fra vivi » la riduzione delle disposi- » zìoni fra vivi non potrà essere dimandata die da « quelli a vantaggio de’quali la legge ha stabilita la lisetvs, dai loro eredi od averiU ccuisa da essi, u Ciò dicasi parimente riguardo alle disposizioni te- stamentarie, 24. Il tlisponente non pnò opporre P eccesso delle siie liberalità , e dimandarne la irid Lizio ne ^ egli non può agile contro il fatto proprio : la legge iioa ebbe di mira il di lui interesse, ina quello de’suoi eredi. Come dunque potrà lagnarsi d’uu eccesso che non si potrà conoscere se non se alP epoca della sua morte ^ essendo questo relativo soltanto al nuinftro ed alla qualità de’ suoi eredi ? C ) CAPITOLO IIL IValara dell* azione di riduzione delle, disposizioni fatte a tUolo gratuito : e contro chi sia esercibde^ aS, Quest" a7.Ione è esperibile contro V ladiYklno Rn^ntagi^ìato^ ed è un’azione contro questa personale» 26» Lo scopo di SI fatta azione si è quello di detrarre una data porzione dalla disposizione gratuita. La li¬ beralità, valida allorchfe non eccede certi confini , k non e poi quando gli oltrepassa» Riguardo alla porziooc indisponibilc ^ la liberalità non lia die un’ esecuzione momentanea die cessa tosto che vieti chiesta la detra- ziooe ; perciò l’azione di rkluzione è di sua natuta reale ^ jnediaiite la quale Ìl peiizionario riclama lino alla debita concoivrenza la proprietà della cosa donata dal defunto^ perciò la legge j?'>n , la chiama ri* guardo alle cose immobili azione dì riveìidicazione. Comunque I’ azione per la riduzione sia di su£i natura mista ^ ciò nulla pure in certi casi si converte in un’ azione merameme personale. La disposizione gratuita si fa e per atto di ultima volontà e per atto tra vivi» L*" oggetto delta disposizione gratuita per testamento è nelle mani dell’ erede attore per la riduzione : il legatario gliene cerca il rilascio* L" erede promuove la riduzione in via di ritenzione ; ed ecco coiiie la di lui azione è reale. 38, Allordìè il defunto ha disposto in causa di morte per atto fra vivi ^ I’ oggetto della disposizione trovasi nella massa de’ beni lasGiati dal defunto : Terede domanda che sia staccato il valore della riduzione f e tale sua azioiie è reale. ( ) Un padre dona al suo nipote , in un contratto di matrimonio, il terzo de’beni che si troveranno alla sua inerte. A tale epoca lascia tre figli ; la riserva è di tre quarti j la sola cfuai'ta è disponibile , art. J, Il de¬ funto ha donato il terzo : questo terzo si trova nella massa de^ suoi beni : i figli eredi tlornandano che U donazione sìa ridotta dal terzo al quarto^ essi riterranno il dipiù in natura , e siffatta azione e reale. 1 ? azione per la rldnzioue della cosa mobile donata fra vivi è meramente personale per i mobili fongibili» Vedasi in appresso cap. ^ art. ^ ^ | j. Riguardo poi ai mobili quasi fongibili, e non fon- gibili 5 vedasi wi. ag. L’ azione per la riduzione dell** immobile do¬ nato fra vivi ^ essendo tina petizione di rivendicazione fino alla concorrenza della porzAone indlsponibile ^ uè risulta : 1* Che il doiKitario non ha ^ vivente il donante > che mia proprietà risoli!roria. Le iporeche dal medesi¬ mo poste SLilP asse ereditario sono per questa ragione ipoteche risolutorie. Queste cessano in forza della ri¬ duzione : e r eredità ricuperata mercé la riduzione p rientra nelle mani del riducente f* libera da ogni de^» hito od ipoteca contratta dal donatario art. ^2^. 3 o* Il donatario medesimo non trasmette a'' suoi successovi od aventi causa se non se una proprietà risolutoria. Per la qual cosa V azione riveiidicatorla può essere intentata contro gli eredi del donatario : lo può essere pure a termini dell'^ art. contro L terzi detentori degl’ immobili formanti parte delle donazioni fra vivi ed alienati dai donatarj^ L’* erede X'iducente riclama in natura una ( ) porzione clelT iinniobile sino alla concorrenza delta decltuione : il legatario o donatario che soffri la rida- ^ioue non ha diritto di offrìrgU P equivalente* £ vietato ai defunto di alterare con qualsiasi clan- sola V esercizio della riserva , e molto meno d’ iinpe- dire che P erede la riclami in seguito sugP iiumobili ili natura. Kon si avrà alcun riguardo alla clausola che il defunto potesse aver frapposta tanto in un atto fra vivi 5 quanto in un testamento , colla quale obbli¬ gasse il donatario od il legatario di pagare al suo erede il valore delta riserva ^ malgrado siffatta clausola od altra simile , P erede avrà sempre il diritto di cercare per riserva come prO]>rietario indiviso una porzione delP immobile, nb potrà essere obbligato a contentarsi del rispettivo valore. 33 . L*" azione riv^endicatoria coinpetente agli eredi del donatore contro P acquirente del donatario , potrà iVjrse essere resa libera niediaiite il registro de! con¬ tratto d’acquisto? fi II venditore trasferisce soltanto iielP acquirente la proprietà e le ragioni che egli ave va sulla cosa venduta art. La trascrizione è stata stabilita al solo oggetto di liberare dalle ipoteclie i fondi che ne sono affetti. Ella non può trasmettere alP acquirente maggior dirittQ di proprietà dì quello ne avesse il venditore : non rende libéra la proprietà ^ non libera dalP azione rivendica*- tOTja di CLù si tratta. 33 , DalP azione rivendicatoria è «gli liberato l’ag¬ giudicatario in conseguenza di una vendita forzala, «lediaate sentenza di aggiudica&ioile e sua transcri- aione ? La sentenza cU aggiudicazione forzata non trasmette airaggiudicatario maggiori diritti di proprietà di ^4) restringe solfante in più occasioni ad nna qniintltìi più 0 me;in esfesa, come vedremo nel segneiite capito-- lo j e jìerció , i,*" V nomo può disporre a titolo gratuito cF ogni sorta di beni tanto corj^orali, che incorporali ^ mobili od irTìiiiobìli , sempre intéso però che non ecceda la quota stabilita dalla legge* 2/ Egli ne può clis|)orre in favore eli persone di ogni genere 5 ad eccezione però di quelle che la legge dicliìara incapaci di ricevere , siano esse estranee , 0 parenti legittimarj ^ siano parenti non legitthiiarj. Ciò foriuerà il soggetto d’ ixtia questione particolare nel capitolo Vili j in cui trattasi dei vantaggi fatti ai le- gittimarj. 3/ Ogni liberalità e valida , qualanque sia la na¬ tura deir atto che !a contieae, tanto fra vivi, che per ultima volontà 5 porcile non de vii dalle forme volute dalla legge- 35 * Allorché il donatore fra vivi d"* una somma in contante pagabile dopo la sua morte , o di lutt^ altro oggetto, vuole assicurare al suo doiiarario la realizza¬ zione della cosa donata sui beni non disposti in suo favore, deve Insti taire una speciale ipoteca sur un tale o fai altro immobile* Senza questa speciale ipoteca non si farebbe luogo a valersi d^ ipoteca veruna , e ciò per la disposizione dell’art, 21Z9 del Codice^ la quale prescrive che qualunque stipulazione volontaria d’ ipoteca eaiinc!Ì espressaaTente o nei titolo costitutivo od in qualunque altro successivo^ la natura e la situa¬ zione degl' iiiiiTiobili ipotecati , e limiti necessaria^ mente l’ipoteca conveiizionale sugl’ immobili indieacjr ( =^5 ) CAPITOLO V. Quota disponibile a titolo gratuito. Questa quota vav'ia a seconck de’ diversi casi dia noi vedremo progressiva in ente. Articolo I. Quota disponibile ^da colui che lascia dopo di sè fgli legittimi. 36 . Le liLevaUtà disposte da colui che non lascia se non se figli legittimi , hanno la loro piena esecu¬ zione ; tutta volta che non siano eccessive , I.® La metà, qualora alla sita morte non lasci che un solo figlio legittimo, art. jfiJ, a.® Il terzo, se ne lascia due, ivi. 3 .' Il quarto , se ne lascia tre od anche più , ivi- Sy- La legge dice, se lascia alla sua morte', e per¬ ciò la porzione disponibile si regola secondo il nn- inero de’figli esistenti all’epoca della morte, senza riguardo al numero de’ figli esistenti al tempo della donazione. Se al momento della donazione esistono tre figli, ed all’epoca della morte non ne esista che uno, la porzione disponibile sarà della, metà , quando non. sarebbe stata che d’ un quarto, se i figli viventi al derapo della donazione fossero sopravvissuti. Viceversa ; se al tempo della donazione esistono due figli, ed a quello della morte ne esìstono quattro. i ( ^6 ) ÌH porxioni^ cìimponibile sai'à d’ un quarto ^ Ìii luogo eh" ella non sareblje stata che d’ terzo , qualora non fossero sopravvenuti alti*! figli al donatore. 38 . La Ie£:ge., allorclife fissò la porzione disponibile, avuto riguardo al numero de’figli , ha compreso sotto il nome di 6gli i discendenti di qualunque grado ^ ma non si contano però che per quel figlio che 1/ rappresentano nella successione del disponente, rr Sì presentano alla successione del donatore sei ni¬ poti nati da due figli premorti : essi non conterà uno che per due ^ stante clie non rappresentano che due persone. Le liberalità fatte dal defunto avranno la loro piena esecuzione, quand’ anche eccedano il quarta, ben inteso però die non oltrepassino il terzo, 39, T nipoti nati da un figlio unico tanto masdiio, che femmina 5 saranno essi ritenuti per un solo allor¬ ché trattasi di fissare la porzione disponibile ? J nipoti nati da nn figho unico non succedono al loro avo a titolo di rappresentazione del loio autoie, ma bensì in capita (i). Non può loro applicarsi la seconda parte delP art, 914; restano eglino compresi fi) L* oggetto della rappresautàzìone è dì far succedere il parente lontano in concorso del più proseimo al defunto j ma però d^ una pros^ «inika eguale a cpiella del suo autore. In forza della rappresentazione si trova Bniziamente collocato nelP grado dagli altri ; éi ammette a dividere con loro , ed a percepire quella parte che spetterebbe al suo autore se fosse vivo. Fu altiesi ammessa la rappresentazione tra i nipoti nati da più figli * si trovò ragionevole ebe ciascun ramo avesse preci sanie ut* la porzione che il SUO autore nè più nè meno avrebbe avuto* GH accen¬ nati due motivi d* infcredarre la rapprescntazlono non posEono appltcarsi quando vengono alla successione dei nipoii nati d* un faglio•itnico pre¬ murici j questi sono ammessi senza rapprcsentàzioue , ma soltanto in prò * pria loro testa. ( ) nella prima parte dell’articolo istesso.— w Sono cora- » presi.sotto il nome di figli i discendenti n in giialimque grado essi siano. » — Perloclvè in questo caso particolare la porzione disponibile devesi regolare, avuto riguardo al iinmero dei nipoti (i). In conseguenza cU die , se ne estscono tre , la porzione disponibile dell’ avo sarà d’un quarto , quando che ella sarebbe stata della jnetà se gli fosse sopravvissuto il figlio. Invano si opporrà die i nipoti di due o tre figli sono contati per due o tre teste , jiientre si determina Ja parte disponibile ^ dacliè essi tengon luogo tU due o tre persone 3 i figli nati d’un solo non devono rite¬ nersi die per xino , mentre tengon luogo d’ una per¬ sona sola* Tale h il senso evidente delta legge ^ Il di cui risultato si è ^ die in quest*^ uUimo caso la por¬ zione disponibile è della metà 5 qualunque siasi il nuinero dei nipoti* Si risponde* Bisogna convenire die la legge può per ( 1 ) L’unticci, giuri sprude 11 za aveva fissato due massime analoghe aJla presente ^ fondate euUo «tesso princìpio che ì figli nati d’iin figlio unico éntrano a succedere al loro avo in testa propria y e non in for^a di rap¬ presentazione. I. La donazione fatta al conjuge in seconde nozze era ridotta ia «pici caso e^le nìla parte del nipote die percepiva meno. Ri card. Dojiatt p* 3. n. zs^3 *y Le Brun lib. 2 . jez* 1 . ini. 5, 7 i* Pothicr Contrai, de mar. n. 5S5* a. La legittima che variava ne* paesi dì diritto scrlito secondo il numero de* figli j, in questo caso particolare era fissata dal namoro dei nipoti , come è di sentimento Despeisscs tùjji* 2 * pari- z* n. 4. Ferriere Ptffb 3^0^ ( 3o ) conseajuenza necessaria del primo , sì è die la parte del rinooziaiite accresce agli accectaiiti in quella quan¬ tità che fa devoluta al riauiiEiante. Al momento della morte eia senno dei chiamati è ipso jurc padrone della sua pordoiic ereditaria ^ ed ha diritto di far ridurre le liberalità ^ avuto riguardo al numero dei chiamati tutti padroni come luì. La rinuncia di alcuni non deve cambiare ì diritti già acquistati dagli altri , ma soltanto procurare a questi ultimi V accrescimento dei diritti che i primi avevano già acquistata Ella dunque non deve punto influire sulla porzione disponibile ^ die rimarrà tuttora la stessa senza venni aumento ^ e sarà stabilita ^ avoto riguardo al numero dei chiamati , come se non vi fosse stata rinunzia alcuna- Nel caso proposto ciascuno degli eredi ha acquistato ipso jure il suo terzo dclTasse ereditario , ed il diritto rispettivo di dimandare la riduzione delle liberalità fino alla concorrenza del quarto della sua pai, te. La rinuncia di un di essi non può nuocere agli altri due^ riguardo alia terza parte che avevano precedentemente acquistata. Essi hanno la riserva dei tre quarti ^ dunque devono parimente averla sulla parte loro accresciura in un con tutti i diritti del riiiiinziante. Ecco perciò come la circostanza della rinunzia di uno dei tre chiamati i3j ed altri autori soEtejsgpjio all* opposto che la divistone cleBha farsi per teste ogni qujilvolta k rinunzia è gratuita, L* opinione loro era fondata ti'a le altre ragioni su ideila che gli statuti di Parigi art. 3S0f d*Grlean6 art. 323^ cd altri slmili si Sono servili delP eapresslono à su.ccessio7i che indicano gli accettanti. Non può allegarsi si fatta ragione nella contro ver aia sopra trattai a ^ giacché il Codice civile, come é rimsrcató, usa dell* espressione f é lascia alla rma morU la cj^uale ab¬ braccia tutti i chiamati. ( 3i ) non impedisce che il donafario non jjossa essere ridotto al giurto nella totalità de’ beni. Qui facilmente si obbietterà : sotto T antica legge la legittima eia regolata ^ avuto riguardo ai numero de figli accettanti , e di gue’ che rinunzia vano (ilìquo dato per fare un vantaggio a se stessi, senza riguardo ai figli che rinunziavano gratuìtanienic. La riserva tien luogo di legittima : cosi, per regolare la riserva, bisogna aver riguardo non già al numero di tutti i chiamati , ma soltanto al numero degli accettanti e di coloro che rinunziano alìquo dato. Molte risposte si danno a tale olibiezione. Primo. L’ analogia che può esìstere fra la legittima e la riserva non può far applicare alla riserva una regola propria della legittima , allorché la legge che stabilì la riserva , contiene una decisione contrarla. Secondo. L’ analogia che esiste fra la riserva e I.t legittima non è affatto e.satta tassativamente alla gui- stione proposta , cioè , se per fi.ssare l’uno o T altro duitto Sia necessario aver riguardo al numero de’ cliia- mati , od a guello degli accettanti. Per istabilire la legitt^a era interesse di colui che doveva prestarla , che si avesse riguardo al numero dei chiamati , ed era interesse del legittimarlo che lo si avesse al numero degli accettanti. Allorché trattasi di fissare la riserva, egli è al contrario deli’ interesse dì chi la presta , di aver riguardo al numero degli accettanti , ed é inte- vesse dell’ erede rlclamante la riserva, che si abbia ri¬ guardo al numero de’ chiamati. Il seguente esempio Schiarirà la cosa. Giacomo Fournier lascia per suoi eredi presuntivi Lm.g\ ^ ‘Kicola e Francesco, tutti tre suoi figli. L* asse ( 3a ) totale di sua eredità monta a tire ai,ooo nette*, lis isti tu ito un legato ad un estraneo di lire r 5 ,ooo. Fran¬ cesco rinunzia all^ eredita grattutaitiente i gli aldi due accettano j e cercano la loro legìttlnia. La legittima di ciascuno de’ figli è la metà della parte che avrebbe avuto, se il defunto non avesse institiiito alcun legato. Se si ha riguardo al un mero dei chiamati, essi sono tre: la parte ereditaria di ciascuno è di lire 7,000, la legittima, di lire 3 , 5 oo} essi sono due, che cercano la legittima il che impoita la somma dì lire 7,000 per amendue : essi trovano nell’eredità lire 6,000 non disposte dal defunto. Al lega¬ tario non toccheranno che lir. 14,000 e 1 asceta ai sud¬ detti le lir. 1,000 che mancano loro. Se si ha riguardo al numero degli accettanti, la porzione ereditai ia è lir. io, 5 oo , la legìttima loro la*. 5 , 25 o , le due legit¬ time unite io,Soo. r due legittimarj trovano nell’ere¬ dità lir. 6,000 non disposte dai defunto ; essi licla meranno Ur- 4»5oo contro il legatario delle lir. i 5 ,ooo, che sarà ridotto a lir. io, 5 oo invece di lir. r4,ooo , che vidimo conservare nella prima operazione. Dal che si deduce , che l’ interesse del legatario che deve prestare la legittima si è di doversi avere riguardo al numero dei chiamati , e quello dei legittimarj d’avere riguardo al numero degli accettanti. Discendiamo all’ operazione della riserva nel caso proposto. Se si ha riguardo al numero dei chiamati , essi sono tre ; la riserva sarà di tre quarti, cioè di lir. 15,760 , ed il legatario sarà ridotto al quarto dis¬ ponibile , cioè a lir. 5 aSo, — Se si ha riguardo al numero degli accettami, essi sono due ; la riserva è dì due terzi, cioè lir. 14,000 i ed il legatario conserva ( 33 ) U terzo cUsponibile, cioè lir. 7,000 , e non glàUr. 5,a5o, come nel caso dei cKiamatì. — Da ciò si deduce che D interesse del legatario che presta la riserva, è che •i debba aver riguardo al numero degli accettanti, e quello degli eredi petenti la riserva , che lo si abbia al numero de’ chiamati. L’interesse dell’erede non essendo lo stesso, allor¬ ché tlaitasi di stabilire la legittima e la riserva , avuto riguardo al numero de’ figli che si contano , ni viene die non può applicarsi nel determinare la riserva, a dettame del Codice civile, quella regola adottata sotto a vecchia legislazione per la legittima sul numero dei figli che si contano. L’uomo che muore civilmente è incapace di succedere, art. ^ 5 . Le successioni che avrebbero potuto aprirsi a favor suo trapassano nel modo stesso come se egli fosse morto naturalmente : perlochè nello stabi¬ lire la porzione disponibile in queste successioni egli non entra a far numero. Nelle euoceseioiil dirette i figli dell' uomo morto ci- Vilmente potranno essere contati nel calcolo della por- Etone disponibile, come se questi fosse digià morto na uia mente 5 vale a dire per una testa se vengono per rappresentazione , ed a seconda del loro numero sevi entrano senza il soccorso di rappresentazione come se fossero nati da un figlio unico. 43. Quanto si disse nel presente articolo si applì- c u a tutti i figli legittimi , e non solo a que’ che na- in costanza di matrimonio hanno per sè stessi a favore la figliazione naturale, e la figUazione le- S e ) ma altresì ai figli adottivi che non hanno per 010 se non se la figliazione legale. L’articolo 9 l 3 > 3 ( 34 ) che fissa la porzione disponibile per colui che lascia de' fio-li, si serve dell’ espressione fi-gU legittimi , che è comune agli uni ed agli altri. Vero si è , che pri¬ ma del Codice 1 ’ espressione figlio legittimo significa¬ va soltanto i figli nati da matrimonio e non già gli altri, dachè non si conosceva V adozione. Ma dopo la pubblicazione del Codice la stessa espressione deve essere presa in un senso più generale , onde signifi¬ care tutti coloro che la legge riconosce per figli. Non v’lia luogo a dubitare, che P art. 9i3 non 1 inten in tale estesa significazione dietro Pare. 35 o , che ac¬ corda all’adottato . sulla successione dell ad Gitante „ gli stessi diritti che vi avrebbe il figlio «a o matrimonio. Ella è intenzione precisa del Codice, che il figlio adottivo abbia tutti i inedesim. diruti , e colla stessa estensione di quella abbia il figlio na da matrimonio ; che goda parimente della riserva san- *z:Ìoi3ata a favore de' legittimi 43. n iislio aJottivo avoiido 1’ eguale n.erva di quello nato da matrimonio, ne viene (li conseguenza , che forma numero per determinare la porzione dispo¬ nibile , quando vi concorra coi figli nati da matrimo¬ nio. Se il defunto lascia un figlio adottivo , ed uno nato da niatrimonio, la porzione disponibile Sara sol¬ tanto d- un terzo per essere due i figli i invece d es- cere della metà , allorquando non vi fosse che il so- figlio nato da maliinionio- ^ 44 II figlio adottivo, art. 3^8, rimane nella famiglia naturale , e oi conserta tutti i suoi diritti, e specialmente quello di succedere ai propn-j genitou , ed ai parenti naturali - Conservando il diritto di suc¬ cedere , ritiene altresì quello di riserva sui beni dei ( 35 ) suor genitori : alla loro morte egli avrà la facoltà di et?erGÌlare sUlktto diritto ^ c colP estensione medesima , come se non fosse stato adottato. A n T 1 G o L o II. Quota disponibile da colui che muore senza prole^ Allorché il defilato non lascia figlia la successione può essere solamente diretta, a,® soltanto collate¬ rale , 3 .® diretta e coll a terni e nel tempo stesso, a se- coiida che vengono chiamati i discendenti od i col¬ laterali. § Quota disponibile da chi^ 7ion avendo figlia lascia per suoi eredi dei soli a5cende7Ui ^ o dei soli colla-^ Hrali. 45, La successione è diretta soltanto quando vi so¬ no ascendenti nelle due linee ( escluso il caso di cui si parlerà La appresso 7i. 4^, ove il padre e la madre concorressero entrambi con de^ fratelli e delle sorelle.) Allora si divide, art. 74^?, per metà fra gli ascendenti della linea paterna, e gli ascendenti della linea ma¬ terna, La por 5 !:lone dispoaiblle in questo caso è della metà, art. , gli ascendenti hanno a titolo di riser¬ va l"* altra meta. Quelli di ciascuna linea conservano per riserva la metà della loro porzione^ o sla il quar¬ to del totale. 46. La successione è meramente collaterale, allora ( 36 ) quando in veruna cU dette linee non si trova alcuu ascendente. In questo caso le liberalità possono assor¬ bire la totalità de’ beni» nrt, per cui i collaterali non hanno riserva. Quando si discusse nel consiglio di stato il pro¬ getto del Codice, fu, nella seduta a 3 piovoso ati. ii, estratto n. agitata la quistione, se si dovesse ac¬ cordare una riserva ai fratelli. Fu al momento adot- tata la massima per le ragioni che si veggono nel relativo processo verbale j ma nella seduta del susse¬ guente 24 germile è stata rigettata dietro le osserva- zioxìi trihiuiato, Tiuììi^ § II. Della quota disponibile da chi, non avendo figli, lascia per eredi ascendenti e collaterali. 47 . caso in cui i collaterali concorrono co- gli ascendenti nella stessa successione , i collaterali che non avrebbero il diritto alla riserva se fossero soli, non ne hanno del pari, quando concorrono cogli ascendenti. Questi soltanto partecipano del diritto di riserva, che è loro speciale, art. ^i 5 . Gli ascendenti hanno diritto alla riserva , ivi — in qualunque caso che una divisione in concorso di „ collaterali non desse loro quella quota parte di beni >, riservata^/. —Per bene intendere questa decisione di lep-ge, fa d’ uopo osservare, che la successione può esperi simultaneamente diretta, e collaterale in trf casi. 48. Nel primo , allorquando vi sono ascendenti in ( 37 ) una linea, e collaterali lontani in un’ altra. ( Dico collaterali lontani coloro che non sono nè fratelli, nè sorelle, nè discemlenti dagli uni o dalle altre ). In questo caso la successione che ab intestato^ ap¬ parterrebbe , secondo Varticolo ^ 53 , per una metà agli ascendenti , e per b altra ai collaterali ; questi ultimi essendovi testamento, non hanno diritto veruno alla liserva ; quindi è che la metà loro appartenente ab intestato, è intieramente disponibile, sulla metà poi dell’ascendente vi ha la sola metà di disponibile: dal che risulta che il totale del disponibile è di tre quarti dei beni , art. § i, PP^ugasi una successione di lire 40*000 nette ne a quale si presentino 1’ avo paterno del defunto , un cugino materno ed un legatario universale : questo ultimo ri clama la totalità de’ beni. Se non vi fosse il legato universale, i beni sareb¬ bero devoluti per metà , cioè lire ao,Goo all’ avo pa¬ terno, e le altre lire ao,ooo al cugino materno. Questo ultimo non ha diritto di riserva , per cui non può impedire che la sua parte non sia appresa dal lega- tarm universale : l’avo ha per riserva la metà parte, cioè ire 10,000 ; dunque al legatario toccheranno le restanti lire So^ood. ^ 49 * secondo caso , allorquando il defunto la- il padre ^ la madre 5 e de^ collaterali prossìnii (dico collaterali prossimi i fratelli, le sorelle e loro incendenti In tal caso il padre e la madre lianiao intestato ^ art. e ^ 5 j , la metà da diridere tra 105:0 ; i collaterali prossimi 1’ altra metà. Nel terzo , allorquando il defunto lascia soltanto il padie o la madre, e de’collaterali prossimi. Allora, ( 38 ) il superstite dei padre e madre viene ad avere rin quarto, ed i collaterali prossimi gh altri tre quarti. . . In questi duo ultimi casi i collaterali prossimi, quanto i lontani non hanno più diritto di riserva , e soltanto è devoluto al padre od alla madre che con- corrono con essi alla successione. So. Ma si dimanderà quale sia in questi ultimi due stessi casi la riserva dei padre e madre ; saia la to* talità de’ beni , oppure la metà della loio parte ere ditaria? . , Potrebbe dirsi — La riserva stabilita dall articolo qj5, è della metà de’beni , se in mancanza di fig i il defunto lascia degli ascendenti in ciascuna de e due linee. Quindi , dove il defunto lascia padre e madre , la riserva è la metà de’ beni , ma nel caso medesimo la loro parte ereditaria e del pan la meta, la riserva adunque è della parte intiera. - Seguendo la norma dello stesso articolo qiS , se il defunto non lascia ascendenti che d’ una linea , la porzione dispo¬ nibile è di tre quarti , e la riserva di un quarto. D* ciò , nel caso ove il defunto non lascia che il padre o la madre, la riserva del superstite è d’ un quaito, ma nel caso medesimo la di lui parte ereditaria non è che un quarto : dunque la sua riserva è una parte intiera. _ _ Non debbonsi indurre, e molto meno seguirsi si fatte conseguenze troppo servili alla lettci*a dell’ arti¬ colo 918. Lo spirito generale della legge si è quelita di permettere al defunto di potere istituii e deile lihe ■ralità che assorbiscono, 0 per lo meno diminuiscono la parte di ciascuno de’ suoi eredi. Se il Codice avesse ( 39 ) voluto eccettuar e da questa regola generale qualcuno degli eredi , P eccezione sarebbe stata a fav^ore dei iìgU che meritano molto maggior preferenza dei pa¬ dre e della madre , stante die si hanno maggiori do* veri ai proprj discendenti ^ di quello clic agli ascen¬ denti. Se i figli possono in tutti i casi essere privati (V una porzione della parte loro , ciò dicasi per ra¬ gione ben più forte riguardo al padre ed alla madre. Applicando le due disposizioni delibarticolo 915^ § i ai casi ne"' quali non vi sono collaterali prossimi del defunto ^ scorgesi che P intenzione del Codice si fu quella di accordare agli ascendenti per riserva la me¬ tà della loro parte. Bisogna adottare P istessa massi¬ ma allorché essi concorrono coi collaterali prossimi alP oggetto di seguire P intenzione del legislatore. Quindi è che nelle due sovra enunciate circostanze ^ ove il padre e la madre concorrono coi fratelli e le sorelle^ o coi discendenti dei medesimi, la riserva lo¬ ro deve essere la metà della loro parte -, cioè a dire per ciascuno un ottavo del totale, metà della loro part':, che è un quarto sul totale. Per esempio : Il defunto lascia il padre, la madre, un fratello ed un legatario universale 5 P asse suo ereditario è di lir, 40,000 nette. Quando non vi fosse legato, la porzione del fratello sarebbe lir. 30*000 5 quella del padre 3g,qoo, e lir. ig,qoo parimente quella della madre : il legato assorbirà la porzione del fra¬ tello che non ha riserva. La riserva dei padre e madre non sarà già pei* ciascheduno il quarto delPere- dità, cioè lir. io,gqo intiera parte^ ma soltanto lire SsòDo per cadauno, metà della parte. Per tal modo delle lir. 40,000 , ne toccheranno So^oo© al legatario uiiiversalQ. ( 4 '’ ) Suppongasi nel caso ùì enti co che la madre del cle- fmvto sia a lui premorta. In mancanza dì legato , la porzione del padre sarà lir. 10,000 : quella del fra¬ fello che è di tre quarti forma lir. 3 o,ooo ; essa sarà assorbiu dal legatario universale-. La riserva del pa« tire sarà lir. .S5OO0 , metà della porzione sua , ed il legatario universale prenderà lir. 35 ,000. 5 i. A norma degli articoli ySS e 754, quando il superstite del padre e della madre concorre ab in¬ testato con, un collaterale lontano dell’altra linea, ha 1’ usufrutto del terzo de’ beni ai quali non succede in proprietà. Ma questo terzo d’ usufrutto sarà egli dis¬ ponibile per intiero , oppure potrà il superstite ac¬ cumularlo colla metà della sua li.serva ? X»’articolo 9 i 5 sembra aver deciso che questo ter¬ zo sia disponibile per intiero. Fissa la porzione dis¬ ponibile ai tre quarti , e la riserva al quarto, quando il defunto non lascia se non se asoendenti d’nna sola linea ^ tale è appunto il c.aso specifico in cui il de¬ funto lascia il padre 0 la madre , in un con de’ col¬ laterali di altra linea ; la riserva limitata al quarto della totalità non isnò accumularsi al terzo di usu¬ frutto che fa parte della porzione disponibile. Ma abbiamo testé veduto essere troppo necessario il preferire la manifesta intenzione del Codice ad una conseguenza troppo servile dell’ art. 9i5, stante che ail’epoca della di lui redazione non si poterono pre¬ vedere tutti i casi. L’ intenzione del Codice , come già dissimo, si è che T ascendente abbia a titolo di ri¬ serva la metà della parte a lui devoluta. Egli è per¬ ciò che in questo caso la riseiu^a del superstite dei padre e madre deve estendersi «on solo sulla metà C 41 ) «iella sua linea , ma altresì sul terzo dell’ usufrutto che gli si deve sui beni dell’ altra linea : essa sarà della metà su ciascuno degli oggetti, cioè d’ un quarto nel totale della proprietà intiera de’ beni , e dell’ al¬ tra metà d’ un duodecimo nel totale dell’ usufrutto. Per esemplo =: Il defunto che lascia per eredi il paure ed un cugino materno , instituisce un legata¬ rio universale. II suo asse netto è di lir. 60,000. Se non esistesse il legato universale, la porzione del pa¬ dre sarebbe di tir. 3 o,ooo di piena proprietà, forman¬ do tale somma la metà appartenente alla sua linea ^ e lir. 10,000 di usufrutto come terzo dell’altra metà delle hr. 3 o,ooo, a cui non succede in proprietà . La parte del cugino materno sarebbe lìr. 20,000 di tutta proprietà, e lir. 10,000 di proprietà nuda. Questa porzione sarà assorbita dal legatario universale. La riserva del padre è la metà parte, cioè lir. i5,ooo di piena proprietà , e hr. 5 ,ooo di usufrutto. Cosi delle lir. 60,000 formanti 1’ asse del defunto , il legatario universale ne avrà 40,000 in tutta proprietà, e 5,000 m proprietà nuda, cui riunirà l’usufrutto alla morte del padre. Nei casi proposti dai prìmordj di questo para¬ grafo noi supposimo che l’avvantaggio fosse della totalità de beni. Allora al collaterale , che non ha verun diritto a riserva, null.a resta a pretendere. L’a¬ scendente che nulla raccoglie deve conseguire intie¬ ramente la sua riserva, 'e sta all’ avvantaggiato che raccoglie tutto , a dargliela : è inutile F esaminare se 9 verrebbero a prendere Ur. aS^ooo* Ciò nuli ameno, se le Ur. 40,000 , delle quali non dispose il defuntOj 9 ì fossero ripartite per metà fra gU ascendenti dHtna ìf parte, ed i fratelli o le sorelle delPaltra, agli ascen- ii denti non toccherebbero , che lir. 20,000. Il tri- 79 bunato osserva , che in questo caso gli ascendenti n devono prendere sui beni non donati Ur. 25 , 000 , e 79 che i fratelli o le sorelle non hanno diritto, che alle 79 restanti lir. 3 5 , 000 . Questa osservazione è giusta, 99 € presenta una spiegazione utile per l’ esecuzione 7 t della regola stabilita a favore degli asGeiidenti, 9 f <35tr. n. j? 5 . La disposizione, dice il processo verbale, è adottata. Da siffatta osservazione ne è risultata la proposizione di un articolo che indi si fu il 91 5 del Codice 5 per la qual cosa il tribunato , il consiglio di stato , ed il corpo legislativo si sono riuniti per decidere, che il supplemento della riserva deve princi¬ palmente essere preso sulla parte del collaterale % ond^è che non si può per alcun conto discostarsi da tale de¬ cisione. Fra queste due opinioni la prima merita d’ essere preferita. Nulla vi è che possa diesi di assoluta dis¬ positiva , se non se ciò che è di legge. Quanto ve- desi enunciato nella discussione del consìglio distato. C 44 ) certamente merita molta considerazione; ma allor^fnan- do staffacela un’opposizione fra le massiine del Co¬ dice, ed un’ opinione enunciata nella discussione, le massime devono sempre avere la preferenza. D’ altronde, quale mai è stata la proposizione del tribunato 5 estr. ivi n, ^5 ? Quella certamente di deci¬ dere, die io qualunque caso gli ascendenti non po¬ tranno essere giamitiai intaccati nella porzione che loro è riservata. Nel caso proposto per ispiegare rin- tenzione del tribunato, gli ascendenti avrebbero avuto meno della loro riserva ^ si è voluto assicurar ad essi la riserva intiera; in conseguenza T articolo adottato nella indicata seduta , e la legge che vi si nniforniò , assicurarono loro la riserva in qualunque caso n che una divisione in concorso di collateraii non desse loro la quota parte di beni riservata Ma ÌMntenzìone del tribunato, del consiglio di stato, e del corpo legVsljitìvo non fu già di far istabiliie, o di stabilire a carico di chi fosse il prestare il supple¬ mento della legittima. Per la qual cosa, sebbene siasi al caso proposto aggiunto un esempio col quale vien deciso che il supplemento della riserva sarà preso sulla parte del collaterale, pure non è di necessaria conseguenza che il Codice civile abbia inteso di adot¬ tare tale massima. Lasciò la questione indecisa : per cui non sarà certo vietato lo scioglierla conformemen-* te ai principj generali. 53 . II padre adottante avrà egli diritto alla riserva nella successione del suo figlio adottivo ? L’ articolo 3 Si stabilisce : u Se T adottato muore senza discendenti legittimi, le cose date dall’ adot- tante . , . , le quali esisteranno in natura al tempo ( 45 ) -i deila morte deir adottato, ritorneranno all’ adot- tante.coll’ obbligo di contribuire al paga- jj mento dei debiti, e senza pregiudizio dei terzi Da. ciò derivano cjnattro principali decisioni : i.” che l’adottante non ha diritto che alle cose da ■lui donate ^ a." che non ha tale diritto se non se nel caso che esse esistano in natura all’ epoca della morte dell’ adottato ^ 3 .® che gli pervengono a ti¬ tolo d’ erede col peso di piagare i debiti ; 4.® che gU pervengono senza pregiudizio dei diritti dei terzi. Poste si fatte decisioni, sarà facile lo sciogliere V in¬ trodotta questi One : non manca però che vi siano delle ragioni tanto a favore che in contrario. Si dilà , da una parte, 1’ adottante non avendo di¬ ritto che sugli effetti esistenti in natura al momento e a mprte dell’adottato, non ne ha alcuno sui beni donati dal medesimo per atto fra vivi ; e che sono sortiti dalle sue mani ,• e su questi non può avere ve¬ runa ragione di riserva. L’ adottante non avendo di¬ ritto sin beni dell’ adottato che senza pregiudizio dei terzi, non vi e chiamato che senza pregiudizio delle ragioni del donatario 0 legatario . Così il padre adot¬ tivo non può pretendere riserva alcuna, nè sui beni do- nati per atto fra vivi, nè su crn^ìr i stamento. " te- ^ Slitta paite si dirà, lo scopo dell’articolo 35 i,Si rudi regolare i diritti dell’adottante in faccia della famiglia naturale dell’ adottato, i di cui 3 eni sono devoluti, ii>ì § ^^ suoi parenti, eccettuati quei beni spettanti al detto adottante -, e parimente in faccia ai creditori degli acquirenti dell’ adottato. Si sarebbe potuto credere che i beni dell’ adottato ( ) fossero tiilniaiie vincolati alla restituzione verso Padot- tante, che 1' adottato s’avesse a trovare nel caso di non poterne disporre Uberamente, neppure a titolo onerosOi a pregiudi?:io delle ragioni dell’adottante. T articolo stabilisce il principio contrarlo-, chiamando l'adottan¬ te a ricevere coll’ eredità dell' adottato i beni da lui donati , non glieli trasmette che a titolo d’erede , per cui non pervengano all’adottante se non se in quanto che essi sono in natura nella dì lui successione. Da un’altra parte questo articolo gU accorda sui beni dal medesimo donati fra vivi all’adottato quelle stesse ragioni che egli avrebbe se fosse suo padre legittimo e naturale: che se al padre erede compete la riserva sui beni donati fra vìvi o legati da suo figlio, P adot- tante parimente ha il diritto di riserva su quei beni che l’ adottato, dopo averli ricevuti da esso adottante, avrebbe potuto disporne tanto a titolo di doriazione fra vivi quanto per testamento. Dì sì fatte opinioni è da preferirsi la prima quale toglie all’ adottante il diritto di riserva sui be¬ ni del suo figlio adottivo, sia contro il donatario fra vivi, come contrG il legatario. I.® Il donatario fra vivi obbietta «IP adottante un argomento che non ha replica. « Voi non avete alcun » diritto , gli dirà, sui beni stati a voi donati, se non t> in quanto sono tuttora in possesso del vostro figli® >/ adottivo all’ epoca della sua morte. Voi non avete » dunque alcun diritto sull’oggetto a me donato fra j/ vivi, che per mezzo della donazione cessò d’essere V in vita sua nel numero de’ suoi beni». a®. Il legatario obbiettcrà dal canto suo : Se il 1 ®" gislatore non avesse voluto accordare al padre adottivo ( 47 ) una riserva a somiglianza eli quella accordata al pa¬ dre naturale e legittimo , gliela avrebbe assicurata anche contro il donatario ; alP opposto gliela negò. Se non ostante questa disposizione relativa al donata¬ rio , il legislatore avesse voluto concedere alPaclottan- te la riserva contro il legatario, P avrebbe certamente spiegato -, nessuna disposizione precisa vi ba dunque per la riserva contro il legatario. L’ intenzione del Codice pertanto fu, ebe Padottante non possa in qua¬ lunque caso esercire il diritto di riserva anche con¬ tro il legatario del suo figlio adottivo. Articolo III. ■K' Quòta disponibile dal minore da- sedici ai ventun anni, 64* Colui che non è giunto al sedicesimo anno, non potrà in vernn modo disporre, art. j)o3i egli non può as&olutamente fare donazioni tanto fra vivi , che per testamento. È dunque inutile T esaminare quale porzione egli dehha riservare ai suoi eredi. Il minore in età al disotto de^ sedici anni può donare per contratto di matrimonio al conjuge. ( Os¬ servisi Particelo seguente), 55 . Il minore giunto alPetk di sedici anni non può disporre a titolo gratuito se non se per testamento ad altro atto di ultima volontà, art. ^0^. Egli può disporre per testamento ( ini ) sino » alla concorrenza solamente della metà de beni , che la legge permette di disporre al maggiore ; COSI riguardo alle disposizioni di ultima volontà, la riserva nella successione del minor e ò ^ verso i suoi ( 4 « ) figli ed ascendenti, la porzione che sarebbe iiidispo* uibile qualora fosse maggiore ^ ecl inoltre la metà del soprappiù . I collaterali che non hanno riserva nella successione del maggiore, avranno per riserva in quel¬ la del minore la metà della loro parte ereditaria. Se il minore lascia un figlio , non potrà disporre per atto di ultima volontà , die d’ un quarto. La ri¬ serva per il figlio sarà di tre quarti; cioè metà, o sia due quarti, in cui ella consisterebbe se il defunto fosse maggiore , ed un terzo del quarto come forman¬ te la metà del soprappiù. Se il minore lascia l’avo paterno ed un cugino materno, la riserva dell’avo sarà parimente i tre quarti di sua parte , cioè tre ottavi dei totale. La ri¬ serva del cugino materno sarà la metà della sua jiarte, 0 sia un quarto del totale. Se in questo caso il mino¬ re instituisce un legatario universale, l’avo paterno avrà tre ottavi, il cugino materno ne avrà dne , ed il legatario universale ne avrà tre , cioè un ottavo da prendersi dalla metà paterna, e due da quella ma¬ terna . Supponiamo che 1 ’ eredità sia di lir. 24,000 di asse netto . In mancanza di legati la parte dell’ avo sarebbe lir. 12,000. La di lui riserva, se il defunto fosse stato maggiore, sarebbe la metà, cioè lir. 6,000: essendo questi minore, ella sarà inoltre altra metà delie altre lir. 6,gog , di cui avrebbe avuto la facoltà di disporre qualora fosse stato maggiore, cioè lire 9,000. La parte del cugino sarebbe lir. 12,000 dispo¬ nibile per intiero , se il defunto fosse morto in mag¬ giore età : la di lui ri-serva a motivo della minorità sarà di lir. 6,000 , metà delle lir. 12,000. Il legatario ( 49 ) tmtvei-s.iìe sai'à ridotto a llr. 9,000 , cioè lir, 3,000 nella metà devoluta all'avo, e lir. 6,000, in quella devo hit.a al cugino. 56 . Il minore dei sedici ai venticinque anni ha egU bisogno di essere emancipato onde poter testare? ha legge che gli accorda, il diritto di fare degli atti di ultima volontà, nulla parla di emancipazione ehe lo abiliti a fare degli atti fr.a vivi. Non è già in. ragione di einancip.az!oiic, ma in quella dell’ età sua, che il legislatore lo giudica capace di testare. Egli può e.ssere emancipato, art. 477, all’età di quindici anni ^ ciò nuUameno fino a quella del sedici non può far testamento-, perchè la legge lo dichiara, art. ^0.?, inca¬ pace di disporre a titolo gratuito priiiia che noa abbia compito il sedicesimo aauo. Gluato a qiiest^ età egli può, sebbene non emancipato, fare delle disposizioni per atti di ultima volontà. A K T I C o L O IV. Porzione disponibile fra i conjugi. S7. Le donazioni tra i conjugi possono aver luogo tanto per contratto di matrimonio, quanto in costanza di matrimonio; il Godiee regola si nell’uno ohe nel¬ l’altro caso fin dove s'estenda la facoltà loro nello be¬ neficarsi viceudevolinente. Di'stingne però il caso in cui il eòniuge donante non lasci figli da quello in cui ne lascia. Nel primo caso egli può disporre a favore dell’ al¬ tro , >t in proprietà fli tutto ciò di cui potrebbe dis- » porre a favore d’ un estraneo, e potrà pure lasciare 4 CUI ( 5 o) •! 1 ' usufrutto dcll:i totalità tU queila porzione » tll }> la legge proibisce disporre in pregiudizio degli ere .•i di, art. icjj-i, §■ iLa nuda proprietà di tiuesfultima XJorziotie formerà la riserva dell’ erede, riguardo allo sposo donatario. 58 . Questa disposizione non è applicabile se non se cfuando il donatore lasci un ascendente -, stante che se non vi sono che collaterali , potendo essere il tutto disponibile anche a favore d’ un estr.aneo, a piu forte ragione lo debb’ essere a prò del conjuge. "59. Nei casi ordinar], quando il defunto lascia un ascendente per una parte, e de’ collaterali dail allora riguardo agli cstr.anei la porzione disponibi di tre quarti , e la riserva consiste nel quarto m tutta proprietà. Riguardo allo sposo superstite tarlo universale dipeiidencemente da contratt * .rimeio, 0 legatario nolrer.ale, avr.H tre ,t.art. .a tutta proprietà oltre ,■ u.ufrut.o oé) nulla donare .t r altro conjnge : oltrejiassata tale età, non può tonar- gli per erro .re vivi; gH è però ri.erv.,.a le fecol d’ is.i.mre e favore dell’ el.ro .poro un lege.o del .. clip potrebbe disporre m favore meta di tutto ciò , cne | dello stesso, qualora fosse maggiore. Per tal modo in qualunque circostanza si tratterà di fissare la porzio ne di que’beni, che lo sposo minore ai disopra dei sedici anni può legare all’altro ; lo si farà dietro q«aa ta venne or ora stabilito , cioè sarà fissata quella poi zione , dì cui avrebbe potuto disporre qualoia fosse pervenuto all’ età maggiore ; la metà di questa pai te si è la porzione per lui disponibile per testamento a favore dell* altro sposo. 64. Potrebbe per avventura temersi che allorqmm" do uno dei conjugi aventi figli di primo letto passa a seconde nozze, trascinato da una forte passione per il aiovello sposOj gli facesse donazioni grandiose in pregiu¬ dizio de’ figli di primo letto, dimenticando vers» 1 ( 53 ) medesim; i doveri di natura. Per ,i(r„t,o motivo ed in questo taso egli è necessario ristringere la facoltà di d.spon-e. Questa vista di pubblico bene , che aveva spinto nella antica legislaaione romana 1 ' editto sulle seconde noaae , non isfiiggi alroccbio de'nos.rl legisla- icris in conseguenza di che ( nrt. „j, 8 ) „ a .1 la moglie che avendo figli di altro matrimonio .1 ne contrarra un secondo od ulteriore, non potrà " “* = 1 ’'>='>. che una parte eguale alla ” minore , che sia per pervenire ad uno de' fi‘U il! e 'i'àto » caso que..r';l:ioT^^ » de’beni >3 (i«i ). ccecleie il quai-to Raccogliesi da questo articolo , i » ii do .1 donatore lascia quattro tìgli ed una parte di figlio, cioè, unq!i!rsnsT° *>■•0 , un sesto se sono cincrue e cosi progressivamentei a.* ’c|,e''air'."''° ’ •ore non lascia che tre fiali ’ I, , ' ''“""'’c cchdo coniuge „„„ possolfó - «“Cito caso forma appunto ztone del Aglio - 3 ’ ,, Sll^st«^ por- lascia , cheino 0 d!; lUonatore'non '«etàodUterzodelPeiufiit;. . "slio è la nazioni fatte al secondo, cònìiiV “""amena le do- il quarto de’beni. possono eccedere ;"tt«o nella seduta del, f,ovile anno ii , " tini:: 7i’r delle donazioni fra vivi ? No ; la les-re non » determinò riservT vs>.., . la itggc non à, ou£ di» pel hgliuoli legittimar] j .. Tdel e -Vota,..ente il tito¬ li' ‘accessioni stabilisce clic il diritto del fi- g iO naturale sui beni de’ suoi genitori defunti aia quota che varia secondo ha qualità degli ere- ,f ® (art. e fSf). Ma questo diritta risguarda che la successione. I figli naturali C 5(5) »> non possono dnnrjiie esercire venia flrrìtto se non se stilla successione tcile (lu(Ué si trovai ctuti'^fne ì be- Ili disposti per donazione non s^intendono nella sac- cessione tf * Si risponderà per V affainai 4 ua^ che T illegittimo è tenuto (art ^f>o ) di conferire ciò che iia riceviuo : può, dal canto suo, obbligare i legittimi alla collazione di quanto avranno ricevuto. Dnn<{tie questi ha del di¬ ritti a promuovere sulle cose dojiate per atto tra vivi dai di lui padre naturale : dunque li.a la facoltà di esercire su tali coso il diritto di riserva, e con mag¬ giore ragion^e poi sugli effetti legati . La difficoltà consiste nella spiegazione deli’ artico¬ lo 707 , clic accorda al tìglio naturale una quota in quella porzione ereditariu ^ che avrebbe aviUo se fosse stato legittimo. E quale è mai il senso di queste pa¬ role porzione ereditaria ? E forse la porzione che gli sarebbe pervenuta a solo titolo erede nei beai la¬ sciati da suo padre all’epoca della morte, come cosi 3a intese il signor Jaubert nello squarcio di sopra ci¬ tato ? È forse la porzione che gli sarebbe pervenuta, come figlio erede, nei beni lasciati dal defunto, e. più nella riserva sulle disposizióni gratuite 7 L’inten¬ sione chiarissima del Codice si fu quella di rifiutare alP illegittimo titolo onorevole di erede.^ di ricusar¬ gli (nel caso che esistano parenti legittimi) ogni è qualunque diritto che avrebbe potuto avere se egli fòsse stato legittimo y ma di accordargli ima porzione di parte , e non già una parte intiera y di accordargli fino alla concorrenza di una certa quantità Pnniversa- lità de’diritti che avrebbe avuti se fosse stato legit¬ timo. Se la natura riclama per gP illegittimi 5 dics ì ( 5 ? ) it il signor Treilhard nella sna esposizione de’motivlsul titolo dsfls successioni Discuss, po.^. , una » po.rzioiie del patrimonio paterno, l’ordine sociale si » oppone perchè la ricevano ncìlc stesse proporzioni if e col medesimo titolo di quello , che i figli legitti- w mi.No.n sarà ad essi connine il titolo di Il erede con i figli legittimi^ i loro diritti saranno rc- » gelati con una saggia moderazione , più estesi , cioè, » quando il padre loro non lascia che de’collaterali, » e più ristretti quando lascia de’figll legittimi , dei Il fratelli o discendciiti n , J)a, oiò raccogliesi che si volle dare agl’ illegittimi una parte proporzionata a quella de’figli legittimi e successivamente una parte proporzionata nella riserva accordata al legitiimi. La porzione de’beni devoluta al figlio naturale è un debito ; stante che ogni uomo in società è tenuto di provedere ai proprj figli. Questo è un debito ali¬ mentario , ed è accordato al figlio naturale a titolo di sua sussistenza ; e trae la sua origine dal nascere del figlio medesimo. Come debito di diritto naturale, diviene debito civile , allorché viene riconosciuto il padre dall’officiale civile : nè il padre può, allorché abbia beni di fortuna , annullare 1’elTetto di sillàtto debito. Se si ricusa al figlio naturale il diritto di esercire la riserva sulle donazioni fra vivi., il padre fruendo d’una fortuna immensa avrebbe la facoltà di poter pi ©fondere tutto il suo in donazioni fra vivi pei annichilare intieramente i diritti del figlio natu-" lale da lui riconosciuto. Non si creda giammai , che il legislatore abbia voluto sanzionare una simile fa¬ coltà : nuova ragione questa per decidere che il fi¬ glio naturale deve avere il diritto di riserva sui beni donati fra vivi dal di lui padre- ( ) Ti più forte obliietto contro la nostra decisloné si e , che l’ articolo 913 noti limita la porzione dis¬ ponibile se non se nel caso de’Jìgii legittimi, enea già in quello de'HgU illegUùnii-, ma i’articolo non ebbe di mira , che il caso in cui i fìgll che si presentano per adire T eredità dei defunto, sono tutti figli legittimi : nulla decide su quello in cui si pre¬ sentano gl' illegittimi, 0 soli, o in concorso dei le¬ gittimi . Non avendo preveduto questo caso , nulla de¬ cide nè a favore , né contro la riserva ; per cui non si può conclliudere, che questa delibasi accordare , o ricusare all’ illegittimo. È bensì vero che 1’ arti¬ colo 9^1 esclude la induzione a tutti coloro ai quali non compete la riserva. Da ciò ne viene, die I’ ille¬ gittimo non può gpdere del diritto di riserva pel di¬ fetto di una espressa disposizione di legge. Resta dun¬ que a vedersi se qualche altro articolo del Codice gliela accordi , od espressamente od imjilicit.amente. L’arti¬ colo 767 determina i diritti dell’ il legittimo sui beni dei suo padre naturale; non gli accorda, egli è vero, precisamente il diritto di risei-va; ma in un modo im¬ plicito, come conseguenza del contenuto dell’ articolo medesimo: gli accorda una quota parte nella porzione che avrebbe percepito se fosse stato legittimo; e que* gta stessa porzione contiene in sé la riserva, Potrebbesi altresì opporre, che il figlio illegittimo non è erede, ma soltanto un semplice creditore dell’ ere¬ dità; e questi, come gli altri creditori, non può agire di riserva contro i donatarj per atto fra vivi : che questo è appunto il senso nel quale il signor Bigot Préameneu interpreta la legge nella sua esposizione de’ motivi ( eicr. n. 3 $) ove; parlando delia massa de’ beni sui ( 59 ) quali u calcola la porzione di riserva , dice , m non devesi fare veruna deduzione a titolo di diritto dei figli naturali . Questo diritto non si acquista mai ?? prima della morte 9 e non è che lina semplice parte- ìf cipazione alP eredità^ a titolo di credito* Il diritto de"* figli naturali non è a dir vero ^ ua diritto di successione ; la legge ricusa loro il nome di crede . Ma, comunque questo non sia un diritto di suc¬ cessione , ciò nullameno vi si approssima di molto. Egli è,come dice il testo, una partecipazione alla suc¬ cessione-, esso conferisce la facoltà di rlclamare in na¬ tura una quota parte dei l>eni^ è un diritto universale, ' e come tale obbliga al pagamento dei debiti. Dovrassi egli perciò cfualificare questo diritto col nome di sem¬ plice crcflito ? \f articolo 4Z del Titolo sulle successio¬ ni del progetto presentato al consiglio di stato, gli at¬ tribuisce questo nome, allorché dice ( dfseuss* pag, che essi non hanno, che im credito sui beni dei loro genitori defunti Ma dietro le osser¬ vazioni del Console Cambàcérès ( tof, pag*-? 5 S) si evi¬ tò d'^ inserire nel? ultima redazione la parola credito. Infatti non sarebbe esatto il chiamare semplicemente creditore del? eredità colui die può riclamarne in na¬ tura una quota parte, e che contribuisce nella sua por¬ zione a diméttere tutti i creditori del defunto , non che a soggiacere ai pesi del? eredità suddetta v tl di costui diritto pertanto non è un vero credito nel senso che si attacca a questa parola. Se dunque si vuol pei- sistere a dare a questo diritto sui beni dell eredità il nome improprio di credito , bisogna convenire elio esso non ha somiglianza veruna con quello de ciedi- tori-, per C;ai non è applicabile ag? illegìttimi la k disposizione delV articolo gar del Codice Napoleone j che toglie ai creditori In facoltà di domandare la ri-* serva ^ e di approfittarne, 66. Il figlio naturale potrà egli godere d" nii van¬ taggio al di più delia parte a lui devoluta per legger e fino alla concorrenza della porzione disponibile? II capitolo prinio del titolo secoiido del libro terzo determina la capacità di ricevere. U articolo poti , che ne fa parte , stabilisce la negativa sulla proposta que¬ stione H 1 figli naturali non possono ricevere cosa al- cuna SI per donazione fra vivi , che per testajiiento, oltre quello , che loro c accordato nel titolo delle jf snccessioni . Per conseguenza ai figli legittimi del de- fniito j ai suoi genitori ^ agli altri parenti eredi com¬ pete il diritto di addimandare la nullità delle dona¬ zioni fra vivi j o legati fatti al figlio naturale^ per t-Litfo ciò die ecceda la porzione riservatagli dalla leg¬ ge ; e per tal modo non può approfitta re della por¬ zione cTispoiiibile . 67. L’ incapacità in cui è il figlio naturale di ri¬ cevere^ può ella essere eccepita da un estraneo legata¬ rio universale ^ Yi hanno delle ragioni prò, e contro^ Da una parte si dira quale mai è stato lo scopo della legge ailorquando pronunciò incapacità ? Il signor Jaubert (della Gironda) nel suo rapporto nella seduta del 9 fiorile anno ii , si spiega nei seguenti termini ff . Egli è per dar decoro ^ e per incoraggire i matrimonj che i figli natorail non devono godere // delle prerogative medesime dei figli legittimi u . Questo motivo non ha relazione alP interesse de¬ gli cinedi : egli è foxidaÉo sulla qualità di figlio natu-^ rale^ sul lustro dovuto al matL-imonio ^ e sa altre ( Ci ) viste ordine pubblico. L’ incapacità volata dalla leg¬ ge è dunque ima iiicapacità assoluta ^ che può obbiet- tarsi da tutte le persone interessate, cojiinaque estranee» Dair altra parte si dirà, osservate economia della legge- IL diritto de*’ figli naturali accresca ( art, in ragione della distanza dei gradi de’ parenti eredi . Egli è im terzo della jìorzione creditariaj^se il de¬ funto lascia dentigli legittimi - della metà, se lascia ascendenti o fratelli ^ di tre quarti se lascia de^ pa¬ renti più lontani-, finalmente art, ^58 J della totalità, allorquando il defunto non lascia parenti eredi le¬ gittimi. Dunque la mira principale della legge si fu P interesse dei parenti: IMncapacità suddetta non è che un’ incapacità relativa , opponllfile sol tanto dai pai enti* ella è nulla riguardo agli estranei» Era queste due opinioni deve prefeiùrsi la seconda, siccome la più conforme allo spirito della legge. Aven¬ do il Codice graduato il diritto ledale del figlio natu¬ rale sulla parentela più , o meno lontana dell’ erede, ed accordando allo stesso la totalità in mancanza di parenti eredi legittimi, è evidente la conseguenza ^ che lo scopo del Codice si fu I’ interesse de’ parenti dal momento che stabili die i figli uaturali non pos¬ sono ricevere cosa alcuna oltre 1’ iste sso diricto Zeguie. ( 6 » ) CAPITOLO VI. Riduzione delle libercilitù eccessive* Dividereino questo capitolo in più articoli ^ il pri¬ mo de' quali conterrà le regole generali sulla riefu- zlone delle liberalità eccessive^ gli altri tratteranno delle regole particolari di detta riduzione , avuto ri¬ guardo alte diverse circostanze che possono presentarsi. A Jt T I C o L 0 I* Redole geìiercLli dellu riduzione delle liherulità eccessive. 6 H* L’operazione princrpaie consiste nello stabilite se le liberalità instkuite dal delti rito eccedano o no IjL porzione disponibile. Questa porzione non può giammai essere fissata vivente il testatore ; essa è variabile fino all' epoca della sua morte, si per la quantità rapporto al nume¬ ro dei figli o prossimità degli eredi, quanto pel valo¬ re rapporto all'entità de’beni, crediti, debiti ecc. La soiTi^ma delle liberalità non può del pari essere determinata vita durante del disponente: può egli al¬ tresì farne delle nuove mediante atti tra vivi ^ e quelle che hanno luogo per disposizione testamentaria, non hanno un’ esistenza certa se non se all’ epoca detla sua morte^f potendo egli riyocarle. La parte disponibile, e la quantità delle liberalità non potendo essere determinate vita durante del dispo¬ nente, ne viene di conseguenza non potersi se non so atrep^ca di sua irtorte stabilire se esse accedano o nd la porzione disponibile- Si fu perciò che il legislatore disse cill Qffti, cbe le disposizioni eccessive saranno rulucibili alla quota legale , allorché si apre la sue- cessioae- 69- Per detenninarc se le liberalità lasciate dal defunto eccedano o no la porzione disporAibile ^ è ne¬ cessario lo stabilire la somma delle liberalità, novi che la massa della sostanza totale- La quantità delie liberal ita comprende tre specie di lantaggi : le donazioni fra vivi ^ quelle a causa di inedlante atto fra vivi ^ e quelle testamentarie. La sostanza totale comprende , i,^ i beni de’ quali non ba disposto il defunto^ quelli de’ quali dispo^ se : bisogna comprendere questi ultimi nella sostanza totale, all oggetto di conoscere se essi eccedano la quan¬ tità determinata della sostanza medesima- Le cose donate per testamento, od a causa di morte mediante atto tra vivi fanno parte dei beni posseduti dal defunto all’ epoca di sua morte, dai quali devonsi prelevare i suoi debiti. Le cose trasmesse mediante donazioni fra vivi sono le sole che non facciano parte del patrimonio del defunto al tempo di sua morte. Da ciò si scorge, ebe per determinare se le liberalità eccedano la parte dis¬ ponibile, bisogna formare uno stato dei beni posseduti dal defunto all’ epoca della sua morte, dedurne i de¬ biti, aggiungere al benefìcio netto 1’ ammontare delie donazioni fra vivi, e comparare questa massa colla somma delle liberalità istituite mediante atti fra vivi, o testamentarj, onde rilevare se essi eccedano orto la porzione disponibile- ( C4 ) Non h necessaria c!ie si comprenclano specifi¬ camente ncllii sQsCcinzfi tota!e le lilieralita istictiii6 per tcstfimcnto 5 nè le tlouHZÌoni in colisa cU mone meclianfe atti fra vivi ^ stante che P oggetto di queste iiberniìth coiifon dendosi col ben dì ci ò ri erro ti ella suc¬ cessione 5 di cni facemmo già un cenno espre^’so^ ver- X'ebbesi per taf ni odo a fare una doppia operazione* Un padre dona fra vivi nn immolale di lir. 45 ,oocj uè lega ìir. S^ooG. Muore lasciando cinque figli; lo fftnto suo attivo è di lir. 38 o,ooo, Ìl passivo lir, 65 ,eoo, il beneficio detto della successione lir. 3 i 5 ,ooo ; ag- i^iniigetevi In*. 45,000 di donazione fra vivi ; sostanu totale Hr. 3 60,eoo. Il quarto disponibile lir. 90,000: questo quarto eccede di lir* $0,000 , somma dei vaii- taggi* Nel caso medesimo non vi li a mìo clic br* t3o,ooo di attivo * L’asse netto ereditario è lir. iia,oco . ^*5 giungete lir. 45,000 di donazione fra vivi; sost.anza ro¬ tale lir. 160^000. Quarto disponiMie ìir. 40,000; che € la somma de’ vantaggi che eccede il disponi In le. Iti questi due casi non si ebbe bisogno di conipreti- dere specificamente nella sostanza totale le iir. 5,000 di legati: essi sono confusi nelle lir. 3 ] 5 ,ooO, 0 si^ nelle lìr. ii 5 ,ooo di benefìcio netto dell’ eredità s^^l quale essi devono essere pagati. ^T. Se L attivo eguaglia il pasivo , il beneficio netto della successione è zero 5 le donazioni fra vivi sono la totalità della sostanza* yz. Se il passivo sorpassa T attivo, le donazioni fta vivi formano egualmente la sostanza totale, senza ave¬ re alcun riguardo ai debiti. In questo caso V interesse degli eredi presnottvi è di adire T ci'edità col beneficio ( 65 ) dell» inventario , avendo essi soli il diritto alla ridu¬ zione : i beni stralciati pervengono loro, come già ab¬ biamo detto, franciù di qnaliuicjne deljìto. 73 - Dicemmo ( nmn. 65 ) die per determinare se le liberalità eccedano la parte disponibile, bisogna forma¬ re lo stato dei beni posseduti dal defunto all’ epoca di sua morte , aggiungere al benefìcio netto P ammon¬ tare dello donazioni fra vivi , e contrapporre questa Classa alla somma delle liberalità istituite mediante atto fra vivi, e d’ultima volontà. L'articolo 932 del Codice COSI si esprime „ SI determina la riduzio- ne formando una massa di tutti i beni esistenti alla I. morte del donante 0 del testatore . Vi si riuniscono fitt.damente quelli de’quali fu disposto a titolo » di donazione fra vivi c- 1 t * • • ■ • calcola sopra tutti . questi beni, dedotti i debiti, quale sia la porzione » di CUI ha potuto disporre, avuto riguardo alla qua- .1 lità degli eredi che lascia . . L’operazione da noi teste indicata e quella designata da questo articolo diversificano tra loro, dachè noi deduciamo i debiti suL^ lem lasciati prima dì aggiungere le donazioni fra vivi - ed al contrarlo l’articolo non istabiUsce la dedu- one^ dei debiti se non se dopo aver aggiunto i beni donati fra vivi 0 quelli lasciati alla morte. Queste due 0pei azioni producono un risultato me- esimo allorquando i debiti siano inferiori al valore ei beni lasciati. Supponiamo die uno lasci lir. ioo,ooq dì attivo, 60,000 di lìKissivUà, etl abbia fatte tante do¬ nazioni Ila vivi per lir. a 5 ,ooo. Giusta la nostra ope¬ razione, di lir. 100,000 di attività, dedotte le lir. (To, 000 di passivo, ci resta di netto un capitale tU lir. 40,000 j 5 ( 66 ) aggiuntivi i beni donati coiisistonti m hr. 26,000 , ut risulta in totale llr. 65 ,000. Giusta V opera?.ione ilei- l’articolo 922, unendo alle lir. 100,000 di attivo la do¬ nazione fra vivi di lir. 26,000, forma un totale di li¬ re 125,000 s dedotti sul tutto i debiti di Iir. 60,000, rimane di sostanza totale IÌr. 65 ,000 , come nella pn- ma operazione. Queste due operazioni non producono l’isfesso ri¬ sultato alloraquando i debiti eccedono I’ attivo deli e- redità. Supponiamo die uno lasci di attività lii. 100,000, e 180,000 di passività , non che abbia istituite lire 5o,ooo in altrettante donazioni fravtVi. Secondo la no¬ stra Operazione jiroponesi di dedurre il passivo di li re 180,000, il che non è possibile: l’asse netto della eredità è zero. A questo asse aegiungansi le lir. 5 o,oco, di donazione , e la Sostanza totale sarà dì lir. 5 o,oòo, sulle quali gli eredi jjotranno agire per la riserva. Nell’ operazione dell’articolo 922, alle lir. 100,oeo di attivo si accresceranno le So,000 di donazione fra vivi , il cui totale è di lir. i 5 o,ooo. Ptoponesi di de durre dal tutto i debiti di lir. 180,000, il che non è possibile j la sostanza totale sarà zero; il disponibile die è una quota di questo totale è parimente zero , « perciò nulla Vi è di disponìbile , e le lir. So,ooO dt donazioni fra vivi cadono intieramente nella riserva. Quest'ultimo argomento si può ritorcere in senso contrario . La- riserva e una quota della sostanza W" tale : nel caso supposto, questa sostanza è zero ; riserva pure ò z^cro ; dunque le lir. 5 o,ooo donate fi'* vivi sono intieramente disponibili. L’ àpplicazione troppo letterale dell’ articolo 92^ conducendo a due co-useguenze contraddittorie, bisogni { ^7 ) neces.ana™.n,po,,d,.dore cl,e „o„ .U .t„t» ( ) , la (JecUieionc cIpì Hrbitì, invece di farsi S n ,0„.,.,a „„i« c,dl’nt,ivi,à c dello Oo.mioni f.-a V'u. devo*,, coo.o dioo,.„„o to«è, fa,..UL,I odo o,,i„ Ha i , T” '«■- .. del la 'V * 'smentì al tempo della morte tl donante o tettatoroi «e ne deducono 1 deljìli Al ■' -lutato netto dell, sncees.one .1 rinnUcònrml diamente i beni de’ quali .1 è diapo.to por dona- ■ ■ . • • ■ ■ Si calcola su (.jiifisti due oic- a • iimiuu quale, avuto riguardo alla qualità de- Wa , sia la quota di cui \a potuto : -1 quale Posiitlva det ,notivi presenta tale disposizioue = „ la fticoltà CI dispoire, COSI vien detto, non si calcola soltanto «SUI bein elle rimangono doj,o il pagamento dei de^ «.itti; ma h,sogna aggiungere a questi Leni quelli « alti.est, che il defunto ha donati fra vivi. » 1 signor Jaubert (della Gironda ) la intese nel ^odo stesso, allorquando nel suo rapporto al tribunato, nel ^ iioi ile anno i t n e / i* no II, 11. S4, disse t un uomo ha »d ii ) cT! discussione ( art. » oÌ5 tuHo cìè pbo recita dopo il par amento dei debiti i ifen^ «or* ifitilligvnrn^, nul fl^ducco miv ‘ ' ( 68 ) » disposto.IJiscia dei discendenti od ascea- » denti . ■ Si l’ammontare netto dei beni „ di'cui'non ba disposto .... io si aggiunge al va- » lore di quelli de' quali ha disposto. AETICOLO II. Riduzione delle donazioni fra vioi. §. !• Riduzione delle donazioni fra vwi de’ beni tminohilL 74. Gl' immobili donati fra vivi essendo apparte¬ nuti al donatario nelP intervallo fra Patto di donazio¬ ne e la morte, accade quasi sempre che lo stato ed i valor loro cambiano durante detto intervallo. Povea- dosi determinare se gli avvantaggi eccedano .1 dispo¬ nibile, questi devono fittiziamente aggiungersi alPasse netto ereditario. Resta a vedersi se incorporando!i nella sostanza totale , debbasi aver riguardo allo stato , e valore loro alP epoca della donazione od al tempo della morte . Unendo P immobile donato per atto tra vivi al be¬ neficio netto della successione, lo si deve considerare come se fosse restato nelle mani del defunto. ne risulta i,®doversi aver riguardo al di Ini valore alP®' poca della, morte ; cioè a quel valore istesso che senza la donazione si troverebbe di più nella successione: a.® doversi aver riguardo allo stato in cui si trovava al tempo della donazione, stante che, non avendo il defunto fatto alcun Gambiamento, viene ad essere le ( 69 ) stato ili ciù si sarebbe trovato all’ epoca della sua morte. Queste due decisioni sono stabilite dall’ articolo 942, nel quale viene espresso die ì beai donati fra vivi sono ntti/àameate compresi nella massa n secondo - il loro stato all’ epoca delle donazioni , e del loro valore al tem.po della morte del donante a . 75. Dolendo l beai esser compresi in massa ttinsta j 1 loro valore all’ epoca della morte , epoea in cui succede lo stralcio ^ 1’ erede riducente non guadagna ae perde prendendo la cosa nel valor suo naturale. bembrerà forse poter accadere nel caso presente diminuzione od aumento a misura dei cangiamenti poitati dalle Circostanze nel valore de’beui. Il retaggio che all epoca della morte vale lir. io,000 sarà com¬ preso nella sostanza totale per lir. 10,000, senza con¬ siderare se al momento della donazione ne valesse piuttosto lir. 8,000 , 0 15 , 000 . Nel primo caso il ri¬ ducente sembra possa soffrire cambiamento di valore, inencendo sul piede di hr. 10,000, tutto oppure por- zmne di quel patrimonio che al momento della dona- zimienon valeva che lir. 8,000. Nel secondo caso sembra approfittare del cangiamento di valore, pren- 0 su piede di lir. 10,000 , tutto o parte del re- aggio c le al ’epoca della donazione valeva lir. i5,ooo. e uno , che nell’ altro caso non v’ha perdita ea e ne pei 1 eietle riducente ^ nè per il donatario ic otto» e Una sostanza clie lir, ro^eoo viene liceveie un difalco di tre quarti, della metà, dina quaito, vale a dire, di lir. 7 , 5 oo, S,ooo, a,SoD , l’ei-ede iiducente percepirà 1 tre quarti, la metà , il quarto del retaggio, ed, il donatario ridotto verrà ad avere il ( 70 ) Muatto , la metà , i tre quarti residui ; essi sa rami® coinproprietarj per queste parti, o per quella qua¬ lunque altra che sarà il risultato della riduzione, ed in conseguenza ciaseuno verrà a ricevere in prezzo del valor presente. 76. Dovendosi accnmulare i beni in massa, giusta lo stato in cui erano alP epoca della donazione, ne risulta, Primo, che se il donatario ha fatto dei deteriora- jnenti, ne deve dar conto all’ erede riducente, bonifi¬ cando allo stesso nell’eredità una parte eguale fino all’ ammontare della riduzioìie a cui Iia diritto , noa che il soprappiù in caso che l’eredità non fosse suf¬ ficiente. Se, per esempio, i beni donati valgono al momento della morte lir. i5,ooo , e che, conservati nello stato medesimo in cui erano all’epoca della donazione, avessero il valore di lir. 18,000, de volisi mettere nella sostanza totale per lir. 18,000. Tre circostanze possono accadere: detrazione è di lir* iS^ooo valore attuale, ed allora i beni donati saranno assorbiti dalT erede. 2,^ Se la detrazione e minore del valore attuale dt lir. 15,000, per esempio, di sole Ur. 10,000, erede avrà diritta alla terza parte dei beni donati. 3 * ^ Se la detrazione sorpassa il %'-alore attuale , al¬ lora il donatario sarà tenuto di dare alT crede ridii^ cente, oltre i beni donati, anche tatto ciò ch^ ac¬ cede le lir* 1,000, o Èjualun^ne altra somma fmo all® lir. 3,000, qualora per avventura le iir, ig^ooo fossero eoinprese per intiero nella riduzione. 77, Secondo , §e il donatario avesse fatto delle C ) uiìgUoi-ie e i beni clonati non dovrana® essere com¬ presi nella massa se aoa se nel valore in cui si trovavano prima cUiU medesime. Supponiamo eli e il fondo donato fra vivi valesse ali’ epoca della morte Ur. aS.ooo a motivo de’ miglio'* lamenti5 non valetiuone che lir. 18^000 prima dei me¬ desimi ^ in questo caso non si computerà nella atanza totale il fondo se non se per lir. iS^ooo- 78. In questo caso di miglioria possono affaci eiaisi tte circostanze ; o la donazione del fondo non soiTra riduzione , o svanisca stante una totale riduzio- oppui e che soffra soltanto una riduzione parziale* 1. Allorquando la donazione non soffre riduzione® non V ha difticoltà alcuna relativa alle migliorie fatte dal donatario ® che conserva per intiero il fondo stato a lui donato. 79 * Se la donazione piu non sussiste stante la totale riduzione® allora jion è giunto che V erede ri¬ ducente che percepisce la totalità del fondo s’ arric-- chisca a spese del donatario. Come mai si riparerà al danno di quest’ ultimo ? Riguardo a questo devesi attenere ad una rldu*' zione eventuale ^ ed il donatario dehb’ essere parili^ cato a quello che fa delle migliorie sul fondo altru' t cd in tale caso bisogna seguire V articolo SSSj per lo che il riducente proprietario del fondo ha diritto df obbligare il donatario che ha fatte le nuove opere 9 a levarle® o ritenerle per sè( art. 55 $ g 1 ), Se il ridiìcentc lae domanda la distruzione® questa de¬ ve farsi a spese del donatario® senza veruna indeaniz-r aazione §« ) . Se il ridiicente preferisce di conservare tali opere® ^eve rimborsare il valore de’ materiali® ed il prezzo C 72 ) della manocroperaj non avuto in considerazione Tait- inento maggiore o minore che ha potato ricevere il fondo ( ivi § >? )• Non si può parificare il donatario al possessore di buona fede, perche abbia fatte delle opere sur un fondo sul quale sapeva di non avere che una pro¬ prietà che può essere rivendicata ,• non si può del pari applicare allo stesso la decisione che il suddetto ar¬ ticolo al § 3 applica al possessore di buona fede che Jia sofferta evizione. Sarebbe ingiusto che si rigettasse la domanda deli’erede riducente sulla distruzione del¬ le nuove opere , e fosse obbligato a scegliere 1 uno dei due seguenti partiti ; i.** 0 rimborsare al donatario il valore dei materiali , ed il prezzo della iiiauo d’ ope¬ ra, oppure a.° rimborsargli una somma eguale a quel¬ la di cui il fondo ha migliorato. 80. 3 Nel caso in cui la donazione venga a sof¬ frire soltanto una riduzione parziale, avvi un e.spe- diente di eqiiità onde regolare i diritti delle due parti, senza ferire nè P una nè 1 ’ altra 1 questo si è di ac¬ cordare al riducente parte del fondo donato fino alla concorrenza della somma che forma P oggetto della riduzione, e lasciare il rimanente al donatario, Supponiamo, per esèmpio, che la cosa donata sia sti¬ mata al momento della morte, dedotte le migliorie, lit¬ io, 000, e comprese le migliorie, lir. iS,ooo, la massa do¬ vrà ritenersi di lir. 10,000, e non già di lir. i 5 ,ooo. Se in seguito dell’ operazione la detrazione òdi lir. 7,000, allora l’ erede riducente percepirà sulle lir. iS,ooo di valor attuale fino alla concorrenza delle lir, 7,000 ed il restante , cioè le lir. 8,000 rimarranno al do¬ natario il quale con ciò s’intenderà indennizzato dei ( 73 ) SUGI miglioramenti : perlocliè 1 ’ erede avrà sette quin¬ dicesimi del fondo, ed il donatario ne avrà otto. Questa regola delib'' aver luogo non solo quando le spese delle migliorie eccedano il valore , ma altresì quando elleno siano minori. U erede riducente , cui viene rilasciata la cosa nel suo valore attuale fino alla concorrenza della somnia die forma il soggetto della liduzione, ha la reintegrazione de^suoi diritti, nè ha motivo alcuno, di che lagnarsi. Nell esempio sopraccitato si terrà la stessa regola; sia che le spese de’ miglioramenti abbiano portate 7 » od 8,000 qualunque altra somma eccedente le Hr. 5,000 di maggior valore ^ sia che per 1’ economia ed intelligenza del donatario elleno non sieno ammon¬ tate die a lir. 3 ,ooo , od a qualunque altra somma inferiore alle 5 ooo di maggior valore. 8i. 11 donatario fra vivi che restituisce tutto , o parte soltanto degli oggetti di sua donazione come for¬ mante porzione della riserva, li rifonde nella succes¬ sione, nel modo istesso che si fossero trovati nelle ma¬ ni del defunto al momento di sua morte ; per lo che Tt. ) in conseguenza è tenuto a restituire i frutti ^ tutto quanto eccede la porzione disponiliile, e qne- da computarsi dal giorno della morte del donatore. Allorquando durante 1’ anno della morte T erede on ispiega contro il donatario la domanda di riduzione, quest ultimo ha un giusto motivo di credere che la sua donazione non intacca punto la riserva. Diviene allora possessore di buona fede della cosa donata; i frutti sono suoij per cui, giusta P articolo 928, non è tenuto il restituire i fratti da esso percepiti, se non se dal giorno della petizione. I 74 ; II. mduzwne delle donazioni fra otoi sulle tose mobili. Sa. La natura dell’ azione di riduzione delle dona¬ zioni fra vivi sulle cose mobili influiste e sull’ oggetto da comprendersi prelatlvameiite nella sostanza totale c su quello da smembrarsi quando abbia luogo la de- trazione. La cosa donata è fungibile, o non fungibile. Quando la cosa mobile donata fra vivi è fmi- «iblle, come sarebbe una somma in danaro, commesti¬ bili , legna da fuoco,' l’azione di riduzione reale di sua natura non può ritenersi tale. Al 1 ’epoc.i del « morte la cosa donata trovasi intierainente consunta . e ciò rende l’azione di riduzione nulla. Siffatta azio¬ ne si converte in meramente personale d. rei^tHiizione non già della cosa donata , ma bensì del valore clic aveva allorquando fa donata: e questo si c il valore cU cui il donante si spoglia all’ oggetto d’indennizzare il suo donatario, e tale si è appunto quello che deve fittiziamente porsi nella m.assa su cui si farà Io smem¬ bramento quando vi sia luogo. Ecco il solo mezzo di conciliare i diritti dell’ erede riducente per la proprie¬ tà della cosa donata, e quelli del donatario per la per¬ cezione usufrattuaria deiroggetto medesimo, dall’epoca clellà donazione all’ apertura della successione. 83 . Quando la cosa mobile donata fra vivi è Quass fungibile soggetta a deterioramento per 1’ uso, dovrassi considerare come azione reale, o come personale quella che fittiziamente si accumula per formare la sostanza C 75 ) totale, è quella di riduzione della cosa donata? Se essa è reale, si dovrà aver riguardo al valore della cosa al- P epoca della morte ^ se è personale, bisognerà , come succede nelle donazioni delle cose fungibili^ aver ri¬ guardo al suo valore alT epoca della donazione. V*" hanno delle ragioni prò e contro. Dlrassi a favore deìla stima al tempo della morte ; 1 azione reale deriva dalla natura medesima delPazio¬ ne di liduziojie. La circostanza che la cosa donata e quasi fungibile^ non forma ostacolo alGUno alP azio¬ ne reale se la cosa è tuttora nelle mani del donatario. Quest azione diventa personale allorquando la cosa non esista più presso il donatario : non è però , che pei accidente ch'^ essa si trasformi di reale in perso¬ nale. Dovendosi ritenere la stessa cosa^ rapporto alla liduzionè , ne viene di conseguenza che per ridurre la donazione di un oggetto mobile quasi fungibile, non devesi, malgrado il deterioramento , aver riguardo so non se al valore della cosa alP epoca della morte; tale e lo spirito dell’attuale legislazione. I beni mobili donati fra vivi devono essere com¬ presi nella sostanza totale , quali si trovano alPepo- ca della donazione, e giusta il loro valore al tempo della morte del donatore. Questa è la precisa decisione dell ticolo 9^2 del Codice, nel quale la parola beni non deve restringersi, come soventi accade, al senso di beni immobili, ma devesi riecveTe in un senso più lato, cioè di mobili ed immobili. Nel principio di det¬ to artìcolo leggesi Si determina la riduzione for- mando una luassa di tutti i beni esistenti alla morte del donante o del testatore // . Egli è evidente essersi qui usato della parola boni p*?r signifteare tanto i C 76 ) mobilU CT"»"'» i\'irn.r^ohiU^\«.^A alU mo® del <1.- nacore.Snllafìne di detto articolo leggesn- Si calcola „ sopra tutti questi beni, dedotti i debiti, qual sia a ,> porzione di cui ha potuto disporre , avuto riguardo „ al numero degli eredi che lascia . La parola 6 eni si riferisce parimente tanto ai mobili , efuanto agl’immobili. Leggesi a metà dell’articolo medesimo: „ Vi si riuniscono fittizlamente quelli di cui è stato }/ disposto a titolo di donazione fra vivi, secondo il „ loro stato all’epoca delle donazioni, ed il loro va- ,, lore al tempo della morte del donante » . La paro¬ la quelli si riferisce sempre ai beni de’ quali par¬ la la prima i^arte del periodo, ed ha il medesimo si¬ gnificato. Per conseguenza la disposizione successiva sul modo di cumulare nella massa i beni donati fi a vivi, si applica non solo agl’ immobili, ma altresì ai mobili; per cui tanto gli uni che gli altri devono esservi compresi giusta il loro valore all’ epoca della morte. la favore della stima al tempo della donazione si di donazione fra vivi,’ si calcola sopirà tutti questi « beni 5 dedotti i debiti, qual sia la ])orzioiic di cui fia potuto disporre, avuto riguardo al numero de- gli eredi che lascia . = li secondo che contenesse la disposizione particolare relativa ai fieni immobili = o I fieni iumiofiili, de' quali è stato disposto a titolo t! di donazióne fra vivi , saranno compì esi in questa »; massa secóndo il loro stato all’ epoca dèlie dona- w zioni, ed il loro valore al tempo della morte del st donante . :== Ma, malgrado il vizio di redazione, l’in¬ tenzione dei legislatore è tutt’ ora certa , ed i mobili quasi fungibili clonati fra vivi devono essere compresi nella massa secondo il valore loro al tempo della do¬ nazione. Si risponderà a favore della stima aW epoca della morte. Il vedersi posta framezzo dell’ articolo qaa la disposizione relativa alla stima delle cose donate fra vivi, non è già 1’ effetto d’ inavvertenza , ma fu fatto «spressamente , di modo che tale disposizione è appli- eafiile tanto alle cose mobili » quanto alle immobili. C 79 ) Questo articolo è parola per paroLi^ qoaìe V articolo %6 del progetto stato presentato ( estr. jl xq). La difficoltà die voi premo veto rigtiardo a quelle cose inolnli che deteriorano coll’ uso , fu preveduta dal signor Trorichet a IP atto della cUscnsslone : tf È gl usto diss egli ( €$tr. n, ^ che allorquando si formala massa de’ henl s’ abbiano a stimare gP immobili jj secondo il loro valore al Tempo della morte del do- Datore-, ma qu^^sta regola sarebbe falsa rapporto ai mobili, d delie essi sùtlq soggetti ci de perirne filo net loro prezzo, Perl odi è ge gi pretende die 11 dona- tarlo restituisca esattamente quanto ha ricevuto, è n indispensabile che la stima della cosa mobile , si n ritenga nel valore che aveva all^ epoca della do- nazione : tale principio fu dìgià sanzionato dal Con- fi sigilo al titolo delle Successioni con relativa dispo- w sizlonc, rapporto agli effetti mobiliari* Il signor ff Bigot Preaineneit rispondendo disse ( ioi ) che ri- fi guardo n do Iiavvi poi una somma differenza tra Pe- ff tede ed il donatario* Il primo non fa die conferire M per rendere le parti eguali a tutti i consorti ìu di- visione - il secondo non ha altro obbligo , se non se f/ quello di completare la legìttima* Consecutivamente^, ff il donatario eÌ 3 be il diritto di disporre ^ e di usare in piena libertà vita durante del donatore ^ cioè a fi dire, per tutto il tempo che la donazione, non po- ff tendo essere intaccata , gli attribuiva i diritti di un propnetario incommutabile; a diversità che T erede ff seppe fine dal principio , che la sua donazione era soggetta a collazione. =:= 11 signor JBerUer aggiunge altronde che la riduzione non cade giammai sui j-j flutti-, per ^i\i il godimento è per 3*ig-artÌ9 alle cose ( 8o ) » fungibili , ciò die è U percezione dello rendite riguardo alle cose fruttifere. » Dietro siffatte osser¬ vazioni Tartlcolo fu adottato, tal quale lo presenta¬ rono. Non si credette dunque doversi attenere alba si¬ militudine die il signor Trondiet dcslderav.a fosse stabilita per il valore dell’effetto mobiliare fra la collazione pel partagglo dovuta dall’erede donatario a'suoi coeredi , e la collazione fittizia sulla massa per assicurare il disponibile a favore del donat.nrio estia- iieo , e rendere operativa, se v’ha luogo, la riduzio¬ ne del suo vantaggio : al contrario si volle adottata la distinzione fattasi dal signor Bigot Préameiieu. Per¬ ciò, comunque l’erede in divisione debba ai suoi coe¬ redi la collazione della cosa mobile quasi fungibile, giusta il suo valore al tempo delk donazione; ciò iiullameno,onde issare rapporto al donatario estraneo la collazione fittizia , die serve a stabilire la massa to¬ tale e la riduzione , non si dovrà stimare questa cosa medesima se non se giusta il suo valore all’epoca de morte. Questo modo di regolare i diritti dell erede riducente fattosi proprietario della cosa donata all epo, ca della morte, e quelli dei donatario ridotto, die ebbe fino al tempo della morte 1’ usufrutto della co sa stessa, viene ad essere consentaneo all’articoio SSfJ, il quale, al titolo deWUsufrutto , co.si sì esprime >> }/^Se r usufrutto comprende cose che, senza consu- >1 marsl, si deteriorano a poco a poco coll’ uso, come Il la biauGlieria e la rn.óbigUa , 1 ’ usufruttuario ha di- ritto di servirsene per P uso a cui sono destinate, » e non è obbligato a restituirle in fine dello usu- ii frutto, se non nello stato in cui si trovano!, deteriorate pct*ò per suo dolo o sua colpa. I ( Si ) Si repi idi era in favore della stima all’ epoca della cionastoae. Se invece di restringere la disposizione deir articolo 93.2 sulla stima della cosa donata ai be¬ lai immobili si vorrà estenderla anche sui mobili, ne verranno deVisultati molto sirani. Questo articolo non ebbe in vista nè la deteriorazione reale , nè P acci¬ dentale , che il tempo fa succedere nel valor delle cose » Un mobile conservato in tutta V integrità sua iion avrà sofferto un deterioramento reale-, ma potrà benissimo aver cleteriorato per essersi cambiata la mo¬ da. Parimente la stima del valore al tempo della mor¬ te non può essere, che di sommo pregiudizio alP ere¬ de del donatore^ nel computo di una riserva introdot¬ ta a suo favore. L”* estraneo donatario di uu mobile dei valore originario di lir, 3o,ooo, ma che in termi¬ ne a dieci anni non vale più che lir. 3,000 , tanto a motivo delP inevitabile doteriorameiito per V uso che, per V accidentale cambiamento delle mode, può egli offrire di dovere portare una collazione fittizia alla massa di sole lir. 3,goo , da che egli ricevette un va¬ lor reale dieci volte più grande ? U erede donatario di siffatto mobile sarà obbligato, dicesi , qualora vo¬ glia succedere, di metterlo in conto per Ur. SojOOO; ma se attesa la sua rinunzia diventa estraneo , allora non sarà risponsabile, che di lir* 3,000 : dipendei'à dun¬ que dalla sua volontà il portare un pregiudizio tanto notabile suoi coeredi ? Se la successione è onerosa , e che il mobile di lir* 3o,qog sia il solo oggetto do¬ nato, i coeredi del donatario saranno presso che del tutto privati della loro legittima, computata soltanto sul decimo del valore della cosa donata. Per verità noi non osiamo deciderci su queste due G ( 82 ) Opinioni. Se d’ una parte la stima , avuto riguardo al tempo della jBOrte^ sembra conforme alle viste del legislatori , giusta il testo dell’ articolo ^2% , e giusta la discussione cld ebbe luogo nauti il constglio di stato 5 dair altra ^ essa conduce a delle decisioni che sembrano contrarie allo spirito del Codice- 84. Come regolarsi relativamente alla stima delie cose mobili non fungibili state donate fra vivi (i) ? Lo scioglimento di siffatta quistione dipende in par¬ te da quello della precedente- Se si decide che le cose mobili quasi fongibill debbano essere stimate^ non ostante il loro dcteiiora- inento giusta il loro valore al momento della morte^ non ha dubbio doversi regolare sulla base mede¬ sima la stima delle cose mobili non fungibili che non avendo deteriorato coIP uso sono suscettibili di con servare lo stato in cui si trovano al momento della donazione- Se ^ al contrarlo ^ si decide che tutte le cose nio- bili Tanto fungibili , che quasi fungibili debbano es¬ sere stimate secondo il loro valore all epoca della do^ nazione ^ allora è necessario di esaminare se debbati&i comprendere nella massa totale i mobili non fuogilnl^ per il valor loro al tempo della donazione^ nel modo stesso dei mobili fungibili^ o per il valore loro al rno- mento della morte -, come gl’ imjnobili- (x) Nella cl4«sc dp’mobili no» fungibili debbono computarsi * Velli- Notj si può clire che questa qtialitìi singolare
  • a .„r un fondo di lir. Soo.ooc t il defunto el,e lareix n s IO unico la legato alquante rendite vitalizie per la somma d. hr, z 3 ,ooo all'anno, il di cui valore, a^to riguardo all’e.à dei peuslonarj, c di li,, ayc.ooo Le-r ‘ “ “:V -«“«1- meta tUspombde, cioè le lir. aSo.ooo. Il figlio non poo dispensar., di pagare le lir. a3.coo di rendite vrtal.zie legate dal di lui p.dre, lasciando al legatari a meta in usufrutto deli' eredità, aualoravoglia esen- tuars. dal pagare le peusioui vitalìzie, dovrà lasciar in tutta ptoprietà le lir, a5o,ooo che formano la porzione disponibile. 86. Dalla disposizione dell’articolo 917 i risulta c le 1 usufrutto di cui si può disporre non è 1’ usu- "atto del fondo disponibile, come crasi dutto nel pro¬ getto dell’ anno 9 (" Ub. J , tic. ^ , art. ity) -, ma bensì l- usufrutto , il di valere eguaglia , La legge : dice egli (est. num, 3» ), » non vuole che gli eredi, sotto pretesto dì ricuperare >> la liserva, possano alterare le disposizioni dettate w dalla beneficenza od anche sol tanto da qualche vista ’> di convenienza . Se dunque trattasi d' una disposi- » zione che risguardi un usttfrutto od una rendita vì- talizia, gli eredi non avranno il diritto di metterla in non cale, scegliendo di rilasciare la propri età della M porzione d,isponihile .... In ciò è necessario che' C 88 ) .V preceda !a prova essere la donazione eccedente alU . qnota dispoiùMIe.»^ Pei‘ tal modo tutte le volte che U liberalità non eccede il valore della proprietà della quota disponibile , 1’ erede è obbligato di sotto stare ali’ usufrutto, o di pagare le rendite vitalizie, comun¬ que possa sembrarsi oneroso tale partito. I(agiofii p€T offefuiot ìocl Avanti d’ abbracciare la massima che sembra pre¬ sentare l’articolo 917, pe^ negativa della proposta qaisnon.e, egli è bene l’osservare esservi molti ca« ne’ quali il rilascio della proprietà del disponibile e per 1’ erede un partito più utile, di quello sia lo disfare air usufrutto od alle pensioni vitalizie , co¬ munque il valore dell’uno e dell’altre sia mfer.orc al valore che presenta la proprietà libera del disponi- bile. I." Un padre che non abbia che tm sol figlio U legato deir nsufrutto di tutti i suoi beni ad un vec-’- chic di sessautaciuque anni- Quest’usufrutto:^ attesa Vetìi provetta del legatario;^ non vale pure la metà de’fondi* Il suo valore non eccede la metà disponibile. Non po¬ trebbe forse, a seconda delle circostanze, essere piti vantaggioso al figUO:^ che raccoglie la nuda proprietà del tutto^ lo rilasciare al legatario in pieno dominio la metà dell^ eredità ^ onde poter gioire e disporre al momento dell’altra meta? 2/ Supponiamo un^eredita devoluta ad uni figlio uni¬ co^ liquida di lir* so,goo d’entrata sur un fondo di It^ ^e 480,000^ attesa la natura de’ fondi. Il testatore lascia per Ih'. 22,000 tU pensioni vitalizie, il di cui va¬ lore, attesa P età dei legatarj, è di lir. 210,000, cioè inferiore alla metà disponilhle die verrebbe ad essere lir. 240,000 . Non sarà egli interesse deiPerede PofFrire Piiitiera proprietà della metà disponibile alP oggetto di potere al momento disporre pienamente dell’ altrti metà , e liberarsi dalla servitù delle pensioni vitalizie, i di cui frutti decorsi e non pagati , eccedendo P en¬ trata totale, lo pongono nel caso di rimettervi tutti gli anni lir. aooo del proprio, sino alP estinzione del¬ le suddette pensioni vitalizie? 3 .° Supponiamo inoltre un’ eredità devoluta a tre figli, che importi una rendita netta di lir. 80,000 sur un capitale di lir. 1,800,000 . Clie il padre abbia dis¬ posto in legati per llr. 46,000 di pensioni vitalizie , che attesa 1 età provetta di molti legatarj non valgo¬ no che lir. 420,000 , somma inferiore al valore del quarto disponihile che è 480,000. Non dovrebbe premere ai figli di lasciare ai pensio¬ nisti vitalizi Pintiera proprietà di queste llr. 480,000, il di cui frutto non è che lir. 20,000, onde liberarsi della massa cospicua di llr. 46,000 di pensione vitali¬ zia , che, malgrado la riserva dei tre quarti, non lascia loro se non se una rendita inferiore di molto alia, metà ? In questi differenti casi ed altri simili, perchè mai si vorrà negare alP erede la facoltà di rilasciare il dis¬ ponibile, onde potersi liberare dalle donazioni e dai le¬ gati d’ usufrutto , o pensioni vitalizie ? Siffatto rila¬ scio non porta ver un danno re.ale ai donatarj e le¬ gatari , da che loro trasmette tutta la porzione di cui la legge permetteva dì disporre in loro favore. In tal ( 9° ) caso sono mal fondate le di costoro querele quand’an¬ che per circostanze di fatto V interesse dell’ erede che propone tale rilascio non fosse del tutto ^ evi- deutes stante che in ultima analisi il disponibile e piu o meno utile alle persone avT--antaggtate di quello sia il prodotto delle loro entrate. Nei primo caso gh av¬ vantaggiati che vengono a lucrare non hanno di che querelarsi; nel secondo, perchè mai gli credi che non possono essere spogliati se non se della parte dispo¬ nibile, dovranno essere obbligati a soffrire questo danno Non awndo il Codice positivamente esclusa all’ere¬ de r alternativa , nei caso in cui l’ usiifiutto o la pensione vitalizia , non ecceda il valore del disponi¬ bile, non può in ver un modo essergli denegata. ‘g i potrà farne uso tuttavoUa che lo creda dì suo interesse. A siffatta opinione si oppone quella tkl signor Jaubert . Comunque la decisione sua sembri essere i risultato dell’articolo 9 ^ 7 . non esservi positivamente espressa, ed essere so tan fondata sur un argomento a contrario che, come è noto, non conduce sempre ad un’esatta conseguenza. In questo caso non definito in termini precisi bisogna ricorrere allo spirito della legge , che volle assicurata una ri¬ serva ali’ erede. Come mai senza un' espressa disposi¬ zione si potrà rigettare 1’ offerta dell’ erede , che sì dice contento di questa riserva medesima , rilasciando ali* avvantaggiato tutto quanto la legge dichiarò dispo¬ nibile in suo favore? Inutilmente si opporranno le espressioni letterali dell’articolo 917 , nel quale trattasi d’un usufrutto o d’ una pensione vitalizia il di cui paloTC ccc&dci /a quota disponibile» ( 91 ) Le parole^ il di cui valore ecceda la quota disponi^ bile j furono iutruse nel testo per errore ed inaarvev- teuza dei copista , mentre non si vedono nel progetto presentato alla discussione. Questo progetto offriva alla mence un senso contrario , cioè , che rerede avrebbe in tutti i casi la scelta di rilasciare la proprietà del disponibile per liberarsi dall"^ usufrutto j o sia dalle pensloai vitaUzics e non vi si scorge discussione alcu¬ na ^ da cui derivi un cambiamento così importante, quale si è quello di ristringere ad un caso particolare L opzione concessa in un modo generale, L articolo presentato al consiglio di stato per la discussione (' est, niim* 5 ) era concepito in questi ter¬ mini : H Se la donazione fra vivi o per atto testamen¬ ti tario e di un usufrutto , o sia di mia pensione vita- lizia 5 agli eredi competerà la scelta di eseguire la ff disposizione, oppure di fare il rilascio della por- zione disponibile, art. , oggetto di quest'articolo, disse il signor Tron- cbet air atto della discussione (est, num, iG ) sì h quello di prevenire una difficoltà soventi volte pre- sentatasi. La legittima debb’essere lasciata per intie- TQ . Potrebbe ciò nulla meno accadere che un testa- ft tore, col servar e la totalità beni a’ suoi figli , gli avesse gravati d’ima pensione vitalizia o un usufrutto che ridurrebbe il prodotto al disotto dei tre quarti. Si dimandò se Ìl legittimario potrebbe querelarsi ? La sezione credette dì suo dovere di proporre una regola semplicissima che previene sxf- fatti giudiz}. Il cittadino Treilhard soggiunge che tanto p erede , quanto i legatarj non possono que^ velar li . H primo ha un di llheTCìrsi dQÌla ( 9 ^ ) „ rendita. • il secondo acquista una proprietà in com- » penso d’un usufrutto. » Vedesi da ciò die l’in¬ tenzione, tanto di quelli che presentarono l’articolo per la discussione, quanto dei consiglieri dì stato as¬ sistenti alla seduta in cui fu discuss.a la cosa , si fu di lasciare in tutti i casi la scelta all erede. Se si osservano ì processi verbali successivi sulla discussione del titolo delle donazioni , non si travede veruna nuova discussione che abbia fatto nascere una restrizione. Dunque è per solo errore del copista die trovansi intruse nella redazione conannicata al tri¬ bunato, e finalmente nella legge alcune parole che cambiano affatto il senso dell’ articolo discusso e san- zioiiato - Si obbietterà senza dubbio ^ die V uitercalare è d conseguenza di una positiva deliberazione, comunque i motivi non siano inseriti nel processo verbale. Non è affatto presumibile die il cambiamento con¬ trario del tutto al progetto, enunciato al momento della precedente discussione, sia il frutto d’ una nuova deli¬ berazione di cui non si fossero inseriti i motivi Ma ciò non è possibile, mentre non si sarebbe mancato di registrare siffatta deliberazione nel processo verbale- Replica per la negativa. Ecco una ragione inecepibile. Ogni qual volta scor- gesi una differenza fra la redazione diffiiiitiva del Co¬ dice civile e la discussione riportata nel processo ver¬ bale Ietto unitamente al progetto presentato , devesi la preferenza alla redazione , la quale, comedi è ap¬ provata, posteriormente non ebbe l’appoggio degli stessi ( 93 ) motivi 3 sia die il processo verbale ne faccia menzio- ne^ sia che non ne faccia alcuna. Allorché vogliasi con¬ frontare periodo per periodo la redazione diffinitiva^ o colle precedenti redazioni colla discussione^ s’in- conireranno spesso delle variazioni che non riscoutran- si nel processo verbale. Sarà da ciò legittima la con¬ seguenza potersi attenere j o alla prima redazione od aita discussione ? No certamente. Si fatto sistema ro¬ vesce r ebbe la legge ; il testo è la sola regola da se¬ guirsi, Nessun dubbio adunque che la disposizione gratuita delP usufrutto non debba essere riducibile^ se non se nel caso preveduto dall’ articolo 917 ^ quello, cioè ^ In CUI il valore ecceda il disponibile. Risoluzione* Fra queste due opinioni ^ sembra per oru doversi preferire la prima^ cioè quella per la negativa. La dis¬ posizione della legge è troppo precisa , perchè il giu- reconsalto possa allontanarsene. Noi dickimo per ora. Per verità non può dissimur larsi che se la sezione di legislazione del consiglio di stato ^ ed il tribunato avessero preveduto nei casi so¬ vra esposti che 1’ addizione delle parole, il di cui pa- lare ecceda la quota disponibile^ tendeva a danneggia¬ re P erede che vollero favorire colla riserva , laddove tendeva al contrario a favorire P estraneo contro cui fu stabilita la riserva stessa - certamente avrebbero rigettato questo intercalare fatto contro P intenzione dei diversi compilatori. Avvi dunque tutta la speranztt che una nuova legge restituirà alP erede gravato d’un panfrutto j o d’ una rendita vitalizia quella giusta ( 94 ) Opzione, $eu;ta però privare l’estraneo J1 tutta quella porzione che può essere disponibile in suo favore. articolo IV. Ì?jriuzi07ie, nd caso che il defunto lasci figli illegittimi, 89. Abbiamo veduto snperiorniente , cJie al Aglio ille gittjino compete ima riserva sui beni de’ quali il di lui padre dispose a titolo gratuito: vediaaio ora come 81 proceda a slITafta rido zio 11 e. Ammesso questi ad mia quota parte j la di lui ri¬ serva debb’essere jiropor zio nata ; se la cfiiota parte è un terzo di ciò che avrebbe avuto se fosse legittimo^ la sua riserva proporzionale sarà un terzo della ri¬ serva che gli competerebbe se fosse legittimo. Primo* In mancanza di parenti legittimi ìa grado Successibile» Pilleglttimo percepisce il tutto (arC. f 58 ) come lo percepirebbe qualora fosse legittimo: in que¬ sto caso gli compete la riserva nel modo stesso che se fosse legittimo» essendo allora la sua riserva pro¬ porzionale una riser^^a intiera, 90. Seconda. Il figlio illegittimo può concorrere con dei collaterali lontani^ allorquando il defunto non lascia discendenti od ascendenti» fratelli o sorelle, discendenti di fratelli e sorelle. La sua parte ai beni ( art. fSf ) è dì tre quarti » e come figlio ha la sua riserva proporzionale sui tre quarti » nessuna aven¬ done il collaterale lontano. In conseguenza tutto ciò che eccede la riserva proporzionale deU’illegittimo» e compreso nella porzione disponibile ^ come si vedrà nei sfliguenti esempj. Esempio primo. Supponiamo che in un’ eredità di lir. 485OOO ; si presentino un figlio illegittimo, un cugino paterno, un cugino materno ed un legatario universale. La parte dell’ illegittimo ( art. 757 ) sarà i tre quarti dell’eredità, i tre quarti della parte che avrebbe quando fosse legittimo, cioè lir. 36 ,ooo : la parte dei cugini soltanto un quarto 0 sia lir. ia,ooo. La riserva devoluta all’illegittimo, qualora fosse le¬ gittimo, sarebbe della meta (art. cioè lir. 24,000. La sua riserva proporzionale sarà tre quarti della metà, cioè tre quarti delle lir. 24,000, 0 sia lir. 18,000 che preleverà sulla massa: le restanti lir. 3o,ooo saran¬ no interamente disponìbili. Esse toccheranno al legata¬ rio universale, cioè 18,000 formanti la metà disponibile sulla porzione del figlio naturale, e 12,000 formanti la quota intiera dei cugini che non hanno riserva. Esempio secondo. Supponiamo che in un’eredità di lir. 32,000 si presentino un legatario universale, un cugino paterno , un altro materno , e quattro figli il¬ legittimi. La porzione dei cugini è un quarto, 0, sia lir. 8000, quella dei figli iHegittimi è dei tre quarti o sia lir. 24,000. La riserva loro, se fossero stati le¬ gittimi, sarebbe (art. 91^) stante il loro numero i tre quarti del tutto. La loro riserva proporzionale c 1 tre quarti dei tre quarti ; vale a dire i tre quarti delle lir. 24,000, cioè lir. 18,000, che essi preleve- lanno sulla massa delle lir. 32 ,000. Le residue lir. i4»gog toccheranno al legatario universale , die ap- profi.tterà sui figli naturali di lir. 6000 formanti il quarto disponibile delle lir. 24,000 e delle 8000 for¬ manti la porzione iutiei-a dei cugini che nOn hanno diritto a riserva. (y6) ^r. Terzo. L'Illegittimo può co neon-ere coi IVatelli « colle sorelle del defunto ; egli ha una risei va propor¬ zionale come figlio i i fratelli non ne l.anno alcuna, Per tal modo tutto ciò che eccede la riserva pro¬ porzionale dell’illegittimo, sarà compreso nella por- zione disponibile , come si disse nel numero prece¬ dente. La sola dilTerenza è che, rapporto ai fratelli del defunto, la parte dell’ illegittimo è soltanto della imetà^ invec 0 d’essere di tre guaiti* ^a. In tutti questi tre casi vi è una singolarit.à di qualche rimarco ; ed è , che la persona avvantaggiata cui non resta a temere riduzione alcuna per parte dei collaterali legittimi , che sono eredi regolari , trovasi nel caso di dovervisi assoggettare, esistendo il figlio il¬ legittimo, die non è erede, e che non può avere sif¬ fatto titolo se non se in mancanza di collaterali legit¬ timi, e che anche in questo caso non e erede rego aie. 93. Quarto. Può il figlio illegittimo concorrere con un ascendente di qualunque linea ; egli ha la su serva proporzionale-, gli ascendenti hanno la loro sp clale. Prelevate queste due riserve , H sopì appi ^ venta porz-ione disponibile. Supponiamo che in un* eredità dì lir, presentino due figli illegittimi^ il padre, la ed un legatario universale* La parte dei beni illegittimi è della metà; la riserva ^ qualora fosscio legittimi^ sarebbe dei due terzi ^ e la proporzionale è la metà dei due terzi q sia uh terzo sul totale 5 eioe lir. 8000. La porzione degli ascendeoti è la meta - a riserva loro speciale e la metà della metà, o sia iia quarto sul totale ? cioè Ur, 6000- Prelevando sulla massa le due riserve 5 ohe formano lir. J^fOOù s con- ( 97 ) riniarraniio lo^ooo di disponibile, che formano il tingente del legatario universale. Costui avrà sulla por¬ zione de’figli un profitto di Ur. 4,000, che è U terzo, e su quella del padre e madre di Ur. 6,000, che è la metà. 94. Quinto. Il figlio illegittimo può concorrere con uno 0 più figli legittimi. In questo caso la prima quistlone ad esaminarsi è quella di sapere se il figlio illegittimo debba formar numero fra 1 ligU, e ciò onde fissare il disponibile. Il legittimo ha una riserva intiera ; riilegitiimo ha la proporzionale sulla quota che avrebbe avuto se fosse stato legittimo . Per conservare i diritti delPuno senza pregiudicare a quelli dell’altro, reudesi neces- saiio, che l llléglttimo faccia numero come se fosse legittimo. Se il primo non entra in numero, il secondo prende la sua riserva, l’avvantaggiato prende il dispo¬ nibile , e nulla resta per 1’ illegittimo ; allora se ot¬ tiene qualche cosa, si è a spese 0 della porzione dispo¬ nibile, 0 della riserva. Così in tutte le maniere la legge viene ad essere violata. In una eredità si presentano un figlio illegittimo , un legittimo ed un legatario universale. Se per deter¬ minare il disponibile non si vorrà contare T illegitti¬ mo , la riserva del legittimo è della metà -, toccando 1 altra metà al legatario universale come porzione disponibile, e cosi nulla resta per 1 ’illegittimo. Ripe¬ tei à questi la sua riserva proporzionale a spese del legatario universale ? Nulla resterà a quest’ ultimo dì porzione disponibile. La toglierà a carico del figlio legittimo ? e questi non. avrà la sua riserva. La de¬ durrà forse proporzionalmente, e sul figlio legittimo, 7 ( 9 * ) € sul legatario universale? Ne accaderh, die ne Inno, nè l’altro avranno la porzione die spetta loro per legge. Duncjne per istabillre la porzione disponibile» «ara indispensabile die 1 ’ illegittimo faccia numero cogli altri figli. 95. Sciolta questa prima questione, se ne presenta tosto un’altra, quella, cioè, di sapere se quanto eccede all’intiera riserva quella proporzionale, a cui l’ille¬ gittimo solo ha diritto , debba accrescere la porzione disponibile o la riserva de’figli legittimi. Se rillegittimo ha una parte minore del legittimo, siffatta decisione della legge viene ad essere del tutto estranea per la persona avvantaggiata. 11 pubblico de¬ coro , il favore dovuto all* unIon coiijugale, punto non permise al legislatore di accordare al figlio illegittimo su! beni del padre comune, diritti eguali a quei i e legittimo. Tale giusto riflesso è tassativo al solo figlio legìttimo , nè può estendersi sulla persona avvantag giata die è affatto estranea alla famiglia. Per 0 c « 1 ’ eee^^dente della riserva^ sulla riserva proporziou devoluta ai solo figlio Illegìttimo ^ tocca al legittlnto senza che venga aumentata la porzione disponibile* Questa decisione , e la precedente si rendono più chiare coi seguenti esenipj, 96, Pr^nio caso. Supponiamo che il defunto l^sci un figlio legittimo j un illegittimo j un legatario versale L’eredita sarà divisa in due partii la porzio¬ ne disponthile che forma nn terzo la riserva comu¬ ne che ne forma due. Di questi dtie terzi Ìl legatario ne prenderà uno 9 rillegittimo avrà la sua riserva pro¬ porzionale d’ nn terzo della riserva del legittimo, vale a dire un terzo d’ un terzo ^ o sia una nona parte i ( 99 ) totale. I due noni che sono l’eccedente della vlservi intiera ( tre noni ) sulla sua riserra proporzionale (un nono ) non devono accrescere la porzione disponibile , ma vallilo a prolitto del figlio legittimo, a di cui solo favore la legge riduce i diritti dell’ illegittimo. In que¬ sto caso dunque si faranno nove parti, tre delle qua¬ li per la porzion disponibile , una per l’illegittimo, e cinque pel figlio legittimo. Se l’ eredità è di lir. 90,000 , il disponibile sarà lir. 3 o,ooo, la riserva comune lir. 60,000; U riserva speciale del figlio legittimo lir. 3 0,000 , e quella prò- porzionale dell illegittimo soltanto lir. 10,000 ; le re¬ stanti Uv. aojooo non possono accrescere la porzione disponibile. Venendo questa allora ad essere di lir. So, ODO (osia cinque noni), ella eccederebbe la metà conti 0 la manifesta disposizione della legge che la sta¬ bilisce alla metà, allorquando esiste un figlio legittimo senza alcun illegittimo. Perchè mai il concorso di que¬ st ultimo accrescerà la tangente dell* avvantaggiato ? Mai no ; le lir. ao,ooo devono andare a profitto del figlio legittimo , da che egli è il solo , a di cui favo¬ re la legge intese di restringere la porzione dell’ Il¬ legittimo. Secondo caso. Supponiamo che in un’eredità di lir. 60,000, si presentino due figli legittimi, un illegitti¬ mo ed un legatario universale. Esistendo tre figli» 1 * porzione disponibile è d’un quarto, cioè lir. i5,oog ; la riserva comune sono tre quarti , cioè lir. 45,000. I due legittimi avranno per cadauno un qiiarto, cioè lir. iS,ooo ; all’illegittimo toccherà un terzo d’ un. quai'to , cioè lir. 5,ooo , che forma il terzo delle li¬ re i 5 ,ooo , e non già le .t 5 ,ooo come i legittimi , Le ( lOO ) residue lir, lOsCOO , si divideranno dai dite figli legìt¬ timi 5 e verranno cosi ad avere lir- so^ooo per cadau¬ no .*.40,000 li’ illegittimo . * .5^000 Il legatario universale.i 5 ,ooo Totale . . lir* 6o,.ooo 1 due precedenti eseinpj sono nel caso delle dispo-f sizfonì testamentarie: il seguente accadrà nel case cF una donazione fra vivi- Terzo. Il defunto lascia un figlio legittimo, un il' legittimo ed un donatario fra vivi di lir. 60,000. L’nf- tìvo della successione e di lir, 120,000, ii passivo li¬ re Jo8,ooo ^ V asse netto è lir. 12,000 : trattasi <7ui eli regolare la riserva e la porzione disponibile. Aggiun¬ gendo a tale asse netto la donazione delle lii* 60,000^^ formano lir- 73,000; la porzion disponibile, stante re¬ sistenza di due figli> à un terzo , cioè lir- 24,000. La riserva intiera per il figlio legittimo è un terzo , cioè lir, 24,000; la riserva proporzionale per T illegittimo sono lire 8000; le restanti lire 16,000 andranno a profitto del figlio legittimo, cui toccheranno lir. 40,000. li donatario fra vivi, ridotto a lir, 24,000, soiFrirà un diffalco di lir, 36 ,ooo, le quali unite alle 12,000 di asse netto, formex'anno un totale di lir. 48,000, sulle quali il figlio legittimo ed il naturale prenderanno ciascuno la loro parte , cioè lir, 40,000 il pxfimo, ed otto mila il secondo. p7. Sarà del tutto inutile il volere sulle decisioni ed operazioni sopra espresse agitare il seguente obbietto? Nel caso in cui Goncorrano de’ figli naturali coi legittimi, la porzione dispQnibiie deve, dietro rartipoi^ ( 101 ) i}iì i regolarsi, avit IO riguardo al numero de'figU le¬ gittimi. Il diritto del figlio naturale non è gìà una 2>arte ereditaria, ma bensì, come si esprime il citta¬ dino Bigot-Prcameneu nella stesa de’ motivi , sotto il titolo di credito = m.» yertcciperioo. elle eurccesiooe. - Per lo che cjneeti non hn Pozione di riserva che cojnpete all' crede, tanto contro i donatarj , quanto contro 1 legatari t egli ha soltanto un> aziono di ere- dito sili beni lasciati dal defunto, ed avuto rVnardo at medesimi. Prelev,itasi una volta questa somma su heni lasciati dal defunto, il rimanente devesi regolare, come se non esistessero che figli legittimi, in ^onforl mila dell articolo 513, „el seguente. Rinmntnndo al primo esso, Pcredila èdiUr.,0,000 LrÒ d I ! 3 ® ‘“esittimo, se fosse legittimo, .aren¬ erò di iir. 3 o,ooo; egli non 1,, che un terzo , vale a due la. 10,000. Prelevando queste lìr massa Im 80,000, metà delle quali sono la 2,or2lo- ne disponibile : per tal modo al legatario toccherauno lir. 40,000 , e non già iiv. 3 o,ooo , come nella già in- cLicata operazione. ^ Kimontando al ter7o r-isn ■ i, . ■ , defunto non sono che li, , ’ n “ diritti del figlio naturai, l ’°°°.' ‘ naz’ó aver riguardo alla do- annl ^ J»'-6o^ooo: la sua ^mrte nelle Hr. ia,ooo, * ora osso egutimo, sarebbe lir. 6,000, oltre un a ro terzo delle stesse^ cioè lir. Tàt regolavo i diritti rispettivi del figlio legittimò e del donatarloj^ ^ massa totale si residuerà a lir. 70^000^^ metà delle quali eh è il disponibile che conserverà il dòiiatarlo fra vivi che aoiio lir. SS^ooo^ e non già ilr, ^4,000^ alle quali eia lidottóp giusta la sopra indicata, operazione* ( 11)3 ) St cUsse al nuin. 65 , che l’articolo 913 non forthbe ostacolo alla riserva in favore del figlio naturale ;^chc questa riserva gli ® implicitamente accordata dall ar¬ ticolo 757, che gli dà una porzione di quel ^itto che avrebbe avuto come legìttimo ^ tanto nei beni lasciati come in quelli donati fra vivi. L’opinione del cittadino Ligot—Preameneu fu confutata. Se 1 articolo 913 non pada che de’ figli legittimi , si fu perchè previde soltan<> il caso il più ordinario: uè può conchluderM che in caso di concorrenza d’illegittimi e di legittimi, elebbasi soltanto aver riguardo al numero di questi ul¬ timi , mentre siffatta decisione sarebbe in pieno con¬ trasto coll’articolo 757. Posta per massima costante che il figlio illegittimo debba avere il diritto di riserva, ne risulta dovere pur questi far numero, allorcbe trat¬ tasi di stabilire la porzione disponibile, e che lu con¬ seguenza le operazioni, nell’antecedente numero det¬ tagliate non debbano soffrire diificoltà veruna. 98, I figli adulterini ed incestuosi non hanno alcuna parte fissa nei beni ,■ nia soltanto si concede loio de gli alimenti, che sono un peso dell’ eredità : non han- no parimente verun diritto di riserva uè verso i do- natai'j , nè verso i legatari. Ciò nulladimcno questi possono contribuire indirettamente agli alimenti do¬ vuti ai suddetti figli, mentre la porzione disponibil® in loro favore viene diminuita dalla deduzione sull’at¬ tivo pei pesi. Un padre lascia un figlio legittimo , un adulterino, ed un donatario fra vivi in lir. 125,000. L' eredità , dedotti i debiti, è di Ur. 81,000 gli alimenti dell’adul¬ terino sono fissati a Ur. 6,000 , il che riduce I’ asse netto a Ur. 76,000, donazione fra vivi Ur, ia5,ooo , ( ) sostanza totale lir. 200,000 , porzione disponibile lire 100,000. Il donatario verrà a soffrire un diffalco dì lir. 25 , 000 . Se il defunto non avesse lasciato il figlio adulte¬ rino , 1 asse netto sarebbe lir. 81,000 ; la sostanza totale lir. 206,000, metà disponibile lir. io3,ooo. Il donatario fra vivi percepirebbe allora lir. ro3,ooo, e non già le sole 100,000 , come nel primo caso ; ed ecco come allora contribuisce indirettamente agli ali¬ menti dovuti al figlio adulterino. ( 104 ) CAPITOLO vir. Con qual ordine si debba procedere nel ridurre le liberalità eccessive. Le disposizioni gratuite non sono soggette a ri¬ duzione, se non nel caso eiie privino T erede della risei'v'’a a lui devoluta per legge- Fra le disposizioni fra vivi e le testaineiitarie avvi questa grande dif¬ ferenza 5 ciré le prime hanno effetto , e si realizzano vivente colui che dispone , e le seconde non hanno effetto, e non si realizzano che alla, morte del dispo¬ nente. Allorquando nei beni , de’ quali il defunto non ha disposto, ed in quelli, su i quali dispose per te¬ stamento, vi resta con che soddisfare alla poizioiiein disponibile, bisogna dire che le disposizioni gratuite per atti fra vivi non hanno intaccata questa poi zio ne, ed in conseguenza non sono riducibili. Da clóne risulta che la riduzione deve primieramente aver luo¬ go sitile donazioni testamentarie, e sussidiariamente sol¬ tanto su quelle fra vivi ; giammai nou si fa luogo a riduzione su queste ultime , articolo (ja 3 n Che dopo w aver esaurito il valore di tutti i beni cadenti nelle disposizioni testamentarie. » loo. Da siffatta decisione si raccoglie, che la ri¬ serva non è una quota su ciascuno de’beni del dispo¬ nente , ma bensì sulP universalità de’ medesimi. Colui che dispone a titolo gratuito può su tale titolo dis¬ porre della totalità di un dato oggetto in particolare, ben inteso però che quest’oggetto non ecceda la porzio¬ ne disponibile nell’universaUtà de’.beni, Il proprietario ( lo 5 ) 4 À lir. 5 co,ooo in beni può legare o donare fra vivi un oggetto di iii\ 8O5OOO5 die non eccede la por¬ zione disponibile, L** erede non potrà riclamare, a ti¬ tolo di sua riserva, la porzione non disponibile , cioè P oggetto legato o donato. AbticoLo I- Con qual ordine si debba procedere alla riduzione delle liberalità istituite per ultima volontà- loj. Il valore delle donazioni per atto tra vivi può essere superiore, eguale od inferiore alla porzione disponibile , anche quando non v’ ha donazione per atto tra vivi. Allorquando il valore delle donazioni per atto tra vivi riscontrasi superiore od eguale alla porzione dis¬ ponibile , allora la riunione de’ beni non disposti dal defunto e di quelli de’ quali dispose per testamento , sì trova inferiore od eguale alla riserva , o sia alla porzione indisponibile. La riserva avendo poziorità su tutte le donazioni testamentarie in confronto delle donazioni fra vivi, ne risulta in questi due casi che tutte le disposizioni testamentarie saranno senza effètto {art- J02- Quando il valore delle donazioni per atto tra vivi è inferiore alla porzione disponibile, e quando il defunto non istituì donazioni di questo genere, allora la riunione de’beni non disposti dal defunto, non che di quelli sui quali dispose con testamento , si trova superiore alla riserva. Può accadere che i beni non disposti dal defunto bastino o non. bastino per la ri- serva^ ( ) Nel primo c*so» no'i v’ha luogo * ridurre le di?» posizioni testamentarie che p-unto non intaccano il disponibile. io 3 . Nel secondo caso, la riduzione delie disposi¬ zioni testamentarie è p.irziale ; per oui fa d» uopo de¬ terminare come si debb.i procedere- li testatore che , mediante una disposizione, dona r universalità de' suoi beni, e con altre disposizioni fa a diverse persone de’ particolari legati , vuole in forza della prima che il legatario universale se ne incari¬ chi : mentre, dopo avergli donato tutto, le sue dispoii- 2Ìoni particolari non possono aver luogo se non se allorquando Io incarica di eseguirle. Il legatario uni¬ versale non viene ad avere altro beneficio se non i di quel tanto che gli rimane dopo il pagament legati particolari. . Per siffatta ragione, allorché trattasi ' ^ Pf.® debiti , il solo legatario universale è tenuto i ni re i creditori, senza che i legatarj particolari sian bligati a conrribnirvi- Per 1 ' istessa ragione, quando si promuove la riserva della porzione indisponibile contro i legatarj , ® devesi cU sua natura promuovere immediatament® a ca rieo del legatario universale, il di cui beneJicio devesi esaurire prima di quello dei legatarj particolari, t qua¬ li porteranno il carico soltanto sussidiariamente- Si tenne quest' ordine naturale dietro le 17 nevoso an. a , e del 4 germilean. 8, nelle qnab non riscontrans! disposizioni in contrario. accade volendo attenersi al Codice : i legatarj partico¬ lari concorrono alla riserva col legatario uuiversale- Tale è la disposizione dell’ articolo eia6 , che vedesì C ^07 ) «e’pvaclsi termini : = » Quando le cìisposizionl testa- » meutarie eccederanno, o la quota disponibile, o la Il porzione di questa quota che resterebbe dopo aver Il dedotto il valore delle donazioni fra vivi, la ridu- II zione si farà prò rata senza alcuna distinzione fra Il ì legati universali, ed i legati particolari n. 104. Per dispensare un legatario di concorrerle proporzionatamente alla riserva riclamata dall’ erede, la legge esige ( arf. ) elie il testatore abbia e- sprtssanicnte diebiarata la sua volontà, colla quale in¬ tende che il tale legato sia soddisfatto in preferenza degli altri; per cui, tutte le volte che non vedesi e- spressa la dicViarazione della volontà del testatore, bi¬ sogna lìrnontare al contributo ordinato dall’art. 926, comunque le circostanzre particolari del caso diano luogo a presumere un’ intenzione contraria. 100. Dall articolo 926, ne risulta che l’erede pe¬ tente la sua riserva può rivolgersi separatamente ver¬ so ciasebeduno de’legatarj per esigere da questi, sulla cosa a lui legata, la parte che deve rifondere per la riserva. Il legatario particolare d’una somma inda- naro contribuirà in danaro, ricevendo tanto meno sulla somma a lui legata ; il legatario particolare d’ un im¬ mobile vi concorrerà rilasciando all’ erede una por¬ zione dell’ immobile a lui legato. id6. Il legatario particolare perdendo una porzione del suo legato, potrà egli riclamare- l’ indenni zzazione dal legatario universale ? V’ hanno delle ragioni prò e contro per siifatta in- deiinizzazione. Non bisogna confondere , si dirà per l'ciffermativap i. diritti dell’ erede che diuiftnda la riserva contro i C 0 ) dittereiui legatar], I (juall clirittì sono (ìetCTniinatl rfa- gli articoli 926 e 937, Pii i (lìi’ictì (ìfii legptarj fra loro c!ie sono stal)iliti dall’articolo 1009- L’crede clic dimanda la riserva, chiede una legittima: egli ha drit¬ to di prenderla sulle cose mobili, sulle reiulite, sui vaglia al presentatore, stille case, sui poderi dì cam¬ pagna! e generaliuente su tutti e ciascuno de’beni del defunto. Egli è perciò die la legge gli accorda una aicioiie particolare contro ciascuno dei legatarj, affinclié non venga ad essere privato della sna porzione su qualunrfne degli oggetti legati. Ma allorcliè trattasi di considerare il modo , con cui i legatarj vi concorrono fra loro, l’articolo 1009 esige assolutamente die il Ifl* gatarlo univers-ale paglii tutti i legati. Ne risulta da ciò che se in conseguenza dell’articolo 916 il legatario particolare è spogliato d’una parte del suo legato, deh Ile essere indennizzato dal legatario universale, che è tenuto per legge a pagare tutti i legati. L’ articolo 1009 or ora obbiettato ( si dirà pei' negativo, ) è concpptto nei seguenti remi ini — ^ it legatario imi versale che concorrerà con un erede ^ ir cui In legge riserva una quota parte dei beni ^ sani // tenuto per i debiti e pesi deli" eredità del testatore^ personalmente per la sna quota e porzione, e ipO" fi teca riamente per il tutto 5 e sarà tenuto di soddis- ff fare tutti i legati , salvo il caso di riduzione, come è stato dicliiarato negli articoli 9^6 e 927 Questo articolo non e redatto con tutta quella jn'ecisione che pur si sarebbe desiderata. La parola legatario tinipCK'' sale die altre volte in modo generale .significava il legatario sulF universalità de’beni, tanto pex* la tota¬ lità, die por una quota patto, e die è consacrata dal ( ree» ) Codice civile (art. ioo 3 ) per disiinguerc il legatario deiruniversalità totale, da cfuello dèli’universalità par- /.lale^ che l’articolo loto chiama legatario a titolo imiyersaZe, è parimente impiegato all’articolo 1009, al¬ l'effetto di esprimere il legatario d’un'universalità pai7.iale. Questo articolo decide, nel caso dallo stesso preveduto, che il legatario universale sia obbligato al pagamento de'debiti e j^esl personalmente per la. sua f/ufjta e porzione^ ed ijiotecnriamente per il tutto; dnn- ) Altronde l’articolo lojo che viene In seguito ^ c 11 pri¬ mo della sezione , intitolata dei legati a titolo uni¬ versale i egli definisce il legato a tìtolo universale , quello d'una (piota pane de‘beni. Come dunque il legislatore avrebbe , nell’ articolo precedente, conside¬ rato il legatario universale come legatario soltanto d’una quota parte ? Dunque l’articolo 1009 ^ appli¬ cabile solamente al legatario dell’ universalità totale. Quando un simile legatario concorre con un erede, CUI la legge riserva una quota parte de’beni , l’erede gU abbandona la quota disponibile, ed in questo caso il Ptnno e tenuto a dimettere i debiti ed i pesi dell’e- ari pedonalmente per la .„a quota e pora.one, che è poi la qnota aisponiWle . ed Ipoteca, namente per .1 tntto.Nell- late.so caro, proalegtle l’ar- .rutVtii irt ";::rrie;a:r'”“: ^ .e.;ereaeIo.,eo.Mlgatoar:tri!:i:r”::o:r L articolo 1009 , dietro questa regola relativa al pagamento dei legati particoHri • relativa al caro * riduzione , come r ‘t ’ 1 ‘ “coli e s ,.7 = na e , ° che la retrnlri j sembrerà per avventura duz,one. C.o nulla p„ee, egli è evidente che la rego- „ Pf' «.0 in cui il legatario univoraal. ncorre co ’ erede che ha diritto alla riserva , fe sta- per il caso ove ha luogo la riduxioue. Da ciè ^ isulta che 1 articolp 100^, posto nel capitolo delli isposizioni testamentarie ^ regola i diritti del legata- rio universale ridotto alla quota disponibile verso ( ) legatnrj particolarij e ch 6 l’articolo 9^^» posto ntrl ofl- pitelo didìa porzione hetii disponibUi e della ììdii^ zione^ regoln i diritti dell’erede riducente verso tutti i ìe^carj , sia legatario oniversnle, siano essi parti- cola ri. È iiecessariD che cjnesti due articoli al)I)iano esecuzione nelle loro dìsposizloiii relative alle diverse persone. Quaiulo, in esecuzione delParticolo 916, 1 e- rede che dimanda la sua riserva Iia fatto contribuire, tanto il legatario universale^ che 1 particolari, nulla osta clie^ in esecuzione doli’articolo 1009, i legatarj particolari non possano costringere il legatario uni¬ versale a soddisfare alT Integralità decoro legati, e ad indennizzarli della porzione che dovettero contrihnire all’ erede a titolo di sua ri sor va. Tant’ è vero, die il leglsiarore, nell'.irc. 10C9, co!- Tespressione legatario universale, ha compreso il le¬ gatario deir universallfh totale, che negli art. iota e Joi3 regola la concorrenza dell’erede col legatario dell’ universalità parziale, che dopo I articolo lOro chiama legatario a titolo particolare. Leggesi nell ai ticolo loia = n.n legatario a titolo universale, egual- » mente che il legatario universale, sarà tenuto a sod- disfare i debiti ed a sostenere i pesi dell’ eredità w del testatore personalmente per la sua quota epof- ,> isione, e per il tutto ipotecariamentov = II che ha rapporto colla prima parte dell’ articolo 1009. Passia¬ mo ora a vedere l’articolo io :3 che cosi si espriine = j) Quando il testatore non avrà disposto eh e di „ quota della porzione disponibile, e che avrà fatta ;; tale disposizione a titolo universale , il legatario w sarà tenuto, unitamente agli eredi naturali, a soddis» w fare per la sua tangente ai legati particolari »■ - H che si riferisce alla seconda parte dell’ art. 1009. ( ii 3 ) t07. Per bene intendere come il legatario univer¬ sale ed il legatario a titolo universale siano tenuti a soddisfare i legati particolari, bisogna distinguere il caso in cui Perede non Ita diritto di riserva* e (quello in cui gli compete tale diritto. Quando T erede non ha diritto di riserva, il Ioga- tur io universale è erede, e deve per intiero i legati paiticolaii ; il legatario a titolo universale d’una t[uo- ta parte deve soddisfare i legati particolari nella stessa quantità. Se 1 erede lia diiitco di riserva, bisogna distinguere, i.” il legatario universale ridotto al disponìbile ; il legatario a titolo universale d’ una quota parte che sorpassi il disponibile e che debba soffrire riduzione ; i.* il legatario a titolo universale del disponibile -, 4.“ il legatario a titolo universale d’una porzione minore del disponibile. L aiticolo 10C9 parla soltanto del legatario univer¬ sale ridono al disponibile. La sua disposizione deve estendersi al legatario a titolo universale d’ una quota parte che oltrepassi il disponibile, ecl in conseguenza da ridursi al disponibile, non che al legatario a titolo universale del disponibile , di modo che questi tre le¬ gatari devono soddisfare tutti i legati particolari, ed indennizzai e i legatari P^'i’ticolari che avranno soffer to un diffalco pei 1 azione diretta che P erede ha contro di essi ; la stessa ragione vale per tutti tre. Quanto al legatario a tiiolO universale d’ una quota parte minore del disponibile , P articolo ìOi 3 . decide che questi debba soddisfare i legati particolari in con¬ corso cogli eredi naturali. Bisogna osservare che se mai per eventualità la 8 ( ”4 ) contvlbu?.lone al legati particolari Intaccasse la riserva dell’ erede, questi s’intencle erede tacitato allorcliè rilasci tutto il disponibile , ed il legatario a titolo universa¬ le entrato in possesso di questo disponibile, non può dispensarsi dal pagare la totalità del legati. io8. Ben rare volte accaclerà die T erede riducente eserciti da solo e da principio la riduzione verso i difFerenti legatarj, e che ])08teriorniente Ì legatarj par¬ ticolari decimati d’ una parte de’ loro legati nclarumo r indennizzazioiie contro il legatario universale od .t titolo universale. Questi due ridami dovi anno ino trarsi nel tempo stesso, ed allora il pagamento dei e eati particolari sarà a carico del legatario universa e, o di quello a titolo universale ridotto al disponibi e. Siffatta circostanza dispensa dall’entrare nd det- taglio della contribuzione alla riserva fra il legatario a titolo universale, ed i legatarj particolari: comun¬ que questa sia sanzionata dalla legge, puie non luogo che in circostanze straordinarie. Articolo II* Cora qual ordine dettosi procedere alla riduzione delle liberalità fatte per atti tra vivi. JO9. Quando i beni, del quali non abbia il defunto disposto in totalità, e quelli sui quali dispose per do¬ nazione in atto di ultima volontà, non bastano a co¬ prire la riserva dell' erede, allora bisogna rivdgei Si alle donazioni fra vivi onde completarla. Tediamo co¬ me debba si procedere in questo caso. T-a riduzione deHe donazioni fra vivi ha luogo non { ) i^olo contro Is persona del doiiatavlo , ma altresì con- .'l'o i terzi detentori degl’ Immobili donati fra vivi. Nei fcguenti due paragrafi tratteremo queste due specie di riduzioni. 5. r. Come SI procederà contro la persona dei donatari alla riduzione delle liberalità istituite per atto tra vivi. V croie non potrà giammai qucfclaf.i ao „ou ao '^®®’ è tenuto rilaseiargliele : avrà per tal modo là mtà * delle lir. 25 ,qoo lasciate da suo padre, e non gli cane ebe lir. Soo , che di buon grado gli completare la sua riserva. Devono rimanermi n 19,500 die colle 6,000 della prima donazione le lir. 25 , 5 oo , cioè la porzione disponibile- Con ragione gli risponderà il nipote i quantnnque i beni donati a causa di morte per atto tra vivi siano ( ì la cosa del donante fino alla sua morte , pure non formano parte dell’ eredità ; l’ erede non vi ha alcun dritto come erede *, non ne ha neppure il possesso fit¬ tizio che passa al donatario. È bensì vero che, durante la vita del donatore, la natura della donazione si op¬ pone alla verificazione dei diritti del donatario \ ma alla inerte del primo il donatario acquista quel di¬ ritto che risulta dall’atto fra vivi che glielo assicura. I beni a lui donati gli vengono trasmessi alla morte immediatamente, e non fanno parte delie cose eredi¬ tarie. La riserva che si percepisce immediatamente su- gh oggetti ereditari che rimangono all’ erede , indi su i legati, e finalmente sulle donazioni fra vivi non può avei luogo sulla donazione a causa di morte per atto tra vivi, se non se alla data di quell’atto tra vivi m cui fu istituita. Mal a proposito Giuseppe Sacelli vuol tirar partito dall’ordinanza del 1751 , come se questa potesse influire sulla riserva stabilita dal Co¬ dice civile. L’ induzione altronde che vuol tirare non e affatto esatta : comunque i beni di cui dispose il donatore a causa di morte per atto fra vivi restino in sua mano fino alla di lui morte , è però sempre vero c le egli non può con una susseguente disposizione gratuita pregiudicare all’ effetto della sua donazione a causa di morte. Se 1’ ordinanza del 1731 obbliga il donatailo dei beni pxesenti e futuri a pagare le legit¬ time, si è soltanto nel caso che sia donatario della to¬ talità. Siccome in questo caso particolare non vi ‘re¬ stano più beni ereditar] da percepirsi dal figlio erede, non vi rimane più dubbio che T intenzione del dona¬ tore non sia stata quella di incaricare il suo donata¬ rio dei pagamento delle legittime. Egli è tutto il contrario ( 122 > allorijuando la donazione de’ beni presenti e fitturi sia soltanto di una porzione, essendo anclie In ciù letterale la sanzione della citata ordinanza : allora il donatario non è tenuto di soddisfare alle legittime, a meno che il donatore non gliene abbia espressa- mente accollato il peso. ii3. Se r ultimo donatario, U cui donazione in¬ sacca la riserva, avesse dissipato Ìl cl.maro statogli donato e si fosse reso insolvibile, domandasi se l’ere¬ de riclaniante la riserva potrà escutere i donatarj anteriori ? Potliier esamina siffatta questione rapporto alla legittima nel suo trattato delle donazioni fra vivi, ( sez. 3 , art. 5 , §■ 5 ) . Gli autori , dice egli, }> sono fra essi in conflitto .... Quelli che tendono }> alla negativa dicono che potendo il denaro donato » ultimamente bastare per adempiere alla legittima, » la sola ultima donazione è quella che vi nuoce; dalla „ qual cosa ne siegue che le donazioni precedenti non » avendovi in veruti ^modo pregiudicato, non devono )i soffrire diminuzione veruna. L’opinione contraria >/ ini sembra appoggiata da ragioni ancora più con- n vinceatL Egli è ben vero che se V ultimo donatario non avesse profuso ciò che gli fu donato ^ le do- w nazioni anteriori non pregiudicherebbero punto la n gittima^ potendola il legittimario trovare in ciò ebe n fa donato posteriormente* Ma non potendola il 1 ^ >/ gittimario in tal modo trovare^ atteso che il dona- tarlo la profuse 5 e si rese insolvibile 5 così le do- ìf nazioni anteriori vengono a nuocere alla legittima, n conte pure vi nuòcerebbero , se il donatario avesse » egli medesimo dissipato la cosa posteriormente do- nata ; inentre poco importa al legittimario cb^ lo ( 1^3 ) » scìiipamente sia divenuto piuttosto dall’ ultimo do- natario che dal donante » . Le stesse ragioni A'algono ancora, relativamente alla riserva, all’ oggetto di accordare o ricusare in questo caso all’erede che la rlclaina , il ricorso contro il do¬ natario anteriore, e gUistn rinsegnamento del celebre giureconsulto , or ora citato, noi crediamo essere questo a caso di accordare il ricorso contro il dona¬ tario anteriore. 114. Osservate che in questo caso non Insogna comprendere nella sostanza totale ciò che fu donato al donatario insolvibile, nel modo stesso ebe non ii comprenderebbe quanto il donatore avesse egli mede¬ simo dissipato , come decise il Potliler riguardo alla legittima-, il che ridurrebbe la riserva ad un minor valore. Un padre fa due donazioni fra vìvi-, la prima d’nn immobile di lir. 3 o,oòo , la seconda d’ una somma di lir. 16,000 . Lascia a tre figli un’ eredità di llr. $4,00© nette , 1’ ammontare delle donazioni è di lir. 46,000 ■ la sostanza totale è di lir. 100,000 , la riserva di tre quarti, Ur 76,000. I figli trovano nell’ eredità lire 54,000, e loro SI deve un supplemento di lir. zi,000. Se 1 solvibile, restituirebbe loro il. I %ooo donate 5 per cui non potrebbero donian- al primo donatario che \ìi\ Som, Seoigendosi insolvibile il secondo donatarios i iate le Ur* 16^000 date al secondo donatario ^ è \ ( IH ) giusta che le lir- 16,000 donate non entrino nella sostanza totale, come non vi entrerebbero se il dona¬ tore le avesse dissipate. La sostanza totale sarà ridotta a lir. 84,000; la riserva a lir. 63 ,oOo. I figb trovano nell’ eredità lir. 64,000, e non possono ricl.imare con¬ tro il primo donatario se non se lir. y,ooo. (iS. Le donazioni per atto tra vivi fra dite conjngi in costanza di matrimonio sono rivocabih dalla volon¬ tà del donatore ( o,rt. Jc^S ) : esse s assomigliano donazioni fra vivi , perché portate da un atto fi a ^ul, esse s’assomigliano alle disposizioni testamentarie, da che sono rivocabill , durante la vita del donatore. Ora, allorché trattasi di riduzione delle liberalità ec¬ cessive , dovranno quelle essere considerate come do nazioni fra vivi , od equiparate alle disposizioni 1 ultima volontà ? La donazione fra due conjiigi durante il matrimo¬ nio èrnia donazione per atto tra vivi, e la egge le accorda i suoi effetti, ogni volta che il donatole non 1 ’ abbia rivocata. In questo caso ella debb riguardo alle riduzioni delle liberalità eccessive, g stessi effetti come se non fosse stata rivocabile. No deve perdere del suo carattere di donazione per tra vivi : e per conseguenza non è soggetta a riduzio¬ ne , se non se dietro le disposizioni testarocntaiie e le donazioni fra vivi posteriori. Invano si pretenderà che le donazioni che si no gli sposi, vita loro durante, essendo rivoc.ibili, dano con ciò il carattere di donazione fra vivi , la natura delle quali è di essere irrevocabili > sono , per la qualità loro rivocabile, vere donazioni in cau¬ sa di morte, o sia specie di donazioni testamentaiie, ( 1 ^ 5 ) e die per tal modo sono soggette alla riduzione prima di tinte lo clonazioni per atto tra vivi ^ ancìie poste¬ riori* La donazione fra vìvi fatta allo sposo ^ e la dona¬ zione testamentaria 5 comiincjiie ainbldue rivocabili^ so¬ no ciò nulla meno dìfFerenti di molto ^ da die la do¬ nazione fra vivi fatta da uno sposo ha un effetto pre¬ sente^ e vita durante del donatore-, ella è solubile soltanto per sua volontà. La donazione lesiamentarla non Ila effetto presente - ella è istituita sotto condi¬ zione che avrà effetto quando non sia rivocata. Essen¬ do il conjuge donatario investito d’ un diritto presen¬ te , ne viene che allorquando lo sposo donatore fa un altra donazione senza rivo care la prima^ certamente 6 sua intenziorie che l’altro conjuge gioisca della sua liberalità , e non ne sia privato in tutto od in pane atteso la seconda donazione ^ ed egli intende che real¬ mente non Io possa essere se non se in forza d^ una revoca che venisse a fare in seouito. c * s- li- Come SI abbia a procedere contro i terzi detentori degl immobili donati fra vivi per la riduzione. li6. L’azione tìvendicatoria contro il successore S' titolo particolare del donatario tra vivi, essendo una conseguenza dell’ azione di riduzione contro il dona¬ tario stesso , deve seguire 1’ egual sorte : per lo che ella dehb’essere promossa f art. ) i^cl modo stesso e con quell' ordine medesimo ohe si promuove contro 1 donatari- ( Tizio, donatario fra vivi del defunto, non potendo «sseve assoggettato a riduzione se non se dopo l’esau¬ rimento delle disposizioni testamentarie, e delle pò- s te rio ri donazioni travivi, perciò I’acquirente degli immobili dogati fra vivi a Tizio medesimo, non potrà del pari essere pulsato per la riduzione, se non se dopo esaurite le disposizioni testamentarie , e le dona¬ zioni fra vivi posteriori a quella stabilita in favore di Tizio. ^ _ 117. Allorquando il donatario, die alienò 1 im^ mobile a luì donato fra vivi, ha negli altri suoi beni con che far fronte ed indennizzare l’erede riducente, è troppo ragionevole che 1’ erede del donatore last godere tranquillamente al terzo detentorc 1 immoine donato fra vivi, e si rivolga sugli altri beni del dona tarlo. Questo motivo d’equità ha determinato 1 legis a tori a stabilire ( ivi) die razione di rivendicazione aoa possa dagli eredi essere promossa contro detentori se non se dopo avere escusso il donata Un padre dona fra vivi a suo nipote pei coiit di matrimonio lir, Ioo^ooo in beni immobili ; cioè podere a Yavese del valore di Ilr, 30,000, una casa a Mon2^a del valore di lir. 26^000^ ed un’altra casa m Milano di lir. 45^000. Il nipote vende successivamente questi tre oggetti ^ immediatamente a Tizio il pcdeie, indi a Sempronio la casa di Milano ^ finalinente quel* la di Monza a Martino* Il donatore muore in seguito lasciando a tre Agli un’ eredità onerosa*, questi qualificandosi eredi benefi¬ ciar], riclamano la riserva contro gli acquit'entt degli oggetti donati fra vivi 5 gli acquirenti dimandano che i primi siano tenuti di rilasciar loro i tre quarti dei < 1^7 ) beni stati donati fra vivi dal defunto al nipote , da cui essi ne fecero acquisto , salva tra loro la facoltà di concertarsi come meglio stimeranno sull’ ultimo quarto, e salvi i loro ricorsi contro il venditore. Gli acquirenti risponderanno colla legge alla mano: il donatario possiede un mobile considerabile , ed un podere nella provincia cremonese cUe vale lir. 5oo,ooO. Si 1 uno che 1’ altro bastano a soprabbondanza per garantire la vostra riserva di lir. 78,000 ; voi non avete ragione alcuna di venire contro di noi , se non se dopo di averli escussi (art, ^Jo) ; per ora voi non siete abilitato ad inquietarci. Nel caso medesimo se, fattasi l’escussione su i beai del donatario , questi si trovano assorbiti dagli altri suoi debiti, allora i terzi acquirenti non possono dis- pensarsi di soddisfare alla riclamata riserva. 118, L erede del donatore non potrà proinovere 1 escussione se non se quando vedrà che questa gli sia utile. II legislatore vuole die V erede lasci tran¬ quillo 1 acquirente, quando può trovare il valore dèli oggetto sugli altri beni del donatario. Che se per circostanza di fatto si renderà evidente clic l’escussio¬ ne sarà infruttuosa all’ erede del donatore , allora può rivolgersi in via ordinaria verso T acquirente, o verso qualùnque altro terzo detentore dell’ immobile dona¬ to fra vìvi. Supponiamo 5 nelP esenzione del numero prece¬ dente 5 che i mobili del donatario siano oppìgi^<^t'ati ; ^he il suo podere nella provincia cremonese Vate da iscrizioni ipotecarie 5 le quali ne assorbiscano il loro valore 3 ^ evidente che P escnssione dei beni del donatario sarà infruttuosa ai ilgU del donatario* C ia8 ) essi potranno in questo caso rivolgersi in via ordtna- rtft agli acquirenti degl* iintnobili donati fra vivi dal loro padre. 119. Se il donatario ha alienato con diversi con¬ tratti i beni a lui donati fra vivi , le sole ultiine alie¬ nazioni da lui fatte sono quelle che non lasciano trovare ne* suoi beni di che soddisfare all anunanco riclamato dagli eredi del donatore : per conseguenza 1’ azione di riduzione debb'essere promossa contro gli alienatari dell’ istesso donatario = >> secondo l’ ordi- » ne di data delle alienazioni (art. J, commcian- do dall* ultima , e risalendo successivamente se ab- bisogna lino alla prima* n = Nella specialità elei due ultimi numeri i tre 6gU 1 eh e non possono ottenere contro la persona del dona tario la riserva loro di lir, 755,000, si rivolgeranno contro i terzi acquirenti secondo Pordine di loio data Si rivolgeranno priniieramente a Martino ultimo acquirente , che rilascerà loro la casa di Mon^a , ohe gli assicura di lir* aS^ooo*, mancano ad essi tuttora lir 5 c,ooo. indirizzeranno in segiuto a Sempronio , che loro rilascia la casa di Milano del valore di lir* 45flóoo * in tal modo hanno percepito lir* 70,000 , c mancano che lir* Spooo* Per queste escutono finalmente Tizio primo acqui¬ rente pel residuo , il quale da lir* 3o,ooo viene ri¬ dotto a sole lir* a 5 ,000, Se in vece di seguire quest^ordine, i figli volessero promuovere la riserva loro di tre quarti su ciascuno degli acquirenti , e domandare a Tizio i tre quarti del di Ini fondo di Varese, quest’ ultimo potrà a tutta ( >^^ 9 > ragione dii*e ad essi: Rivolgecevi prima agli acquirenti, posteriori j essi v’iadennizzeramio delle lir. 70^000^ non potendo voi escutermi che per lir. 5,000 sul fondo di Varese che vale lir. So^ooo ^ voi siete pagati rila¬ sciandovi il sesto , o sia due dodicesimi invece dei tre quarti 5 o sia nove dodicesinn che mi domandate. 120, La suindicata gradazione clic lia luogo anche fia gli alieuatarj delT istesso donatario, non Io ha fra gli alieoatarj de’diversi doiiatarj. Fra questi ultimi non SI osserva la data de"^ loro acquisti ^ ma quella delle donazioni fatte ai venditori, non potendo verso di loro avei luogo la ridazlone che ;; nella stessa maniera , iì e coll iatesso ordine die si osserverebbe contro i j/ donatarj medesimi ( art. v Un padre dona fra vìvi in primo luogo a Nicola un fondo di lir. 3 o,ooo , indi a Pietro una casa di lire 13,000 ^ Pietro vende la casa , poscia Nicola vende il fondo a Paolo» In seguito muore il padre e lascia 11 n' eredità pas- .siva ^ il figlio entra erede beneficiato : la sostanza to¬ tale è la som01 a delle donazioni fra vivi di Ur. 42,000^ la riserva del figlio lir. 3 T,ooq. 11 figlio domanda che Paolo, nella qualità di ultimo acquirente d’ uno de’ beni donati fra vivi, sia tenuto a rilasciargli il fondo fino alla concorrenza delle lire 21,000 , vale a dire ventun trentesimi, o sia sette de¬ cimi. Paolo potrà a tutto diritto rispondergli : voi non potete proni over e contro di ine la petizione di vostra riserva di lir. 21,000 , se non se nel caso e nel nio-^ do che potreste prò moverla contro il donatario mi» venditore» Voi non potreste pronao ver la contro questi, 9 ( i3o y se non se dopo avere esaurita la clonazione susseguen¬ te di lir. iz.oooi non jiotreste domandargli die lire 9,000 -, dunque non potete del pari riclamare di me die lir. 9,000 , 0 sia tre decimi del fondo clie vale lir. 3o,ooo. Quanto poi .alle rimanenti lir. ia,coo, rivolgetevi a Pietro, donatario posteriore a -Nicola mio venditore, ed in mancanza sua, al di lui acquirente, Akticolo Ili- Ordine inverso di' riduzione. 121. L’ordine naturale della riduzione, indicate dalla logge, è quello di prendere la rl«rva dell’erede enlla sostanza totale , e di comprendete in questa serva, i." i beni lasciati dal defunto, e non eg. , a.» i beni legati in concorrenza tra i legatari, se vi la capacità, ed anche di più ii supplemento del a va; s.’ in caso d’iusufiicienza dei legati, V u tnn ^ nazione fra vivi Ano alla giusta concorrenza, penultima clonazione, nel caso che non basti 1 u s 5.® e cosi successivamente risalendo cjualora bisogno Ano alla prima. Compita che sia Analm ^ la riserva nell’ ordine prescritto dalla legg®» §1^ ^ avvantaggiali godranno delle liberalità del defunto. Si può per altro seguire un ordine inverso con ducente al risultato istesso : questo si è di prendere sulla sostanza totale la porzione disponibile coram ciancio dalla prima donazione fra vivi. Se ella e su per io re alia porzione disponibile, sarà nulla come ec cedente 2 le altre donazioni ed i legati lo saranno pet il tutto. Se è mancante il supplemento del disponibileu ì C i3r ) verrà preso sulla seconda donazione fra vivi. Se Ift dite prime riunite non Ita stano a completare il dispo¬ nibile^ potrà togliersi il snppieraento sulla terza, e cosi successivamente. Se tutte le donazioni fra vivi non esauriscono il disponibile , il supplemento verrà tolto su i legati in concorso di tutti i legatarj. Allorciuando la porzione disponibile sarà completata coll’ ordine ora spiegato , tutti gli altri avvantaggiati resteranno privati de’ loro vantaggi, trovandosi 1’ oggetto com* preso nella riserva. Suppongasi, per esempio, die un padre abbia fatte molte successive donazioni fra vivi : la prima di lire 10,000, la seconda di 6,000, la terza di 12,000, la quarta di 20,000 , la quinta di 5 ,000 . Muore egli la¬ sciando un figlio unico, la sua eredità, dedotti i de¬ biti , è di lir. 27,000^ institui tre legatarj di lir. 3,000, «li 4^>ooo^ di 5 ^ 000 - I beni lasciati dal padre sono Ur, ^7,000; le dona¬ zióni fi a vivi ammontano a lir, SS^ooo^ la sostanza tota- le e di lir. 80,000 j la riserva del figlio è di lire 40,000. L’ ordine naturale indicato dalla legge è di prele¬ vare prima di tutto la riserva dell’erede. Egli trova nell’eredità lir. 37,000, gravate di ja,ooo in legati, cioè a dii e un beneficio di sole lir. i 5 ,ooo ,* essendo la sua liserva di lir. 40,000 , deve avere un supplemen¬ to di lir. 35,000, per le quali si l’ivolge tosto verso i legatarj, Non formando i legati che la somma di lire 12^000^ egli le assorbisce*, ma gli mancano tuttora lir* 1 3^000. Si rivolge all'.ultimo donatario fra vivi delle lii», 5,000 j esaurendo la di lui donazione : do¬ manda poscia le mancanti lir, S^oog al donatario pre¬ cedente, Questi la cui donazione 6 di lir, zo^ooO * è ( '32 ) tenuto a completare la riserva , e viene ad essere ri¬ dotta la sua donazione a Ih*. ia,ooo. I tre primi dona¬ tari conserveranno per tal modo il loro vantaggio. Può del pari attenersi ali’ ordine inverso, prenden¬ do priinieramenie la jjcirzione disponìl>iIe di lagione degli avvantaggiati. X^a porzione disponibile è di lire 40,000 i la prima donazione fra vivi è di lir. 10,000 : inferiore questa alla porzione disponibile, non softrii.à riduzione, e le susseguenti saranno valide fino alla concorrenza delle Mr. 30 , 000 di soprappiù 1 la secon da di tir. 6,000, iilferiore a queste lir. 3o,ooo , non soffrirà del pari riduzione, e le successive potranno aj- sorbire le lir. 24,000 die avanzano: la terza di li« 3 2,000, inferiore a queste lir. H^ooo, si conserverà pari¬ li! ente ini iera ; la quarta di iir. 20,000, superiore alle resfariti 12,000, .sarà ridotia a questa somma , e sof frirà una detrazione di lir. 8,000 , die cedi anno a •profitto dell’ erede ; la quinta donazione ed i leg-iti saranno caduchi come formanti parte della risei'* • Da ciò si vede che questa seconda operazione produce 1’ eguale risultato della prima. La cogiiizione di queste due operazioni ò troppa? essenziale . La seconda però può essere più comodi' in certe circostanze : essa altronde è iudicata dalla legge nìedesiina neUVarticolo 926^ il quale esige che allorquando le disposizioni testamentarie eccedano 1^ quota delia porzion diSjjOiubìle ^ che rimarrà dopo aver dedotto il valore delle donazioni fra vivi 9 duzicno si faccia nel nsodo espresso. ( 1^3 ) capitolo titi. Dei vantaggi fatti ai legUUinarj. 12.1. Gli statuti iVi Francia variano infinitamente snria Celi, dell’ erede e .lell’ evven.eggia- 0. .mono colleeio.iati, selve le modlllcazloni pertico- » n tiec essi piiiicipali: stntiul di ccmpatibiUlà , coi qoal. s, potevano coiiilave le due r,,ialiti, , „„„„i di opzwne, foraa de’,piali 1’erede avvantaggiato, die- croall’T ì''* 'li 'l'«'la fra le due .-.ione 11 suo vata;"::';^fr :::, * TKt t . ^ Hnauti ^^ncne av<»sse rjnun* ztnto. Motti appartenevano ad mia cItcjc* r* a 1 Classe risffiiardante e donazioni, non die ad nri’nhi-a, rapporto ai legati- itisT tutte cfueste varietà non sussistono più. La legge del 17 nevoso, quella del 4 germiU , ed il Codice Napoleone , staliilirono una massima uni¬ forme . esse però variano nella parte dispositiva. La legge 17 nevoso, gelosa eli mantenerefra gli ere¬ di quella divisione da lei stabilita, aveva sanzionata fra le due qualità di erede e di avvantaggiato, un’in- comjjatibiiita assoluta : essa aveva proibito in una ni nieia la piu espressa , qualunque vantaggio in favore dei leglttimavj; non poteva gioirne , ed era tenuto, in qualunque caso, di versarlo uel l’asse ereditario. La riser¬ va, lapporto ai coUegirtimarj, era il tutto, per cui non si dava porzion disponibile. ^®gge del 4 germile, al contrario^ rendeva com¬ patibili le due qualità di erede e tP avvantaggialo s ( i34 ) «lU perroctteva air uomo cìi violare verso i suo. ere- di il compnrti.ne.ito legnie,di fare ad uno de suoi suc- «essori iegittiniarj, in pregiudizio degli altri, un van taggio eguale a quello d.e poteva fare ad un estraueo. Il Codice Napoleone tiene una v.a di mezzo ,.e.tcdi.e leggi, decije , all'. 8+3 , „ de beneficianto non può ritenersi te cose dona , „ i.ecUma,'e 1 legati a lui fatti Jal tlefuute, ,, gli siano stati fatti espressamente a t.tdo di 1 „ gato, ed oltre la sua parte o colla ‘ . collazione n . In vista di questo ari,colo e d . «po distinguere se 1 ’ avvantaggio fu fatto , o no a di prelevato. . Nei primo caso, le tlne quall.h ,11 crede etl. av.an- ,uggia ,0 sono compatibili , erede che pcofitta 0 dell' una 0 dell’altra ; ne c„,^ fido : Cd in ciò il Codice s. avvicina alla g, germile. incompatibili: Nel secondo caso, le cine qua c .Cf.;/, r erede avvantaggiato non può cnmu .mne i ^ Qualora arrivasse ad accoppiare silTatte quanta, approfitta che di quella di erede : la collazione gli rende utili le donazioni fra vivi, ed il di etto rielamo gli toglie l’utilità dei legati. In questa pa‘ il diritto civile l’approssima alla legge 17 nevoso. ia3. L’ effetto della incompatibilità delle qualit' erede e di beneficato si è quello di obbligare 1 che vuole accoppiarle, a rifondere nella massa 1 «tre da lui ricevuto. ^ ^ Questa proposizione è chiarUsiina rapporto a donazioni fra vivi ; 1’ erede donatario è tenuto ( a conferire tutto ciò die ha ricevuto per «l**" ovazione tra vivi. ( i35 ) La stessa proposizione non è meno certa rapporto ai legati, commujuc ella sia meno evulente. Per verità, il citato articolo del Codice non dice già che l’erede lega¬ tario sia tenuto a conterire il suo legato. Dice soltanto, che l’ erede legatario concorrendo ad una eredità non può riclamare Ìl suo legato ; ciò che sembra, esclu¬ dere 1’ idea di collazione ^ mentre non si può con¬ ferire se non se civxanto si ha ricevuto. Egli è pari¬ mente vero, che l’ erede legatario , che accumula le due c|ualità, conferisce il suo legato, sia fittizia utente, col non iirelcvare dalla massa l’oggetto che gli spet¬ ta come legatario ; sia realmente, rifondendolo nella massa istessa dopo averlo prelevato -, sia fìttiziamente ancora , imputando alla quota sua ereditarla 1’ ogget¬ to prelevato come legatario. Non si può certamente dubitare die il legislatore non abbia inteso dì assog¬ gettare il legato fatto all’ erede ad una collazione reale, od almeno fittizia, da die nell’ istesso articolo ed in quello 849, parla di legati fatti con dispensa di collazione -, per cui suppone che 1’ crede legatario possa ridamare il beneficio delle due qualità, coll’ob¬ bligo però di rifondere nella massa, come erede, quanto preleva come legatario. Vi fu in questo senso, che il cittadino Chabot f do 1 ’Allier ; presentò la Ugge nel sim rapporto del a6 gennile anno XI in nome della segone di legislazione , sul titolo delle successioni » Egli e ( dice J nei principi di equità , che qualun- » que erede conferisce a’suoi coeredi le donazioni >f ed i legati ricevuti dal defunto, a meno che »on ne V sia espressamente dispensato «. C pag 4.^ ^ • \ É ( i36) A n T 1 c o L G P R r M G. Vantaggi fatti ai legktimarj senza dispensa di collazione, §■ I- Quali persone possono opporre all* erede favorito senza dispensa, l* incompatibilità delle due qiialUà, 124. Pei- potere a buon dritto opporre 1 ’ incompa¬ tibilità delie due qualità di erede e di favorito senza dispensa, bisogna essere erede presuntivo del defunto. LMncOHipatibiiità fu pronunziata colla miradi mante¬ nere la divisione legale fra gli eredi. La legge non lia altro scopo , che r interesse loro. Colui che non è crede presuntivo, non lia verun interesse perche .i conservi la divisione legale fra gli eredi- Non vl^ dunque che l' erede presuntivo che possa oppone 1 in compatibilità delle dne qualità. = La collazione non è dovuta che dall' erede al eoo coerede = C 05 Ì parla r art. is 5 . L' erede presuntivo che rinunzia alF eredita, diventa estraneo per si fatta rinunzia; egli non ha più interesse alcuno , che si conservi fra gli eredi H COITI par timento legale ; non può ammettersi ad ecee-^ pire V incompatibilità verso V erede accettante chc^ sarà stato favorito ^ sia a titolo di donatario ^ ^ titolo di legatario. 126. L' erede che rinunzia non può opporre 1’ compatibilità ^ qnaud^ anche avcise riniioziato per ( ) attenersi soltanto al favore ricevuto tlal defunto . In questo caso particolare resta a vedersi se questi fa favorito con dispensa di collazione , oppure senza. Se fu dispensato dalla collazione, egli non Ira in¬ teresse alcuno di rinunziare, poteude accoppiare con vantaggio le due qualità. Se, all opposto, fu favorito senza dispensa di colla- izlone , egli lia un interesse di rinunziare ogni qual volta il beneficio dell* avvantaggiato ecceda quello del¬ la patte ereditaria. Ma questa circostanza non impe¬ disce punto die per tale rinunzia egli diventi come estraneo alla successione, e come tale non ammissibile ad opporre 1’ incompatibilità ad un erede accettante. Filippo Marini istituisce legatario universale Luigi Marini suo figlio primogenito: lega a Giacomo Marini, suo secondogenito, una somma di llr. 15,000 ; e tali legati sono istituiti senza dispensa di collazione. Poco dopo muore, lasciando per eredi i due legatarj, e quat¬ tro altri figli. Il primogenito rinunzia all’ eredità per attenersi ai leg.ati. Il secondo , senza rinunzia¬ re, riclama contro il legatario universale pel paga¬ mento del suo particolare legato. I quattro altri figli acconsentono al pagamento del legato particolare. Si uniscono tutti cinque per reiamare la riserva, e ridur¬ re il legatario universale alla sola porzione dispo¬ nibile. L eiedita è di lìr. 600,000 ; la riserva dì lir. 450,000. Luigi legatario universale, ridotto al quarto diapoiiibiie, non può dispensarsi dì soddisfare al legato partico¬ lare fatto a favore di suo fratello GiaGomo. Mai a pro¬ posito gli opporrebbe a quest* ultimo, non potere nel tempo stesso essere erede e legatario , efie avendo ( i3?! ) ^iccettaco la qualità Ji eretle, non può riclatnare il lega¬ to % per cui egli, come legatario universale, deve con¬ servare la totalità del disponibile. Luigi primogenito non è erede accettante; dunque non pnò ammettersi ad obbiettare P incompatilillità , a dimandare la col lardo¬ ne al legato particolare. Soltanto gli altri figli .accet¬ tanti potrebbero addom.andarla ; ma essi banuo <]l già acconsentito 0 ) u (lonarJune tra vivi . • . . . rtoti può ritenersi tf Ir rose donate^ nè reclamare i legati a Ini fatti dal 9 p defunto, eccetto die gli siano stari fatti espressa- n mente erisi Peredifà intiera ; e cosi condnclere che il collarcralc, cui non spetta la ristava, non possa obbli¬ gare alla collazione il suo coerede favorito dal defunto. II motivo pel quale Part. 919 non parla che del caso in cui v"ba luogo alla riserva, si è per essere questo posto nel ca]>ltolo a/ ( del tir, ^ ^ ìib. 3 ) tratta della porzione disponibile e della riduzione: aia r art. 843, posto nella sezione drlle collazioni al tit- delle sìiccessioni , conriene una disposizione generale, da cui non si può discosfarsi senza manifestamente con¬ travvenire alla legge. Nissan dubbio dunque, che il collaterale favorito non debba al suo coerede, che e come a liti collaterale, la collazione della totalità del vantaggio fattogli dal defunto, senza P indicazione di ^Itre la sua parte. H defanto lascia a due fratelli una eredità di { HI ) 5 o,ooo di netto: donò fra vivi ad «no di essi una som¬ ma dì lir. aojooo , senza avere espresso die lo dìspen- scisse dalla collazione. Il legittimario non donatario esige la collazione. I beni esistenti In massa sono lir. 5 o,roo , quelli do¬ nati 20,000 , sostanza totale Hr. 70,000. Questi dice a suo fratello : voi avete ricevute lir, 20,000, non vi si devono che lir. i 5 ,ooo, e cosi avremo lire 35 ,000 per cadauno. i Il fratello do.,otarie rl,,,o.,Je,-à , voi aice coliate- lale, VOI non nvete risorv-i non v’h. alcuna i rapporto a voi I V ha porzione mdUponilnle. Nulla vMia a con¬ ferà si. frovansi nell’ eredità lir lift :t 5 ,ooo per cia.e„„o . ,„a i ‘ S».»»» i toccano Uro statemi donate fra vivi. II riclamo del non donatario bfonda,„. Egli i. ere de-, il suo coerede non può denegargli la colla ’ft .otto pretesto che la successione ^ collat ale ^rT 84.5 ne prescrive la necessità in ogni sort. r sione, senza distinguere la dirnff fu ««cces- za distinguere parimente se l’ereL' lazione al suo coerede ablV ’ ^oclama la col- riguardo agli estranei. * ^ diritto dì riserva^ §. II. Ddla collazione che fa VeretÌP a.ìì J erette della cosa donata- dltalla ..''‘-f' »'I“ ”■■■•» " “"‘“Si' !'«“> dal defunto , lo può e.e- o 'e tu tre mamere j.-col „„„ creare il rila.olo della coaa «tata a lui donata , col rifondere . come ( HI ) erccic, nell’ asse ereditario, la cosa statagli rilasciau some jiarte d’ utile ^ 3.’ coll’ imputare sulla sua parte ereditarla la cosa donata , di cui ottenne il rilascio. Fra questi tre modi di collazione , i due ultimi sono comuni alle donazioni fra vivi ed alle testamentarie. Il primo ]jerò non si può praticare su quelle dont- 7 ioni fra vìvi delle quali il donatario si trova al pos¬ sesso durante la vita del donante. Si fatto modo è par¬ ticolare alle donaitioui testaiuentarie, cd è la luanieia più semplice , onde conferire alla massa un ^ non ancora stato distratto : per lo cUe lare. SqS Codice dice , die 1’ erede legatario non pub riclanwe il legato a lui stato fatto dal defunto. j3i. L.a seconda maniera di conferire P avvantapO «he consiste nel rifondere in mns-sn la cosa, ^ ne ottenne rilascio come favorito , è usitata pci nazioni fra vivi. Ogni qual volta il domatarm trovm in possesso della cosa a lui donata, può essere ohhU- caco a cf3rifern*la in nafiira. ^ i3a. Anche si fatta collazione non può usarsi n dQaazioui testaiiierìtarie* Dare!>be lui ^ rivo fare una duplice operazione, cioè rilasciale . I’ erede legatario la cosa a lui legata per ohbligar^ ^ in seguito a conferire la cosa stessa a coloro che g*® P hanno testé rilasciata, È Lene cosa piu semplice quella di riguardare il legato come caduco, e ricusale all’ erede legatario il rilascio della cosa a lui legd^* i33. Avvi ciò nullameno un caso particolare , ttt eui devesi osservare questo secondo modo di collazio¬ ne della cosa legata , allorquando la persona a di profitto devesi quella eseguire , non è la stessa che si « ofibligata di rilasciare la cosa legata-, quando , ( HS ) esempio, il legato fatto all’ crede legatario è il peso di uìi legato fatto ad un estraneo ]>er nascita, o di¬ venuto tale per atto di rinunzia. In questo caso l’ere- de legata) io riclama 1 esecuzione del suo legato conti'o il legatario che non gli può opporre l’incompatibilità. Successivamente ne conferisce il beneficio alla massa, onde essere diviso fra Ini ed i suoi coeredi. ® il solo mezzo di conciliare i diversi diritti dell’ erede legatario m concorso del legatario estraneo che non gli può opporre l’incompatibilità delle due qualità, ed in concorso de'suoi coeredi cbe possono opporgliela ; mediante 11 seguente esempio si comprenderà meglio la cosa* Un padre, avente due figli, lega ad un estraneo una casa del valore di Ur. 5o,ooo , incaricandolo di pagare al maggiore de’ suoi figli una somma di lir. zo.ooo. I suoi fondi valgono lir. i65,ooo nette, di modo che la casa del valore di lir. 5o,ooo è al di sotto dei terzo disponibile di lir. S5,ooo. In sì fatta ipotesi si è l’ e¬ straneo che ha il peso di pagare la somma legata che spetta per collazione al cadetto. Non è questo il caso di riguardare il legato delle lir. ao,ooo, come caduco, il quale accrescerebbe all' estraneo che non può esi- gore la collazione. Questo è il caso d’ ordinare il ri¬ lascio , quindi la collazione. L’ estraneo non può dis¬ pensarsi dal peso stato imposto alla liberalità che riceve, cioè di rilasciare all’ erede le lir. ao,ooo a lui legate : dopo però seguito tale rilascio a favore del- 1 erede legatario , lo stesso è obbligato dì conferire il suo legato nella massa , onde essere diviso fra lui e ed alla signora Lenville il restante Questa ulcinia signora rniunv^ia a attenersi soUauto al legato- 1 niioori biogH^ giiora ChatiUoii si diciiiarano eredi ^ atUliniaiicaa riserve statutarie, e più. i legati stati istituiti ^ favore- . La signora de Leitvllle contesta loro esecu dei legati p e sostiene die essendosi essi dicliuii^ti di p non possono essere legatarj, I minori Broglie domandano dal canto loro della signora Cliatillon perchè nel riparto da farsi * loro ciascuno degli eredi, sia tenuto di conferire nella, massa i legati statigli pagati dal legatario II giudicato del 19 fehbrajo 1734 ha d’ un^ ( >45 ) «ondannato la legataria universale a pagare i legati particolari fatti agli eredi accettanti , e dall’ altra ha Ordinato che ciascuno degli eredi concorrente all’ ere¬ dità fosse tenuto di rifondere nella massa i legati che gli saranno pagati dal legatario universale. 134 . La terza maniera , colla quale 1’ erede favo¬ rito può conferire il vantaggio a luì fatto, consiste nello imputare sulla sua parte ereditaria il vantaggio da lui ricevuto. Ella è troppo necessaria , allorché trattasi delle donazioni fra vivi di cose che si consumano col- r uso. La è altresì per le donazioni fra vivi delle co¬ se mobili che deteriorano coll’ uso : se il donatario le avesse ricevute, onde poi rifonderle alla massa in na¬ tura. egli non conferirebbe il vero valore di ciò che ha ricevuto-, quindi è obbligato ad imputare sulla sua parte il valore che le cose a lui donate avevano all’e- poca della donazioae, 135. La terza maniera di eseguire la collazione non e affatto necessaria per le donazioni testamentarie che non cominciano d’avere la loro esecuzione . se non se al momento della morte, ed all’ epoca in cui s’ in¬ tentano le azioni di divisione e di collazione: essa deb- be essere rigettata . mentre darebbe all’ erede legata¬ rio il privilegio di pretendere la cosa legata , senza essere obbligato dì metterla in massa, ond’ essere di¬ visa. Essa tenderebbe a sconvolgere 1’ ordine della leg¬ ge, il quale volle che la cosa legata fosse eoiiipresa nel partaggio . come cosa ereditaria , o per lo meno disorgaaaizzerebbe in parte quella divisione stabilita dalla legge. to ( ) ni. riunione delle due qualità, allorquando si veri¬ fica il caso che l’ crede le accumuli. j 36. Quando 1’ erede favorito , senza dispensa di tollazione, accumulale due qual ità, è tenuto («it, 4.) di conferire alla massa il vantaggio a lui pervenuto ali’ oggetto di essere riunito agli altri liem del de unto, ed essere compreso nella divisione die si fata gli eredi. Quest’obbligo di collazione ha luogo (m) non solo nelle donazioni fra vivi di cui, quantunque siane in possesso, non può ritenerne 1 altresì nei legaci che non può riclamare. 1 a a ^ lazione si eseguisce nei modi spiegati ne prece Qualunque crede che concorra aiP eredità tenuto alla collazione, ski che si chiami to , sia che accetti col beneficio fieli inventario ata è la precisa disposizione dell art. 843- i 38 . La collazione della donaziojae fra vivi farsi dall’ erede donatario , qnaiid’ anche, al momento della donazione , non fosse stato erede presuntivo dei donante (flirt. 8^t). ) Il diritto di collazione e ' dato sulla presunzione che il vantaggio fu fatto m con to di parte ereditaria. Questa presunzione dovrà e a avere luogo anche quando all’epoca della donazione» il donatario non è erede presuntivo del donatore? O' trebbesi per avventura dubitarne; deche il donan e non vede nella persona del donatario il suo erede fu¬ turo 5 ma il legislatore pensò che il donante no ( 1^7 ) Vflntagguisse il donatario die nella intenzione di anti¬ cipargli un beneficio che , come erede, avrebbe avuto in tempo di sua morte. 139 . Se l’erede favorito senza dispensa di colla¬ zione, avendo cu limiate le due qualità, vuole promuo¬ vere la sua riserva contro gli altri avvantaggiati, sarà egli tenuto d’ imputare su- quella i vantaggi ricevuti dal defunto ? Non può esservi questione all’ obbligo della collazione, trattandosi di coeredi. Ella non può eccitarsi che nel caso in cni 11 favorito conservi una parte del suo vantaggio, L’ erede favorito deve a’ suoi coeredi U collazione della totalità , e non ne conser¬ va porzione veruna. Per cui non si fa luogo pure ad esaminare , se gli si debba imputare il vantaggio sulla sua riserva. Non occorre parimente P agitare sì fatta questione, trattandosi dell’ estraneo donatario anteriore , giacche la donazione fatta all’ erede dopo la sua debb’ essere assorbita per la riserva pria che egli stesso possa es¬ sere ricercato. Resta a vedersi se la proposta questione abbia luo¬ go , allorché trattasi dello estraneo donatario poste¬ riore che ila interesse di fare imputare sulla riserva dell’ erede la donazione fatta dalP erede medesimo, il quale, nell 01 dine consueto, non deve contribuire alla riserva , se non se dopo la sua propria. Su tale punto di questione vi sono delle ragioni tanto favorevoli, che contrarie. Per sostenere im.putazione , 1’ estraneo dirà aì- 1' erede: Allorquando 11 defunto vi fece la donazione fra vivi, non credette di esimervi dalla collazione * egli intese avvantaggiarvi a conto della vostra, parte ( h3 ) ereclitaTÌa, e quindi della vostra risenta. Come mai potrete lagnarvi, che il defunto abbia fatto in vostro pregiudizio delle liberalità eccessive, se siete il primo oggetto delle medesime? Potete voi lagnarvi che la Vòstra riserva sia intaccata dalla mia donazione, se il defauto vi lascia molto più della riserva stessa, sta per le sole liberalità fattevi vita sua durante , sia coi beni in aggiunta che raccogliete nella Sua eredita? Se questi oggetti non compiscono intieramente U riserva vostra, sono per lo meno degli acconti per cui dove¬ te imputare sulla vostra riserva tutte le liberalità ri¬ cevute dal defunto. Non vi domando già una colla¬ zione , mentre, come estreneo , non avrei diritto di esigerla'; ma soltanto vi chieggo un’ imputazione,^ che il donante vi ha fornito d’ un tanto di pm de a porzione eh’ era obbligato dì riservarvi. Questa im¬ putazione era in pieno vigore nell’ antica legislazione per la legittima, e lo debb’cssere in oggi sotto il co¬ dice per la riserva , perchè vi lia parità di ragioni. Per iostenere che F imputazione sulla riserva no ^ * j * ^3 j ha luogo di pieno diritto , ma soltanto in ordine data della donazione , l’ erede favorito dirà all estra neo : non è già coll’ antica legge relativa alla legitt* jna, ma soltanto al codice civile che devesi regolale la riserva. Nel codice non trovasi verun articolo che obblighi 1’ erede, che riclama la sua riserva contro r estraneo , ad imputare su quella ciò che ricevette dal defunto. Il codice medesimo regola 1’ ordine col quale le donazioni fra vivi , debbano contribuire a fornire la riserva-, e quest’Online è retrogrado, eioe risalendo dall’ultima alla precedente, e cosi succes¬ sivamente fino alla prima s quest’ ordine non ammette s ( *49 ) pccezioni , quando esistano donazioni fra vivi fatte al- l’ erede : per lo che la donazione, di cui si tratta , non può essere confusa ed imputata sulla riserva , se non se in ordine della sua data. Per cui ne nasce che se ella è la prima in data, non può essere imputata sulla riserva, se non se dopo che siansi esaurite le donazioni fra vivi posteriori. Se questa potesse essere imputata prima delle donazioni posteriori, ne risul¬ terebbe una riunione fittizia alla massa de’ beni la¬ sciati dal defunto, su i quali prendesi prima di tutto la riserva • cioè ne risulterebbe una collazione a que¬ sta stessa massa. Ma la collazione de' vantaggi voluta dalP art. 843 è relativa ai soli eredi , e non può es- seie riclamata che dn essi medesimi. Ella non è do- » viltà che dal coerede al suo coerede (art. fi 57 f>;. Voi estraneo non potete riclamarla. Voi dunque non po¬ tete esigere l’imputazione che sarebbe una conse¬ guenza della mia collazione. Io sono nel tempo stesso erede e favorito, nè v* ha dubbio che io riunisca a vostro riguardo queste due qualità, per cui debbo essere considerato , come due persone differenti , in qualità di erede, posso dimandarvi la riserva , senza imputare la mia donazione che si reputa come fatta ad un estraneo , in qualità di donatario , io non deb¬ bo contribuire alla riserva se non die in ordine della mia data e dopo di voi, da che la vostra donazione è posteriore alla mia. Fra queste due pretese, la più ragionevole si è quella delP estraneo. L’ erede favorito è tenuto d’imputare sulla sua riserva i vantaggi percepiti. Vero è , che la questione non debb’ essere sciolta coll' antica legge 5 ma bensì col nuovo codice j egli è parimente vero , ( i5o ) che nessun articolo del codice decìde precisamente chr r erede sia tenuto d* imputare sulla sua riserva i van* faggi ricevuti -, ma è però egualmente vero die il co¬ dice non contiene alcuna contraria decisione. Egli è dunque dipendeiiteniente dallo sjjiilto del codice che bisogna decidersi a favore della ijroposta questione. Quale fu mal lo scopo del legislatore , allorché stallili una riserva? Egli volle che il defunto lascias se ai suoi figli una tale data porzione de* suoi hem , e che non potesse donare agli estranei , se non se rimanente. In conseguenza, coll art. , dispose di le liberalità non potessero eccedere una data porzione de' beni del disponente, nel modo seguente -, la mets se non lascia che un figlio i il terzo se ne lascia due-, il quarto se ne lascia tre o sia un numero maggio¬ re. Il vero senso di questo articolo si è, che chi m re avente un solo figlio , deve lasciargli per lo meno la metà de’suoi beni-, che chi muore con due gì , deve lasciare a ciascuno almeno il terzo de fortune ^ che chi muore avendone tre, deve lasci ciascuno almeno la quarta parte ^ che chi muore vendo più di tre figli , debba lasciare a ciascuno per io meno la sua parte nei tre quarti de* suoi beni; ab 1 orche uno de’ figli riscontrasi erede e favorito , colui che muore gli lascia , e la parte de’ beni , di cui non ha disposto, ed i beni de’ quali dispose in suo favo¬ re : dunque , si in un modo, che nell’ altro, esegui la legge , e tutto ciò che ricevette debb’ essere sulla riserva. _ _ Volendo applicare alla riserva 1’ espressioni di Ri" cardo, relative alla legittima, Donat. part. 1115.5 , noi aggiungeremo : ( '5< ) w Se coii&iderìanio quali faroao 1^ orìgine , ed il r; motivo della riserva , noi troveremo non essere sta- ta inventata ^ che per reprimere le liberalità im- }f mense dei padri , e dei figli ^ ne^ casi in cai , po- nendo in non cale i sentimenti più naturali si sa- ft rebbero fino spogliati alP oggetto di favorire delle V persone estranee. Che se non riscontrasi si fatto oblio, e se vedasi^ che il defunto abbia impiegata ;; una parte della sua liberalità verso coloro che ave- vano diritto di riserva^ è ragionevole cosa, che V a- zìone accordata dalla legge a questi ultimi dilli inni- sca a proporzione di quanto ebbero dal defunto, j; Se dovesse avere luogo la proposizione contraria , tf ne seguirebbe^ che un figliuolo ricolmo delle he- neficenze di suo padre , die un padre colmato dei benefìci da suo figlio , potrebbero contrastare le 71 più picei ole donazioni del defunto, e domandarne la H ridiizionD , n Supponiamo, per esempio, che un padre abbia fatte due donazioni fra vivi, la prima di lir. So,ooo , a Pie¬ tro suo figlio ^ la seconda di lir. 40,000 , ad un estra** neo . Egli muore lasciando jier suo unico erede lo stesso Pietro . L’ asse suo ereditario netto ammonta a lir. 3d,ooo. II figlio dice aU’estraneo • Le donazioni am¬ montano a lir. 90,0005 P asse ereditario è di lir.3G,ooo j massa totale lir* iao,ooo, riserva lir. 60,000- NelP e- redità non vi sono che lir. 3o,ooo, per cui v’ abbiso¬ gna im supplemento di altre lir. 3o»ooo da prendersi immediatamente sulP ultima donazione , che è la vo¬ stra di Ur. 40,000 , per cui non ve ne resteranno che lirj 10,000. estraneo gli opporrà, e con ragione : Il defunta I f ( l5a ) non vi ha dimenticato •, vi donò fra vivi llr. 5 o,ooo: per cui avete anche di più deiUi porzione che la leg¬ ge gr impose di riservarvi. Voi percepite inoltre Itr. 3o,ooo 5 delle quali non ha disposto , per cui in to¬ tale avete lir* 80,000^, la vostra riserva non è che di ilr. 6d,ooo : e così avete anche di più di qnello che Vi spetta- Dunque male a proposito pretendete di ri* durre la mia donazione. 140. Nel caso in cui concorrano de* vantaggi fatti a dei successibili senza dispensa di collazione, e van* taggi fatti ad estranee persone , come si procederà al¬ la collazione de^primi vantaggi , clic è dovuta agli e- redi soltanto , e non già agli estranei ? Questa questione fu già trattata nell’ articolo condo del presente capitolo , relativamente a quel le¬ gato fatto all’ erede, in triodo che diventa un peso im¬ posto al legatario estraneo ^ e comunque Jrìsogni trat¬ tarla in un modo più generale, il risultato però sarà seiiipre lo stesso. In questo caso trovausi tre parti che hanno diife- renti diritti, t* erede favorito die non devela col* lazione alP estraneo : 3-® T erede non favorito che può esigere la collazione del suo coerede : 3.® 1’ estraneo che non può obbligare 1* erede favorito alla collazioac* Trattasi di determinare la sorte dell'' estraneo favori* to, cóme se l’erede favorito non dovesse la collazione- li beneficio , che con questa prima operazione resterà air erede favorito sul suo vantaggio, sarà da lui con¬ ferito suoi coeredi* Questo è il mezzo di conciliare i diritti rispettivi dell’ erede favorito ché non deve la collazione alP estraneo , e delF erede non favorito che può domandarla al suo coerede. ( iS 3 ) Un zio» per esempio , dona fra vivi a Filippo suo nipote una casa di llr. 3 o,ooo , senza dispensarlo dalia collazione -, lega ad un estraneo la metà de’ suoi beni. Muore , lasciando eredi Filippo donatario , e Giaco¬ mo suo fratello -, Filippo deve la collazione al fratel¬ lo soltanto, e non già all’ estraneo • i beni lasciati dal defunto, dedotte le passività, montano a lir. 5g,ooo. La quota dell’ estraneo sarà regolata come se 1’ e- l-ede donatario non dovesse la collazione ^ gli si da¬ ranno lir. 25,000 , che sono la metà delle lir. 5o,ooo lasciate dal defunto. Fatt» la prima operazionf, «i agglangerh alle lire a ,000 mera dell’ eredità , 1„ ea,a delle lire 3o,coo, che oodfer.r. .1 dcaataric, per coi, ri.ul.ando la ma.- sa dt l.r, 55,000, tcccheraaao a claecuao de’ due ere- di lir. 27,600. Forse si obietterà contro la succitata operazione, che pr.ma d’egni cosa bisogna fissare la tangente dal- 1 erede favorito. obbligandolo a conferire il proprio vantaggio a’suoi coeredi , e determinare in seguito quella dell estraneo , secondo ciò che si troverà nella massa, «atta i ella ne f " “PPaoUttar. della collazlo- a a all etede, indirettamente contro il volere a a egge d’ una collazione che non ha diritto di esigere. Che se si vorrà procedere nel senso delP obiezione, Eccone il risaltato : F eredità h di lir, Sg,ooo ^Filippo ne conferisce So^ooo * massa totale 8o>ooq ; il legata¬ rio ha per sua metà lir, ^0*000 ^ invece di lir, aS,ooo che gii toccavano colla prima operazione ; per cni ( >5^ ) profitterebbe mdirettamenie sulU collazione delle lire 3o,coo , a cui non ha alcun diritto. 141 Se l’estraneo favorito non può dimandare al- r erede avvantaggiato la collazione del suo vantaggio, può null.-u.,eno d.leJergli P im|...U2Ìo,.e dello .le.eo sull» riservo , come si disse al num. idS. Q.iesia c.r- costauaa rcude P operazione assai inmcata , nienti 1' iniimtnzionc speciale all'erede avvantaggiato, non può avere luogo contro P erede non avvantaggiato Biviene in allora essenziale, onde regolare 1 diritti de estra¬ neo, il fare un’operazione separata per ciascuno ei due fratelli. Il seguente esempio icliiarirn la cosa. Germano fa delle donazioni frn vivi , oli. eaiin tanna llr. 96,000, cioè 1 l." a Bartolomeo, | uell’a’nno duodecimo eredi i suoi due figli Bartolomeo e suo ereditario è di Hr. aS.ooo nette» oqq. suddette lire 98,000, formano 1.a m.issa o n® 7 La riserva dei due terzi si è Hr- 80,000. Que ciascun erede è lir. 40,000. iltiiuo I figli reclamano la riserva contio Filipp® 1- ì„ ,11 lui donazione, donatario; e vogliono assorbire la o* ’l le atteso che la precedente eccede la porzione dispon delle lite 40,000. II nipote Filippo ha diritto di imputa Bartolomeo la di lui donazione sulla sua risei va, non può nulla fare imputare a Maurizio non do rio. Dal che ne viene la necessità di regolare tamente i diritti dell’estraneo verso ciasGuno dei c ^ eredi. Come donatario di Ur. 35 ,ooo, è donatario su " la parte di ciascuno di lir. 17,800. ( '55 ) Baxtolomeo^ donatario fra vivi di lir. 60,000^ h sod^ disfatto^ ed ha artclie di più della sua riserva di lire 4O5O00 5 nè piTD far soffrire riduzione alcuna a Filip¬ po ^ per cui qnest^iltlmo conserverà sulla sua clona¬ zione le lir. !7,5 oo^ delle cjuall è donatario solla par¬ te di Bartolomeo* Al contrario Maurizio , secondo figlio, non ha per intero le lir* 4o.>ooo che «ri; min -n Ctt rk in Ir-hAV <**■.** percepisce nell eredità lir* la^Soo : per cui gli si r ^ ^ _ T -^0-. ^ va : percepisce nell’ eredità lir. deve un supplemento di lir. ay,; lir. fy,Soo della donazione che metà: domanda le lir. lo.ooo di eve un supplemento di lir. ay^ooo. Egli assorbisce le lir. (y,Soo della donazione che percuotono sulla sua età. domanda le lir. 10,000 di sopra più al primo donatario che è Maurizio suo fratello. Con questa prima operazione Filippo donatario estraneo conser- conser- Maurizio ba nei tre oggetti di sopra dettagliati la sua riserva com- Al a com- Aggiungendo alle lir. 40,000 di Maurizio le 6a,Soo, c e cedono a beneficio di Bartolomeo, ne risulta una massa di lir. ioa, 5 oo da dividersi fra loro due in egual porzione . Bartolomeo che ha lir. 6a,5oo , ne rifonde¬ rà lir, ii,a 5 o, al di lui fratello, il quale unendole ( 'SU ) alle 40,eoo» ven-à ad avere lir. 5i»a5o , e cosi 1 dne fratelli saranno a parti eguali- 141. L'erede dei beni d’una linea potrà essere fa¬ vorito con cjiielli d’ un’ altra ? Sì fatta questione presentasi sotto 1’ attuale iegis- bzione, i." , aliorcliè V erede paterno è favorito d’nna somma deducibile dalla porzione materna, 0 viceversa, a.", qnando il parente d’ una linea riceve un vantag¬ gio qualunque, da che la metà di questo deve toglier si sulla porzione d’ un’ altra linea. Allora quando avviene il c,aso d' una successione di eredi di diverse linee, si dira per la negativa. legge, fa una speciale divisione fra le linee, ed ima suddivisione fra gli eredi di ciascuna di esse. «ojo può invertere la divisione voluta dalia legge ra 1 s eredi in due modi: z.' , dando ad uno de suoi eu ^ a.- bed della en. linea , ed nliora, la biare la divisione principale fia le 1 * suddlvisloae fra gl' iadivld»! delta linea della co.» de nata : a.’ dando ad uno de’ suoi eredi in una Im ^ beni dell’altra, ed allora senza mutare la suddivm- ne fra gli eredi di ciascuna linen , muta la divisione principale fra le linee , e trasferisce in «na Im®'» * beni devoluti ad un* altra. La collazione institiuta per mantenere T eguaglianza tanto fra le linee , gl’ individui , deve aver luogo da linea a linea. F^r Io che b erede d’ una linea , deve la collazione del vantaggio a lui fatto nell’ altra lìnea ; mentre non può essere erede in una , e favorito nell’ altra. Sotto la passata legislazione sostennero tal® opi¬ nione Argeatré cout. Bret, art, gl. jj, nutn. -*41 Ricard , Donai, part, a , num, 63 /j. Ferrier, Paris^ art- ( 1^7 ) ^0 0. num. DnplessU, Paris Succ. liv. ». eh, 4, Lebnin Succ, liv. 3 . eh. (T, scct. 3. num. 3 i, et 41. Lacoinbe alia parola incompatibilità num.. t 3 . Egli è il solo da seguirsi sotto la nuova legge. L' art. 84J prescrive in un modo generale, e senza distinzione veruna, che l’erede chiamato ad una successione è te¬ nuto alla collazione. Non distingue ravvantaggio fatto all erede nella sua linea j e cjuello fuori della mede¬ sima 5 per cui sì nell’uno, che nell’altro caso non può dispensarsi dalla collazione. Altri autori , siccome Pienusson Prop. eh. 3 . sect. ZI, num, •, Lemaitre, Par. art, osoj Lajeannès princ. jur. Fr. num. i 33 ; Poiiiier, Ori. art. 388 , noe. 1 , opinarono al contrario che V crede d’ una linea favo¬ rito con legati sui beni d’un’ altra, può benissimo cumulare le due qualità. La ragione loro principale si fu che gli eredi delle due linee, non sono fra essi ceeredi, stante che i beni di ciascuna , formano al¬ trettante separate eredità. Tutti si appoggiarono su una nota delio statuto di Parigi nei commenti di Du- luoulin , e che attribuiscono come nota postuma di questo valente giureconsulto. Ella è la seguente = Videntur duce quasi duo rum hominum heereditates , Potest qumtum paterno rum /ice re dio rum legari maternis, vd uni soli maternorum .... Ratio est quia respe- ctu h(Bredioruni pater/iorum habentur prò extraneis, et sic potest eis legari ut extraneis. Ma questa nota non. merita ver un riflesso : le note postume trasmesse sotto il nome di Dumoulin sono da irvoltisaimi autori considerate come un^ opera che gU fa falsamente attribuita . Come mai si potrà creder essere egli il vero autore^ ae in essa trovansi sparse ( >58 ) 9tt varj punii manirestìssiiae cotitraddìsiocii? Una nc esiste anche sulla presente questione. L’autored> que¬ ste note esamina nell'art. ia8 , alla parola iinmobiUy se il superstite dei padre, e madre possa essere gatario dei beni della linea del premorto. Dovrebbe. consentaneamente a rpianto disse all art. lai.decuersi per r affermativa 5 malgrado ciò si decide pei a ne gativa con una ragione opposta a quella dell art* 12I, Non possane (dice egli) legntnrii propriorm. quia non oh id censetur h/sreditas diversorim. Quello però die e certo si ò che sotto la passata legislazione le due linee fra loro coeredi erano I e r altra grav.ate dell' universalità de' debiti a propo zione deir einoliiinento ; avendo l’una sull semplice diritto di preferenza , e non già una tm^ esclusione ; chiamata ciascuna di esse m dell'altra a percepire la totalità Q^«ste il loro eoocorroc1.e face.,onosce.o « roglooi .000 p.u fort. ' '6 ,,, ^1 na, mediante la quale ciascuna ‘in , . . „ /•‘l'iachedoiia di proprj e particolari , e per cniaciasc spetta l’eguale metà de’beni. Come dunque ranno delle diversità fra queste due linee se n® sa eredità percepiscono gli eguali beni , e sono g vate de’medcBiml pesi? ^ Alla superiovraente addotta ragione m vano de favorito si studierà di sostituirne una migbove* onde cumulare il vantaggio delle due qualità, otre^ be dire all’ erede dei fondo donato : Voi non avete a cun interesse di obbligarmi a prescegliere una. cosa che per avventura caderebbe a profitto di tutt’ altto thè di voi. Io posso appigUarrai ad uno de’ seguenti ( ^59 ) pnrtiti: I.* rinunziare al legato per accettare 1'eredità^ 2** riiiunzlar# all’ eredità per riteiienui il legato* St rielF uno die nelT altro partito non potete querelarvi sulla vostra sorte. Se mi adatto al terzo ^ mediante il quale vi lascio in quello stato niedesinio in coi vi sareste trovato colla scelta de^ primi due , voi non avete parimente di che lagnarvi* Tutte le volte che cumulo le due qualità, voi vi trovate nello sfato isiesso come se rinunziassi all^ eredità per attenermi al le^ gato ; SI nell uno che nell' altx‘0 caso resta a vostro carico il legato statomi fatto , e la vostra parte ere¬ dita ria non s' impinguerà punto* Voi dunque non potete contrastarmi la facoltà di accumulare le due qualità, giacche il cumiLlo vi lascia nelP eguale stato come se rinunziassi all' eredità per accettare il legato* Questa seconda ragione non ci sembra piu solida delibi prima* Basta che 1’ erede della cosa donata ab¬ bia interesse che l'erede favorito scelga uno de'’ due partiti , per potervelo obbligare : ma quando P erede favorito , invece di scegliere , pretende di cumulare ^ con qual diritto vorrà egli sottrarsi da quella colla¬ zione voluta dallo spirito ^ e dalla lettera del codice^ senza distinzione veruna fra gli ei'edi chiamati alla successione ? Da tutto il superiormente detto ne risulta che 1 erede d'^ una linea non può essere legatario dei beni d un altra. Se concorre nell'eredità nella sua linea, non può dispensarsi dal conferire i vantaggi a lui fatti in pregiudizio degli eredi delT altra* Primo esempio, Giacomo lascia per eredi due cu¬ gini , uno paterno ^ V altro materno ** donò o legò al primo, senza dispensa dì collazione, una somma di lire ( i 6o ) To,r.oo da togliersi sulla metà materna. II cugino pa¬ terno Hon poirà approfittare del legato delle lìie 10,000, se prima non rinunzia all’eredità. Se viio e cumulare le due qualiù, avrà a titolo cPerede la metà che spetta alla sua linea, ma sarà tenuto .1 conferire le lire 10,000 state a lui donate fra vivi, ne potrà n- clamare le liro 10,000 stategli legate. Secondo fscfnpio. Filippo lascia un asse 140,000^ i suoi eredi sono Pietro suo cugino paterno, c tre cugini materni Paolo, Giovanni e Nicola fra¬ telli tra loro: donò a Paolo fra vivi una casa lore di lire 160,000. , Paolo non ha verun interesse di cumu are e qualità. Conferirà la sua donazione non solo per a metà da togliersi sulla porzione della altresì per Taltra metà da levarsi sulla V altra. La donazione unita ai beni lasciati fuoto forma una massa di oo^oo per metà fra le due linee, Paolo^ cui delle della sua linea, avrà soltanto Ui’e So^ooo 160,000 di sua donazione, , ^ Egli ha interesse di rinunziare all eiedita della cosa a lui stata donata fino alKn concori disponibile : e siccome in linea collatcrai - o la bile si è il tutto, cosi egli conserve!'*^ casa a lui sfata donata* ^ ^ Terzo esempio^ Supponiamo nelU specialii^ , 1 1 I r secondo esempio che la ri¬ che lire lOfOoo. Paolo accettando P eredità conferirà la casa intiero. Il valore di <{uesta unito ai beni lasciati ma una massa di lire iSo^ooo^ cioè 75^000 per cadauna ( ) Ilnfii. l’nolo flvva il terzo spettante; alla sua linea, cioè lir, 2 5,000 , il die gli clìi lir, ] 5 ,ooo di più del valore della cosa conferita in massa. Paolo non ha interesse di riiiiiiiziare alla successione per attenersi al suo van~ taggio, cioè, di sagrificare lir. a 5 ,ooo per conservarne lit. 10,000. Per io che, malgrado il danno della colla¬ zione , alla quale si sottomette colPaccettare P eredi¬ tà , è di suo interesse di appigliarsi all’ accettazione. S- IV. Della riunione delle due qualità che si effettua, allor¬ ché 1 erede favorito senza dispensa di collazione, rinunzia ad una, per attenersi all'' altra. 143. Quando P erede favorito senza dispensa di col¬ lazione, rinunzia al suo vantaggio per gioire della suc¬ cessione, la di lui rinunzia rende nulle le clonazioni fra vtvi , e rende caduchi i legati ; egli medesimo si at¬ tiene soltanto come erede alla parte concessagU dalla legge. 144. Quando P erede favorito rinunzia alla succes¬ sione per conservare il suo vantaggio, diventa come estraneo , e viene privato della sua parte ereditaria : come estraneo però , gode del suo vantaggio. Se erede accettante ha il diritto di riserva, .al¬ lei a 1 erede avvantaggiato che rinunzia alla successio¬ ne, gode solamente del suo vantaggio {nrt.S^SJ, e ciò sino alla concorrènza della porzione disponibile. Se P erede accettante non ha diritto di riserva, la porzione disponibile è il tutto j l’erede avvantaggiato, ehc rinunzia alla successione, gode della totalità del su* ( i6a ) vriutaggìo. Laonde h certo che T crede favorito senza dispensa di collazione, rinunzierà in simile caso a la snecessione , tutte le volte che il suo vantaggio sara più vistoso di cfuetlo possa essere la porzione sua ereditaria. . - j 145. La scelt.a fatta dall’erede avvantaggiato fra e due qualità. Influisce molto sul regolare .1 ^ pagare i debiti ereditar}. Come erede e iena ^ ultra vires: come donatario fra vivi: non lo e p • come legatario universale, od a titolo ’ obbligato fino alla concorrenza del proprio eino to; come legatario particolare non lo e a atto. ,46. La linea 0 il ramo avvantaggiato nella pers d’ uno de’ suoi individui che rinunzia allasuccess all’oggetto di attenersi al suo profitto, t evia lazione di si fatto profitto all’altra me. , 31 ^!i altri ranii < A 9 ì rolli I cit® ricc A term ini del codice art, >/■ ^ fmalun- vette l'evvantaggio, “‘°"e’cU questa qiie altra persona n e esente. L e ( 848 J regola è soltanto a favore del rappi che deve conferire F avvantaggio fatto ^ r tato", fuori però di questo caso, non C collazione che il solo avvantaggiato. Per lo che » I ^ dre non ha obbligo di conferire quanto fu donaW suo figlio CS07J j il figliuolo, che succede senza bene flclo di rappresentazione , non è tenuto (848)^ a con ferire ciò che fu donato a suo padre ^ colui che si trova essere in diritto di succedere (art, 84 s J>> tenuto a conferire quanto fu donato al suo conjuge- Pnori del caso della rappresentazione , P erede accet¬ tante non può essere obbligato a conferire il vantaggi® < 163 ) GÌie non gli fu fatto personalmente. Da ciò ne accad.* die nelle eredità trasmesse a due linee d’ eredi, la linea intiera non è tenuta alla collazione dell' avvan¬ taggio fatto a quello fra i colonnelli die rinunzia al- I eredità per attenersi al solo vantaggio ^ nelle eredi¬ tà trasmesse a molti rami. Il ramo intiero non h te¬ nuto verso gli altri alla collazione del vantaggio fatto ad altro de' suoi colonnelli che rinunzia all’ eredità. Primo esempio . Martino lascia un asse netto di 140,000 . suoi eredi sono I.uigi cugino germano paterno , Filippo e Giacomo secondi cugini materni*, i ippo e donatario fra vivi senza dispensa di coUa- zionc d’una donazione di Itr. 100,000. , donazione alle Ur.. 140,000 lasciate dal defunto, ne risulta una massa di Ur. 240,000, il di CUI quarto per Filippo sarà di Ur. 60,000-, egli rinun¬ zia alla successione per attenersi alla donazione di Ur. 100,000. Trattasi ora di dividere le Ur. 140.000 fra Luip cugino paterno e Giacomo che rimase solo dei cugini materni, attesa la rinunzia di Filippo. Luigi dice a Giacomo: Conferite le Ur. 100,000 sta¬ te donate a vostro fratello, e al avranno Ur. 240,000, delle quali ne toccherà metà per linea. Voi siete di g à compito per le Ur. 100,000 , e non vi mancano 20,000 j io conserverò le Ur, 120,000 per ren¬ dere così eguali le due linee. lacomo lisponderà a Luigi, e con tutta ragione : ei essere obbligato alla collazione , bisogna riunire le due qualità di erede e di donatario. Veramente lo ho la prima, ma non già la seconda. Non trovo ve- run articolo del codice che mi obblighi a conferire all altra linea la donazione che gode mio fratello od ( 1^4 ) altro parente .lolla mia linea che rlnttna] all’ erediti. Perciò lo tlehho dividere con voi le lir. 140,000, a acia.e .1.1 defunto , e eoe. toccano a ciaecuno .1. no. Secondo esemplo. Toiio lascia eredi .di lui fratello , Giacomo , Giovano, e r”Z.“ eione -, lascia di asse netto Iti*- 7a,ooo . J rinunzia alla successione per attenersi a su gio. Trattasi di dividere le Hr. 72,000 tia 1 cJ i due nipoti superstiti. : Cro?\o uioi Filippo dice a Giacomo e Giovann Grozm nipoti : n vostro ramo è favorito l’';' Maurizio di lir. 48.000 : conferite tale massa, e ne risuiteranno lir. Jao.oco “• JEglì ita interesse di farlo per godere siuuiltaiieanieo di esse : arrecherebbe un danno a sè stesso, accetrao- <1one una, e rinunziando alP altra , mentre si pnvc rebbe dell’ emolumento che seco porta quella qua i a cui rinunzia. 149. Perchè l’erede favorito si.i esente dalla cj zione , bisogna die il defunto abbia in mi ^presso manifestato essere stata sua veia iot ■' esimerlo. A termini dell’ articolo 843 del eoe è necessario m che le donazioni ed i leg*^^'' S ,> stati fatti espressamente a titolo di pfclega ^ n antiparte , ovvero colla dispensa dalla coUazia E secondo 1 ’ articolo 919, bisogna >/ che la disp » zione sia stata fatta espressamente a titolo di j; legato od antiparte. Dalia dispositiva di questi due articoli risulta t essere i casi ne’quali l’erede favorito è dispensato dalla collazione verso i suoi coeredi ; i.* quando 1 Vantaggio gli fu fatto a titolo di prelegato^ z. qtiau lo riceve per atitiparte ; 3 .® quando è con disp^^ dalla collazione. 1 5 0. Non è necessario che il disponente enitnz) che dona a titolo di prelegato ed antiparte ; basta ) ( 1^7 ) cniiticiazione die si dona a titolo di prelegato, senza che vi aggiunga V antiparte , e cosi viceversa. È afiacto inutile la riunione delle due espressioni dell’articolo 843, che si serve della particola copula¬ tiva ed*, essa vi si trova inscritta invece della parti¬ cela disgiuntiva oijoero. Una sola delle due espressioni basta per significare in modo niente dubbio V Inten¬ zione del disponente di aver voluto donare alP avvan- taggiato un tanto di piu della sua parte ereditaria. Altronde, l’articolo 919, che dispone di conformità, si serve della particola disgiuntiva ovi^ero. 151. La dichiarazione del disponente debb' essere espressa ; la legge lo esige in un modo speciale. Tutte le congetture risultanti dalle circostanze particolari dei casi devono essere proscritte ^ dal che ne nasce die r avantaggiato è sempre tenuto alla collazione quan¬ do non vi starespressa dichiarazione in contrarlo. 1 52 . Bisogna parimente proscrivere tutte le con¬ getture derivanti dalla natura del vantaggio,per quanto forti ed imponenti esse possano essere. Quando il testatore fa mi legato a colui che gli deve succedere, non v’ha dubbio che la sua intenzione nel legato sia stata quella di dispensarlo dalla colla¬ zione. Sarebbe per parte sua una disposizione ridicola ed illusoria quella d^ istituire un legato al suo legit¬ timarlo col peso d’ una collazione che gli toglierebbe tutto il beneficio del suo legato ^ per cui il legato do¬ vrebbe essere di sua natura esente dalla collazione. Ciò nulla meno il legislatore volle specialmente ( ar£, c ^2^ J ebe i legati siano soggetti a collazione^ ( ) alloref\iando il testatore noiiabl>Ìa espressamente iliclna- ratn la sua iiitenzioue di volerli eseuli (i). Questo lumiuoso esempio avvalora sempre pm a ir,assinm,cl>e non abbinai ad aver alcun riguardo a !e confetture derivanti dalla natura del vantaggio. Qnmd., il ibsponente è dalla legge prevenuto di volere espri¬ mere cb' egli dona a titolo d’ e allora q"ant^ 1' hiteiizìoue sua e di favorire il legatario al di de^ suoi co!legittimar]* ^ i53.Il testatore die vuole istituire per legataiio uu versale uno de’suoi eredi, dcbb’espriinere che gb un’ antiparte. Questa decisione potrebbe per avventa ' sembrare singolare , e fors’ aticlie ridicola. onie _ Ideare, si dirà , che colui che ba donato ad un^ suoi eredi tutto il fatto proprio, non abbia aro * .ione di favorirlo a ^ degli altri cui non lascio forti ■ comun- ^uesta presunzione morale sta delle pi azione que non lasci dulibio veruno sulla tfCrL del testntore, pure non e aininissinuG* obedii'^* ta dalla legge,al di cui volere si tìispOneu£e de\ 6 154, Sebbene il disponente sia obbUg^^^ ^ ♦ . Jjci caso in (j) La nùCGS^li^ à\ cotiferlrc h tionaziori] cui l’tiiitorc rioi> lìe abbia otti j nati vani cute disposto, fti ad imitàstlone ticlla novcJla iiS» cap. ó , clic cod ssncìm^s ^uispiam mUstafut jrìùriatiir, $iv^ I, ' . . . ' rif emmno ess^ ioliauones , . . . ntsi e.Ypres^ìm fieri coUuÙon^^ 9 hahere tuìii qid ttì%ku.t ^ ^ ^ jam dattim tst, ft €X testamenti, — y«nntlo non vi dn disp®"®''’ I5 ilci'tfi novali!! etìttìnde In necesailà deilA cotln/.ione Ad soi^'a Vantaggio j eia per donaiiioric tra 'vivi, et ^uód fmi est j ^ ttojTjiituLto j Cif ex jitre testaPiertlL C ) fcstare in motlo espresso In propria intenzione Ji vo¬ lere favorito il tale frn suoi eredi a preferenza de»ti altri , pure non bisogna credere che le parole a ticolo di prcie^aro , di antip>irte e dispensa dalla collazione^ usate nell'articolo 843, siano parole sacrosante, in man¬ canza «Ielle quali la collazione s’intenda mai sempre necessaria. Basta ebe il disponente esprima 1 ’ istessa in¬ tenzione mediauti parole eeju iva lenti. Se per esempio il testatore avesse scritto ne! suo testamento ; >1 Io la- ti scio in legato a Giacomo mio nipote la mia casa di » Vaieseebe non sarà obbligato dì conferire alla massa. Il qualora trattisi di divisione jj. =z La sua intenzione di dispensare Giacomo dalla collazione è abbastanza chiara e decisiva , comunque non siasi servito d’ al- dispensa dalla collazione può riunire il hptielicio delle due qualità, da che figura uel tempo stesso c come parente e come estraneo. Dunque non v lia che egli aiibia simultaneamente a percepire e la nazione come estraneo, c la riserv.a come erede : egi non è in vernn modo obbligato d imputate su > serva cl,c riclama come erede, il vantaggio ricevom co- „e estraneo, e che il dUponente intese di più della sua parte, eroe al di pi che non c che una porzione di '.nolla Certamente si obbictterà a questa che noi hi senso contrario abbiamo data ne pi articolo ( 146 ), nel caso in coi T erede favot fu dispensato dalla collazione : ma a qncsto pii^l avvi la grande diflereiiza , che nella prima ipo^tr^i donatore volle considerare il suo donatario non com estraneo , ma come 1111 legitciinario 9 lasciandolo so^ getto alla collazione in vista di siffatta qualità -, cui è ovvia cosa il conchindere , che avendogli donato in conto di sua parte, gli donò a conto della nseiv^ che fa parte délV istessa sua porzione. All^ opposto, nella presente ipotesi, il donatore non ha inteso di do nare al suo erede, che come un estraneo di pi^ riserva , che può pretendére come erede* ( 173 ) tJn padre dona fra vìvi con dispensa dalla collazio* TI e al suo figlio primogenito una somma di lir. So^goo ^ indi ad un estraneo lir. 20^000* Lascia a due figli Hr, 70^000 nette, donazioni lir. Sosooo , sostanza to« tale tir. i2o,ofx> , riserva dei due terzi llr- 80,000 -, al>- l)isogna agli eredi un supplemento di lir. 10,000. Qne* ste si dovranno per intiero dalL estraneo, secondo do¬ natario , che sofiVIrà una riduzione di llr. 10,000. L'" estraneo male a proposito dirà ; Bisogna fare due differenti operazioni riguardo al primogenito , ed al cadetto. Rapporto al cadetto, die non percepisce che llr, 35,000, sono realmente tenuto a rifondergli lir. .5,000, Ma non così riguardo al primogenito, che, percependo come donatario lir. So^ooo, come erede lir. 35,ooo, viene ad avete 111- 65 ,000, somma superiore alla sua riserva di lir. 40,000 ^ dunque non ha diritto di chiedermi verun supplemento a titolo di riserva. Il primogenito gli risponderà: Non è già come figlio, ma bensì come estraneo che mi furono donate le lire 3 o,ooo : mio padre mi dispensò dalla collazione , per cui fu sua volontà che avessi la predetta somma al di più della mia parte , ed al di più della mia ri¬ sei va, Voi donatario posteriore non potete querelarvi della disposizione compresa nella mia donazione che precede la vostra : dietro la espressa volontà di mio padre sono abilitato a chiedervi la mia riserva oltre ravvantaggìo statomi fatto, 162. Comunque l’ erede favorito con dispensa dalla CGllazioiie non sia obbligato d’imputare il suo benefi¬ cio sulla riserva che riclama come erede , ciò nulia- jueno, come estraneo è tenuto a contribuire alla pro¬ pria sua riserva nel modo stesso che vi concorre il ( 174 ) donatario estraneo > cioè a dire, ritenuto rordine delia rispetiiva data- Uix padre istituisce varie donarioni fra vivi pel va¬ lore eli lir. 90,000, cioè, a Pietro iir. ao,ooo, io se¬ guito al di lui Piglio primogenito con dispensa dalla collazione ntia somma di lir. 3o,of o, e per ultimo a Paolo lir. 40,000. Lascia a due figli un asse netto di lir. 14,000 . massa totale lir. 114,^00 , riserva de, due terzi lir. 76,000. Abbisogna agli eredi un snpideincn to di lir. 5a,ooo ; la terza donazione delle lir. ^0,000 resterà assorbita ; abbisogneranno ancora lir. 12,000 . che si dilTalcberaimo dall’ erede seconda donatario del¬ le lir. 3o,ooo , per coi sarà ridotto a sole ^ '‘’®’ Mediante questa operazione egli contribuirà ° ^ serva come se fosse un estraneo in ordine d. sua eia dopo il terzo donatario, éd avanti il primo. i 63 . Nel caso che fra i beni costituenti la P®''/'' non di.ponibilo s! trovino .n nntnra di qnelli dn rtneoar,. „|i, vece di obbligare T erede donatario ^ i k u I rt/irÌA raccordargli la massa m nacura , sembra cosa ovì facoltà di ritenere su i beni donati il valore de stlone che gli spetta per dritto come erede nei noti disponibili della natura stessa. Si fatto accou da mento favorevole al donatario non arreca ver un pi giudiZ.ÌO a' suoi coeredi : e si fti perciò eh® tore credette dover accordare tale facoltà con espressa disposizione che forma il soggetto dell aiti colo 924. Per e-^emjofo. Un padre dona fra vivi al primogenita^ de" suoi due figlinoli, con dispensa dalla collazione, tm fondo di lir- 40,000- Dietro lo $ta£o delP eredità ♦ ( >75 ) .o,,.e.,.,e.Klo |>«r al suo coerede Hr. ao.ooo di soi.i-apn"' ‘l-l e lo fa a,,nogsiaodo,i all- arlieolo M6 cl.eeeeorda ..1« facoltà all- erede dooatano raerà del presente , la porzione disponibile et valore dello stabile donato. coUa^io»* m 11 cadetto all’opposto domanda la co Matura ilei quarto del Ibtida che fui i l ^ del disponibile. Apjj>oggiandosi a 11’3.11. 9^4 « ^ pm a fratello^ voi non potete riclamarc il sojnappiti tanto ebe nell’eredità esistano beni della stessa n^tu ebe mi potrebbero appartenere. Nei c^iso nostro esiste veruno stabile d’ egual natura* La cosa a ^ donata è il solo stabile fra i beni di nostro padre; r restante è composto di beni di tutt’ altro genere^ voi dunque non potete esimervi dal conferire in natura la porzione della cosa donatavi che eccede il dispo¬ nibile^ Secondo caso. Va padre dona al primogenito dsi ( 177 ) cUie figliuoli nno stabile di lir, 60,000-, lascia lo¬ ro lisi asse di lir. 34,000 composto d’ un altro fondo di lir. 30 , 000 , e di lir. 4,000 in tante supellettili j la massa è di lir. 84,000 , il terzo disponibile lir. 38,000, il soprappiii dell'immobile sul disponibile lir. 33,000: questo soprappiù uon può separarsi comodamente. Il cadetto dice al primogenito : Il soprappiù dello stabile sul disponibile che voi dovete conferire è di lir. 33,000 j è superiore a lir. 3o,ooo metà del suo valore : ciò posto, a termini dell’ articolo 866 , dovete conferire lo stabile per intiero , prelevando sulla mas¬ sa il valore della porzione disponibile che sono le lire 38,000. Il primogenito risponde al cadetto: Esiste nell"ere¬ dità un fondo dell' «guai natura di quello statomi do¬ nato ; per cui, a termini dell’articolo 934, sono .abi¬ litato a ritenere su questo, oltre la porzione disponi¬ bile, il valore di qnanto^mi spetta sui beni d'egual natura. La porzione disiioniblle è lir. 38,000 .* gli al¬ tri beni di egual natura sono il soprappiù , cioè lire 32,000 , il fondo lir. 30,000; il totale Ur. 62,000 ; la mia parte lir. 36,000. Io posso ritenere snl fondo eh* vale hr. 60,000 , e queste lir. 26,000 , e le a8,doo di disponibile; in totale lir. 54,000; nè sono tenuto a conferire in natura se non se fino alla concorrenza di lir. 6,000 ^ cioè uii deci ino. Gli articoli 866 e 9^4 ^ comunque posti r uno sotto i] titolo delle successioni , P altro sotto quello delle donazioni e testamenti ^ pure sono ambidue re¬ lativi alP erede favorito con dispensa dalla collazione contro cui si vuole promuovere la riduzione della do-- nazione eccessiva , Non iscorgendo noi una ragione ( 17 ®-> plausibile di prelazione, lasceremo che il legislatore sciolga la diflicolià. Articolo I I I. DdV atto nel quale pub essere inscritta In dispensa dalia collazione. )66. La dichiarazione fatta dal disponente che m- tende dispensare dalla collazione l erede che b ca ordinariamente , s’ inscrive nell atto stesso constitnisce il vantaggio. 167. Il codice permette al disponente di arne p sterioruiente una dichiarazione, seinpte però che eese eie fette nelle fonne Jelle di.poelz.on. vivi, o teet.mentarie ( art, s-J), §■ •> > Da tale articolo ne nasce i. che • posteriore ad una donazione della lidamente inscritta in nn atto c le nnsterio- donaalone fra vivi -, a." che la dichiarazione p re relativa ad una disposizione testamentaria p 1; ultima volontà. sere validamente inserita in nn atto cu i i 63 . La dichiarazione posteriore relativa ad tm^ nazione fra vivi, sarà ella valida, quando tiovisi scritta in un atto di ultima volontà 1 La dichiarazione che esime la cosa donata collazione è autorizzata dall’art. 919, §• un atto posteriore redatto in forma di disposizione fra- ’ od in forma di disposizione testamentaria. Pei' questo articolo conferisce la facolta di dtchiaiarC un atto di ultima volontà, che la tale donazione frf' ■vivi, instituita a favore di alcuno de’ legittimarj » $arà soggetta a collazione* In vano si opporrà, essere contro la natura delle cose, il volere modilicare un atto tra vivi col mezzo di Un testamento. La dichiarazione che una tale do¬ nazione tra vivi sia esente dalla collazione, dehb'es- sere necessariamente la modificazione tl’ un atto fra VIVI -, nè può essere inserita in un testamento. Sebbene la dichiarazione suddetta sia una modifi¬ cazione d’ un atto tra vivi ; pure ella è in se stessa una disposizione in causa di morte. Ella è fatta sulla certezza che si deve morire ; ella non può avere la esecuzione che alla morte del disponente^ ella tegola co che avrà luogo dopo la sua morte. Dun¬ que si fatta disposizione deve trovare la sua sede na¬ turale m un atto di ultima volontà. Peniiettenoo la legge di farla in un atto posteriore sÙTsi, senza distinzione d^ atto fra vivi, o u tiuia volontà , non vi sarà dì sua natura verun ostacolo che a seconda della legge possa essere in- scrÌÈta In un testamento* ^69- La dichiarazione posteriore relativa ad una disposizione testamentaria , sarà ella valida, allorché Sia 111 scritti in un aitto trn vivi ? V’ hanno delle ragioni tanto per l’affenuativa , quanto per la negativa. Per !• affermatha ,i dirà, Ladid,fer»»ioue eh- adi¬ rne .1 legato dalla collaaione ( o«, g , ) si p„6 aie m un aUo posteriore redatto v nella forma delle disposizioni fi a vivi 0 testamentarie » . Duntjue la dichiarazione posteriore relativa ad una disposizione testamentaiia può essere inserita in un atto fra vivi posteriore al testamento. Si dirà per la negafiVo: La dichiarazione posteriore ( i5o ) che esime il lepeto dalla collaaUsae c .ma modifica- jione del legato cl.e li. .|t.alcl.e modo gl. da oaa.ea esUteoea , gLeh. la rende utile «1 legatar.o . e a deve cene il legato '7; il quale staniento. È cosa molto assuita c disposi- lia im effetto non >1 rea¬ zione , il cu. ell^c™ • , sarà parimente lizzeranno che col tratto 8i ■ „,f-.rÌT 'I cui assorda cosa che la |,eià che alta e/Tetro, e la cui esistenza morte del disponente, possa jj-revocabile vita atto fra vivi che ha il s^o effetto durante del disponente- legato il pO" Sehhene sia contrario aiu < ^ teiio modificare mediante ini ^ sì però convenire che la 919 modificazione. H contenuto ne * jigpen- «iona in un modo troppo precis ? g^g valida quali* sa dalla collazione d’un legato pi ^ do sia inscritta in un atto fi a viVi -i-Hn colla- Egli e bensì vero , che la yiyi »<>" zioiie di un legato inserito m nii ^ impedirà la revocabilità del legati* ste ? yen- ^ , jl legato non tenderà rivocablle nel senso die se collazioni®* ga rivGcato , si dovrà ritenere esente la ^ Sì fatta dispensa sarà rivocabilc piace- rita in nn codicillo che il testatore pno a ^ re sopprimere o rivoeere -, ma àHu'-ul.u in un atto fra vivi ella dovrà essere ur me lo è Fatto che la contiene. aichia- 170 . L’ atto fra vivi » che porta con se la razione , che F avvantaggio fatto , mediante u» ( ) anteriore sarà esente dalla collazione, dovrà egli essere redatto in forma di donazione fra vivi ? Questa dichiarazione, dice 1 ’ art. 919, §. 2 , puh farsi con 11 n atto nella forma delle disposizioni fra vivi, L’ articolo non dice già tionaztoni fra vivi , ma bensì disposizioni fra vivi : dal che sembra che quel¬ la possa intendersi valida , quando sia inserita in un atto fra i ivi non livestito colla forma delle donazioni- Ben presto si persuaderà il criterio legale del con¬ trario , qualora si voglia osservare che in tutto Ì1 ca¬ pitolo a del titolo a del Uh. 3 la parola disponibile è usata per significare disponibile a titolo gratuito; e la parola disposizione serve a significare la disposizione a titolo gratuito. Di questa parola se ne serve per ben due volte il 5, a dell alt. 919. Ivi si legge: » La dichiarazione che la donazione od il legato è a titolo di antiparte, o n di prelegato , potrà farsi tanto coll’ atto stesso eli» contiene la disposizione , quanto con un atto poste- » riore nella forma delle disposizioni fra vìvi , 0 te- » stamentane ». La prima parola disposizione è im¬ piegata per esprimere disposizione a titolo gratuito, giacche si riferisce ad una donazione o legato , di cui parla il principio della frase. Si potrà egli mai cre¬ dere che nella linea susseguente , e nell’ istessa frase egge abbia voluto intendere la parola medesima in. un altro significato ? No certamente ; la legge vuole dire disposizioni gratuite fra vivi . Dunque l’ atto fra vivi, che porta eoo sè la dichiarazione ^ che il van- taggio fatto con un atto posteriore sia dispensato dalla coilaziooe 5 debb'essere redatto io forma di donazione fra vivi^ cosicché se non e redatto io questo modo, la dispensa dalla collazione, sarà nulla, e di nessun effetto, ( iSa ) CAPITOLO IX. Delle alienazioni onerose a fondo perduto in profitto del legittimario, i-i. L’allerinzione onerosa a fondo perduto m fn vore di un legittimario, non è già una donazione, quando la convenzione sia sincera e non siimi a a. Per tal modo ella non deve di sua natura essere sog¬ getta alla riduzione delle disposizioni gratuite. Lesta non fe una donazione , da die la convenzione e sincera , s-.ntende il più delle volte una donaz.on^ figurata sotto T apparenza di un contratto _ di cui peso .apparente non è già da ^ _ timario, stante il segreto condono ‘ sto giro soventi volte si pregiudizio legge, ad avvantaggiare un ^.Q^venzione» de’ suoi collegittìmarj. In questo caso „ ve- che sotto r apparenza di un titolo oneroso 'zitti¬ rà donazione, deve andar soggetta» rapporto ai » , jnarj, a quelle stesse leggi della collazione e ^ ‘ duzione , cui vanno soojjette le donazioni fra \iv Questo giro sembrò tanto simile al vero cbe mo leggi ritennero per presunzione legale di donazion® » la circostanza che sì facto fondo fosse alienato a tifo lo di vitalizio a favore del legittimario. In conseguen za di ciò, sotto la legge del 17 nevoso che proibiva, qualunque sorta di vantaggio a favore dei legittimai], le alienazioni a fondo perduto erano affatto nulle, (irt^ *83 ) ftìtri £il di la di uim tul duca, porzione ^ ed ordinii la. riduzione delle donazioni eccessive, cj’ueste alienazioni ne casi iiiedesiini sono riducibili come donazioni lino alla concorrenza della porzione disponibile. Tale è 10 spirito dell art. pi8, die cosi sì esprime : n II va.~ .1 lore della piena proprietà dei beni alienati ad una 11 persona successibile in linea retta, tanto col peso di .1 una rendita vitalizia , come a fondo perduto o con riserva di un usufrutto, sara imputato nella por- I, zione disponibile, e l’eccedente, se ve n’è, sarà con- ff ferito nella massa. lya. La disposizione di questo articolo fe applica- bile a tre sorta di contrattL i' V alUnazionc col pao di una rendita oitalizia, ,.a che questa porti il uome di veutlita, mediaute d’al¬ trettante rendite vitalirie , sia cho eila porti il nomo di donazione col peso di rendita vitalizia. 2. " r alienazione a fondo perduto. Il fondo per¬ duto e quello che finisce alla morte di colui che ne gode. L’alienazione a fondo perduto è quella che si fa col mezzo di un utile vitalizio che perisce , e si estingue alla morte dell’allpn-ini^ ii , 1, ,. . alienante : ella comprende non solo V alienazione col T1aor^ ,t. ,. . . „ ® COI peso di mia rendita vitali- , , ; espressa menzione, ma bensì qualunque a tra alienazione , che porti seco una pre¬ stai,One qualunque vitalizia alla vita dell’alienante. Tale sarebbe, per esempio, la vendita di un fondo ru¬ stico col peso air acciuirente di lasciar godere al ven- ditole vita sua durante la casa ed il giardino annesso. 3 . La vendita con riserva usuf rutto . Simile ven-' dita fatta per un prezzo determinato è una Vendita semplice. Il venditore riceve un prezzo effettivo della ( i 84 ) niKU proprietà da Ini venduta : il prezzo non coti- liste pia nell’ utile censuario che gli si assicura. Per lo che si fatta vciulita, propriainente parlando, uou e una vendita a fondo i-erduto. La legge 17 nevoso noa aveva posto questo contratto nella classe di quelle convenzioni cito si presumono fatte dal defunto m ro¬ de del sua erede legittimo-, ma II codice decise eli- versnm^nte^ . Quando il defunto ha fatto verso il suo erede e- gittiiiio alcuna delle tre sovra indicate convenzio i r oggetto della convenzione è consìilerato come tus ferito a titolo gratuito : in conseguenza tale oggetto viene imputalo a colui clic lo lieevetle sulla por¬ zione disponibile, ed il soprapplù, se se ne i*, ne coaferlto neil^ massa* J73. La finzione della legge, dlcesi nell ticolo, si applica alle eonveuzioui do vi sin concorso il consenso a prò 1 «unto rio in linea diretta. Se tale articolo non par . I _ ^ di simili convenzioni a proatto dell’ erede egi in linea collaterale, si è motivo» che^ tioit avene ^ SÈI diritto alla riserva ^ le donazioni connina ^ corso possono assorìjn'si del tutto a suo riguai do . $ non avrà dancjue ragione di pretendere che ha ^ione fittizia arrechi pregiudizio a’ suoi diritti» p cui si disse (/oi ) che in cfualiinque caso 1 iuiput zloue sol disponibile, e la collazioiie non possano c sere addimandate dall’erede legittinro in linea co a tarale. 173. Sebbene Por ora citato articolo parifichi a a donazione fra vivi h alienazione onerosa a fondo pct" doto in profitto delP erede legittimo in linea dit^etta » ( ^85 ) ciò nulla pure avvi un caso in cui conserva a que¬ sta convenzione I’ effetto de! contratto a titolo onero¬ so. Questo caso egli è allorquando gli altri eredi le¬ gittimi convinti dell' utilità reale e personale che il loro padre o figli dovessero ritrarre da si fatta ope¬ razione,vi prestarono il loro consenso^ essi non avran¬ no diritto d intaccare come si Ululata 1 ' operazione che essi medesimi rlconohhero un tempo sincera-, motivo per cui non possono (ivi) dimandare l’imputazione, nè la collazione di quell’alienazione cui hanno ac- consenrito. 175. Se fra il numero degli eredi legittimi ve ne fossero alcuni che avessero prestato il loro assenso , ed altri che noti lo avessero dato , allora 1’ istes- sa alienazione sarà considerata come onerosa rappor¬ to ai primi , e come gratuita riguardo ai secondi' giacche 1 diritti dei diversi chiamati in una medesima successione, sono fra essi divisibili. Da CIÒ ne risulta la necessità di dover fare due di¬ verse operazioni, onde regolare i diritti degli uni e degli altri contro l’alienatario, ed una volta che sa¬ ranno stahiliti si fatti diritti, il soprappiù de’beni rimarrà all’alienatario , che approfitterà del consenso dei primi , e solFrirà la separazione della pai-te spet¬ tante ai secondi^ il che verrà vìe maggiormente ri- schiarilo col sega ente esempio. Un padre ha tre iì gli noli; vende al primogenito, col peso di una rendita vitalizia, ini fondo del valore di iir* ii4-P0G ^ il secondo figlio vi presta il suo assenso, il terzo no. Muore il padre , lasciando un asse nette di lir. 4,000; trattasi di regolarci rispettivi dirit¬ ti dei ix% eredi. ( ) III primo luogo si staMliranno fruelli di colui che nort ha acconsentito all’alienazione- in seguito (riielli dell’altro che prestò il suo assenso; ed il soprappm de’ beili resterà all' alienatario. 1.® Per deterutinarc i dii'itti di colui die non pi”* sto l’ assenso, bisogna ritenere I’ alienazione come gratuita. I beni lasciati sono lif. ^,000, qudli donati ascendono a lir, 34,000, la rilassa cotale è di hr. a ,000; essendovi tre figli , vi ha il «juarto di disponi u e- riserva di ciascuno de' figli eredi sarà dunque d un quarto; cioè un quarto nei beni lascunti » un quarto del fondo donato lir, 6,000 ; a ' terzo figlio die non prestò il suo assenso all abena zione è di lir. 7,000. , = ,• Per l.tnWlir» i ,".a- bisogna considerare 1 aliena/. . della ni l.nsciati di Hr- 4,000, forman ^ ^ sostanza; 1! quarto della riserva pel cias ^ Ji-je il lir. 1,000; l.a parte del secondo figli® » eie consenso, si è di eguai sonuna. Detratte queste due parti di lir- '^^000 ® 1,000, il soprappiù formante lir. 30,000, sar.à la p te dell’ alienatario che percepirà , i-* Ib*. 1,0®® la porzione disponibile nelle quattromila dei lieu* sciati dal defunto ; a.’ altre lir, 1,000 che sono la s® riserva nelle tremila di soprappiù ; 3 .® Hi"- 6,000, che sono la porzione disponibile sul fondo delle lire 34,000; 4.® altre lir. 6,000, che sono la sua riserva per¬ sonale nelle lir. 18,000 di soprappiù ; 5 “ finalmente le lir. 6,000 , che formano la riserva del secondo h- gUtiolo , mentre essendo a suo riguardo onerosa 1 ’ alie" nazione, non deve soffrire diffalco , ed ecco il totale < '87 ) delle lir- ao^coo. Queste, come appare, sono composte delle lir. 2,000, metà del fondi lasciati dal defunto^ e delle lir- 18,000 , che sono i tre quarti del fondo a lui venduto col peso di ima rendita vitalizia. 176. V oggetto della convenzione gravata di im peso , debhVgll riputarsi donato fra vivi pel suo va¬ lore intiero , oppure soltanto pel soprappiù del pe¬ so imposto? La legge decide cliiaramente , clic debb’ essere con¬ siderato come donato fra vivi pel sno valore intiero ; egli è il valore in piend proprieth degli oggetti per tal modo allenati , che devesi imputare ( to/J sulla porzione disponibile, 177. La finzione delia legge die considera come donazione 1" alienazione a fondo perduto a profitto di un legittimario in linea diretta , è particolare agli eredi fra loro: rapporto agli estranei si fatta aliena¬ zione devesi considerare nel suo vero aspetto come alie¬ nazione onerosa. 178. Noi vedemmo superiormente che le liberalità fra vivi devono unirsi ai beni lasciati dal defunto per formare la massa totale sulla quale determinare la porzione disponibile. Da ciò ne accade che nel caso espresso nel precedente numero la massa totale, ri¬ guardo al legittimario, non è eguale a quella che ri- gn^da F estraneo. ^16 per altro non porta veruna difficoltà sul modo di eseguire la riduzione , se fra i beneficati non si scorgono che de"^ legittimar] o degli estranei , dachè la massa totale è la stessa rispetto a tutti i favoriti, 179* Non così però allorquando fra i beneficati trovansi de* leglttìuFiarj e degli estranei, mentré allora ( i88 ) la massa non è la medesima per tutti. In tale caso bisogna (giunta quanto dicemmo al nnm. 173, pel ca¬ so in cui nel numero degli eredi ve n’ hanno alcuni che acconsentirono all'alienazione a fondo perduto) f.ire due operazioni. Colla prim.a si passer-i alla ri¬ duzione del he.icficlo fatto all'estraneo, e cosi U con¬ venzione fatta col legittimario sarà riputata come di- sjmsizione onerosa. Colla seconda sì procederli alla ri¬ duzione del vantaggio fatto al legittimar], ed allora la convenzione medesima s.arà considerata come (Usj zione gratuita. Mercè (juescn duplice operazione u- mangono intatti i diritti delle due parti. I seguen i esempi rischiareranno il qui Primo esempio. Un padre dona fra vivi ad un es ra¬ nco al 3 pratile anno undecimo una somma di Uje 24,000-, al 18 successivo messidoro vem e a tre de'suoi figli, uno stabile del valore - col peso d’una rendita vitalizia. mo- duodecimo, lasciando, dedotti i debiti, hr- , „ * Mi mia e trance- hìU : concorrono alla successione i SCO di lui fratello* i t f - mduzioaa deW estraneo. I beni qoo- to sono lìr- 3 ,ooo ^ la donazione fra vivi ' massa lir. lay^ooo; terzo dlspotiiinle, attesa I esistenz dei due figli, lir. 9^000* estraneo donatario dotto a tale somma , e restituirà le rimauenu X * * r 1 i Invano il donatario estraneo vorrà opporr® ai Jg eredi ; Bisogna che voi oltre le lir. 27,000 versiate nella massa anche le Hr. ja,ooo valore dello stai» e venduto dal defunto a Nicola che porta seco una ren¬ dita vitalizia , e. che è riputato come donato: per ( ^^9 ) modo il totale sarà (Ir. 39^000 , il di cui terz^o cUs|iO' nllnle di lir. ] 3 ,ooo Sjicica a me per intiero come pri¬ mo donatario^ per cui non vi tlehlm che lir, ii^ooo, I jlgli soggiungeraano^ e con ragione : Se la ven¬ dita suddetta è considerata come disposizione gratuita^ ciò lo SI deve soltanto rispetto fra i legittimar] , e pei loro reciproci diritti : la iiuUltà sancita dalla legge è relativa soltanto a IT interesse nostro esclusivo, Kap- porto a voi T alienazione ilello stabile è mia vera ven¬ dita , un contratto a titolo oneroso : in conseguènza il valore del detto stabile^ rispetto vostro, non fa par¬ te della massa totale i voi non potete rictainare che lir* 9,0005 che e appunto il terzo disponibile nei beni calcolati a Ur. 27,000, Riduzione del ^ eg 11 imari o , al la quale si dovrà d e - venire dopo quella delT estraneo* 1 beni lasciati dal defunto sono lir, 3,000 -, quelli donati fra vivi lir. 36,000 , compreso lo stabile venduto di lir* 13,000: to¬ tale lir. 39,000 j il terzo disponìbile Lir. i 3 ,ooo-, e- straneo, primo donatario, percepisce lir* 9,000-, Il legit¬ timario, secondo donatario, ne percepisce £|.,ooo che è la porzione disponibile sullo stabile di Ur. 12,000; ee;li sarà tenuto di conferire alla massa gli altri due terzi, cioè Ur. 8^000, Allora la massa da dividersi fra i due fratelli sarà; l*® i beni lasciati dal padre Ur. 3,ooo ; 3 .® la detra¬ zione sulla donazione delP estraneo Ur, i 5 ,ooo; 3 .“' la sottrazione sullo stabile Ur. B 1,000 ^ totale Ui'v 2.6,000 da dividersi per metà eguale fra loro due* Male a proposito Francesco dira a suo fratello Ni¬ cola: Bisogna versare nella massa totale V intiero sta¬ bile , e portarla a Ur, 3 ojQoo; per cui, invece di lire 13,000^ ne toceberauna i 5 ,ooo. ( ^ 9 ^ ) Nicola die ben conosce essere l'alienazione dello sta¬ bile, rispetto a suo fratello, una donazione simulata, avrà tutta la ragione di opporre: Il terzo disponibile a favore deirestraneo è di sole lir. 9,000, il terzo disponi¬ bile a mio favore e di lir. i 3 ,ooo, dacbe bisogna coin- nrcndere a mi® favore lo stabile nella massa toiale. Voi non potete spogliarmi d’ «n terzo disponibile a mio favore sullo stabile, per cui non debbo rifondere nella massa che le lir. 8,oco die sono i due terzi ind.spo- «Ibili. Ciò posto, di divisibili fra noi non vi sono die le lir. 26,000-, non [spettano a voi che lir !Ì,ooo, e altrettante a me, oltre del terzo dello stabile die nu deve restare. . . Francesco non potrà die pieg.arsi a tale restrizione. Opponendo a suo fratello, come disposizione gratuita. la convenzione considerata ««'Tie onerosa a del,',,.ra.eo, d,v, lasci», -e a s„o f.-e»» ‘‘ ‘' spoaihlle dei beai ce,n,„-„sl aelU $,-conilo esempio . Se, come nd caso ’ V ha die la veadUa col peso d'uiin ren Ua J ' _ fatta al figlio, ella è anteriore alla donazione fatta r estraneo la vece cV essere posteriore. Rignardo ] i rispettavi diritti delle tre parti, il risalfató è lo stess In vano gli eredi diranno all’ estraneo : ^ defLiuto lasciò lir, 3^000-, donò fra vivi i,® ad uno di xioi lire 12,000^ 3.'° a voi stesso ììr\ 24,000, massa lir. 39,000, terzo disponibile lir. i 3 ,ooo. Uno di non primo dona^ tarlo, avrà lir. 13,000, a voi secondo donatario nun spettano die lir- j,ogo , quindi restituiteci la cosa do¬ ttata fino alla coacorrenza di lir. 23,000. estraneo con tutta ragione risponderà loro : Per la liquidazione de^ miei diritti egli è indifTerente che ( ^91 } la ripetuta vitalizia vendita stipulata a profitto d’uno di voi sia anteriore o posteriore alla mia donazione » giacche rispetto a me ella è nii contratto a titolo one¬ roso, e non già a titolo gratuito; per cui, qualunque ne sia la data, io sono il primo donatario. È cosa in¬ contrastabile die mi spetta la porzione disponibile e nei beni lasciati delle lir. 3,ooo , ed in quelli a me donati di lir.a^jooo, le quali poste nella massa delle Itr. 27,000, il terzo disponibile c di lir. 9,000. Voi dunque non potete esimervi dal lasciarmi la mia do¬ nazione fino alla concorrenza di tale somma, quindi non vi debbo che lir. j5,ooo. ( 19 » ) CAPITOLO X. Ef etti delle donazioni di tutto il disponibile. t8o. Coliù che vorrà beneficare qualchednno m '\itta 1' estensione concessa dalla In'Prc l’istessa cosa; pure elleno produco^ ^ allora quando dall’ intervallo delln donazione a te accadono delle variazioni nella porzione dispo In questo caso 1' atto che contiene la prima esp sione è la donazione della quota disponibile all epo ^ della morte, qualunque possano essere le yanazion occorse dopo la donazione. L’ atto che contiene la se conda espressione è la donazione della parte espressa, non avuto ver un riguardo alle variazioni accadute nella porzione disponibile. Primo esempio. Un padre che ha tre Lgli leg®- ® ( ^93 ) un estraneo ciò di cui la legge gli pennetee di disporre. Due figli ranojono prima di lui , e non ne lascia che uno airepoca della sua morte; al legatario estraneo spetterà la metà disponibile. Se il padre avrà legato il qmno de’ suol beni , che, all’epoca del testamento, formava appunto la quota disponibile de’beni stessi, mentre avendo tre figli non poteva disporre al di più della quarta parte, il legatario cliiaitiato soltanto per un quarto, non potrà percepire che quello; e ciò quand anche per alcune circostanze particolari fossa verosimile che il defunto gli avesse legato la metà , prevedendo la premorienza de’ suoi due figliuoli come se, per ipotesi , avesse legato il quarto disponibile de’ suoi beni. Supponiamo nel caso medesimo , che il defunto non lasci eredi che de’collaterali; l’estraneo avrà nel primo caso la totalità che costituisce il disponibile , mentre i collaterali non hanno diritto a riserva ; nel secondo, sarà ridotto al quarto statogli nominativamente lasciato dal defunto. Articolo trimo. Effetto del legato di tutto il disponibile. i8i. Il testatore che lega tutto ciò di cui la leaze gli permette di disporre , ha fatte o no delle donazio¬ ni per atto tra vivi ? Se non ne ha fatte, il legato del disponibile ha la sua piena esecuzione ; l’oggetto da lui legato è pre¬ cisamente quello di cui può disporre. i8a. Esistendo un legatario del disponibile , e dei i3 ( m) legatari particolari , 1’ erede cKe ri da ma la riserva è egli teduto di concorrere per la sua parte al pagamen- to de** legati particolari ? I legati particolari sono un peso di tutti ì benu Se avvi un legatario universale |>er una data q nani irà ^ o sia per servirci JeU' espressione del Codice Napo¬ leone {an, icioj un legatario a titido unwersale ^ questi non e tenuto ai legati particolari ^ se non se per la stessa quantità ; e T erede che percejnece il so- prappiù co j E ri bui se e ai legati la proporEione di quan¬ to gli tocca ; qnes'^a é la r**g Il legato del ( 1,5 ) ì! s^sto } c del deGiino della successione sì prende >f sulla iiiedesima ^ dedotti anclie i pesi stessi dei /$■" >j gali particolari Simile decisione devesi, a dettame del codice Napoleone, estendere al legato del disponibile. L erede risponderà , e molto sensatamente : Con¬ vengo con voi doversi decìdere in si fatto modo, tanto trattandosi del legato del disponibile , giusta la legge 17 nevoso, che per quello giusta il codice-, ma la de¬ cisione data dal citato autore , non è applicabile nè all una nè all’ altro. L’operazione sua contraria alla volontà del legislatore , tende ad intaccare la riserva dal )ne».lesijiio stabilitasi ned l’una die nell’ altra leg¬ ge. Tn questo caso la mia riserva della metà è lire 6 g,oooì voi volete priv.armi d’una parte col ridurmi a 111 . 5 o,ooo i vi rilascio le lir. 60,eoo che sono tutto il disponibile, ed intendetevela come potrete coi le¬ gatari particolari. i 83 . Se il testatore fece delle donazioni fra vivi , il legato del disponibile non potrà avere T intiera sua esecuzione, pei che la riserva dell’ erede si prende sul¬ le liberalità insti tuite per testamento , prela ti vani ente alle donazioni fra vivi. Onde determinare quale sarà 1' effetto del legato del disponibile , bisogna esaminare se la donazione fra vivi è superiore, eguale, od inferiore alla porzio- ne disponibile. Quando la donazione fra vivi è superiore od egiia- ìe alla porzione disponibile ^ allora il legato del dis¬ ponibile è caduco per mancanza di soggetto su cui possa cadere. Se la donazione fra vivi è inferiore alla porzione disponibile^ il legato suddetto resisterà pel rimanente ( 19 ^ ) della porzione disponìbUe -, dopo però avere prelevata la donazione fra vivi , a motivo che l elletto di cfue- 6te due liberalità non può eccedere la totalità del dis¬ ponibile . Dal che si scorge die ÌI legato del disponi¬ bile è quello su i beni del testatore fino alla concor¬ renza del valore della porzione disponibile di min tuta dalla donazione fra vivi. 184. Come si eseguirà in questo caso la riduzione del legato ì Il disponibile è composto d'una porzione nella riunione de’beni esistenti alla morte, e de"^ beni dona¬ ti fra vivi ^ si dedurrà da questa porzione la donazio¬ ne fra vivi , ed il soprappiù sarà tl beneficio del le¬ gatario del disponibile. Un padre, per esempio, dona fra vivi lir. 3o,ooo v iiistituisce un legatario di tutto ciò di cui può dispor¬ re legittimamente : muore lasciando tre figli , ed una costanza netta di lir, 170,000- Massa totale lir. 200,0005 quarto disponibile lir. 5o,ooo 5 dedotta la donazione di lir. 3o,ooo, restano pel legatario del disponibile lir* 20,000 (colle quali pagherà, come già fu detto, i legatari Particolari), Male a proposito i figli diranno al legatario : Voi come tale non avete alcun diritto su i beni donati fra vivi; il vostro legato è il quarto delle lir. 170,000 la¬ sciate dal defunto , vale a dire, lir, 42,Soo. Deducete le lir, 3 o,ooo di donazione fra vivi, non vi spettano che lir, ia, 5 oo invece delle lir. 30,000 , calcolate col¬ la operazione suindicata. Il legatario loro risponderà , e molto" ragionevol¬ mente 1 II defunto non ni’ istituì suo legatario imi- versale per un quarto, ma bensì legatario de’ suoi C '97 ) beni sino alla concorrenza della porzione disponibile diminuita dalla donazione fra vivi. Se tale donazione deve diiniuuire la porzione disponibile in mio favore, bisogna eh’ ella sia compresa nella massa sulla quale si determina il disponibile in mio favore. Se, all’oppo¬ sto, voi non volete comprenderla in detta massa, molto meno dovrà essere imputata a mio riguardo sul (Espo¬ nibile : allo! a ben lontano voi dal guadagnare, verre¬ ste a perdere j giacché io mi riterrei lir. 4a,5oo , quarta parte delle lii. i^o,ooo. Io non posso contrastarvi il dìiitco di dedurne la donazione fra vivi sul mio le¬ gato del disponibile , e per la ragione stessa voi non. potete contrastarmi quello di comprenderla nella massa che selve a calcolale il disponibile sul quale ella ver¬ rà dedotta. Articolo II. rffetto della donazione per atto tra vivi di tutto il disponibile. r 85 . La donazione per atto tra vivi di tutto db di cui il (Concitore può disporre a titolo gratuito , devesi ritenere donazione in causa di morte. Le liberalità che si eseguiscono mediante conven¬ zione col donatario, sono di due specie : le ime si fan¬ no in modo che il donatore dona vivendo , e queste sono le donazioni fra vivi ; le altre sono fatte in modo che il donatore non dona che dopo la sua morte, e sono le donazioni in causa di morte. Quelle fatte mediante atto tra vivi , la proprietà delle quali non può essere trasferita al donatariò che causa ( 198 ) (ìopo la morte 99 ) L‘ articolo toSa autorizza , in via d’ eccezione , nel CO tiri* ritto di nmti luiotiio ^ I3 don 3 zìon 6 ìli c 3 us£ì di ITI or te ; [a donazione di tutto , o parte dei beni che esisterà mio alP epoca deila morte. Il contratto di ma¬ trimonio può parimente contenere donazioni che abbìa- nf) la loro esecuzione al tempo in cui il donatore nolìi «s storà più. Dietro sì fatte regola , ed eccezione scorgesi come la donazione di tutto il disponibile è valida , quando è fatta in un contratto di matrimonio, ed è nulla , quan¬ do sia insevita in qualunque altro atto fra vivi. 107. Per istabilire gli effetti della donazione del dis¬ ponìbile inscritta in un contratto di matrimonio , fa d' uopo esaminare i diversi casi che possono per av¬ ventura presentarsi. Primo caso- Se il donatore non ha fatte altre libe¬ ralità , la di lui donazione avrà il suo pieno effetto* 188, Secondo caso. H donatore ha fatte altre libe¬ ralità , medianti donazioni posteriori^ o con atti di ultima volontà. La donazione avrà tutto il suo effetto ^ se non ec¬ cede il disponibile , ella è la prima. Le successive li¬ beralità non possono aver luogo , da che la prima as¬ sorbisce tutta la porzione disponibile, 189. Terzo caso. Il donatore istituì delle donazio¬ ni fra vivi anteriormente. Una delle due; 1/ O che le donazio4ii anteriori eccedano od eguagliano il dispo¬ nibile 7 cd allora la donazione del disponibile diventa caduca ^ mentre è assorbita dalla riserva deli' erede ; 2.® 0 che le donazioni anferiori sono inferiori al va¬ lore del disponibile ed allora la donazione del dis¬ ponibile non è assorbita dalla riserva v ella fe Valida pei soprappin della porzione dispouibile. C ) In cfuest’ nltimo caso h\ riduzione si eseguisce ca¬ lne sopra' al nnm* 182, ove si tratta del legato dispo¬ nibile. I hcuì esistevi nella eredità, cfiielU donati fra vivi , sono la massa sulla quale si determina la porzione disponibile : si deducono le donazioni ante¬ riori ; il aoprappiù sarà il beneficio del donatario per contratto di matriiiionio. Un padre, per esempio, dona fra vivi ad un estra¬ neo Vir. 30,000 5 indi per contratto di matrimonio do¬ na ad un nipote tutto quanto dalla le^ge gli c* per¬ messo di disporre^ muore lasciando ad un dglio unico lii\ isojOOO, dedotto qualunque debito. Massa totale lir, jSosOOo ^ metà disponibile lir. yS^ooodedotta la donazione fra vivi di lir. 3o,ooo, rimangono lir. 48,000 pel nipote donatario per contratto di matrimonio. 190. Quarto caso. Il donatore fra vivi istituì delle donazioni fra vivi prima e dopo la donazione di cui si tratta, e fece dei legati. La donazione del disponibile non può essere intac-' cata nè dalle donazioni fra vivi posteriori , nè dal legati^ essa li rende di nessun valore, mentre sVsten- de sulla totalità del disponibile. La riduzione sarà regolata conie nel terzo caso , e nel modo stesso co¬ me se il defuoto non avesse disposto a titolo gratuito, mediajati donazioni gratuite o legati. Un padre dona fra vivi a Pietro la somma di lire 20,000 ; indi dona per contratto di matrimonio ad uno de^ suoi nipoti tutto ciò di cui per legge può dis¬ porre ^ poscia dona fra vivi a Giacomo lir- 30 , 000 . Muore lasciando per erede un figlio unico : bisogna regolare i diritti del nipote. L’ eredità del defunto, dedotti Ì debiti, ammonta a 4 ( 201 ) 1 il*. 70,000. Pri in fi donazione fra vìvi fatta a Pietro lire ao,ooo ; terra donazione (in ragione di data, ma che c la seconda fra vivi ) fatta a Giacomo lir. 3 o,oocj massa totale lir. 120,000. Metà disponibile lir, 60,000: levate le lir. 20,000 di prima donazione rimangono lire /^.o.coo pel iiipore- donatario del disporiihlle per con¬ tratto di matrimonio. La seconda donazione fra vivi, posteriore a quella del disponibile, svanisce, e tutto si regola come se il defunto, non avendo donate le lire 3 o,ooo, avesse lasciate di sostanza netta lir, 100,00» in luogo delle 70,000, ( ) CAPITOLO XI. A <]ual epoca la porzione {lìsponiliile, e lo- riservo devono esst re regolate gii«£a tjuanto dispone il Co~ dice Napoleoìie- jc)i. Gli arti coli del Coiiice civile che rej^olano la porzione disponibile e la rlservà, si trovano nel ti¬ tolo 2 *^ del libro 3 /® delle donazioni e testamenti : questo titolo fu sanzionato dalla legge |3 fiorile anno ii."^ promulgata il a3. L’epoca in cui rjnesta legge diveane obbligatoria è V epoca istessa a contare dalla quale il disponibile e la riserva devono essere rego¬ late dal Codice- In fine di questo trattato si troverà mia dlsserta- zietie intorno all’epoca in cui le leggi diventano ob- bUgatorie- La legge t 3 fiorile non può Infltiìre in alenii modo sulle successioni aperte prima della sua promulga¬ zione : queste successioni^ per quello ebe rignarda la disposizioni gratuite, saranno regolate colle leggi cedenti, 192 p Questa decisione serve altresì per le succes¬ sioni aperte tra V intervallo della legge gerinile che regola le successioni, fi ao all’epoca della legge i3 fiorile die regola le donazioni ed i tesrameiiti Qm^ste successioni aperte sotto il regime del Co lice sara iuo deferite secondo la nuova legislazione,* ciò iiulln iceno però, riguardo al disponibile In queste successioni , si dovrà attenersi alla precedentf legislazione , va^e a di¬ re alla legge del 17 nevoso, allorché trattasi del coajugift ed alla legge 4 geriiiile, rispetto a tutti gU alcri»^ (ao3 ) Supponiamo die in una successione aperta nel sud¬ detto intervallo si presentino un cugino germano pa¬ terno , un cugino germano materno, dei cugini secon¬ di nelle due linee, ed un legatario a titolo universa¬ le per undici dodicesimi. Se la successione si dovesse deferire a seconda della legislazione anteriore al Codice , vale a dire , giusta la legge 17 nevoso , i secondi cugini delle due linee, dovrebbero avervi parte ciascuno nella sua linea , giu¬ sta r articolo 77, die ammette la rappresentazione in infinito nella lìnea collaterale. Ma ella si deferisce a seconda del titolo i. del libro 3 .° del Codice Napo¬ leone: in questo caso i soli due cugini entrano a parte dell’ eredità -, ciascuno d’ essi percepisce la metà dei beni devoluti alla sua linea ; i cugini secondi sono esclusi in virtù degli articoli 74.2 e 7S0, che non ac¬ cordano la rappresentazione , se non se ai discenden¬ ti dei fratelli e delle sorelle. Il legatario pretende avere a titolo di legato un¬ dici dodicesimi , stante che il Codice Napoleone non assicura veruna riserva ai collaterali. I cugini germani gli obbiettano ; La porzione dispo¬ nibile nell’eredità del nostro parente , non può esse¬ re regolata dal Codice Napoleone : il titolo a del libro ,3.“ , che determina la porzione disponibile non era in vigore all’epoca delta sua apertura . Dungue biso¬ gna attenersi alle leggi precedenti, che a questo ri¬ guardo avevano tuttora la piena esecuzione; si è la legge del 4 gerinile, die assicura ai cugini germani la riserva di uti quarto. Il vostro legato debb’ essere ridotto ai tre quarti, o siano nove dodicesimi. Questa decisione c appoggiata alla grande massima, die le leggi non hanno effetto retroattivo (ort. ( ) Invano il legatario dirà ai cugini germani : V.gVi « in virtù del codice clic voi entrate a parte dell eie“ dità : è parimente in virtù del codice ciré escludete i cugini secondi* voi clunrjue non potete opporvi a quan¬ to qnest^ istesso codice prescrive sulla por^/ioiie dispo¬ nibile. Gli eredi repliclieranno, c molto ragionevolmente! La siìccéssione e la porziojie disponibile sono ordi¬ nate da due diiTerenti titoli ; ciascuno di essi non è ob¬ bligatorio 5 se non seair epoca sua particolare, TJ ere¬ dità aperta dopo 11 titolo delle successioni è de/erita secondo il codice : la stessa eredità è aperta prima del titolo delle donazioni e dei testanrenti , che rego¬ la la porzione disponibile: quindi la porzione dispo¬ nibile debb^ essere necessariamente determinata colle leggi precedenti. 193. Come Si regolerà il disponibile nelle succes¬ sioni aperte dopo V epoca in cui la legge del i 3 borile divenne obbligatoria , ed ebbe esecozione ? Prima di rispondere a questo quesito bisogna di¬ stinguere : o le liberalità riducibili alla porzione cUs- ponibllo sono state fatte prima, oppure dopo l’epoca anzi detta. Le liberalità posteriori saranno regolate a nonna del Codice Napoleone, sotto il cui regime sono state fatte, 194, Riguardo alle liberalità anteriori, bisogna distin¬ guere quelle istituite con testamento , e quelle con atto fra vivi. La sorte delle liberalità istituite per testamento sarà determinata dal Codice Napoleone; queste libera¬ lità non i^rendono una consistenza certa, se non se alla ( 2o5 ) morte del disponente^ il quale avrebbe avuta la fa¬ coltà di rivocarle qualanque volta gli avesse piaciuto. Queste , in quanto alla quota disponibile^ saraono re¬ golate dalla legge vigente all’epoca della morte. T95. Le liberalità istituite con atti tra vivi anterióri dovranno elleno essere ridotte giusta il modo prescrit¬ to dal Codrce Napoleone^ oppure giusta quello pre¬ scritto dalle leggi precedenti ? Questa questione potrebbe per avventura andar soggetta a molte diftìcolta - mentre iasorgeranno molte ragioni a sostegno tanto dell’uno^ che dell’altro modo. Per sostenere che la riduzione debba farsi giusta il modo prescritto dal Codice, $i dirà i La proibizione di disporre a titolo gratuito de’proprj beni al dì più di una data porzione, non è relativa alP epoca della donazione 5 ma bensì a quella della morte 5 ella ha luogo in favore di un individuo 5 che non può essere designato vita durante del donatore. erede apparente alp epoca della donazione può cessare di esserlo se premuore , o se nasca ua parente più prossimo ^ un parente lontano, o non ancora nato al momento della donazione potrà essere erede al tempo della morte. La riserva altronde non è certa al momento della do¬ nazione-, ella varia secondo gli acquisti 5, le vendite , i debiti , i crediti del donante posteriori alla di luì donazione. Dovendo questi quattro oggetti tanto in¬ fluire sulla quantità della riserva, egli è dunque ini- possibile per la natura stessa delle cose che la riserva possa essere giustamente calcolata vita durante del do¬ natore ; ella non si rende certa -, le sue basi non di¬ vengono sicure , se non se al momento della morte. Ciascuna legge deve regolare ciò che accade sotto il ( ao6 ) SUO regime: dluncjue spetta alla legge, cKe e In vigore al momento della morte^ lo deterniioare la riserva sulle donazioni fra vivi , e non già alla legge iti vigore al- l"* epoca della donazione. Per sostenere che la riduzione debba farsi giusta il modo prescritto dalie leggi precedenti si dira : La donazione fra vivi {lel>b’avere un effetto Irrevocabile. Nel caso in cui il di lei beneficio può cambiare aspetio eoi tratto successivo, egli è truopo che il motlo di ^pae- 8to cangiamento sia egli pure irrevocabile all’ epoca della donazione, e die non soffra camlbamento colle leggi pGSteriorii La porzione indisponibilc die deve detrarre una parte più o meno considerabile della donazione fra vivi, debb’essere regolara dalla legge vi¬ gente air epoca della donazione. Se ella j>otesse essere regolata da c[ueIU vigente al tempo della morte, questa ultima avrebbe un effetto retroattivo. Dunque è troppo giusto che le nuove leggi riguarda ulÌ le porzioni di¬ sponibili ed indisponibili , punto non influiscano sulla sorte delle donazioni fra vivi anteriori , e che queste continuino, malgrado il canibiameuto di legislazione, ad essere riducibili giusta il modo che era in vigore al momento della loro istituzione. Questa massima è basata sul principio , che il donante ed il donatario hanno rispettivamente avuto in contemplazione quella tale riserva ( altre volte legittima ) quale esisteva all’ epoca della stipulazione 5 essi liaiino contrattato Diin D altro con quella idea che in allora si attaccava a questa riserva. Se essi avessero avuto in considera¬ zione un^ altra riserva , o la donazione non avrebbe avuto luogo o si sarebbe fatta in un" altra maniera. Sarà dunque deirequità del legislatoreil' non intaccare ( ao7 ) quest' aspettativa delle parti die contrassero sotto l’ egida deita legge che esisteva in allora,/fale mas- siili a fa ritenuta sacra anche dalla convens&ioae nazio¬ nale, Malgrado la propensione che quella aveva a dare alle leggi uq effetto retroattivo , essa njanteiiae in tutta la sua lategrità T esecuzione delle donazioni an¬ teriori eonformenieate alle leggi antiche* Talché, quan^ do trattasi di annullare le donazioni tra vivi posterio¬ ri al i4 luglio 1709, epoca, in cui la convenzione nazionale riciiiatna l’ esecuzione della legge 17 nevoso^ essa tiene salde f art, i J le donazioni fra vivi ante¬ riori alla stessa epoca. Trattasi di sanzionare quali do¬ nazioni fra vivi vadano soggette alla collazione, che fttabiii anclie rinunciandovi? Ella vi assoggetta ( art, ix ) le donazioni posteriori alT epoca , in cui sarà attivato il nuovo ordine delle successioni. Ella non vi assog¬ getta le donazioni anteriori, ma vuole soltanto ("art* ^ ) che cfueste vi vadano soggette ^ qualora tale ne sia •tata la disposizione dello statuto* Trattasi di fissare una nuova quota disponibile ? La convenzione suddetta dice ( Leggi del 5 brumale art, 10 e ij nevoso arL i<}) !f Le disposizioni della presente legge non ostano per li l’avvenire alla facoltà di disporre del decimo o Il del sesto tt. Ella si servi di queste parole per V a\>- penire a IP oggetto d’ indicnre che la facoltà limitata, da essa stabilita non si applicasse alle donazioni an¬ teriori* Trattasi forse di deiintre le dijfficoltà insoj'te suirabolizione della retroattività? La legge dei 38 pio¬ voso anno V ( art, 1 ) decide , che le donazioni fra vivi legalmente stipulate prima delle novelle leggi ,, avranno il loro pieno ed intiero effetto conformemente alle leggi antiche sulle successioni aperte e da aprir¬ si* Qiiindip dietro le massime su questa materia venerate ( ao8 ) dalla stessa convenzione nazionale, la sorte delle do^ nazioni fra vivi deve , rispetto alla riduzione sino alla porzione (lisponibile , regolarsi colla legge vigente alPe- poca della donazione. Fra questi due pareri quale mai sarà il prefe¬ ribile ? Osservate , in primo luogo ^ che la proposta que¬ stione ne accoppia molte altre, e special mente le tre seguenti : Conviene egli rtdnrre alla ijnarttità tassata dal Codice , od a quella tassata dalle leggi esjsteiid al momento delle Uberalità ; J,® le donazioni fra vivi stipulate sotto la legge 4 gerniile^ a," quelle stipulate sotto la legge 17 nevoso^ 3 ** il donatario non può invocare contro di lui la legge della donazione che vieta questa riserva, PerzD, r obietto sovra citato non h applicabile nella legislazione francese. Giammai la facoltà di dis¬ porre non fu illimitata al segno che il donatario fra vivi avesse in iiissmi caso ad essere esente tU riduz.io- Il e, In tutte le provine! e vi andav^a soggetto quando il donatore lasciava dopo di se de'' figlinoli* In certi paesi in forza di partic 4 )lari stattili erasi a temere la riserva dei beni aviti ^ e qualche volta per surroga anche la riserva sui beni mobili e sugli acquisiti * Ne' paesi di diritto scritto conoscevasi la legittima degli ascen¬ denti, e qualche volta quella de’fratelli. In forza della legge del mese di germile la facoltà di disporre era ristretta in favore degli ascendenti e di alcuni colla¬ terali. Sotto la legge 17 nevoso ella era limitata in fa¬ vore di qualunque collaterale, Scorgesi da ciò che in diritto francese i donatarj fra vivi dovettero sempre ( ) aspettarsi una riserva eventuale, quand’anclie ciò non fosse Cile nel solo caso di sopravvenienza de’ figli al donatore. Le diverse leggi posteriori non fecero die cani li in re le basi di tale eventualità. La massiina colla quale il Codice Napoleone regola nelle snccessioul aperte dopo la sua pubblicazione la riduzione delle donazioni anteriori, decide le se¬ guenti specialità de’ casi. Primo caso. Sotto il 3 vendemmiale dell’anno io un (ladre dona fra vivi ad un estraneo un immobile del valore di lir. 40,000 ; muore in fruttidoro dell’ an¬ no Il lasciando un figlio unico. Lo stato dell’eredità non è il più felice ; il figlio i’ accetta col beneficio dell’ inventario j riclaraa la riserva contro il donatario» e vuole ridurla al quarto, a dettame della legge 4 ger- raile vigente all* epoca della donazione. Il donatario a tutto dritto gli dirà; La riserva deve essere regolata giusta la legge vigente al tempo della morte, cioè quella del i 3 fiorile anno ii (àrÉ.51.3). lilla è della metà , non essendoci cbe un sol figliuolo^ onde io non vi debbo die la metà , e non i tre quar¬ ti che mi chiedete. Secondo caso. Un padre dona fra vivi, sotto il 5 messidoro anno 4, una somma di Ur. 3 0^000. Muore il 4 vendemmiale anno 12, lasciando due figli-, la suc¬ cessione è onerosa ; i figliuoli accettano col benefi¬ cio dell’inventario; riclamano contro il donatario lire 27,000 pei nove decimi indisponibili a termini della legge 17 nevoso ( arC. iC) vigente all’ epoca della do¬ nazione. Il donatario potrà dire loro : L’ eredità fe aperta dopo la pubblicazione del Codice; la riserva vostra à ( ) tU Jue terzi*, arvi tm terzo di disponibile f art. )• Mi si debbono llr. 10^000 * die sono nppunto tale ter¬ zo ; duncfire non devo restituirvi che lir* 20,000^ e non già lire ^7,000 coni e mi cercate. Terzo caso. Un padre dona fra vivi nel 1788 uno stabile situato in territorio , ove hanno vigore gli sta¬ tuti di Pari”:). Muore sotto il fi fruttidoro anno la¬ sciando tre figliLTolb JJ erèdita ha del j^esi * cpiesti la accettano col beneficio dell’ inventario , e riedarnano, in conformità delTart. 913 del Codice, la riserva dei tre quarti. Il donatario invoca la legge vigente nel 1780 all e- poca delia donazione- I figli avevano iti allora per ri¬ serva la metà j che era la legittima ; per cui non vuole rilasciare ai medesliiù ^ se non se la metà dello sta¬ bile. La sua pretesa è desti mica di fondamento. La porzione disponibile dev^e regolarsi a termini della legge che era in vigore al tempo delia morte ì cioè deve in questo caso essere tassata al quarto coufor- iBeineme al Codice Napoleone. Quarto caso. Un figlio lascia a’ suoi genitori una eredità di lir. lo^OGo ; donò fra vivi nell" anno 1708 lir. SojOeo ; massa totale Ur, 60^000. Tutti 1 beni era¬ no mobili * il donatario fra vivi si oppone a qualun¬ que deduzione. 11 padre e la madre lianno tutta la ragione di stralciare dalla donaziotie Ur. 2O5OOO per completai-e la riserva loro delta metà. Invano dirà il donatario ; Tutti i beni sono mobili^ voi non avete riserva veruna giusta V antica legge. Io m’aspettava di godere intieramente della mia dona- ZìOne^ se il defunto lasciava eredi i suoi genitori. Es¬ sendosi verificato questo caso, io non debbo essere sog¬ getto a riduzione. ( a’5 ) Il padre e la madre risponderanno s Dal momento die riceveste in donazione , voi sapevate esservi una eventualità possilnle di riduzione; voi sapevate ciie la donazione era riducibile nel caso di sopravvenienza di figli. Gravato d’ una riserva eventuale, una nuova leg¬ ge ne stabilisce un'altra cbe vi aggrava di più; ella, poteva stabilirne una die vi fosse stata meno svantag¬ giosa, ed allora ne avreste approfittato. Voi dovete duncfue sopportare l’eventualità svantaggiosa, e fornire, a temimi del Codice, la riserva ai genitori die non avrebbero potuto cbiedervcla sotto le leggi vigenti al- 1’ epoca della donazione. Quinto esempio. Sotto il l’egime della legge del ij nevoso uno zio dona ad un estraneo lir. Sq^oog ; la¬ sci.a a suo nipote dopo la proniulgazione del codice, civile un’ eredità oberata. Questi rinunzia, e pretènde stralciare i cinque sesti, formanti la riserva, giusta la legge vigente al tempo della donazione. Il donatario può benissimo negargli la riserva, appoggiato al Codice Napoleone cbe non 1 ’ accorda al collaterale. Sesto esempio. Un marito dona alla moglie sotto la legge 17 nevoso , per 'contratto di matrimonio , tutti i SUOL beni ; muore dopo la promulgazione del Codice , lasciando per eredi do’ figli eouiuiii. Questi vogliono ridurre la madre all' usufrutto della metà , a termini della legge 17 nevoso. La vedova ha diritto di riela- mare contro di essi in virtù del Codice un quarto in usufrutto , ed un quarto in tutta proprietà; qxvindi ella conserva la nuda proprietà d’ un quarto , e più quanto gli è devoluto in forza della ripetuta legge 17 nevoso. Settimo esempio. Nell’ istessa specialità del caso ( ii6 ) sono chiamati airerf.^itK il padre r la madre. U vedova pretende di percepire tatti 1 beni^ lasciati dal marito senza veruna riduzione , m viitù della stessi legge 17 nevoso. Il padre e la madre possono con fondamento 1 ic a- mare la riserva del Codice. Essi diranno aUo sposo do¬ natario : Se il defunto avesse lasciati de figii , in vece di ricorrere alla legge vigente ali’ epoca della dona¬ zione, invoclicreste quella del Codice» onde appiofuraie della eventualità vantaggiosa che vi procura : ora voi dovete sottoporvi alE eventualità s\^ant^gglosa. che Codice V’ ijnpone^ da che la legge ^ la medesuna* Perchè mai la donazione fra vivi ^ fatta vigente lesjge jy nevoso» dovrebbe ella ridursi a termini del stessa legge » o a termini del Codice , a seconda della qualità degli eredi lasciati dal defunto morto sotto il regime del Codice? iq6 . Le donazioni anteriori potranno elleno Inipn tarsi sulla porzione disponibile stabilita dal Codice . Tale questione» sebbene non sia eguale all ante cedente^ pare vi si assomiglia di molto. Abbiamo deciso al numero precedente ebe all or- ^Juando sull' estensione del disponÌl>ilc e della risei va esistono discrepanze tra la legge vigente al letnpo della donazione 3 e quella in vigore all’ epoca della molte» bisogna regolare tanto 11 disponibile , quanto la riser¬ va coll’nlfiina » ponendo in non cale la prima. Quindi accade che le donas^onl anteriori sono da imputai si mi nuovo disponibile , come se 1’ antica legislazione non fosse tajiipoco esistita. AppUcando questa massima a I GoJice , fa ci’ uopo iinpiitare sul disponibile del medesimo le donazioni anteriori. ( 217 ) Due particolari ragioni accorrono in sostegno eli tale decisione. La prima, che non gli si può opporre la circostanza deir elFetto retroattivo. Non bisogna confondere l’ im¬ putazione colla riduzione : quest’ ultima interessa il donatario investito nanti la legge; per cui avvi tfual- clie motivo apparente di credere che se si volesse far¬ gli soffrire in forza della legge posteriore una mag¬ giore deduzione, sarebbe lo stesso che far retroagire la legge cui non è obbligato di attenersi. Ma P impu¬ tazione non interessa che il donatario posteriore ; egli ha dovuto aspettarsi il risultato della disposizione della legge esistente alP epoca della sua donazione ; nè v’ ha luogo a pretendere die rispetto a lui P ap¬ plicazione del Codice importi effetto retroattivo. La seconda , che se si ammette per massima che le donazioni anteriori alla legge che cambia il dispo¬ nibile non possono essere imputate sul disponibile fissato ilatla nuova legge , ne risulterà che la succes- sioiie aperta vigente il Codice Napoleone potrà suc¬ cessi vamérite essere soggetta a quattro diversi dispo¬ nibili , da che la legge 17 nevoso , quella del 4 gemi ile ed il Codice non derogano alla envmciata massi m.a. Ma come mai ammettere questa conseguenza , quan¬ do si vedrà che i quattro disponibili ridurrebbero il figlio unico al solo sesto dei beni , e non già alla metà assicuratagli dal Codice ? Il seguente esempio farà meglio conoscere l’effetto di questi quattro disponibili. Un zio ha quattro nipoti , a ciascheduno de’ quali dona per contratto dì matrimonio tutto quanto di cui ( 2|8 } può iRgìctimameate disporre : H primo si nm in ni,i- frimonio nel 1790, il secondo sotto la legge 17 nevo¬ so , il terzo sotto quella del 4 gcrinile, il quarto dopo la promulgazione del Codice. Il donatore muore nell’ anno i 3 ^ lasciando pereiedc itn figlio unico, nato nel 17R0 ; la sua sos'an/.a e di lir. 160,000 : trattasi dì regolare la sorte delle donazioni. Il primo donatario dice : Mi sono ain- mogliato vìgente la vccclila In quale mi aecordava la metà disponibile^ per cui devo avere * .. 80^000. Il secondo dice : Mi sono ammogliato sotto il regime delia legge 17 nevoso , in forza della quale ini tocca il decimo tirile lir. 80, ODO di sopTappiù, che sono. - ^ lir. o^coo Dira il terzo : Furono donate sotto le passate legislazioni tir. 88,000; rimangono lir, 7^,000 ; me ne spetta il quarto dispo- nlbUe a termini delU legge 4 germiìe vi¬ gente air epoca della donazione - ^ 18^000, Soggiungerà il quarto ; Furono donate sotto le passate legislazioni Hr. 106,000 ; rimangono ancora ìlr. 54,orx3 , delle quali tpetta a me la metà a tenni ni del Codice vigente alF ei^oca della donazione - * - lir, 27,00®. Totale delle quattro donazioni • * * lir. 1 33 ,000. TSiniangono pel figlio erede. ... - lir. 27,000. Il sesto dei beni clic è di * ■ * * ■ Ut. 26,666. Si fatta consegueiiza debb’essere rigettata come con¬ traria allo spirito della legge; e troppo chiaro esseie erronea la massiina sulla quale è fondata. ( ^^9 ) DISSERTAZIONE ì SULL’ EPOCA IN CUI LE LEGGI COMINCIANO A FARSI OEBLIGATOEIE. 198, L’ epoca 5 ii cui le leggi di venta no obbligato¬ rie è determinata dal Codice all’art. i.'* che cosi sì esprime al i. Le leggi sono esecutorie in tutto il territorio francese , in virtù della promulgazione che ne è fatta dal primo Console. La parola esecutoria trovasi qui impiegata in un nuovo significato. Tosto fatta la legge, ella è suscetti¬ bile di esecuzione ; egli è perciò thè il Codice al mo¬ mento stesso della promulgazione gli dà la qualità di esecutoria. Ciò nuUaineno, i cittadini non sono fin ora tenuti di uniformarvisì 1 ella non sarà per loro ob- liliitatoria se non se ad un’ epoca più lontana , allo- raquando, cioè, si potrà presumere che la sappiauo. Prima della pubblicazione del Codice 1 ’espressione legge eserutoria era sinonimo di legge o&&/igatorio. La legge pronunciata e rivestita dalla sua piena forma¬ lità, stante la promulgazione ordinata dal primo con¬ sole , non era esecutoria prima della sua promulgazio¬ ne locale che la rendeva obbligatoria in tutt’ i di¬ partimenti ne’ quali ei'a stata pubblicata. La parola stessa non fu già impiegata per significare che la leg¬ ge era suscettibile di ricevere la sua esecuzione avanti r epoca in cui i cittadini erano obbligati di unifor¬ mar vi si. Distinguevasi primit tlel Codice la promulgazione del ( ^ capo del gòvenia che era T nUima formalità voluta per readere perfetta la legge che veniva ia segnilo pubblicata , e la puìMicazianr necegsaria perchè possa dirsi conosciuta dal popolf> che doveva iioifr»nnarvisl Ma dopo il Codice si pensò che bisognava attribuire alla promu/gaztonc gli effetti della pubblicazioae , di modo chela legge protHii/gntri dovt^sse tosto riputai si pubblicata e suscettibile di essere conosciiitn dai cit¬ tadini per la pronta esecuzione^ ed in cfuelln maniera che altre volte si riteneva che le leggi fircev^ansi esd- cutofie dopo la pubblicazione , si disse lo stesso ^ e nel senso medesimo in virtii della promulgazione fatta dai capo del governo, 199. Comunque la legge promnlgam nel tempo stes¬ so e pubbUcata , sia, per mezzo della pubblicazione che opera la promuigazione, a portata d’essere cono¬ sciuta, ella non Io può essere realmente se non se dopo Viti tal qual dato tempo ; così non sara cosa giusta il volere obbligare alcuno ad uni formarvi si preventiva¬ mente* Quindi 6 che il § ^ dell’art* 1* dice : Jìsse jj ( cioè le leggi) saranno eseguite in eiasclieduna ]>ar- te della repubblica dal momento in cui potrà esser- ne conosciuta la promulgazione Quindi^ sebbene le leggi suino esecatorie in virtù della proinulgazione, pure elleno devono essere eseguite , e sono obbligato¬ rie, non già dal momento della promulgazlor e, ma da quello in cui la promulgazione potrà esserne resa nota. Siccome però questo momento non può essere co¬ nosciuto in rnodo abbastanza certo, e d"" uopo che k legge si ritenga obbligatoria dal raomento in cui sarà creduta nota la sua promulgazione* Rilevasi ciò dal § 3 dello stesso articolo, f/ La projuulgazione fatta dal ; ( sai ) primo Console ( ora Imperatore e Re ) s’ intencterà r> co uose iuta nel dì par ti mento in cui siede il governo >r un giorno dopo quello della promulgazione ; ed in ì> ciascuno degli altri dipartimenti, dopo la scadenza » di detto termine accresciuto di tanti giorni quante » volte vi saranno dieci miriametri ( circa 20 leghe ) » tra la citta In cui sarà stata fatta la promulgazione, » ed il capolnogo di ciaschodnn dipartimento.» il Codice disringne il dipartimento in cui la legge dehb'essere immediatamente conosciuta, dagli altri di¬ partimenti ne' quali non può essere resa nota che (ùù tardi. Nel primo si ritiene conosciuta iiu giorno dopo la sua promulgazione ; negli altri, dopo la scadenza di detto termine d’ un giorno, accresciuto d’altrettanti giorni quante volte vi sono dieci mirianietri al capo¬ luogo di cìascliedun dipartimento. Quale sia poi il di¬ partimento in cui la legge debba essere tosto cono¬ sciuta , lo si rileva dalla prima parte del periodo ebe dice, o^>e risiede il governo-^ la seconda parte del pe¬ riodo indica il dipartimento in cui sarà statrt fótta la promulgazione i dacìiè computa le distanze dal luogo stesso in cui si fa la promulgazione. Quindi il luogo ove risederà il governo , e quello in cui sarà stata fatta la promulgazione sono considerati come espri¬ menti il luogo medesimo ^ di modo che il governo sie¬ de là ove si fa la pj'omulgazione, e la promulgazione si fa ove siede il governo. Questa conclusione dell’ articolo primo del Codice à conforme alia costituzione , ora che tutta P auto¬ rità del governo risiede nella sola persona dell’ Im¬ peratore. Ella lo era egualmente sotto il governo con¬ solare. Comunque il governo , preso in generale , ( saa ) fosse composto di tre consoli, ciò nuUameno il Pri¬ mo agiva da solo nella promulgaziotie delle leggi. Quindi in fatto di promulgazione egli solo compo¬ neva il governo -, ed era lietissimo detto fiitaudo si sosteneva die il governo risedeva ove si trovava la persona del primo Console ; e che per tal modo la promnlgazione delle leggi si faceva sempre là ote sedeva la allovii il governo. Da tatto il fi a f|iu detto si raccoglie che la legge è obbligatoria i** nel di parti inerito nel cui ca poi ungo si fa la proiiiulgazione un giorno dopo la stessa ; 2 e negli altri dipartimenti dopo la scadeirza d un egual termine accresciuto di tanti giorni > quante volte vi saranno iano ad istruirsene, per cui, spirato il medesimo, siano obbligati ad uniformarvisL II Codice (issa questo termine ad un giorno pel dipartimento nella cui giurisdizione si eseguisce la profnulgazione : non dice doversi ritenere per conosciuta la legge il giorno die segue quello della promulgazione ; ina che sarà considerata come cono¬ sci utn un giorno dopo quello della promulgazione. Es¬ sendovi dunque per istruirsi della legge un giorno suc¬ cessivo a quello della promulgazione, la stessa non si ri¬ piene essere conosciuta, se non se allo scadere del ( aa 3 ) giorno medesimo. Qitindi non è obbligatoria che all’ in, domane del giorno snd detto , vale a dire il po sdo ma¬ ne della pt omulgazione ^ che è il secondo dopo {jnello della ripetuta promulgazione. La legge promulgata il giorno 3 non è obbligatoria il 3 nel dipartimento in cui si promulgò , e non si reputa obbligatoria se notr se il quarto. Altronde è di massima che i termini d’un solo giorno sono di 24- ore, a meno che non venga rego¬ lato diversamente. Il termine perchè la legge sia ob¬ bligatoria , essendo d’ un giorno , questo s’ intende di 3, Ole. Queste 24 ore non possono decorrere die dal momento stesso della j 3 roinu)gazione, mentre l’ atto della medesima non è già datato ad ora ^ il termine non può cominciare che dall’ ultima ora del giorno : col giorno seguente incomincia quello delle 24'^ore, e l’ obbligo di eseguire la legge non sussiste che all’in¬ domane , che è il diman 1’ altro di quello della pro¬ mulgazione. Se la legge fosse obbligatoria all’indo¬ mane della pubblicazione » non sarebbe adempita l’in¬ tenzione del Coti ice. Non vi sarebbe dilazione d’ un giorno per averne la notizia » ed in certi casi non vi sarebbe dilazione veruna. Non essendo determinam l’ora della promulgazioiu', questa può essere fatta anche alle ore undici e tre quarti della sera, un quar¬ to d’ ora dopo , e pur anche dopo un istante la leatf© rende si obbligatoria. aoi. Per meglio determinare il termine dopo il qua¬ le la legge diventa obbligatoria nel tale dipartimen¬ to , è d’ uopo osservare il numero delle diecine de’nii- fiametri che vi bamio tra il suo capoluogo, e quello ove si 4 fatta la promulgazione. Al termine d’un giorna ( 314 ) ntile cletcciniiiato pel dijj.irtlmento , nella cui glil- ristlizioae si pvoniulgò la legge-i si aggiungeranno tanti giorni , cjuante sono le diecine de’ mirlainetri. Se la di¬ stanza è d'una diecina di mirinmetri, il termine sara di due giorni lUtliv e In Irgge diverrà oldiligacoria il terzo dopo la publdicazione. Se la distanza si « di i, 304 diecine , il termine sarà di 3 , 4 0 S giorni T3tili , e la legge s’intenderà oldiligatoria il 4, 5 0 6 giorno dopo fiuello della promulgazione. Suppon¬ gasi una legge promulgata a Parigi il giorno 8 del mese; trattasi di determinare iu qual giorno ella di- yenti obbligatoria nel dipartimento Mal ne et Loirc. Angers ne è ti capo luogo, ed c distante tre diecine di miriametri da Parigi. Al giorno utile pel diparti¬ mento di Parigi bisogna accrescerne tre altri , m to¬ tale quattro giorni utili, per cui la legge non sarà ob¬ bligatoria in detto dipartimento clic sotto il giorno i 3 , die è il quinto dopo quello della promulgazione. aoa. Podii sono i dipartimenti il di cui capoluogo si trovi ad un numero preciso di diecine di mi ria metri dal luogo ove segui la promulgazione ; il che dà mo¬ tivo di chiedere se per Ussaro m questo dipartimento 1” epoca in cui la legge diventa obbligatoria , sia ne¬ cessario considerare come completa la diecina de mi- rianietri che è incominciata. n termine dietro il quale la legg® rende ohhti- gatoria pel cittadino del dipartimento nella cui giuris¬ dizione s’ è fatta la promulgazione , è determinato . il termine dietro li quale la legge rendesi obbligatoria negli altri dipartimenti, si è il primo aumentato in la gione di distanza. Quindi ella non è obbligatoria in tatti gli altri dipartimenti , ed anche nei più Umitroiì C 2^5 ) se non se ad nn’ epoca più lontana.' L’aumento del termine non può essere una porzione del giorno, ma assolutamente il giorno intiero. Onde cenando li capo? luogo dei dipartimenti limitrofi trovasi lontano dal luo¬ go delia promulgazione d’una distanza minore d’una decina di miriainetri, rauinento del termine è per lo nieno d’ nn giorno , e la decina incoaiinciata si consi- der.a come completa. Suppongasi una legge promulgata a Parigi sotto il l 3 del mese: ella è obbligatoria nel dipartimento della Senna il i 5 . Versailles e Meliin capoluogbi dei di¬ partimenti della Senna ed Oise, Senna e Marna sono lontani da Parigi una distanza minore d’una decina di luiriameti'i ( cioè Vei'sailies di due- mirianietri ed un Iti lo metro , e Mei un rj unterò mirianietri e sei !ti- loinetri ) ; la logge non sarà obbligatoria in c|uesti cU- partimenii se non se il i6, accrescendo al terniine di Parigi un giorno di più, come se la decina de' miria- metri fosse compieta. Ciò dicasi del pari nei casi ne’ cjuali eccede bensì, la distanza d’ una decina di mirianietri , ma non è completa la seconda. II codice volle che la più grande distanza, cui si presumerà giungere in ventiguattro ore la notizia della promulgazione d’ una legge fosse quella (li dieci miriametri : quindi ogni volta ebe la distanza eccede un numero di decine, il termine deve essere maggiore die se la distanza fosse in numerò ■giusto di decine di miriametri j e siccome l’aumento è necessariamente d’ un giorno intiero , così la decina incominciata si ha per completa. Suppongasi il caso che si debba determinare il gior¬ no in cui diventerà obbligatoria nel dipartimeato degli ( aafi ) AltiPiretiei ima legge promulgata a Parigi U gionm S del mese. Tari>es è il capoliiogo di detto dipartì- luetico^ la sua distanza da Parigi è di 8i mirrnmeiri^ 5 kilomctrl, o sia otto decine di mlrlamctri, ed iiii soprappiù di un miriainetro » S kllomcirl • bisognerà considerare come completa la nona decina de miria- anetri che è incominciata 5 vi sono nove giorni da ac¬ crescersi al giorno atile^ che è il terjiimc jicl di- partijnento della Senna. Necessitano nove giorni per avere la notizia delia pronuilgazione della legge, un giorno per conoscerla, cioè in tutto dieci giorni ; per cui la legge non sarà obbligatoria nel dipartimento degli Alti Pirenei se non se il giorno 19^ vale a dire tuidici giorni dopo quello della promulgazione. 3o 3. Onde porre line alle contestazioni relative alle distanze , il Governo si occupò di dira^niarne una ta¬ vola che può servire di base per istabilire V e|Kica itt cui la legge si fa obbligatoria in cìascliedun diparti- mento. Non era possibile di formare la tavola della di¬ stanza di ciascun capoluogo di dipartimento a tutti i luoglii in cui potrebbe accadere la proiiiulgii^^ione v giacche non vi è per costituzione luogo fisso ove que¬ sta debba eseguirsi-, in conseguenza si limitò di for¬ mare tale tavola dalla città di Parigi, capitale in cui idsiede ordinariaineote il Governo, ed in cui viene prcmalgata la maggior parte delle leggi. Questa tavola sorniiiiiiistra una regola precisa ed asolata per T epoca in cui le leggi protnulgate a Pa¬ rigi divengono obbligatorie per gli altri dipartimenti. Quanto alle leggi promulgate altrove, questa tavola Boa può stabilire una regola precisa , e soltanto può ( 3^7 ) inauìre a cletermlaarla. Quindi fu annunziafo con de¬ ci-eto del Governo del a 5 " termidoro anno lì , cbe or- dina sia inserita nel bollettino delle leggi come de^ stinata a » servire d’ indicatore e regolatore del giorno in cui la promnlgazione di ciasdiednna legge il è considerata conosciuta in ciaschedun dipartimento n Noi crediamo prezzo delP opera di qui inserirla con una prima colonna che serve ad indicare, per le leggi promulgate a Parigi, il giorno dopo quello della loro data in cui la legge diviene obbligatoria in eia- acliedun dipartimeiito (■*‘), Si fe ci?esluto dftvtìif fiostihùre alla tavol.i quellà e.sisteiitft codico Napoleone j c con ©sso Jecretata pftl fógno liialk, s ( aaS ) T A V (J L A Delle diftranze da Milano a tiitti i capolnoghì dei dipartinienu^regolute col rugguugiio dei ininamclro al miglio italtunu. 1 “1 P V ' fs Diparti¬ menti, Capo- luoghi. Migliu comuni. Miria- mein. ^ 1 I. Adda fMjti 1 Sondrio ' 1 IN. 83 N. 14 8 H. Afille Vi^roaa i yi loa » 18 2 III. Ailrtatieo Venezia i i8i 1 » 3 a 4 IV. Ag.ogna Kovara 3 * 3 o S i 3 V. Alto-Po Crejiìona ?» So « B 9 VI. Eaecldgliooc; Vicenza » i 37 ^ 24 1 4 ! Busso-Po ! 1: Virava. » j8j w 3 a 3 1 Vili. Brenta Padova »» ISS ; » 2^ 8 1 j IX. Crosiolo Pver-iiio ?* I.|8 w 26 4 1 Istria Capo d’l« stria » 290 ; n Si 9 Larlo Como 3 > 2 Ó n 4 5 1 I XII. Akdla Breaeia n h »» fO 1 .5 1 XIII. Wioclo Mantova » 88 n l 5 7 1 xrv. Panaro Modena ta i 32 3> 23 () ! .XV. f Passariano Udine y* 240 l » 43 - \ XVI. Piave Belluno il 21 9 »» 39 I XVIL Peno Bologna il i 53 >» 27 3 XVMI. Rnhìeóne Forlì » 191 S» 34 J 1 ; XIX. Serto Bè reclino f » 29 V 5 2 i XX. Ta'^iumeoto Treviso » 177 » Si 7 ( ^'"‘9 ) ao4. Come si calcolerà la distanza del luogo dèlia pvO'- nnilgazione al eapoUiogo di ciascun dipartimento, gnan- do la stessa si fa in tutt’altro paese die a Pari gì? Si dovrà computare la distanza diretta, oppure la distanza pas¬ sando dalla città di Parigi ohe è il centro della corri¬ spondenza del Governo, e dei ministri coi dipartimenti ? La vera distanza d’un luogo della Francia all’al¬ tro, è U distanza diretta, cammin fiicendo per In stj-ada la piii diritta ; ella non è già la distanza che esiste fra questi duo paesi , passando da Parigi. Que¬ sta strada è spesse volte la più comoda e la più spe¬ dita pel viaggiatore , comunque sia la più lunga j ma non può considerarsi come quello che designi la di¬ stanza reale dei cliie p.aesi , quella cioè prescritta dal- l’articolo primo dei codice. Male a proposito sì dii'à che la distanza di cui parla la legge deiih’ essere regolata colla strada che ne porta la notizia ai dipartimenti 5 che la città dì Parigi è il centro di quasi tutte le eonTunicazioni d’un luogo allVaUro della Repubblica; che altronde dopo promulgata la legge nel commie in cui trov.asÌ il capo del governo, viene tr.ismessa al ministro della giustizia , impressa sotto la sua direzione ; che il bol¬ lettino parte immediata mente dal suo ministero per essere diramato nei dipart iu?i-tij e che quindi in que¬ sto caso la sola strada jjer Parigi è quella che deve servire di nonna per derermuiare la dist.inz.a dal Iuo,vo della promiìlgazioiie a eia scIicJlth caj'OliiogG del di¬ partimento. Egli e facile cosa il rispondere che la cognizioni presunta delta legge è iodipeiidonte dalla clìramazionè del miaistro della giustizia^ che è un mezzo seeondari^ ( ) di rendere nota la legge senza procurarne la cognizlerie legale. I legislatori del codice vollero rendere sì fatta cogli iasione legale indi pendente dalla dira ina zione del ministro della giustizia ^ e da tutte qiielle fonnalità usuate dai pubblici funzionari per propagarne la co¬ gnizione* Si è con questa intenzione ebe ella viene regolata dalla sola distanza dei luoghi * che dipende unicamente da un termine più o mena lungo giusta que¬ sta distanza ^ da calcolarsi da! giorno della promulga- azione che tiene luogo di pubblicazione per tutta la Re¬ pubblica. Il codice non ispecificò che questa distanza dovesse essere quella risultante dalla strada che si tiene passando da Parigi bisogna attenersi alla distanza diretta, che è la naturale fra due paesi qualunque. 2 o5 . Moke leggi sono state promulgate a Saiiit-Cloiid dipartimeato della Senna et Oise (i) , e queste sonosi rese obbligatorie nello stesso il secondo giorno dopo quello della loro promulgazione ; esse non furono ob¬ bligatorie nel dipartimento della Senna che il terzo giorno dopo quello della promulgazione. Quanto agli altri dipartimenti ^ ben pocbi ve ne Éono pel quali la distanza diretta del loro capoluogo ai comuni di Parigli o di Saint-Cloiid arrivi alle de- cine di diversi iiiiriametrt , e ciò a motivo della pic¬ cola distanza da Parigi a Saint-Cloud che non è che d’ un m irla metro. Quindi per qualunque eccezione che possa insorgere ^ la qui inserita tavola potrà servire di regola per le leggi promulgate a Salnt-Cloud, (j) Fra ^ueet& rtumcro ìxvvi la {ionie aii»0 n ì l’s-i. Aeticolo ^jS- (18 e liberalità per arto tra vìvi o per testamento non po¬ tranno oltrepassare la metà dei beni, in niaocanra di fi¬ gli il defunto lascia supersutt imo o più ascendenti in cia¬ scuna linea paterna e materDa ; c di tre fjuatit se non la^ seta ascendenn che in una sola linea* I beni per tal modo riservali a vantaggio degli ascen¬ denti perverranno ad essi coir ordino con cui la legge li cluv^ma a succederej mi soli avranno il diritto a questa ri¬ serva , io qualunque caso che una divisione in concorso di collaterali non desse loro quella quota parte di beni nser- vata* ^ N- i 3 , , 45 , 471 48 , 5 ò, Su Ii-attato I 3g^ ^ ^ ^ * 1 D 5 2 .Ò ^ 3 a I 1 ^4* .ratto ^ 40Q* ( 233 ) AnxicoLO gì6. ( l8 del progetlg ) Disponihilc in caso di coìlateraH III mancanza di ascendenti e di discendenti, si potrà dis^ porre della totalità dei beni tanto per atti fra vlvi ^ cke peif testainento. Trattato ^ W. 24 , 33 , 47, 61, 65 . Estratto ^ 33y^ 35^^^ 3^3^ 3^^^ Ani'icoLO 517. ( 19 del progetto ) Disposizione gratuita d‘ usufrutto a di una rendita vitalizia, Quaudo la disposizione per atti tra vivi 0 per testa¬ mento sia d’un usufrutto 0 d’una rendita vitaUzia , il cui valore ecceda la porzione disponibile, gli eredi a van¬ taggio dei quali la legge fa una riserva , potranno eleggere, o di eseguire tale disposizione, 0 di dimettere la proprietà della porzione disponibile. Trattato f H. ]6 , 59. Estratto ^ 3,35^ ( ) Articolo 918, (Zi diri progetto ) ÀlieTtaziùne in favore flt/ fegiitimario* lì Talovc tUdhi piena proprietà deMn-ni alienati in Favore di un legiilimarjo in linea retta, ila col peto <1 una rendita vitalista , sia a fondo perduto ^ n con ritcrva di un tiiu- fnitto , sarà imputato nella porzione disponibile , c V ecce¬ dente, se ve 11' ^ , sarà conferito alla niasta. Questa iinpmazionc e fjuesta collazione non potranno essere domandare da coloro fra t tegifiiniarj in linea rertà che avessero prestalo il loro assenso alT alienazione , cd m veran caso dagli credi legittimi in linea iiaavcrialc* Trattato AnTicOLO 919. ( 20 del progetto ) Donazione al feglttimarìo per antipane* La porzione disponibile potrà essere data in tutto od in parte , tanto per atto tra vivi , come per testamento, al fi¬ gli od altri Icgittimarj del donante , senza che il donatario 0 legatario venendo a succedere sia olibligato a fiìrne la collazione , con <;lje però ia disposizione sia stata fatta eapreisameotti a titolo tli antlpartc o prclegato. ( a35 ) La dichiarazione else la donazione od il legato è a titolo di antipavte o di prelegato, potrà farsi tanto coll’ atto stes¬ so die contiene la diapoeizione, quanto eoa uu atto poste¬ riore nella furiiia delle disjiosizioni fra vivio téstaiueutarie., Trattato ] ^ 48 ' 167, 168, 169. t Pag. j 38 ) 166, 178, 178, 178, 179. V . i '‘7 ' 85 ) So, 66. stiatto SEZIONE IL Della riduzione delle donazioni e leg€^tix. Autigolo 920. ( del progetto ) Riduzione alV epoca deW apertura della saccessione.. Le disposizioni tanto fra yivi elie per causa di morte , le quali eccederanno la porzione disponibile ^ saranno ridu- ciljili aUa detta quota al tempo in cui si apre la successione^^ ( N. 68. Trattato ^ ( N. 5l. Sstratto ^ Anxicoio 92jtì ( 24 e 25 del progetta ) A chi spetta il diritto di domandare la riduzione^. La riduzione delle disposiztam fra viri non potrà mere ( a 36 ) doniancìata che eia a vantade’ rpiali la ha peahilita la riserva , dai lor^ predi o avanti ra^isa da essi; i donatari , i legatari , i eredi tori del tlrfiinro non potramio domandare tale riJu 3 ^ic!^e , ajvproiittarne. J N. ir, i6 , 19 , a 3 , fiS, Pag, 9, 14, i.S. 19, ri4. \ N- an , 21 , 26 » 41 , 42 . Si, 5 t, S8 , 67, ^ 1-ag* 3.|.o, 3/^11 3 7’ 39*^* ^9'^^ 394 » 4^^^* Traitatc ) Estratto Abticolo 922. ( 16 del progetto ) OjferaziQìie delia riduziùfie^ Si defe^mIna la ridozione forinando una massa di lutti J beni f*ÈÌ8tefia alla morte del tlonante^o del testatore. \ t si riuniscono per fm^:ione quell! di cui ^ stato disposto a titolo di donazione fra vivi , secondo it loro stato alT epoca delle donazioni e del loro valore al tempo della morte del do¬ niate , e $i calcola sopra tutti tpiesti beni dedotti I debiti , cptal sia la porziojte di cut ha potuto disporre , avuto riguardo al numero degli credi Icgittjmarj. ^ t N. 35 , 36 , 37 . Estratto < « r AnxicoLO 923, ( 27 c 28 del progetto ) Ordine della riduzione»^ JTon \I sarà mai luogo alla riduzione delle donazioni fr* C ^37 ) vivi , che dopa avere esatirito il valore di tdiu’ i bèni cadeoii nelle dlsposiKiom cestainenJarie , 0 cpialara vi sarà lua»(> a questa ridu;iioae , essa si farà commeiando dal- i’ ultima doiiaziuae , e cosi suceessivaiuenfe risalendo dalie uUime alle j^iù aoticlic T«„a,o ■' i Pag. 104, ir 4 * Estratto ( ^ ^9 ’ \ Pag. iaSj 375 , 891 , 407 - Articolo 924» ^ ( 29 del progetto ) Quanto l erede donatario ìm diritto di 7'iienere su i àejìS donali* Se la donazione fra vi^^i ridueibilc è stata fatta a favorii di uno dei legittiiuarj , potrà questi ritenere su i beni donata il valore di quella porziuoe che gli speiterebhè nella qualità di erede sul beni non disponiJjili , quando siano delU me- desima natura* ^ N. 162, 164. Trattato Estratto ^ Pag* ,178, 17S* ^ N. 23 , 40 ^ 53, r>B I Pag. 333, 376, 392, 407» ABTreoLO 925. ( 28 del progetto ) Cadac t tà delie dispo siz io u i tes mmentarie* nuando il valore delle éonaaiont fra vivi eccederà od ( 338 ) cguagli^^rà la quota clisponibile j tutte le disposlzioat testa* i3ientaric saranoo senza efieuo. -r > Trattato ^ IDI. jo 5 . Estratto ^ K* 22 ^ ( Pag, 33 K Aniicoto 926. ( 3o del progetta ) induzione dei Ugan fam a lirogOTziùne. Quando Jc disposizioni testamentarie eccederanno , o la quota disponibile,o la porzione di tjuesta quota che resterebbe doj»o avere dedotto U valore dello donazioni fra vivi ^ la ri* duzione si farà y/m rata^ senza aluuoa tUstiazione fra i gaù universali ed i legati particolari* . N. io 3 . Tmtato I ^ f I Pag. 100* Estratto J ^ i Pag. 375, 391. Articolo 937. ( 31 del progetto ) Eccezione alt articolo precedente* Nondimeno in tutti i casi in cui il testatore avrà diebia^ «•ato espressali]ente essere sua intenzione che un legato sia soddisfatto in preferenza agli altri , questa preferenza avrà luogo , ed il legato che ne saràr oggetto , non verrà ridotto ( a 39 ) «c non in quanto il valore degli altri legati noo. fosse suffi- ciente a compire la riserva legale. Trattato Estratto ^ N. 104. '(! Pag. 107. 5 N. 22 , Sa. i Pag. SaS, 391. Articolo 928. ( Sa del progetto ) Frutti di ciò che eccede il disponibilet Il donatario restituirà t frutti di ciò che eccederà la por¬ zione disponibile dal giorrw delia morte dei donante, quan¬ do sia stata domandata la deduzione entro P anno ; altri¬ menti dal giorno della domanda, r N. 81. Trattato -l « n I Pag. 73. f N. 22- Estratto J Articolo 929. ( 33 del progetto ) Fsttnzìorte delle ipoteche* Gl iinmoblU da licitperarsi in conseguenza della rida*! zioae , saranno liberi da ogni debito od ipoteca contratta dal donatario. Trattato ] f i Pag, ai. Estratto 5 ^ \ Pagp i^Sj 377, Articolo 93 e. ( 34 Jcl progetto ) Àzione per la riv€RÌkazione confro ì lerzL L' azione per Li rSdaziooc o per I-ì rivcnidicazioiie potrà prò mito versi dagli credi contro i tcr^i detentori degl umiio- hili formanti parte drlli doimzimic , cil allcoan dai dona- larj ) Bella majuera luedeaiina e collo siesso ordine che ^i potrebbe proporre contro ì donatarj medesimi , e previa r escussione àtz loro beni. Questa azione dovrà promuoversi jsecondo F ordine di data delle alieuaicioiiìt comiuciaudo daU J’ ultima^ Trattato Estratto j N. 26 , 3 o , 116, 129. I Pag* ac>, ai, laS, J3y* ^ N- j 42, 54^ ) Pag. 333 , 377, 392. \ C HI ) ESTRATTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI STATO, Esposizioni dei motivi, e l^iscoi'si degli oraton del [. ribuuato, su rpianto risgiiarda la Por¬ zione disponlbilr. SEDUTA del 3o nevoso cenno II dellce Repuhhlicci, Il secondo Console presiede alln seduta. Il cittadino Sip,ot~Fréatnemu, fa rapporto sulla dis¬ posizione del titolo delle rionaziofii tra vivi , e de' te~ stamenti, relativa alla legittima de’figli, a gnella degli ascendenti , ed alla riserva a favore dei fratelli e delle sorelle. Ecco il contesto di tale rapporto : §. I. I. Della legittima de* figliuoli. Quantunque il diritto di disporre de’ propri beni altro non sia che T esercizio del diritto di proprietà, i6 ( a4a ) a cui sembra a primo colpo d’ occhio noti dovrebbe la legge in verno caso frapporre ostacolo -, ciò niilU- meno è essenr.iale il porvi dei limili , alloraffuando i seatlmeoti naturali e l’organizzazione sociale non permettono che abbiano ad essere oltrepassati. Per tal modo la legge non intacca punto la volontà ragionevole del padri e delle madri , ed ella sì con¬ forma alla presunta afTezìoric loro, quando però que¬ sta assicuri ai discendenti una parte conveniente del proprio patrimonio. Se accadesse che circostanze straor¬ dinarie sembrassero legiti'miare alcune disposizioni contrarie a quest'’ ordine naturale^ ogni altra certa- jnente non sarebbe che un al>u80 d’ autorith. Ma tal¬ volta trovasi espediente che la volontà od 11 diritto di alcuno ceda alla necessità di mantenere I ordine sociale, che non può sussistere allorché si traveda dell’ ineguaglianza nella trasmissione d una parte di patrimonio dei padri e delle madri ai loro figlinoli* Sono appunto si fatte successive trasmissioni che fissano solidamente il rango e lo stato de’ cittadini- I padri e le madri che ci danno resistenza naturale, non devono poi avere la libertà di fare arbitraria¬ mente perdere ^ in un tanto essenziale rappcnto , resistenza civile; e se il padre deve conservare il li¬ bero esercizio del suo diritto di proprietà, deve altresi adempire i doveri che la paternità gl’ impone verso i suoi figliuoli e verso la società. Egli è per far conoscere ai padri di famiglia quei confini che non possono violare seiiz’ abusare de loro diritti di proprietà, e mancare ai doveri di padie e di cittadino, che la legge in tutti i tempi e presso tutti i popoli civilizzati riservò ai figli sotto titolo di ( ) legittima ani tfii data quota di beni de’loro ascendenti. Presso i Romani le leggi del digesto e del Codice avevano ridotto al quarto dell’ eredità la legittima dei figl inoli. La Novella i8 { capit. J) accresce questa legittima collo accordare il terzo de’ beni ai figlinoli , qualora fossero per lo meno in numero di quattro , e la metà se erano cinque o più. In Francia bisogna distinguere i paesi di diritto scritto 5 e quelli regolati da particolari statuti. in quasi tutti i paesi di diritto scritto la legittima in linea diretta e discendente è la medesima di quella stabilita dalia Novella. 1 paesi che avevano i loro statuti, erano rapporto a ciò distinti in più classi. Alcune , ed appunto quelle in più gran numero, non regolavano punto la quota della legittima spettan¬ te ai figliuoli. Altre adottavano Le regole del diritto scritto. Altre filialmente , e in questo numero v’ era Parigi, stabilivano specialmente una legittima. Riguardo ai luoghi , ove questa non era fissata dagli .statuti , la consuetudine e la giurisprudenza vi aveva¬ no stabilite le regole del diritto romano, oppure quelle prescritte dagli statuti di Parigi; eccettuate alcune mo¬ dificazioni , die trovansi in piccolo numero di tali statuti. Lo statuto di Parigi fissa la legittima alla metà della parte die ciascun figlio avrebbe avuta nella suc¬ cessione de’ suoi genitori ed altri ascendenti , qua¬ lora non avessero disposto con una donazione fra oivi o con un atto di ultima volontà. r ( HA ) Fra queste diverse regole, ì/isognava scegliere quelle che, presentando meno in eguaglianza fra i legiuiin.iri , fossero fondate sulla comlii.iazionc la piu giusta , rap¬ porto al diritto di disporre, cd ai doveri della pa¬ ternità. In Roma entrava nel sistt-m.a di governo d’ nn po- polo guerriero , che 1 capi di famiglia avessero una assoluia autorirh, oè credevasi eoa ciò di oltraggiare jD. verna modo le leggi di nafiiriT. Alloichc Ho ai a si clviii 7 .zo e sì volle modificare le consueiiutini aati- clie, fu iiupossibile lo regolarle j come se fosse stata una novella istitiuiuae- Ciascun paiirc non solo inten- dev^a di godere senza veruna restrizione del suo dliit- to di proprietà, ma altresì era stato costituito Tasso- luto legislatore della sua faiulgHa . Palei fiiììiUids uti legassit 5 i/pfT famiUn ita jus cBio* Il voler istaffilire de^ confini al diritto di disporre , si era come degradare questa nmgistrotnra suprema . Quindi duranti piii di dodici secoli la legittima de ft- gli , qualiiiicjue fosse il numero loro , non si portò giammai al di più del quarto de^ beni. Non fu che alla decadenza di questo grande impero , che i figli Ottennero riguardo a ciò il terzo de^ beni, se erano in numero di quattro , o al di sotto, ciò che era il caso il più ordinarlo ^ e la metà , qualora fossero in nu¬ mero maggiore. Questa divisione portava seco T inconveniente di produrre de"* risultati affatto incoerenti. Se v’ erano quattro tìgli, la legittima era un dodi¬ cesimo per ciascuno; laddove se ve iT erano cinque, ogni parte legittima ria era di un decimo . Quindi la parte che doveva essere piu grande, quando vi erano I ( h5 ) meno figli „ si trovava invece la piò piccola. Questo rovesciamento dell’ ordine naturale non vedevasi giu¬ stificato da vernn motivo. Si rimarcarono aln-esl'Corae inconseguenze nel di¬ ritto romano , J." , die il padre die non aveva avuto die un figlio potesse disporre di due terzi della sua sostanza, se questo figlio sopravviveva a lui , madie non potesse disporre che della metà , se questo pre¬ morendo avesse lasciati cinque fanciulli , i quali al¬ lora succedevano immediatamente nei beni dell’ avo • a. “ che se invece d' un figlio premorto ve ne fossero due morti prima del padre , lasciando di essi cinque figli , questi dieci nipoti non avevano tra loro per le¬ gittima , che il terzo nell’ eredità del loro avo , da che allora succedevano per rappresentazione . Quindi nel primo caso i cinque nipoti avevano una metà a dividere , e nel secondo i dieci non avevano che un terzo. Lo statuto di Parigi mise a livello tanto il diritto di proprietà, che ì doveri di famiglia. Gli autori di questa legge pensarono che i diritti ed i doveri dei genitori sono egnalraente sacri, e che sono egualmen¬ te fondamentali dell’ ordine sociale ; che formano tra essi un perfetto equilibrio , e che se uno non deve paralizzare 1’ altro , è d’uopo arrestare il corso alle li¬ beralità , alìorcliè vecìesi assorbita la metà de’beni. Il sistema della legge parigina è di semplicissima esecuzione in ogni suo sviluppo , e trovasi sempre mai in esso una giustissima proporzione nella spet¬ tanza dei Icgittimarj, avuto riguardo al numero e gra¬ do loro. Quindi rimontando alle precèdenti ipotesi, qualora ( ) esistano quattro figli, la legittitna (l’ognuno sarà tV un ottavo; se ve ne sono cinque, d’un decimo-, ella sarà tl’una metà pel figlio unico j se vi sono cìii(]ue fi¬ gli nati d’un figlio premorto all'avo, avranno ciascuno d’essi un decimo, il che appunto si è quanto avreb- | ie percepito il padre- , La divisione dei beni in due parti eguali, una delle quali è riservata per legutima ai li gli ^ c rina assai || facile combiriaziooc ^ ma coloro cher iiantiu iiitrodot- ta ^ hanno troocato il aodo , c non già sciolto Ì1 prò-' j tlema, I 11 padre non debb' essere spogliato del suo diritto di proprietà j ma questo diritto, come qualunque aU ^ tro 5 si esercita a seconda delle affezioni-Non ve nella un^ altra in natura più costante e più generale di quella dei padri verso i loro rigliuoli. i L’ ordine consentaneo alla natura è dunque quello pel quale i geniiori non vorranno disporre delle loro |j proprieià se non se a profitto de’ loro figli- Se essi | riclamano sur ima* porzione de^ beni una liberta asso- j iuta , si è parimente In favore de’ proprj figliLioli , ed air oggetto di stabilire un equilibrio ira i medesiiiù , e conservare a tutti un’ eguale sussistenza, supplendo | alle Ineguaglianze che possono risultare dalla diversità dei tallenti, dalle malattie , dal maggiori o minori I colpi di fortuna; ma nei corso ordinano degli eventi il quarto de’lieiii non sarà egli sufficiente per que¬ sta specie di equilibrio tra i ligU 5 0 pel* adempiere , verso persone estranee qualche dovere di gratitudine 5 e questa quota non sarà ella troppo considerevole, se « destinata ad una preferenza cke venisse disapprovata dalla ragione ? C ^47 ) Tale si frt i* opinione della sezione di legislazione allorquando propose al Consiglio di fissare la legittima de’ figli ai ti'fi quarti di quanto percepirebbero se non esistessero donazioni fra vivi ^ oppure testamenti. §. II. 3 . Della legittima degli ascendenti. I Komani conobbero che se i padri erano tenuti a serbare una legittima ai loro figli , era altresì do* vere de’figli a conservarla ai loro padri. Quemadmo^ dtim a patribus Uberis , ita a Uberis patribus deheri legitimam. In Francia , dietro il sistema della divisione dei fondi in pft>pn ^d acquistati, la sorte degli ascen¬ denti non era eguale ne’ paesi statutari , ed in quelli di diritto scritto. Non era che un piccolissimo numero di statuti die accordasse a quelli una legittima : in altri questa ve¬ niva loro accordata da un’ antica giurisprudenza , cui succedette quella che la vieta del tutto. Essa è fon¬ data su ciò die i figli dovessero essere pressoché iii- ter.araente privati della libertà di disporre , se , es¬ sendo obbligati di conservare ai collaterali loro i be¬ ni proprj 5 ai quali gli ascendenti non avevano alcuna parte, essi non avessero avuta la disposizione libera de’ mobili ed acquisti , alla di cui successione gli ascendenti fossero cliiamati. Nei paesi di diritto scritto , ed in alcuni statuti che vi sì uniformavano , gli ascendenti avevano una iegiftima ; ella consisteva nel terzo de’ beni da divi¬ dersi fra tutti gli ascendenti; qualora ve ne fossero molti. ( h8 ) Essa non crn dovuta clic ai più prossimi ; non la si accordava agli avi t|uaodo il padre e la madre, ov¬ vero uno di essi sopravvivessero; c ciò per la ragione che in linea asceiulentale , non si dà rappresentazio¬ ne. La maniera con cui si regolava la legirciaia degli ascendenti aveva fatto nascere nii^ inlinita di (jiiestioni che in segnlto si cercò di risolvere coll' ordinanza del mese d' agosto lySa ^ il di cui articolo 6i , di¬ ce 1 / che la quota della legittima sarà regolata , ìt avutosi riguardo al totale de'beni, qualora esista un testameato , e non sul piede della porzione che ^ sarebbe spettata agli ascendenti, se essi avessero j; succeduto ab i/UC5ta£0 in concorso de' fratelli ger- f/ mani del defunto, II paragone del regime di diritto scritto con quello degli statati rispettivamente agli ascendenti, non poteva lasciare alcun dubbio sulla preferenza dovuta al dU ritto scritto. Il diritto statutario col dare i beni aviti ai colla¬ terali , lasciando al discendenti la libera disposizione de' mobili e degli acquisti, non prendeva abbastanza in considerazione i doveri e i diritti risultanti da¬ gl" intimi rapporti che esistono fra i genitori ed i loro figli. Altronde, T abolizione del beni aviti cangiò to¬ talmente il sistema degli statuti. Nulla più si può stalKlire dietro il riparto in cui gli ascendenti erano cliiamati a fruire delle cose mo¬ bili ed acquisti soltanto, non potendo percepire i be¬ ni aviti. È dunque necessario lo ricorrere a quella legisla¬ zione, che, non ammettendo punto tale distinzione di C H9 ) henl, non ebbe di niira, relativamente agli ascendenfij, se non se Ì1 diritto loro naturale, ed i doveri de'lìgli. Nel progetto presentato al Consìglio, si credette opportuno di doversi scostare dal diritto romano su dne putiti- Il primo sulla quota de’ beni destinati per la le¬ gittima. Questa quota nel diritto romano era eguale alla JegittÌLna de’figli. Gli ascendenti avevano il terzo ; e questa era altresì la legittima de’figti sino al numero di quattro. Se nel progetto presentato, la legittima degli a- scendenti è della metà, da che quella de’figliuoli è di tre quarti , bisogna rammentarsi che si fatta diffe¬ renza svantaggiosa agli ascendenti sarà quasi sempre bilanciata dalla regola ammessa, che assicura loro, an¬ che senza una stipulazione, la ripresa de’ beni donati ai loro figliuoli, E quand’anche la legittima degli ascendenti fosse minore , bisogna convenire che la sorte loro dipende molto meno dalla parte che essi possono percepire nell’ eredità de’ loro figli , di quello che lo stato dei figli in società, non dipende dalla parte che essi ot¬ tengono nella successione de’ loro genitori j e si fu per questo motivo , che la legittima de’figliuoli do¬ vette essere di luaggiore considerazione. Il secondo punto , in cui il progetto stato presen¬ tato diversifica dal diritto romano, si è nel riparto della legittima fra gli ascendenti. La divisione di una quota di beni fissa ed indipen¬ dente dal numero degli ascendenti fece nascere delie difficoltà e delle inconseguenze eguali a quelle che vedemmo sul riparto della legittima fra i figli. ( aSo ) Dovfvftsi ppi’cìò evitare lo stesso scogl'iOj® fu costi facile I’ iinpiegurc l’eguale mezzo, eioè quello ili fis¬ sare la legitilma degli ascendenti simile a quella dei figli, in proporzione di ciò che loro spetterebbe a ti¬ tolo d’ erede , qualora non vi fosse donazione o testa- mento. 5 HI. iì. Della riserva a favore de' fratelli e delle soreZIe. Resta a farsi quatclic riflesso su quanto concerne i collaterali. Non bisogna confondere le riserve statutarie colla iegittima. La riserva statutaria si estendeva a tutti coloro che dalla legge erano cliiamati a succedere; ella si approssimava di molto al sistema della divisione dei beni in proprj ed in acquistati ^ sistema parimente fondato su quello della conservazione nelle famiglie degl^ im ni oblìi. La legittima, proprìamerite detta, è cjiiella che è ìndi pendente da si fatta antica distinzione fra ì beni aviti e gli acquisti* La legittima è di diriUo naturale^ la riserva non € che di diritto positivo. II sistema di perpetuare i ln?ni medesimi nelle fa¬ miglie era congiunto alle idee di diritto feudale 5 ma tendeva altresì ad uno scopo, che fu sempre mai quello di ogni legislatore. Si volevano mantenere e moltipli¬ care alcuni rapporti di famiglia atti a conservare fra gl’individui della stessa i sentimeuti di benevolenza. ( *Si ) « quella risponsaljilità morale cke suppliva con molta efficacia alla siirvegHanza della legge. Stringere e niol- tipUcare i legami di faraiglU, si fu e sarà mai sem¬ pre lo scopo il più ittile a tutte le forme di governo^ e la garanzia più sicura della pubblica felicità. Non v’è dunque alcuno che dubiti che la tras¬ missione de’ beni d’ un parente all’ altro non formi fra loro un legame altrettanto forte die invariabile. La vocazione all’ eredità stabilisce una specie di par¬ tecipazione ai beni; ella influisce moltissimo su i sen¬ timenti cl’ una reciproca affezione , e sbandisce le dls- senzioiii j i gradi di parentela pei quali si appartie¬ ne ad un comune autore, sembrano ravvicinarsi, al¬ lorché i parenti realmente s’ avvicinano , onde divi¬ dere i beni messi in famiglia colle fa t idi e del comune autore , e che rendono perpetua la prosperità nella medesima. La conservazione de’beni medesimi nelle famiglie potè stabilirsi , ed avere de’ buoni risultati ne’ tempi in cui le vendite degl’ immobili erano assai rare, ed in cui non si lasciava una certa libera carriera all’ in- dustria. Ma dachè la rapidità di un movimento com¬ merciale si estese ai beni immobili del pari che ai mobili, dachè i proprietarj, abituati a vendere o per¬ mutare i proprj beni, poterono facilmente scuotere il giogo di una legge die impediva di dispoiu*e delle co¬ se proprie, diventò altrettanto facile, che frequente il sottrarvisi. La legge non potè più raggiungere il suo scopo ; ed allorché subentrarono a questa i vincoli di paren¬ tela , si videro moltiplicarsi senza numero le liti. Non è a sperarsi la csnservazione dì una legge il ( a5a ) ^^n^Ticlo pottffi^Iosi 11 1^513 tallitic^rc^ inipitncniC'iitc coliti S0I3 volontà, non lia più garnntia veruna. Quindi è clic certe le^ji dipendono del tutto da costumi e dalle consuetndliii esistenti alle epoctie della loro for- )uazìonei| non sono die transitorie. Da do ne nasce, essere facile lo spiegarsi il mo¬ tivo per cui r indicato regime di rose proprie , ed aaptisli^ e della perpetuità de'Iteni istessi nelle fa¬ lli i^li e , fu sconosciuto ai Korna ni, ]Ma se non deve p*ù sussistere tale sistema , ciò non deìjb^essere un motivo onde perdere di vista f|nel- la idea morale e politica die tende a mantenere nelle famiglie cjiie’rapporti che lianno sull ordine sociale una grandissima influenza. Kd e nppunio in oggi che, essendo i parenti obbliga ti da cause molto juiJ nume¬ rose che in altri tempi di vivere lontsini gli uni dagli altri , bisogna impiegare ogni mezzo onde ravvicinar¬ li, Dair altra parte , queste viste d” ordine pubbli¬ co e di orgnnizzazione delle famiglie > devono con¬ ciliarsi col diritto di proprietà che lascia a ciasche¬ duno la libera disposizione de" suoi beni* Se avvi, rapporto a ciò, un sacrificio a farsi per il miglior ben essere, ed armonia della famiglia, si fatto sacrificio non deve esigersi se non se a favole di coloro che la costitiuscono più intimamente di co¬ loro che si presumono avere vissuto sotto V istesso tetto , essere stati sottoposti alT autorità di nn mede¬ simo padre di famiglia , ed avere avuto da lui un pa¬ trimonio che voleva vedere ripartito fra essi , e die quasi sempre debbesl ai di lui travagli ed alle sue economie, IJ Coiisigìio, rapporto al diritto di rappresentazione ( ab3 ) lia già i-iguardata ciascniia famiglia come più inti- inamente composta di ascendenti e discendenti, di fra¬ telli e sorelle , e di quelli che da loro discendono. Ciascun individuo non potrà riputarsi come spo¬ gliato d’ una porzione di sua proprietà, allorquando d’una parte non si riserverà a’parenti prossimi, come sarebbero i fratelli, le Sorelle e loro discendenti , il solo quarto di patrimonio , ed allorquando , da una altra parte , essendo tale sacrifìcio reciproco, colui che oggi ne soffre , dimani ne approfitta. Si credette di dover mettere soltanto una modi¬ ficazione a questa riserva legale in linea collaterale. La legittima in linea diretta è riputata come tal¬ mente indispensabile all’ordine sociale, che per com¬ pire la medesima , ogni sorta di donazioni fra vivi è risolubile, e tutte si ritengono fatte colla condizione che non abbiasi ad alterare tale legittima. Il diritto de’collaterali alla riserva a loro stabilita non sembi-ò cosi imperioso perchè si dovesse a loro riguardo sagriQcare indefinitamente la massima me¬ diante la quale le donazioni fra vivi dovessero essere irrevocabili. Allorquando queste donazioni sono fatte ad uno de’ legittimarj , egli è giusto die .siano ridotte per com¬ pire la legittima de coeredi. Lo scopo della legge è quello che vi abbia tra essi almeno un’ eguaglianza legittimaria. Ma allorquando un parente, mediante un atto fra vivi, fece una donazione ad un estianeo, è egli neces¬ sario 0 conveniente che quest’ estraneo per l’inte¬ resse de’ collaterali possa esserne spogliato ? Sembrò che la riserva in loro favore fosse bastevole É { ^ da una parte non si potesse disporre per ic- stamento in loro pregiudizio di più di tre quarti, c qualora da un’ altra parte essi potessero al compiineiito di questa riserva domandare la riduzione delle dona¬ zioni fra vivi fatte ai loro coeredi* Questi fLirono 1 principi che determinarono la se¬ zione di legislazione a presentare al Consiglio l’ arti¬ colo seguente. Articolo proposto, fi Se all’ epoca della morte esistono figliuoli o di- n scendenti de’ medesimi, essi avranno % titolo di le- gittifiia tre quarti di quanto avrebbero percepito per « successione 5 quando non vi fossero donazioni fra fi vivi o testamenti. // In mancanZra di discendenti , se vi sono degli sf ascendenti, U loro legittima s’intende della metà- *y In mancanza di discendenti ed ascendenti i se al- ij l’epoca della morte vi sono dei fratelli o sorelle , i/ o loro discendenti , la legge riserva ad essi il quarto j/ di quanto percepirebbero se non esistesse alcuna fi donazione fra vivi o testamentaria ; senza però che , » a motivo di questa riserva , i donatarj per atti uà }i vivi, ed anche i legittiinarj possano essere in tutto u od in parte spogliati de’ beni a loro donati- ìf In mancanza di parenti ne’ gradi sopra espressi , ff le donazioni ed i legati potranno assorbire la totalità de’ beni. 7 ? ( aSS ) 4. Discussione sulla quota di cui potrà disporre Vuomo che lascia figli. Il Console apre la discussione sulla questione^ cioè quale sarà V estensione in cui si permetterà di dis¬ porre , allorché esisteraiuio credi in linea diretta* Il cittadino Maledille dice che la sezione restringe di troppo i limiti della podestà paterna. Le pene e le ricompense sono il più potente mo¬ tore delle azioni degli uomini ^ e non potrà giammai dirsi saggio quel legislatore che crederà poterli diri¬ gere unicamente coll’ amore de’ loro doveri* Bisogna adunque lasciare nelle mani de’padri mezzi grandi» perché possano fare conto sull’ obbedienza e moralità de’ proprj figli* Si disse che il desiderio di approfittare della por¬ zione lasciata a disposizione degli ascendenti , rende- rebbe i figli ipocriti « e gli obbligiierebbe a dimostrare nella condotta loro alcune apparenze d’ un rispetta die realmente non sentirebbero nel cuore. Certalueat* sarebbe sempre nu vantaggio il potere ricondurre ai proprj doveri, mediante la speranza od il timore^, co¬ loro che sono affatto insensibili all’ amore del dovere stesso* Ma ! cosa mai sarebbe la società, se gli uomi¬ ni si mostrassero a visiera alzata con tutti quei vizj che l’interesse gli obbliga a velare ? Bene spesso l’ap¬ parenza della virtù tiene luogo della virtù medesima* Ella farà contrarre ai figli noli quelle felici abitudini che formano i costumi , ed assicurano la pace delle famiglie* ( %S6 ) Quel diritto accordato al padre di dividere i beni fra** SLìoi figliuoli giusta i bisogni ed i menti loro , non è altronde c!ie mi debole compenso deile pene e delle cure attaccate alla propria condizione. Un indi¬ viduo isolato noli sente che le sue disgrazie personali. Non è pero cosi d^* un padre ; egli è atditto per la malattia de"^ suoi fanciulli, tormentato per le angosce loto , disonorato per la cattiva condotta de’ tuedesiuii. Perche dunque i diritti non avraiino una certa pro¬ porzione coi doveri ? Perche mai gli allanni dovranno essere tutti riservati pei padri , ed i vaiiraggi tutti devoluti ai tigli ? In fine la Francia è pressocliè egualmente divisa in paesi di diritto statutario, ed in paesi di diritto scritto. In questi uhtmi , i padri elibero sempre mai a loro libera disposizione per lo meno la meta dei proprj beni', negli altri perfettamente la nieta j e quest’ ultima legislazione è per verità la migliore* Ma, siamo noi forse in circostanze che ci obbligano a diminuire questo diritto , al quale i Francesi sono già da tanti secoli accostumati? Ben lungi dal fiaccare la forza deliri podestà paterna , non sarebbe egli piut¬ tosto il caso di accrescerla ? L’ opinante preferisce su questo rapporto le dispo¬ sizioni delio statuto di Parigi a quelle del diritto ro¬ mano. Tale statuto accordava al padre la libera dis¬ posizione della metà de’ feuoi beuh Sarebbe forse cosa inopportuna lo diminuire questo diritto nelle presenti circostanze, in cui è necessario accrescere pa¬ dri ì mezzi di contenere i proprj figliuoli. Il cittadino Berlicr dice che la quota parte pro¬ posta dalla sezione è quella medesima che era stata { a57 ) adottata dai redattori del progetto del Codice civile, e combatte la restrizione proposta dal cittadino MaleviUe. Se osserviamo i voti emessi dai tribunali d’appel¬ lo, tre se ne ritrovano , eioè quelli di Liinoges, Mont¬ pellier e Parigi , die chieggono, come il cittadino ;¥a- leville ^ perchè la legittima de’figli non sia fissata so non se alla metà di quanto essi avrebbero avuto ah intestato. Ma la quota de’ tre quarti ottenne il voto di tutti gli altri tribunali , ad eccezione di quello di Reunes , che prefei’i che si attenesse esattamente alla quota parte staldlita dalla legge 4 germile anno 8, pivi favorevole ai legittìmarj ; e del tribunale di Lione , il di cui voto non si potè assentare , dachè i cotnmissa- rj vedonsL divisi in tre disparate opinioni 5 cioè per In metà, pei tre quarti , e finalmente per la quota sanzionata dalla legge 4 germile anno 8. Da ciò ne risulta che le antiche abitudini della na¬ zione non sono altrimenti un obice su questa materia, dachè i suoi naturali interpreti non. riclainano punto , 0 per Io meno non riclamano che in un numero as¬ sai minore. Bisogna dunque passare alla disamina della questione in merito. Uno degli uomini il di cui nome rìsuonò di pii nei fasti della rivoluzione voleva che i padri di fami¬ glia , non potessero di nulla disporre per testamento. Questa opinione di Mtrabeau emessa nella celebre as¬ semblea costituente che lasciò memorie si grandi ,fu, è vero , combattuta ^ ma que’ medesimi che parlaroiie sul diritto di disporre conobbero la necessità d’ una modificazione, e dimandarono ciò che la sezione in og¬ gi propone. Fra gli eccellenti discorsi pronunciati su questo soggetto può citarsi quello del cittadino Tronche^. 17 , ( aSfi ) Circoscrivere e scemare le ineguaglianze delle dis¬ posizioni fra i ligUuoli dellMstesso patire, fu sempre tm oggetto lodevole , e non lo c di meno in oggi. Vero è che all' autorità paterna fa d uopo di al- onnl mezzi per premiare e punire : non bisogna to¬ glierli affatto , ma non devesi poi rcnderb eccessivi ; ed in ciò totto «pianto non c essenzialmente necessa- rio sarebbe essenx'ralmerite cattivo. Il cittadino Berlier confronta in seguito la propo- .Izione del cittadino ifaleviUé collo stato in cui si trovava il diritto civile nantl la rivoluzione, e riflette che la condizione dei figlio di poco mlgUorata nei paesi di diritto scritto , diventerebbe peggiore in molti altri. Indi comparandola colla legislazione dì alcuni stati vicini , dice che in Pnissia , per esempio , U legittima del figliuolo può qualche volta portarsi fine ai due terzi della porzione ab intestato. Finalmente osserva che uno dei motivi che poteva¬ no altre volte autorizzare una grandissima estensione nelle disposizioni del padre di famiglia , si è che la situazione politica di tale tempo doveva permetteie, anzi favorire le disposizioni , medianti le quali , il padre istituisce un erede privilegiato, all oggetto di perpetuare od accrescere il lusso del suo casato. Questo motivo non esiste più, ed è bastante iu «ggi che si lasci al padre la libera disposizione della quarta parte. Il cittadino Tronchet dice che non opina colla sezione, che la facoltà di disporre per testamento aia, del pari che quella di disporre tra vivi, una con¬ seguenza del diritto di proprietà. Tale diritto non si ( 2^9 ) estende al di là della vita -, dnncjue non può prodtu're la facoltà di disporre per un tempo in cui il pro¬ prietario più non esisterà. Quindi la facoltà di te¬ stare , altro non è che un beneficio della legge civile che su questo particolare viene aggiunto alla legge na t u ra 1 e. Ciò nulla meno , il diritto civile deve sempre pren¬ dere le sue basi nel diritto naturale. Qui L Romani non potevano servire di modello : essi eransi eretti in supremi legislatori nelle loro famiglie ; il loro testa¬ mento era una legge , ed esercitavano sui figliuoli un potere illimitato. Ciò si era uno scostarsi dalla legge naturale , la quale vuole che colui che donò la vita, ad un figlio gli lasci altresì i suoi beni. Sembra adun¬ que che la totalità del patrimonio paterno dovesse pas¬ sare ili linea retta nei discendenti , e che la podestà paterna dovesse essere ridotta a fare piccoli legati in ricompensa di qualche buona opera. L’interesse pub¬ blico però esige che gli si dia una maggiore estensione perchè egli possa distribuire delle ricompense anche a’ suoi figli. Ma siccome questa disposizione di diritto positivo è una deroga al diritto naturale che accorda ai figli i beni del padre senza veruna diminuzione, così importa moltissimo il ristringerla nei limiti i più angusti ; questo motivo porta a necessariamente fissare la quota della legittima, e tassarla un poco .più di quello avesse fatto lo statuto di Parigi. Il cittadino PortaUs esamina il principio su cui si fonda il cittadino Troncliet. Non bisogna a primo slancio cercare nel diritto naturale le regole della proprietà. Lo stato selvaggio Q sia di natura n.on ammette diritto di proprietà j U ( ) lion VI souo die beni mobili ^ tbe fruiti de (|UriU il più forte s’ im|jadruaiace : quindi se la proprietà sia in natura , egli è in qneslo senso die la natura uma¬ na essendo suscettibile di perfesiione^ ella tende alloi- dine sociale il quale solo fouda la proprietà. L’dleilo di quest’ordine e di stabilire fra gli asbociati una garanzia che obbliga ciascuno a rispettale i beni ac¬ quistati da un altro , e la disposizione che ia dd ine- desimL Egli è in questa maniera che il diritto di dis¬ porre , nasce dal diritto di pruprietà. Quindi colui che dispose a causa di morte ^ dispose durante la siit vita , ed in un’ epoca in cui e proprietario* Ma sarà forse ii diritto naturale ^ oppure sara la legge civile cl»e in questo caso dovrà regolarci ? La legge civile è T arbitro supremo, cd ella deve tutto dirigere. JJuncjue essa può conferire il diritto di disporre e regolario ^ il suo potere sn questo pio*’ posilo non è limitato che dall’ obbligo di rispettare ì diritti acquistati , dache non potrebbe oltrepassare- tali confini senza agire contro la stessa sua iiatuia , quale si è di garantire i diritti di ciascheduno. Kon trattasi durKjue di esaminare ciò che sia pin conforme al diritto naturale ^ ma l^ensi quello che è piu utile alia società. Su tale punto di vista il diritto di disporre c nelle mani del padre, non come lo si è detto un mezzo intie¬ ramente penale, ma altresì un mezzo di ricompensa. Egli mette i figli fra la speranza ed 11 timore , vale a dire , fra i sentìinenti che guidano gli uomini con molto maggiore sicurezza di quello siano i ragiona¬ menti metafisici. Il diritto di disporre è altresì un diritto di ( ) • li IjitLaiwento, col filalo il padre riparte le proprie for-* tu ne fra i snoi figli a proporzione de’ loro bisogni. Ed in ciò è d’nopo osservare essere questo diritto van¬ taggioso alla società ; mentre il padre donando meno al figlinolo inoltrato in una professione lucrosa, ri¬ serva una più vistosa porzione a coloro che pei loro talenti sono chiamati a funzioni utili bensì allo stato, ma inutili alla fortuna propria. Ove il padre è legislatore nella sua famiglia , la società trovasi esonerata da una parte delle sue cure. Nè mi d dica essere questo un diritto aristocra¬ tico. Egli è talmente appoggiato alla ragione, che si è appunto nelle classi più inferiori che la podestà pa¬ terna diventa più necessaria. Un contadino , per esem¬ pio , ebhc tosto dopo il suo inatrimonio un figlio, il quale essendo il primo cresciuto in età diviene il com¬ pagno de’suoi travagli. I fauciuìll nati dopo dì lui , essendo meno necessarj al padre, si sono sparsi in diverse citta ove stabilirono la fortuma loro. Quando molta questo padre, sarà egli giusto che il maggiore divida egualmente coi fratelli, che sono già più ricchi di lui, que’ campi resi migliori colle sue fatiche ? Dunque bisogna dare al padre una estensione di potere non assoluta , ma almeno assai grande. Quin¬ di la ragione e l’interesse della società si oppon¬ gono che la legittima de’ figli sia portata ai tre quarti dei beni. Il Console Cambacéres dìoc essere egli d’accordo sulla necessità di accordare una legittima ai figli, © non dissente die sulla quantità. Ben con ragione noi dobbiamo in questa materia scostarci dalle disposizioni del diritto romano. Esse ( a6a ) erano si poco niisiirate sulla natura delle éose, che In certi casi concedevano menu fjuando i figli erano iti piccol numero di quello che quando erano in numero maggiore. Non si potrebbe per avventura graduare 1’ esten- aìone di (HBporre accordata al padre a seconda del maggiore o minore numero de' figli che lascia; fissare, per esempio, la legittima ai tre quarti se ha più di due figliuoli, al terzo se non ne ha che due, alla metà qualora ne abbia uno solo? Il cittadino Tronchvt dice che sarebbe difficile gra¬ duare la legittima sul numero de' figli , percliè biso¬ gnerebbe prevedere tutte le varUz.ioni suscettibili di questo numero , e portare lina detcìrniinazione sur una infinità di casi particolari. Ella c cosa assai più sem- plice di non far dipendere la quota della legittima dalle circostanze , e fissarla in nn modo dercrmmato, V opinante discende alle rifiessioni del cittadino Porlolh. Egli pensa che se tutti gli uomini fossero come dovrebbero essere ^ sarebbe di molto vantaggio lo eri- gere il padre in legislatore supremo della sua famiglia. Ma una funesta esperienza ci ba insegnato che troppo spesso i padri si lasciano predominare da una ingiu¬ sta predilezione. Quindi la prudenza consigUa di non riportarsi che alla legge, e rendere quella arbitia tia ì genitori ed i figlinoli. Il Console Caììibacérks dice che l’ opinione sua non è già di graduare la legittima sullo stato particolare di ciascuna famiglia , ma bensì di regolarla secondo i tre casi di cui ha fatto menzione. ( «63 ) Seduta del »i ^piovoso anno XI della Repubblica, Il primo Console presiede la seduta. Il secondo ed il terzo sono presenti. Il cittadino Bigot-Préameneu presenta il capitolo 2,® che ha per titolo della porzione de' beni disponi^ bili, e della riduzione. La sezione prima è in questi termini. 5 . Redazione proposto dalla prima sezione. Della porzione disponibile. Art. XVIir. Se vi sono de' fanciulli o discendenti da essi al tempo della morte , questi avranno a titolo di le¬ gittima i tre quarti di quanto avrebbero percepito nell’ eredità qualora non vi fosse veruna donazione tra vivi 0 testamentaria. In difetto di discendenti , qualora sianvi degli a- scendenti , la legittima loro sarà della metà. In difetto di discendenti ed ascendenti, se all’ e- poca della morte esistono fratelli, o sorelle, o di¬ scendenti da loro, la legge riserva ai medesimi il quarto di quanto sarebbe loro spettato, qualora non vi fosse veruna donazione tra vivi o testamentaria , senza che in ragione di questa riserva,! donatarj per atti tra vivi ( eccetto i legittimar] ) possano essere in tutto , od in parte spogliati de’ beni ad essi donatì. { ) In mancan/fl dì parenti ne’gradi suesposti» le do- nationi od i legati potranno assorbire la totalità del beni. Art. XTX. Se la donazione fra vivi o per testa¬ mento è d’ un usufrutto , o d' ima rendita vitalizia , gli credi avranno la scelta , o di eseguire la dispo¬ sizione, 0 di fare il rilascio della porzione disponibile. Art. XX. La quota disponibile potrà essere dona¬ ta in tutto , od in parte tanto per atto ira viri , che , per testamento ai fignuoll od altri legittiniarj del do¬ nante , senza essere soggetta alla collazione rigiiarde al donatario o legatario die entra in successione, qua¬ lora però la disposizione sia stata fatta espressamente a tìtolo di prelegato ed antiparte. La dichiarazione che la donazione od il legato sia a titolo di prcicgafo ed antiparte , potrà essere fatta tanto per un atto che conterrà la disposizione, quanto posteriormente nella forma delle disposizioni tra vivi 0 testamentarie. Art. XXI. Il valore in piena proprietà de’beni do¬ nati col peso di una rendita vitalizia , e di quelli len- duti a fondo perduto, o con riserva di un usufriittP ad uno dei legittìmarj in linea diretta , sarà imputato sulla porzione disponibile. ( aOS ) 6. Discussione. Esame del sistema della legge del i germile anno 8 . Sì npre la discussione della prima parte dell’ artì¬ colo XVITT. I! Console Cambacérès riprende la proposizione da Ini fatta nella seduta del 14. di questo mese, cioè di graduare la legittima , giusta il numero de’ figlino¬ li , e di fissarla alla metà se esiste un solo figlio -, ai due terzi se ve ne sono due j ai tre quarti se ve ne sono tre , oppure un numero tuaggiore. Il cittadino Bigot-Préarneneu dice che la sezione ha di primo slancio esaminato il sistema della legge 4 germile anno 8 , e credette di doverla rigettare co¬ me insufficiente. In fatti un padre non userà ordinariamente della facoltà di disporre , se non se in favore de’ suoi figli, cd onde riparare a quelle ineguaglianze che la natura 0 la sorte potessero avere messe fra i medesimi. La legge del 4 germile non conferiva al padre su questo rapporto sufficiente estensione , dachè se egli aveva cinque figli, non poteva disporre che di un sesto, quota soventi volte troppo piccola onde potere rista¬ bilire 1 ’ eguaglianza nella famiglia. La sezione pro¬ pose di portare la porzione disponibile al quarto dei beni. Il cittadino Tronchet dice non esservi questione veruna sulla necessità di dare una legittima ai figli , dachè su tale necessità sono tutti d’ accordo. Dunque la discussione non può cadere che sulla quota di detta legittima. La sezione propose di fissarla a tré quartii { 260 ) In seguito si riscontrò una divisione In due siste¬ mi ; quello degli statuti che fissa la legìttima ad una ^nota detefinlnaia , e quello del diritto romano che la regola secondo il minierò de’ figli- Quest’ ultimo sistema fu pure presentato sotto due aspetti : d’ ima jwrte si propose la gradazione stabilita dalle leggi romane ; dall’altra una gradazione diversa. Si è del tutto dimenticato lo spìrito della leggo del 4 germile anno 8 che determina la legittima a seconda del numero de’ figliuoli; ma in un modo dif- ferente dal diritco romanOp Sembra die non senza grandi motivi si avesse do¬ vuto abbandonare una legge tanto recente » opera dei consiglio istesso» L’ Opinante propone di fermarsi su quanto concer-^ ne i soli figli. Dunque no richiamerà le disposizioni , in seguito ne esaminerà le ha^i e gli elfetti ^ paragonerà tali effetti con quelli che risaltano da tutti i diversi sistemi stati proposti* Il risuhato di tale paragone sarà lo scioglimento della epuestione, che porterà a conoscere quale dei due sistemi debbasi preferire. La legge del 4 germile anno 8 ^ cosi si esprime : 4rc* L Tutte le liberalità che saranno fatte tant 0 n per atto tra vivi die per atto di ultima volontà nelle forme legali, saranno validequalora non ecceda- n no il quarto dei beni del disponente > se alla sua morte lascia menù di quattro figli ^ il quinto , « lascia quattro figli 5 Ìl sesto, se rie lascia cinque ; e COSI successivamente , contando sempre onde de ter* minare la porzione disponibile U numero figli/ n più uno. C ) Art. V. Le Uh er ai irà ait tori zzate dalla presente « legge potranno essere fatte a profitto de’ figli od al- o tri legittimarj del disponente, senza che esse siano n soggette alia collazione, n Principi e fondamenti di questa legge. / Non vi può essere questione alcuna sulla necessità d' una legge » e sull’ oggetto che essa deve avere • la sola difiìcoltà può essere sul modo che dobbiamo pro^ porci, onde arrivare allo Scopo. Se tutti gli uomini fossero quali dovrebbero essere, non vi sarebbe necessità veruna di legge repressiva la libertà di disporre in pregiudizio de’proprj figliuoli, »è di legge che permetta simili disposizioni. Ma 1’ esperienza di tutti i secoli c’ insegna che le passioni , le debolezze, le prevenzioni prodotte dalle convulsioni interne dell’ unione conjugale, le predile¬ zioni cieche e fondate sul puro capriccio, Oppure pro¬ vocate dalla seduzione, soffocano bene spesso nel cuo¬ re de’padri , la voce e gl’ impulsi primi della na¬ tura. Le passioni che agitano i giorni tumultuosi della gioventù , le debolezze di questa età di cui le sedu¬ zioni straniere approfittano con tanta facilità, sviano soventi volte i fanciulli da quel rispetto che la leg¬ ge divina comanda , che i soli lumi della ragione , la riconoscenza istinto di natura , inspirano e scol¬ piscono in tutti i cuori. In una parola non vi sarebbe bisogno di legge , se 1’ esperienza di tutti i secoli non ci mostrasse de’fi¬ gli ingrati, e de* padri ingiusti, non solamente nella { 2 (jii ) distribuzione dei loro affetti verso i ligUnoli, e ciò che è più raro, ma pure non senza esempio, de’ padri c!ie soffocano 1’amore paterno per delle affezioni straniere. Se tutti questi accidenti inseparabili d-illa condizione umana non esistessero, non .sarebbe d’uopo dì fissare con una legge ì limiti della liberalità c della bene¬ ficenza de’padri *, ed anzi la legge potrebbe lasciarli arbitri sovrani della famiglia loro. Una legge non è necessaria die per arrestare le ingiustizie , l." nella distrihn/ione interna che i pa¬ dri potrebbero fare del loro jiatrìtnonio fra i figli-, a,‘ nella profusione stessa, a cui potrebbero ciecamente abbandonarsi, a motivo di affezioni straniere. Dare ai padri la facoltà di ricompensare, o di pu¬ nire con discrezione; quella di riparare fra 1 loro fi¬ gli le ineguaglianze della natura , o le ciecUe ingiu¬ stizie della sorte ; Accordare loro inoltre la racoltk di esercitare atti di beneficenza e di gratitudine verso persone estranee; Ecco i due grandi oggetti che la legge deve pro¬ porsi , alloraquando trattasi di fiss.are la legittima in- dlsponibile che riserva al figli- Volendo considerare la legge sotto questo duplice punto di vista , ecco te basi sopra le quali si appog¬ giarono gli autori della legge del mese germile. Pensarono essi di potere accordare ai padri tutto quanto la ragione ed il voto della natura potessero tollerare di permettere loro di considerare un estra¬ neo , quanto i proprj figli, e di dare ad un fanciullo vina doppia parte di quella die resterà a ciascheduno degli altri. Questo si è il principio che travedesi in detta legge ( ^69 ) e nell’ espressione ultima del primo articolo: Contando sempre, per determinare la porzione disponibile, il nu¬ mero de' figli più uno -, questa si è la regola che si volle eseguita con una scala che cominciando dal quarto va sempre discendendo proporzionatamente ed egualmente al quinto, al sesto, al settimo, e quin¬ di successivamente giusta il numero de’ figli. Questa gradazione sarebbe bastante riguardo alle disposizioni fatte a favore degli estranei. Ella sarebbe stata insufficiente riguardo ai figli , se la porzione di figlio disponibile data ad uno di essi non avesse potuto ritenersi sopra la sua parte eguale nel soprappiù ìndisponibiie. Ciò è quanto condusse alla disposizione deli’art. V, che c indivisibile col .sistema della prima. Avvi certamente in questa legge una piccola Irre¬ golarità , dachè la scala non incoiuincia se non se al numero di tre figli per cui non vi si trova più una eguale proporzione , allorquando non esistono che due figli, oppure anche un solo, giacche il quarto, ia questi due casi, non è già la porzione cl’un figlio , più uno ^ e per verità avrebbesi dovuto inpominciarc la scala dalla metà, discendendo al terzo , al quarto ecc. Egli è però facile la correzione di questa piccola irregolarità. Basta l’ avete saputo fare ben conoscere la base fondamentale di questa legge, e gli effietti che dalla stessa possono risultare. Col paragonare questo effetto con quello che po¬ trebbe produrre qualunque altro sistema, si arriverà a meglio giudicare quale debba essere il preferibile. ( *70 ) 7 . Diritto romano* Tre sono le epoche-* i*“ Libertà assoluta-j il che era L abuso della podestà patema ; a'** Riserva del aolo quarto ^ ecl era ancora un di- xitto eccessivo risultante dalla fonte istessa ^ e pro¬ dotto dalla vanità di non avere che un solo erede v Riserva calcolata in proporzione del numero dei figlL Scala questa troppo irregolare, i di cui in- coaveoleati furono riconosciuti universalniente. 8. Diritto statuario ^ e jpeciaifrtcnte/o jcatuto di Parigi, Riscontrasi qui una base che diversifica dal diritto rotTTaao. Non trattasi più del numero de^ figli: ma ben- ei d’ una quota di patrimonio , cioè la metà resa in- disponlbile- Questa quota, quando non vi er,i che un solo figlio, altro non faceva che eguagliare T estraneo al figlio medesimo, e si fu forse luoito Pavere messa PafFe- zione straniera a livello del voto della natura. Ma tale quota sembrava bene più ingiusta quando si moltiplicava il numero de’figliuoli- Esistendone due, ella non faceva per verità die raddoppiare la parte del figlio metteva V estraneo al di sopra de’figliuo¬ li, favorendolo, cioè, della metà in confronto di nn quarto. L’irtconveniente si faceva bene più grande, quando un padre lasciava molti figli , vale a dire tre, quattro , cinque o sei. Esistendo tre figli, Pestraneo aveva sei dodicesimi, quando non restavano a ciascliodun figlio che dtie dodicesimi. ( ) Il Bglio favorito non aveva ciò nnllanieno che la doppia parte , sei dodicesimi contro tre • mentre biso¬ gna rimarcare che il figlio donatario non poteva con¬ servare la sua donazione ,86 non se rinunziando al- 1’ eredità ; e nel sistema di questa proporzione non era permesso il cumulo. Ma come mai questa quota disponibile non dovrassi considerare esorbitante, qualora si porta il numero de’figli sino a sei, otto, ed anche più? Esistendone sei , un figlio solo può avere sei dodi¬ cesimi, in tempo che i suoi fratelli lianno meno di un sesto. Esistendone otto , un solo figlio ha sei dodicesimi, in tempo che i suoi fratelli non hanno per ciasche¬ duno che tre quarantottesimi Egli è questo un abu¬ so di vanità di non volere che un erede, un figlio solo nell’ opulenza , e gli altri nella miseria. Questi erano gl’ inconvenienti della quota adot¬ tata dal diritto comune statutario. Legge del ry nevoso anno s. Il cittadino TrOHcbeC non parlerà punto di questa legge che riduceva la quota disponibile a favore di un estraneo al sesto , e die non permetteva alcuna sorta di disposizione fra i figli. Questo era l’abuso dell’im¬ maginazione riscaldata da una brillante teoria di me¬ tafisica , cioè la distruzione di qualunque autorità pa¬ terna , un’ eguaglianza ingiusta che toglieva ogni soc¬ corso al figlio bersagliato dalla natura , o perseguitato dall’ incostanza della fortuna. ( ^ 7 * ) i«. Progclio fiUaalc. *• \^iì\ a quarto disponibile in Jietiiitainonte aggi nulo alla facilità accordata al figlio di riceverlo per antipar¬ te, e di dividere aUre^i i tre quarti riservati. Il cittadino Trondiet considera primieramente T ef¬ fetto della legge ris[>etto all’estraneo. La porzione, è tali era In le qua mio non si suppor¬ ranno die uno , due o tre figli ■ ciò sara o il quarto contro i tre quarti ,o tre dodicesimi conlru qriattio tlo- dicesimi e mezzo , op|>urc 1 esii aneo pei fetta mente eguale a ciascun figlio. Non sarà però cosi, se si suppongano quattro o sei figli; allora V estraneo avrà tre dodicesimi contro due dodi cesi mi ed un quarto , oppure tre doti Ices imi eontro un dodicesimo. L’ eccesso diverrà ben piti grande allorché si suppOQgaiio, ciò die non è affano raro, otto, dieci, ed anche dodici figli. Lassa in seguito it cittadino Tronchet a far osservare V effetto della legge rap[K>rto alle disposizioni fra i figli, non separandola dalla tlisposizioue, che permette P avantaggio un'" antiparte. In questo caso parimente che noi jirccejente, disposizione diventa loUerablIe, Cfaaiido non si snppoii- gaiio die due o tre figli. Colui che è favorito non ha i;Iie la doppia porzione, poco più, poco meno* Ma IMiieguaglianza si scorge assai più rimarchevole quando si suppongano quattro, sei figli od anche un numero maggiore, giacché allorquando esistono quat¬ tro figli, colui che è favorito ha quattro volte di più ( ^73 ) di quelìo non abbia ciascuno de* suoi fratelli , cioè quattro dodiceslrai e mezzo contro mi dodicesìjno e mezzo. Quindi con questo sistema non s.arà più possibile di ammettere il curaulo della porzione disponibile col¬ la divisione del soprappiù , e bisognerà discendere a permettere al padre In sola donazione di una parte di figli per prelegato , contando un figlio di più. ir. Conclusione, li fui qui detto conduce naturalmente al sistema della legge del mese germile , non solo come il più equo, ma altresi come il più semplice, di più facile esecuzione e meno complicato oelle sue disposizioni. J3. Objezìoni . Il cittadino Tronchet ha sempre mai supposta la totalità della porzione disponibile donata , o ad un so¬ lo estraneo , 0 ad un solo figlio. Ma questa porzione può essere distribuita fra più persone estranee, oppure fra più figli , ed allora è evidente cosa che nasce una sproporzione meno gran¬ de fra ciò che guadagna il donatario e ciò che resta a ciascun figlio ridotto alla sua legittima. La disposi¬ zione concessa al padre, non farà più un vantaggio, od un reale soccorso accordato ad un figlio , allor¬ quando il padre avrà un certo numero di figli , per esempio cinque , fra i quali due o tre potrebbero me¬ ritare un soccorso. Il cittadino Tronchet risponde in primo luogo cha i8 C ^74 ) la v'era niisiira dell’.ivvantaggio die possono ricevere o persone estranee od i figli» non è già la proporzione di «juanto essi ricevono , rna die questa iiiisura clchb es- nere combinata colla duplice ragione della quota di patrimonio e delle porzioni die restano ai figli, avuto riguardo al loro numero ed alla divisione dì quanto rimane. Tre .lodiccsimi detratti sur una massa di lire 6coo divisibili in cinque porzioni sono altrettanto considerevoli per questa massa , di quello che una detrazione sur una massa di lir, 60,000 eguaimeiite di¬ visibili fra cinque Agli. Il cittadino Trondiet risponde in secondo luogo, die basta che la legge non proibisca di donare la porzione disponibile ad un solo , perchè il P® lo possa'fare, e perchè a’abbia a lenierc che non ffl C C1 ^ Ma si disse: bisogna presumere molto bene del- r amore pateriio ^ per credere che nn r r uirk tutti gii effetti tlelle sue libersilit*ì cl u g solo. Non abbisognerelihero leggi? se si potesse per. dersi di questa preleva garaiiziìi dell aiuole patern La legge civile non è necessaria se non se pei die «uà esperienza di mille anni provo fra noi? come Homani^ che il legislatore non poteva restare tianqu sulla sola legge di natura, iJ, JLcgUtima de'^ figliSud guotd* Il cittadino Malevill^ dice che non solo non pensa essere preferibile la legge del 4 germilc anno 8 ^1 j^rogetto ia discussioue ^ ma che è di sentimento che ( ayS ) tale progetto uoti dia agli ascendenti un’ ablìnstanza grande estensione di disporre , e persiste a credere , come sostenne di già in altra delle sedute precedenti ’ die la legittima de’discendenti debb’essere lissata alla metà di quanto loro sarebbe toccato se I’ ascendente fosse morto ab intestato. Se la legge di germile dell' anno 8 fn dì buon grado accolta dalla Nazione , non è già stato percliè compisse le sue speranze, ma soltanto perchè apri¬ va un sentiero ad un migliore ordine di cose , e per¬ che riparò in parte ai mali prodotti dalla famosa leg¬ ge .7 nevoso anno a. Non è già il migliore metodo per determinare la quota della , legittima quello di paragonarla sempre colla quota de’beni che l’ascen¬ dente potreblie per avventura disporre a beneficio d’un estraneo. Qu.ale è mal quel padre snaturato clic, abu¬ sando d' un arbitrio che la legge gli lascia in un og¬ getto con mira ben diirerente, osasse donare la metà delle sue fortune ad un estraneo? Bisogna per verità lasciare agli ascendenti i mezzi di essere grati verso chi rese loro de’servigi, ed esercitare degli atti mo¬ derati di beneficenza ; e questi mezzi devono pure cal¬ colarsi , allorché trattasi di fissare la quota disponi¬ bile ; ma la legge non suppone de’ mostri , essa non determina sopra eventi cosi slraordiuarj . La legittima de’ figli debb’ essere fissata alla metà de beni del padte loro , perchè questa fu regolata al più ad una meta , giti da molti secoli , in tutti i paesi soggetti in oggi al Governo francese; mentre non bi¬ sogna farsi carico de’ tempi rivoluzionar] , ne’ quali si sognò una perfetta eguaglianza in tutte le cose. Ma ella è già una grande ragione quella di non cambiar..> A ( ) tfmerariamciitc , c senza i più forti motivi ciudi* an¬ tica istitnzioue •, non facile receciemiuni est ab eo ju re quoii dia cequurn munì est. Montes.ii.icu insiste for¬ temente su questa massima; dice egli die se. sotto pretesto di un miglior bene , si camlnai.u le leggi an¬ tiche, si presentano in folla gl’iiiconveuicnti m Hudle fatte di nuovo , iutonveiiieiitì certamente* non previsti. Quali dunque saraauo le ragioni che potranno deiei liiinare ad accrescere la quota della legittima Gli aaiiclii legislatori ebbero tre motivi per por¬ tare questa legittima alla insta; il primo si i ^ • hiliio una parte eguale al diritto di proprietà , cd all’amore iigliale j il secondo, di mettere il p^»^ istato iti coni pensa re fra i suoi lìgli 1*^ ingiustiz ' natura o della lortuna; il terzo di porre ne e oro mani delle pene e tic’ preinj jmi mantener ^ famiglie la subordinazione e la tranqui ita, ta dipeli de la felitiià dello s>tato* I primi tlae niotivl esisEono tuttora , ed il rande acquisto, dopo la rivoluzione , molto S grado di forza , dacliè si vide accrescerii l ^ clinazione e la depravazloae de’costituii nella gio tu. Si porti rocchio aegU archivj de’ tribuna*li ^ jiiiiiali tìulP età de’condannati , e si troverà clie ess sono quasi tutti al disotto de' rreiit' anni* ^ 1 padri sono la provuienza delle famiglia ^ come i CovernO è la providenza dello stato. Sarebbe lUipos sibile a quest^ ultniio di man tenere 1’ ordine , qualora non fosse efficacemente soccorso da’ primi ì egli fareb¬ be uso delle sue risorse, spiegando incessantemente U sua possanza-, ed il migliore di tutti i governi è quello el;e procurando di arrivare alla sua meta , col mezzo ( 277 ) eli cflrtsp secomUrie, non fa molta pompa della sna au¬ torità, L’ errore di coloro che vollero stahillre con leggi l’cgnagiianza tra i figli deriva, dnehé essi pensano essere per diritto naturale che ì beni del padre appar- tBiigoao ai figli, donde ne conclndono che innesti deb¬ bano dividerli in perfetta egnagHanM, Già ce.no volte si provò essere falsa tale opinione^ hlontestinieii soggiunge ancora e molto bene die per diritto naturale i padri sono obbligati di nutrire e proteggere i proprj Agli fino a tanto che questi siano Iti nn' età di provvedere da sé medesimi alia loro sus¬ sistenza , ma non gtà d’istituirli eredi; mentre le ere¬ dita dipendono ìntirrnmente dalla legge civile. Ella c la tenerezza naturale e non già la le^ge na¬ turale che chiama i figli alP eredità de’ loro padri • e questa tenerezza dehb’ essere egnale per tutti, gincc’hò la riconoscenza ed i bisogni sono parimente e.-^nnli Quanto mai ingiusta sarebbe quella legge che obbli' gasse alle stesse liberalità verso dne figli, ^^no d^ì quali oltraggiasse suo padre, e P altro lo soccorresse nelle sue infermità ; uno de’ quali fosse povero senza sua colpa , e altro divenuto ricco colla propria in- , n e g,a la leg.je naturale che U chiami ad una divisione eguale; e bisognerà al con¬ trario forzare la natura per ottenerne siffatto risultato. Finalmente le diverse cotisuetudlni de’ popoli non de¬ rivano già dal caso o dal capriccio, ma bensì hanno il fondamento loro nella diversità dello stato in cui si trovano» In una grande città , In un paese commerciante m cui abbonda il danaro , e dovè* le ricchezze, aon* ( ) princij violente immobili , si sorgono minori inconv.- uientl clic In porzione Jisponibile sia più risti ctU, men¬ tre alleile anllcssoiiellr proprietà funaiarle uno de con¬ dividenti troverà n^cilmente luimerailo per ritenersi m sola SILI pioprleià un fondo , e pagare agli a tu loro porzione: q.iindi a Parigi , ed nneìte a Bordeaux, ove era in pieno vigore il diritto romano; e^comun- qtie la legittima non fosse che della metà, 1'ge¬ nerale era di una divisione eguale. Ma nel dipartimenti mediterranei e non commer¬ cianti , ove vi è poco ntimerarlo e poclnssnne sono e persone ricche , ove le eredità sono del tutto ste di proprietà fondiarie , ciascuna apri tuia ^ cessione condurrà ad una divisione reale,^ derà le eredità in modo di non potersi più ^ lina grandiosa possessione. Ciò condniieble * fami- vioa dell'* agricoltura ed alia disTruxione ta¬ glie \ quindi in questi jiaesi P uso pressoch g le si è quello d’istituire un erede solo. Perciò ciascuna provincia si e appigl^^^^ ^ turioni che trovò piu coaformi suoi interessi, rebbe la più cattiva di tutte le poiitiche quella t t lervisi opporre. Bisogna stendere una legge clic possa convenire a tutte te abitudini ; e per verità 1 antic quota della legittima c quella che meglio adatta a tutte le consuetudini. Conviene per avventura ai sti ed alla situazione di alcune provi noie urna divisione eguale ? La legge non vi frappone ostacolo ; e peicbe dunque volete voi impedire alle altre di fore divei sa¬ liente , se cosi P esige T interesse delle loro fami¬ glie? Questa sarebbe una tirannia a cui il non deve por mano. ( ^ 79 ) Il cittadino Souìay ammette il sistema della legge del 4 geniiile , sempre però colla modillcazioiie che la porzione disponibile del padre sia del ({narto in tutti 1 casi -, CIÒ che generalizzerebljc di più la scala di progressione. Questa disposizione è altrettanto più conveniente, in rpiaiito che non potendo la legittima essere soggetta a sostituzione , il padre avrebbe almeno un mezzo di conservare una parte del suo avere a’ suoi nipoti. Il cittadino Ponalis dice che se la legge lascia ai padre la disposizione d’ una parte de’ suoi beni , 31 e per porlo m istato di punire , di ricompensare, di riparare le ineguaglianze fra i suoi figli, e di sod¬ disfare alle obbligazioni die la gratitudine od altri motivi gl Ìm]iongono verso alcuni estranei. A lui solo è facoltativo di adempire questi doveri j mentre la legge non può dirigere che la massa de’ cittadini , e non Io stato interno delle famiglie. Or dunque la legge non deve occuparsi , se non se di quanto può regolare bene da se stess.a ; dunque non potendo qui stabilire una regola generale, è cosa utile che essa si abban¬ doni al padre. Vi hanno più ngU ingrati di quello che siano padri ingiusti. L’ età delle passioni fa di¬ menticare troppo spesso ai primi i doveri loro , etl altronde I’ esperienza prova che 1’ affezione è ben più viva negli ascendenti verso i discendenti, di quello sia ne’ discendenti verso gli ascendenti. L’opinante rammenta ciò die di già disse su tale sog¬ getto nella seduta del 7 piovoso, e conchiude col dire, che si dia ai padri un’ assai vasta estensione di disporre. Il cittadino Berlier dice potersi adottare la propo¬ sizione del Console Cambacérès^ ma però con una mo¬ dificazione. C -o‘' ) u aispon;i,illiU dell» , qmndo ner, e.iste el.e un figlio, è troppo forte i ma 1'«ppltcìirioitewraccr- tantente a,.ai rara t "s'!- demeritato, pcrehó le nlFeaionl della natura ..ano vmte da eli afTcUl stranieri. Cid ette deve,l temere si è la pre.liletaone tra . figli, nientr’ella sta vie più nell’ordine de ' dini, e eoinunquo la disponibillti. del terzo .|n»iulo vi sono due figli, pos.a, t, ,laudo sia intieramente eser¬ citata a favore di uno de’due . assegoare a ' (loppio retaggio <ìi quelito ebe roccbi a suo per lo meno bisognerebbe die questa proporzione doppio non fosse mai ecceduta tra i bg ^ rt«:e,róne Ecco ciò clic accarierclibc nclln scconca |iJop della die una massima generai mente adottata , ricevuffl e praticata da per tutto, ed in tutti i tempi, debl/esscre rispettata. Le leggi romane hanno questo vantaggio. Elleno fissarono la lejlttlma dietro i principi scadenti dalla natura , e da una saggia filo- sofia , e che quindi non devono ambire soggetti alle Variazioni de’tempi e deliri moda. Ma si disse essere necessario di provenire 1 testa¬ menti 1 agi osti. Di questi ve „e avranno senza dubbio. Ciò nnllameno, I’opinante, appoggì.audosl sulla sua esperienza personale , assicura che nel corso di qu.a- rantatrè anni, in cui egli ha esercitato le funzioni di giudice, vide appena qualche Testamento in cui un padre abbia dimenticato il proprio carattere ed i suoi doveri, preferendo persone estranee ai suoi figli. Che se fa ripugnanza ad alcuno di seguire lette¬ ralmente la legge romana, il cittadino Galli propone di dare al padre la Itliera disposiziomi della metà dei suoi beni, qualunque sia il numero de’figllaoll 11 cittadino Segnrdice che l’abuso dell’autorità per parte de’ padri fe rarissima , dachè essa ferisce U natura ed il loro cuore, Egli è bene a temersi di più l indipendenza de figli, la quale rilascia i legami so¬ ciali , e conduce all’ immoralità. Se si vuole porre ar¬ gine a questo disordine fa d’ uopo ristabilire magistra¬ tura cosi semplice de’ padri , e non racchiuderla in troppo stretti confini j quindi è che appoggia la pro¬ posizione del Console Cambacérès, ( ) Il primo Consoh dice che quanto più il leglsUwi-e 61 avvicinerà alle 1*53Ì roinane nel fissare la legitti ma, meno si indeUolim il dintto che la natura sem¬ bra avere coufukto ai caj.i di ciascuna famiglia. Il legislatore disponendo su questa materia, dehh essen zialiiiente .avere di mira le fortune modiche. La tiop- po grande suddivisione delle medesime mette necessa¬ ria in cute un termine .alla loro esistenze, e massime quando ella strascina seco T alienazione della casa pa terna, che ne è per cosi dire il punto ceuti ale- li cittadino Berangpr dice travedere due nsuitati ccatraddittorj, ma egualmeut® veri: il pi imo " questione è inijmrtante; il secondo che poco ca maniera In cui la si deciderà , mentre in ^ sistemi gl’ Inconvenienti e i vantaggi si sempre. . , . Egli è necessario di emettere u.m precisa decisione, perchè bisogna dare alle famiglie una rego a a a qt le si possano appigliarc. Ma gge,ri- vare una regola , riscontransi gi**vi * pio, è giusto lo stabilire l’eguagli anza fi a g » BÌ accorge elve per giungervi bisognai calco a ^ tnazxone^ il sesso ^ V etn ^ i talenti ed il cai attere clasclieduna di essi 5 ed allora si è obblig^t*^ ^ eos re il padre arbitro Tra i suoi figli- DalP altra parte se si considera che ì padiiv essi pure seggetti a passionih ^ soprattutto all oigog-j de\’'esi temere la sorte de’figli oude scorgesi sia necessario di fissare quota della legittima, ^Qn lasciare a dlsposi^d^*^® padie^ $6 non parte de’ suoi beni- Si è detto che se la legittima fosse considerevole ^ ( 283 ) le picciole fortune sarebbero annientate. Ciò nnlk meno non semljra die il sistema contrario possa me¬ glio conservarle ^ mentre bisognerà sempre dividere il patrimonio per dare la loro legittima ai figli die ne sarebbero ridotti. Ciò posto, senibrerelibe più utile la vendita della proprietà intiera. Quindi questa conside- razione imn è bastantemente valida per estendere la lacolta di di sfiori*e. La conservazione dell’ antri).;.?. .. . automa paterna è un moti- vo pia colivioceiite. SI po^bbe l 3 ,cin,.e .,1 jeU, ■ cni, “ '“'■'Ji'anJo .-ivosse pochi Agli, o farla discendere sino al quarto mifmri.i- ° 11 fWr, r 7j ’ g'-adatainente e per iscaU. Il cittadino Berlier n . ■ . , ^ osserva die l’ esperienza som- Dìliiistm iitiéi forte nsnost'i nì t-toa * i 4 esposta ai riflessi denvanti dairin- teresse de contadini, I test.-ime,.t! sono fellcemcnie nss,ii poco conosciuti tra loro I I eguaglianza presiede alle divisioni che fanno a loro Agl, -, c comuniue essi non entrano nelle VI. e di far con,e™,-, la piccola possessione in ,o cieta , uno di essi la prende, dando agli altri un tan to di rendita. Per tale modo tutto resta nar 1 nel suo livello e =' ^ naturtilmente nel suo livello , e ,i accomoda mediante la forza del¬ le cose, e molto meglio che coll’aprire „,l V v e'padri di famiglia di si fa„a ola se La „ compatibile colla semplici,i. de’ loro tenne dalla famiglia II cittadino Boiday dice che, incaricato dal governo ^ Presentare La legge del 4 germile anno 3 , ebbe oc¬ casione di assicurare che la legge del 17 nevoso anno 2 non è mai stata eseguita nei piccoli villaggi agri¬ coli. Colà 1 eredità ha continuato ad appartenere aj, primogenito che l’ aveva coltivata e resa migliore.^ Ef;ti si è inciirla.ito di nutrire suo padre, cd agli nitri figli è toccato un necniin. Se il primogenito non ha la morale cerreta di snccederc nell'ereditri, si dispenserà da tutti gli stenti che gli costano il miglioramento del fondo. Il cittadino I^énl risponde die conosce anche mo ti Jipartimenti di grande agricoltura, ne quali la legg» del i-’ nevoso fu eseguita. Egli non teme punto un.i legge. Il di cin nsn tato pi odncesse una cert.a divisione nelle proprietà ; diminuisce di numero la classe del proiettar) edace il numero de'proprietarj Si rapporta all' esperienro, egli è ne’paesi di piccola coltura, che trovai una popolazione numerosa; dunque si e co a comodo e prosperità. Egli applica alla qiilstione attuale fece in punto delle sostituzioni. Egh e certo ‘ vorendo per tale modo II ristabilimento ^ del diritto di primogenitura, si provvec e a fi . zione del nome del casaro; ma lungi a co la famiglia, si fatta teoria la distrugga? esc en 1 ’eredità paterna la maggiore parte aomponeii!:i questa famiglia - stabilendo * r T -, 1 r i«i-t di 11X1 istesso padre de’ motivi ben fondati t, odio* Ciò è quanto accadeva nella Norroantli^ e ne a Guascogna ove i cadetti spogliati in forza de loio tuli vegetavano negli stenti e nella iiiisoria, a front crim primogenito che nuotava ^ nella so¬ vra bhoxida nza - Parlasi della vetustà di sì fatto ordine dì cose. Ma ia oggi le nostre istituzioni hanno canxjjiato; e ciò che ( 285 ) conveniva allorquando esistevano de’ privilegi , ed un lerzo stato, non può adatto convenire sotto il regimo dell eguaglianza. Ma se tale ordine di cose è vecchio , bisogna confessare che 1 ridami che ne domandano 1 abrogazione sono altrettanto antichi. Non v’ ha un lìlosofo od un filantropo che non abbiano scritto con¬ tro queeto abuso, e non vi ha un pubblicista che non 10 abbia condannato , e finalmente i ridami unanimi dt tutti I dipartimenti emessi dai loro rappresentanti, pervennero a farne pronunciare il totale annientamento. Il cittadino Regnaud ( di S. Giovanni d’ Angcly d.ce che r eguaglianza assoluta rigeCiata dall’a s sin- Mea costituente , comunque Mmùecm ne fosse il di fensore , e rigettata altresì di poi dal voto generale che ottenne la legge 4 gcnullo anno 8 , si uniforma COSI poco COI nostri costumi, die quasi ogni giorno 11 p.idre cede al primogenito la casa paterna , ed agli altri la parte loro in denaro. Per fare eseguire la di¬ visione , Li padre vi aggiunge una clatisula inediaiite a quale priva di tutta la porzwne de’ beni di cui può legalmente disporre chiunque de’ suol iigU non vi si sottopone. ^ Il dttadino Maledille dico che la legge dehb’essere concepita in modo che convenga a tutti: che ni nsca verun interesse , finalmente che sia eseguibile. La legge die luegUo adempirebbe queste condizioni sarebbe quella che desse ai padre la Ubera disposi¬ zione della meta de’suoi beni, mentre senza obbligarlo a dividere inegualmente fra’ suoi figli, come pure a non fare veruna disposizione qualora io dispensi 1’ egua¬ glianza da bisogni e ineriti loro , gli lasci soltanto un diri[:to necessario alla conservazione 4 eil’ autorità sua ( 286 ) diritto questo altrettanto antico quanto lo è T impero medesimo. Il privarlo di questo diritto ^ sarebbe lo stesso che invitarlo in qualche modo a rendersi di~ spotlco verso la famiglia sua* e quindi si vedrebbero contratti simulati di vendita , ed obbligazioni frodo¬ lenti sal>entriire ai veceUi testamenti. Per far ristringere questo diritto si oppose la poca confideaza che meritano i padri : si temette pure su i cattivi esempi che su questo rapporto offre la capitale* ed è forse una disgrazia che le leggi siano sempre di¬ scusse e sancite nelle città più grandi ^ ove la corru¬ zione somministra effettiva mente una pessima idea della natura umana, Allorclife si vuol fare una legge^ biso¬ gna aver di mira le circostanze dei dipartimenti. Là uii cattivo padre è un fenomeno che ben rare volte compare ad affliggere le anime sensibili. Il cittadino Jollivet dice non essersi finora consul¬ tato se non se V interesse de’ figliuoli ^ ma che non devesi perdere di mira ^ allorché trattasi di regolare la disponibilità del padiù ^ che molti ma.tr imonj si conchiudono sotto la condizione de’ vantaggi fatti agli sposi , e che non si fare]3bero se un padre non aves¬ se raolta estensione di potere. Altronde la graduazione porterebbe seco V incoii- veniente d’ inspirare al padre P interesse di non avere che un piccolo mimero di figli¬ li cittadino Bigot-Préameneu dice doversi qui de¬ cidere fra due sorta d’ interessi , quello^^ cioè^ dello stato-, e quello della famiglia. L’interesse pubblico consiste nella buona organiz¬ zazione d’ una faniiglhi ^ mentre da questa risulta la buona organizzazione dello stato. ( aSy ) . Rispetto alle famiglie, esse non si conservano che col mezzo di una buona organizzazione. Ora il diritto di primogenitura non serve nè all'in- teiesse dello stato , nè a quello delle famiglie*, non esistette che in vantaggio di un solo ; ne qui si pro¬ pone di ristabilirlo. L eguale divisione de’ b,eni produce però un altro inconveniente, quello, cioè, di distruggere le piccole foitune Un piccolo retaggio, tagliato in piccole parti jjer essere diviso in molti, fa die non ve ne sia più per nessuno. La famiglia non approfitta punto di tale divisione, mentre e cosa mai è quella piccolissima frazione che ciascuno riceve ? Se I’ eredità resta in¬ tiera , rimane un centro comune alla famiglia. L opinante appoggia la roposizione del Console Camhacérès. Il Console Cambacérès riassume le dilTerenti pro¬ posizioni. Preferisce quella che gradua la legittima in mode che quando vi siano tre figli od un numero maggiore, ella sia regolata ai tre quarti. Persuade a non inquietarsi sull’ uso che il padre potrà fare della porzione disponibile de’beni; e che non è afiàtto giu¬ sto il lasciare al padre una mezza volontà. Il primo Console dominila, se non sarebbe preferi¬ bile di graduare la legittima sulla quantità dell’ere¬ dità piuttosto che sul numero de’ figli. Potrehbesi, per esempio, accordare al padre la disposizione della metà de’ suoi beni allorché questi l'isuUassero del valore di llr. ioo,ogg, e che al di là non potesse disporre se non se d’ una jjarte di figlio. Questo sistema sembra lasciare un vasto campo al padre , nel tempo medesimo cite tende a conservare le ( i33 ) piccole foctuiie , etl iiiipealre che non se ne facciano di troppo grandiose. 11 cittadino BerMigcr dice che poche sono le lor- ume che u.niuoutmo a tir. 100,000; altronde l’iiopor- taiita di iiLicsta somma v.uia secondo i tempi, e se¬ condo i paesi. Il cittadino Tronchet dice che Ìl più grande incon¬ veniente di tale sistema sarebbe cjaelio che obbligasse a fare perizie Ui spendi ose e spesso iacci te. ilimoutando egli alla proposizione dei Console Cttiit- hacériìs , osserva lasciare pirr ella sussistere la que¬ stione, cioè se il liglio potrà prendere per aatiparte i vantaggi che gli farà il padre. li cittadino ifi^ot-Preamenea risponde che tale que¬ stione è relativa all’ articolo XX, non ancora stato sottoposto alla discubsione. HUa non ha connessione veruna con quella di coi si occupa il Consiglio; men¬ tre ora trattasi solo di fissare U quota dei beni dei quali il padre potrà disporre, anche a profitto di per¬ sone estranee. La proposizione emessa dalla sezione è adottata colla correzione proposta dal Console Camòacérés* Stduta del zS piovoso art/io XI della Jlepubblica* j4* Minerva ^ favove dei discu3S(^f cdf dliorct CLciottattii li primo Console presiede la seduta, il socoiido ed il terzo vi sono presenti. C 289 ) Si ri[>i'enfle la discussione della sezione I del capitolo ir del titolo delte doitazioni fravhi e dei testamentì,. La seconda parte dell’ articolo XVIII è adottata. Si discute la terza parte del capitolo medesimo. Il cittadino Jiigot~Pr0* Di J cassie ne. V art. XXII è adottato. L" art. XXIII è discusso. II cittadino JJi^ot-iVeainenen dice die V oggetto di questo articolo è quello di regolare gli effetti della riducibilità, decidendo che la riduzione della dona¬ zione non possa essere addo in andata durante la vita del donante, ne il donatario possa essere obbligato di conferire t frutrL Il cittadino Treilhard propone di sopprimere Tar¬ tìcolo , ungendo alP antecedente che la donazione non è riducibile che alP apertura dell eredità. Questa proposizione è adottata. SI passa alla discussione delP articolo XXIV. * II Console Lebrun domanda la soppressione di que¬ sto articolo *, P afticolo XXII lo rende inutile; men¬ tre basta avere deciso die la riduzione si iarà in pro¬ porzione del diritto di ciascuno. L’ articolo è tolto come inutile- 21 . I creditori hanno essi azione sui bmi che il legittimario acquista mediante la riduzione ? L* affer¬ matila fu sulle prime adottata. Si discute articolo XXV. Il cittadino 3falepille opina che tale articolo sia inutile, giacché dai precedenti risulta che la riduzione non ha luogo che a favore , e dietro petizione dei le¬ gittimar]. 11 cittadino Treilhard opina essere utile di togliere ai creditori, ai legatarj ed ai donatarj del defunto ogni pretesto di credere die possano doiuantlare la riduzione- ( 3ii ) Il Cittadino Bigot-Préameneu soggiunge che i mo¬ tivi che hanno indotto ad escludere formalmente i cieditoii dal diritto di chiedere la collazione y devono decidere a proscrivere in un modo non meno solenne le pretese che quelli potrebbero avere di chiedere la riduzione. Per massima generale i creditori possono promuo¬ vere tutti i diritti che il defunto ha trasferiti negli eredi ^ essi conchiuderanno potere altresì chiedere la riduzione e la collazione , quando non trovino nella tina forniale eccezione alla massima generale , eccezione parimente fondata sur un altro princìpio non meno co sta n te¬ li primo Console diceche gli restano dei dubbj sulla equità di questa eccezione. La legittima non debb’essere fornita che su i beni della eredità , ed i beni non possono essere se non se quanto rimane dopo il pagamento del debiti. Il cittadino Treilhard dice che per verità i beni del defunto non consistono che in quanto rimane pur¬ gato dai debiti , e che gli eredi non hanno diritto che ai beni che compongono 1’ eredità dedotti i debiti-, ma che un bene allenato in causa d una donazione fra vivi non entra più nelP eredità, I creditori ipotecarj anteriori alla donazione, e che hanno adempite le for¬ malità necessarie per conservare i loro diritti, possono ripetere il proprio credito su i beni donati, non perchè li trovino nell’ eredità, ma perchè sono gravati d’ una ipoteca a loro favore. Al contrario i creditori posterio¬ ri alla donazione , o die esse.ndo anteriori non sono ciò nullameno che chirografarj, non hanno alcun di¬ ritto su i beni donati j mentre d’una parte questi beni ( 3 .a ) non sotio ipotecariameiìte affetti tlal loro credito^ dal- Taltra la ridacibilità della doiiazione non è stabilita iu loro favore { ella noii esìste che pei Hglh ^ pnò essere utile chea coloro pel cui i' teresse la stessa esìste. La leg^e ha tanto poca intenzione di farne appro¬ fittare i creditori , che se non vi fosse altro hj^lìoche il donatario^ o che la donazione fosse fatta ad un estraneo^ i creditori non potrebbero do mandar ne la riduzione- li primo Console domanda come si regolerà la le¬ gittima nel caso presente- Per èsefii|>Ìo un padre che abbia un patrimonio di Hr- loo^ooo, fece ad uno dei suoi figli una donazione di lir- 5 o,ooo» e ne lascia lire aSjCOo di debiti , come si procederà onde fissare la le¬ gittima ? Il cittadino Treilho-ed risporide che si accrescono le lir. 2 5,000 die rimangono libere dopo j^ngati i debiti alle lir. SojOOO donate, e che la legittima resta deter- minata in ragione d^ un’ attività dì lir- 75^000- Il primo Conscie suppone che il defunto abbia la¬ sciati più debiti che beni- I suoi figli prciidoao la l6 giittma loro sur una donazione antecedentemente fatta ad uno dec loro fratelli 9 sembra giusto che^ guanto essi ritirano in questo modo vada soggetto ai debiti del padre ^ mentre non si può prendere la legittima che su i beni dell’ eredità -, quindi non vi sono beni se non se dedotti i debiti* Il Cougole Cambacérés dice die i creditori del do¬ nante non Ijanno alcun dritto ad esercire su i beni donati, stantecliè si fatti beni sono sortiti dalle mani del loro debitore ^ P eccezione fatta in favore de^ figli per assicurare loro una legittima ^ non appartiene che ad essi soli, e non cangia punto lo stato de^creditoi'i* (3r3) Il cittadino BAul dire, che veMmente l’azione petito- rla della Iririttima non fìi introdotta rhe a favore dei fifli; ma il figlio ohe esercita questa azione, fa necessa¬ riamente nn atto di crede: indi è feiiuto d'. pagare tutti i debiti; e cosi quei beni cbe nonsvrfi domandati, e non avrà ottenuti die in cooseeneTiza del dritto di legittima diventeranno mediatamente iJ pegno del creditore delle 0 Celti rto, il creditore nulla avrebbe da pretendere. Non gli si permette in con¬ seguenza di agire contro la donazione tanto dopo la morte del debitore, quanto durante la di lui vi'■a. L’ articolo dunque con quanto è di massima è con¬ corde affatto colle disposizioni sinora adottate. Quindi senza esaminare se il legittimario sia ered# 0 creditore ella è prudente cosa lo decidere che Pa- zione di riduzione non recherà profitto che a lui solo. * Il cittadino Boulay fa osservare, che per sostenere P articolo P appoggio maggiore si è quello che la donazione fosse irrevocab-ile, ed estranea al creditore. Nulladimeno ella non produce una espropriazione così perfetta di quello, che lo faccia la vendita, mentre è soggetto a riduzione à conipimento della legittima. Questa circostanza prova, che P irrevocabilità assoluta non è nella natura della donazione, e che 1’ esistenza, (3a(5) suu deve essere subordinata allo stato, in cui sì trova 1’ eredità. Il cittadino Cretet dice che si potrebbe permettere ad un padre di porre in un’atto di donazione una clausola die obbligasse il donatario a completare la legittima dd figli. Ora la legge proposta si limita a riparare la dimenticanza dei donanti. Il cittadino Bìgot-Prfamertmù dice non travveder- si qui, se non se una disputa fra gl’ Interessi del legittimario, rpiello del donante, e qtidlo del rrerlitore. La pratica fin’ ora ricevuta decide in favore dei legittimario, d-iccbè è dell’interesse della società ebe i figli non siano intieramente spogliati dal padre loro. Se per innovazione viene tolto di mezzo r interesse del lagittimarir), per cui non vi sia più verun altra concorrenza che fra 1’ interesse del donatario, e tinel¬ lo del creditore, in questo caso il donatario merita la preferenza, e conviene disonerarlo dell’ obbligo di for¬ nire la legittima, mentre non è che a profitto de’ figli che lo si vuole sottopposto alla ndnzione. L’interesse de’creditori cede sempre al diritto di proprietà che spetta al donatario; e sarebbe cosa ingiusta che per una retroattività odiosa fosse assoggettato a pagare i debiti che sono posteriori alla donazione. Il cittadino Bérangér dice essere essenzialissimo di occuparsi della questione sulla nduzioTUì. Sotto tut¬ ti i rapporti la rfrlitzìone rende rivocabile la donazione. Ciò nullanieno si vorrebbe, che la donazione non fos¬ se mai lidncibile all’oggetto die la proprietà non fos¬ se incerta. Ma è ella cei't ■ la pjroprietà se un’atto peti- torio del figlio può ann'diilarla? II caso il piu favore¬ vole al sistema della riduzione è quello in cui la do- ( 337 ) «azione fra vìvi eccede la porzione disponibile. L’in¬ teresse personale renderà sempre questo caso assai raro mentre per le liberalità di questa natura il do¬ nante sì spoglia all’atto, e questo sacrificio diverrà un’ indizio, che la donazione è fatta di buona fede, e proporzionatamente alla quota disponibile. Egli è possibile cbe dopo la donazione il patrimonio del pa¬ dre siasi diminuito; ed allora ì figli non devono misu¬ rare i loro diritti, che sui beni cbe rimangono, men¬ tre se si risalisse fino alla donazione, la legìttima do¬ vrebbe essere regolata su quanto il padre possedeva air epoca in cui fece la donazione. Il sistema della riduzione rende il possesso del donatario cbe saviamente usa della proprietà sua più svantaggioso di quello del donatario che ne abusa. Essa lo 'nvita a fare cambiare natura al suo fondo ed anche a con stimarlo, mentre la riduzione glielo può far perdere, qualora lo abbia eo'nservato intatto. Egli è specialmente rapporto alle donazioni in cau¬ sa di matrimonio cbe si vedrà quanto sia pericoloso il non lasciare al donatario, cbe una proprietà in¬ certa. L’opinante non si oppone perchè addottato l’artico¬ lo XXV, ma vorrebbe che si esaminasse di nuovo l’ ar¬ ticolo XXII. Il primo Console dice se la donazione non è ridu¬ cibile, neppure nel caso in cui il padre abbia eccedu¬ ta nella porzione disponibile la disposizione che dà una legittima ai firrlì, diverrebbe illusoria. Jl Consiglio decide. I. Cbe l’azione di riduzione avrà luogo contro i figli donatarj. ( 3 a 8 ) II. Che ) creditori della eredità possono esercitare la loro azione sui beni che la riduzione ritorna al legittimario. SEDUTA DEL la VENTOSO AlilVO XI DELLA PEJ’UUBLICA 22 Se^iio della discussione. Si ripiglia la discussione della sezione seconda del eapitolo secondo del titolo delle donazioni fra' vioi e de’ testamenti relativa alla riduzione delle donazioni 9 legati. Si discute r .irticolo 26. 11 cittadino Tronchéi dice essere cosa giusta, al¬ lorché si forma la massa de’ boni dì stimare gli ioi“ mobili secondo il valore che essi hanno all’ epoca del¬ la morte del donante, ma che tfuesta regola sarebbe falsa riguardo ai mobili dacché questi perdono sempre nel loro prezzo; che quindi se si vuole che il donatario renda esatto conto di quanto ha ricevuto, è cosa in¬ dispensabile r!:e si stimino i mobili dietro il valore che essi avevano all’epoca della donazione. Questa massima fu di già adottata dal consiglio al titolo delle successioni colla relativa disposizione rispetto alle cosa mobili. Il cittadino Bigot-Preamcncu dice esservi in pro¬ posito un’estrema differenza fra l’erede, ed il donata.- rio. Pnmieran.eTite T erede conferisce onde rendere le parti eguali fra tutti i condiridenti. ed il donatario non è tenuto se non che di completare la legittima. In secondo luogo il donatario ebbe il diritto di dispor¬ re, di usare, ed abusare durante tutta la rita del dtw nante. vale a dire in tutto il tempo che la donazione non potendo essere intaccata gli attribuiva i diritti di ima proprietà incommutabile, in tempo che l’erede sapeva bno da principio* che la sua donazione era soggetta a collazione. II cittadino Bcrlièr soggiunge che la riduzione al¬ tronde non cade gii;mmai sui fruiti. Quindi il godi¬ mento è rispettivamente alle rose fungibili ciò che è la percezione delle reiicì te riguardo alle cose frut¬ tifere. L’ articolo è adottato. L’articolo .x.’tvn è adottato. L' articolo x’vvjii è adottato , salva la redazione, ed è fina esso alla sezione perché venga reso concorde alle correzioni ammesse sull" articolo xxv nelP ultima seduta. L" articolo xxix è adottato. Si discute P articolo xxx* Il cittadino TreUlard domanda se è neccessario di portare la disposizione sulla retenzione del quarto in regola risoluta. Egli è possibile che i legati particola¬ ri siano fatti per cause talmente favorevoli che il voler¬ li ridurre sarebbe ferire troppo evidentemente P in¬ tenzione del testatore* Il cittadino Berlier risponde che P articGlo xxxi dà al testatore la facoltà di provvedere a ciò. (33o) n cittariino Treìllard dice , die qualche volta il testatore si dimenticherà di esprimere die il legato fu fatto per preferenza e die questo succederà spedai mente quando si vorrà far comparire il suo puitrimonio più conspicuo di quello che è ìii fatti. Il conmie Cambacérh^" dice, che se si dasse la pre¬ ferenza ai legcitarj particolari verrebbe ad interpretar¬ si la volontà del defunto contra la presunzione natu¬ rale, cioè che il legatario universale sia quegli che il testatore aldiia voluto favorire eli [fìu. Il cittadino Bì^ùt^Preameneu dice, dm la Iegg« ha bastantementa provveduto a questo caso alloTchè av-» rerti il testatore ddle conseguenze dei suo silenzio, articolo è adottato. L^ardrolo xxxi è adottato. Sì discute ]* articolo xxxif. Il console Camhacerès ofiina, che in ogni caso \ frutti non devono essere restituiti, che dal giorno della petizione. Egli è efrettivamente possibile, che il donatario li abbia percepiti in buona fede per averQ ignorata T epoca della morte del donante, II cittadino Tronchét soggiunge, che la riduzione può essere chiesta lungo tempo dopo T apertura della successione.^ e che allora un donatario di buona fede verrebbe ad essere i^ovinato mediaute una restituzione assai considerevole. D’ altronde ella è regola generale che la restituì zìone de frutti non è mai dovuta^ che dal giorni della petizione. L’articolo è adottato coll’emenda del console. Gii articoli xjtxiiij e xxxiv sono adottati. (53 r) li cittatlino Tronchfit fliaianda, che prima di pas¬ sare al capitolo, che viene in seguito la sezione, faccia conoscere i motivi che 1 hanno (leterminata a togliere 1 , articolo XXII dal titolo delle donazioni del progetto del codice, civile. I 1 edi'ittori. avevano consitlerato essere la riduzione nn favore riservato ai soli eredi, ed anche spesse vol¬ te soltanto ad alcuno di essi. Ora i,heni dell’ eredità *i dividono fra due lince, © per consegJienza fra .eredi di diverse classi, e spesse, volte la riserva. legale. non vedesi stahilita che In favore di una di dette classi. In conscgueuza i rod.attori avevano pepsato, che ■ per escludere, pretensioni rontrarie allo spirito della legge fosse convenuto, di.spiegare che l’anione di riduzione non potesse essere promossa, che da colui, ed a ppofitto di quello per cui la riserva è stata istituita, e solamen¬ te in proporzione del suo lieneficio. Lo sviluppo, che essi hanno dato al loro articolo prova vieppiù esservi de’casi, ne’qnali si pu6 presentare sifFatta diificoltà. II c’ttadino Treiìlard dice, che la sezione credette inutile di dare una spiegazione, che risulta evidente¬ mente dalle disposizioni adottate sulla proibizione di disporre, e sulla riserva, II cittadino Tronchet dice, non essere egli di tale opinione,, dacché è. cosa troppo importante in un codi¬ ce destinato a stabilire un, diritto assolutamente nuovo di prevenire i dubbi, sull’ estensione che il legislatore volle. dare al 1 e sue. dlsposi^dQni; L’articolo xxiT del titolo delle donazioni pro¬ gètto del codice civile è adottato salva la reddazione. Egli è in questi termini. ( 332 ) Alla morte del don^inte la ricluzioue della dona-- zione sì tra vivi, che in causa di morte non può ,, essere dirnaridata, che da coloro fra gli eredi che entrano in successione, a profitto de’quali la legge restrinse la facoltà di disporre, e solo proporziona- tamente alla parte, che essi percepiscono nell 5 , eredità. ,, Quindi ì creditori, i donatarj, ed i legittimar] ,, dei defunto non possono dimandare questa ridu- 53 zinne. 3 , Nai raso in cui la legge divide per meta T ere- dità fra le due linee patema e materna, la ridu- * 5 , zione non lia luogo, che pei’ metà della quota fissata dalla legge, qualora non vi sia che una „ delle due linee, in cui si trovino degli eredi aven- ,, ti la qualità, alla quale la legge attacca il diritto „ di chiedere la riduzione, ,, „ Se nell’una, o nell’altra linea, od in ciasche- ,, duna di esse vi sono più credi, alcuni de quali ,j abbiano il diritto di domandare la riduzione, ed ,, altri no, ella non ha luogo, che a profitto di coloro ,, cui la legge accorda tale diritto, e questi non pos- ,, sono domandarla, che proporzionatamente alla par- „ te che essi prendono nella successione. Se per e- ,, sempio si trova nell’istessa linea un zio del defunto ,, ed un nipote di questo stesso defunto, che concor- „ rino per essere in eguale gi’ado, la riduzione non ,, potrà essere dirnandata, che dal nipote, e la sua ,, porzione ereditaria non essendo, che del quarto ,, del totale dell’eredità, ossia di tre dodicesimi egU „ non potrà chiedere la riduzione che per i tre do- (333) ,, dlceaimi della quota, alla quale è riducibile la donazione a proHtto de’nipoti. ,, >> Nel caso, in cui secondo gli articoli . , , . del ,, titolo delle siiccesiioni i fratelli o eorelle consan— ,, guineCj od uterine concorrono con de’ fratelli ger— ,, mani, non dividono, che nella porzione spettante ,, alla linea loro, la riduzione della donazione si di- -, vide fra essi in proporzione delle loro quote ere- ,, ditarie. ,, a3 RedazioTiB presentata al Trìhimato, CAPITOLO SECONDO Della porzione de^ hetii disponihile e della tidazione* LEZIONE PIUMA Della porzione de^ ieni disponihili^ i Articolo xsi. Le liberalità tanto per atto tra vivi, che per testamento non potranno oltrepassare la metà de’ beni del disponente, quando questi morendo non lasci che un tìglio, il terzo se lascia due figli, il quar¬ to se ne lascia tre, od un numero maggiore. Artco-lo XXII, Sono compresi nell* articolo prece¬ dente sotto nome di figli i discendenti in qualunque grado essi sianoj ma non si contano però che per quel figlio che rappresentano nella successione del disponente. (334) q3 Le liljeralità per atto tra vivi, o per t«ta- mento non potranno oltrepassare. La metà de’ beni se il defunto non lascia per eredi che degli ascendenti in ciascuna delle linee paterne Cì materne. La metà ed un ottavo de’beni, se non lascia per eredi , cbe i genitori, e de fratelli, o sorelle, I tre quarti meno un sesto de’ beni se non lascia per eredi, che suo padre, o sua madre, a de fratelli o so relì e, I tre ([uarti de’ beni, se non lascia per eredi, che fratelli o sorelle, oppure se non lascia, che degli ascen¬ denti ifi una delle linee, c degli credi collaterali, die de’fratelli o sorelle nell’altra linea. Articolo XXIV. Allorquando nei caso, in cui a se¬ conda del articolo preccdeiite la porzione disponiliil© sarà della metà, ed un ottavo de’ beni, a nel caso in cui secondo l’artìcolo medesimo ella sarà di trequar¬ ti meno un sesto, gli eredi ivi nominati concorreran¬ no con de’ figli di altri fratelli o sorelle premorte, le disposizioni potranno comprendere le quote medesime e più ciò, che i figli de’ fratelli o sorelle premorte avranno a percepire nel sovra più de’ heui in ragione della loro jjarte ereditaria. XXV-. Nel caso, in cui il defunto lasciasse per ere¬ di de’fratelli o sorelle in concorso con de’figb di altri fi^atelli o sorelle premorte le djsposizdonl po¬ tranno pure comprendere i tre quarti de’ beni, ed inoltre ciò che i figli de’ fratelli o sorelle premorte avranno a percefjire nel sopra più de’beni in tagiO«^ ne della loro parte ereditaria. i (335) Articolo xjcvi. In mancanza di asceìideiitì è di àsccndonti di fratelli ó di sorellej ìc iilncralità per atti ira vivi testamentarie, potranno esaurire là totalità de’ beni. Artif;olo xxvrr. Se la disposizione per atto tra vivi ó per testamento è d’un’ usufrutto od una rendita vita¬ lizia il di cui valore ecceda la porzione disponibile, gli eredi, a vantaggio de’quali la legge fa una riserva potranno eleggere o di eseguire tale disposizione, o di dimettere la proprietà della porzione disponibile. Articolo xvviii. Il valore della piena proprietà de* beni alienati ad una persona successibile in linea retta, tanto coi peso di una rendita vitalizia coinè a fondo perduto , ovvero con riserva di usufriittó sarà imputato nella porzione disponibile. Questa imputa¬ zione non potrà essere dimandata da coloro fra i suc¬ cessori in linea retta ebe avessero prestato il loro assenso a queste alienazioni ed in verun caso di succes¬ sori in linea trasversale. Articolo XXIX. La porzione disponibile potrà essere data in tutto od m parte tanto per atto tra vivi come per testamento ai figliuoli od altri successori del donan¬ te senza ebe il donatario o legatario, venendo a succede¬ re sia obbligato a farne la collazione, con che però la disposizione sia stata fatta espressamente a titolo di antiparte o prelegato. La diebiarazionej che la dónazione,. od il legato è a titolo di antiparte, o prelegato potrà farsi tanto coll* atto stesso che contiene la disposizioné, quanto con un atto posteriore nella forma delle disposizioni fra vivi o testamentario. (336) SECOTTnA Della riduzione delle donazioni e de^ legati^ Articolo XXX, Le disposizioni tanto per atto tra"vivi che per causa di morte le rpial* eccederanno la porzio¬ ne disponibile5^ saranno riducibili a questa quota al tempo^ che si apre la surressione. Saranno eccettuate nel caso della riserva fatta dal¬ la legge a favore delli fratelli o sorelle le donazioni fra^vivi le quali non saranno riducibili- Articolo XXXr. La riduzione non potrà essere addi- mandata che da quelli a vantaggio de quali la leggo ha stabilita la riserva^ dai loro eredi od aventi causa da essi. Ella non potrà chiedersi dai donatalarj o legatarj nè dai cred tori del defunto, salvo a questi creditori la facoltà di promovere le loro azioni sui beni ricuperati in forza di questa riduzione. Articolo xxxji- Si determina la riduzione forman¬ do una massa di tutti i beni esistenti al ttmpo della morte del donante o del testatare. Si riuniscono fitti- ziamerite qu Ili di cui è stato disposto a titolo di dona¬ zione fra vivi eee ondo il loro stato all epoca delle do¬ nazioni, e del loro valore al tempo della morte del do¬ nante, e 81 calcola su tutti questi beni dedotti i debiti quale sia la porzione di cui ha potato d:sparre3 avuto riguardo alla qualità degli eredi. Articolo XXXr I X-Non si farà mai luogo alla ridu¬ zione delle clonazioni fra "vivi che dopo avere esaurito il valore di tutti i beni cadenti nelle disposizioni te-^ ( 337 ) stamentarl© e qualora ai farà luogo a questa disposi¬ zione essa si farà cominciando dall’ ultima donazione e così successivamentej risalendo dalle ultime Mie più antiche. Articolo Kxxiv. Se la donazione fra vivi riducibi¬ le è stata fatta ad uno dei successibili potrà questi ritenere sui beni donati il valore della porzione che gli spetterebbe nella qualità di erede sui beni non di¬ sponibili. Articolo XXXV. Quando il valore delle donazioni fra vivi eccederà od eguaglierà la quota disponibile tutte le disposizioni testamentarie saranno senza effetto. Articolo XXXVI. Quando le disposizioni testamen¬ tarie eccederanno, o la quota disponibile o la porzione di questa quota che resterebbe, dopo avere dedotto il valore delle donazioni fra vivi la riduzione si farà prò rata. , Articolo XXXVIT. In tutti i casi, ne’quali il testa¬ tore avrà espressamente dichiarato essere sua intenzio¬ ne che un legato sia soddisfatto in preferenza agli altri, questa preferenza avrà luogo, ed il legato, che nè sarà l’oggetto, non verrà ridotto, se non in quanto il valore degli altri legati non fosse sufficiente a com¬ pire la riserva ledale. Articolo xxxvm. Il donatario restituirà i frutti di ciò che eccederà la porzione disponibile contando dal giorno della morte del donante quando sia stata do¬ mandata la riduzione entro l’anno^ altrimenti dal gior¬ no della domanda. Articolo XXXIX, Gli immobili da ricuperarsi in con¬ seguenza della riduzione, saranno liberi da ogni de¬ bito, od ipoteca contratta dal donatario. (338) Articolo XL, L’ azione por la riduzione o per U rivendicazione potni promoversi dagli eredi contro! terzi detentori degli immobili formanti parte della dona¬ zione, ed alienati dai donatarj nella maniera stessa e collo stesso online, clic si potrelibe proporre contro i donatari medesimi, e previa l’esecuzione dei loro beni. Questa azione dovrà promoversi secondo P ordi¬ ne di data delle alienazioai) Cominciando dall’ nl= tima. ^4 Camhiamenio per la riserm de^ fratelti-. n cittadino Bigot-Preameneu rende conto del ri¬ sultato della conferenza tenuta col Tribunato sul titolo delle donazioni fra vivi, e testamenti. Dopo avere richiamato alla memoria i motivi, che determinarono il consiglio ad adottare la disposiziona dell’ articolo XXI II, che stabilisce una riserva in fa¬ vore dei fratelli , e delle sorelle , annuncia essere il Tribunato di diverso parere. Opina il tribunato, che questa disposizione ristrin¬ ga troppo l’esercizio del diritto di proprietà; che dan¬ do un poco piu di estensione alla facoltà di dispor¬ re, lungi di infievolire ì legami di famiglia si rin¬ forzano anzi vieppiù per i riguardi e le considerazioni che ne risultano fra i parenti. Nel diritto statutario eransi adottate massime diverse che pure tendevano al fine istesso, quello cioè di conservare 1’ unione trifr i fratelli e le sorelle. Il Consiglio riforma la disposizione* ( 339 ) ■^5 Camhiamento per lof riseroa degli ascendenti. Il cittadino Bìgot-Preafneneu soggiiinge^ che il Tribunato propone egualmente di decidere, ohe in verun caso gli ascendenti non potranno avere meno della quota a loro riservata. Suppongasi, che un figlio lasci per eredi ascen¬ denti in ciascuna delle due linee paterna e materna, e fratelli, o sorelle, e che i suoi beni ammontino a 100,000, siti quali avesse fatte delle donazioni per L. 6o,ooo, per atti tra vivi, o testamentarj Se il defunto non avesse disposto delle L, 6o,coo, sarebbe toccata agli ascendenti la metà delle L. ioo,ooe. D’un altra parte egli non potè a loro riguardo di¬ sporre, che della metà di ciò, che loro fosse pervenuto 6 per conseguenza essi dovrebbero perdere L. 35 ,goo, Ciò nullameno se le L. 40,000, delle quali non dì- spose il defunto fossero state divise per metà fra gli ascendenti d’ una parte, ed i fratelli 0 sorelle dell’ altra, gli ascendenti non avrebbero, che L. 20,oOO. Il Tribunato osserva, che in questo caso gli ascen¬ denti devono pi’endere sui beni non dònati L. a5,GOO e che i fratelli, 0 le sorelle non hanno diritto, che alle rimanenti L. i 5 ,ooo. Quésta osservazione è giu¬ sta, e presenta una spiegazione utile.per l’esecuzione della regola stabilita in favore degli ascendenti. La disposizione è adottata ne’ tèrmini seguènti. •„ Le liberalità fatte per atti tra vivi, 0 per te- ,, stamento non potranno eccedere la metà de’ beni ,, se in mancanza di figli, il defunto lascia uno, o ,, più ascendenti, in ciascuna delle linee paterna tf ( 34 °) „ materna, eri i tre quarti se non lascia ascendcn- ti, che in unii linea. 3, I beni per tate modo riserv'ati a profitto degli 3, ascendenti, saranno da essi raccolti con quell’or- ,, dina, con cui la legge gli chiama a luccedere: essi ,, soli avranno diritto a quasta riscrv^a in tutti i ca- 3, SI, in cui una divisioMft in concorso con do’ col- 3 5 laterali non lasciasee loro quella quota de^ l>ent3 35 alla quale è fissata detta riservai Cambiarnefilo relativo td creditori del debitore* Il cittadino Bh^ot-^Préamenea continua, e dice, che il Tribunato dimanda la riforma della disposi¬ zione deirarticolo xxaiv, che autorizza i creditori del defunto a promuovere i loro diritti sui beni ricuperati a motivo della riduzione della donazione, I motivi del Tiibunato sono che il lìgi io a cui la legge accorda la riduzione non potrà farla se non se pagando i debiti del defunto posteriori alla donazione; dift l’^i* zione di liduzione è un diritto meramente personale, che questo diritto è reclamato dalFindividuo come figlio, non avuto riguardo alla qualità di erede che può assu¬ mere 0 no; che se fosse altrimenti, accaderebbe bene spesso, che l’azione di riduzione sarebbe illusoria* Altronde egli è indifTerente per icreditori del defunto posteriori alla donazione, che il figlio promuova o no il suo diritto di riduzione, mentre se egli non lo prò- Oiuove, i creditori hanno sempre salva la loro azione sui beni donati. La riduzione non deve dunque esiste* re per essi, ma soltanto per i figli* (340 Il cittadino Tronchet dice, che assente egli dalla seduta, in cui fu adottata la disposizione non accettata dal Tribunato, si trovò impossibilitato di combatterla. Egli crede cbe l’opinione del Tribunato sia conforme ai veri principi. L’ articolo suppone, che il figlio non ritirerà la pro(n'ia legittima se non se a profitto de’creditori po¬ steriori alla donazione. Quindi fu riconosciuto in massima che tutte le volte, che trattasi di eseguire una disposizione proibitiva, bisogna considerare il fin« por cui ella esiste- Se è per de’ motivi d’interesse jjubbìico, la proibizione à assoluta; ma se il fiae non è relativo, che agli interessi particolari, sarebbe un’ allontanarsi dallo scopo della legge; quando si dasse nn profitto a tutt’ altra persona cbe a quella a di etri favore la legge lo stabili. Per ben due volte si rispettò questa massima, primo nel titolo del matrimonio in cui distinguendo fra le formalità quelle che sono introdotte per ragioni di ordine pubblico da quelle che banno per oggetto r interesse dei padri, od alti'! individui non ‘ si permise che a queste sole persone di fare valere l’om- missione di quelle tali formalità; a nel titolo delle suc- cesdonì ove fu deciso che la collazione fosse vantaggiosa agli eredi soltanto e non ai creditori. Sarebbe dunque un contraddirsi, ouando si volesse obbligare il legittimario a dare ai creditori la porzione de’beni, che acquista per la riduzione: la riduzione allora sarebbe stabilita a van¬ taggio dei creditori. Non sarebbe più sicura la legittimila se questa po¬ tesse essere portata via da un creditore posteriore sul¬ la cosa alienata prima dell’ asistenza del suo credito. Egli deve imputare a se stesso il non avere saputo (34») oono^Rcrft la condixianf' del su.} deli-tare ed egli areva }>mo cerca la sua con- solazione, ed il mezzo di rassegnarsi «on minore^pena al fato comune, disponendo a suo ai bitrio de suo averi, è quello, nel quale la Parca comincia a jm- nacciarlo di troncare inesorabile lo stame della sua vita. Alcuni Ciureconsulti oppongono a queste > m dipendenza nell’esercizio del diritto di propiicta, dii clispoae pd tempo, in cui non vivrà più, non esercita un diritto naturale: che non liavvi propneL, se non «e nel possesso, clic finisce colla vita, clic trasmissione deMieni del possessore dopo la molte appartiene alla légge civile, il cui Oggetto si è di pre venire il disordine, ai quale sarebbe esposta la sode tà, se i suoi beni fossero allora la preda del primo occupante, e se fosse d' uopo dividerli fra tutti i mem. a della aooietà, siccome cosa divenuta a tutti comune Codesti giureconsulti pretendono > che 1 primitivo, e fondaTtientale della trasmissione de >c dopo la morte sia quello delle successioni i^?7t0St^ (S45) to) e ohe le 1’ «omo ha qualche potere di disporre pel tempo in cui non esisterà piùj è questo un bene¬ ficio della legge, la quale gli accorda così una parte Jel potere suo proprio, fissamio però i limiti , che egli non può oltrepassare, e le forme, alle quali è assoggettato. Essi pretendono in oltre che la trasmis¬ sione successiva delle proprietà non avrebbe potuto essere abb-andonata alla volontà dell’uomo, volontà, che non sempre sarebbe stata manifestata, ehé spesso è il ginoco delle passioni, che troppo mutabile di stia natura non sarebho stata bastante per istabìiire 1 o.(line generale voluto dalla conservai?,ione della società, e che la legge sola può calcolare sopra rego¬ le eque, e fìsse. Questo sistema è combattuto da altri pubblicisti, i quali Io riguardano come un atto capace di scuotere i fondamenti dell’ordine sociale atterrando i pdncipj sul diritto di proprietà. Pensano, che codesto diritto consista essenzialmente nell’uso che ciascuno può fare di ciò che gli appartiene e che se la sua disposi.done non deve avere luogo se non’ dopo la morte, non è però tnen vero che essa è fatta durante la sua vita; onde contrastandogli la libertà di disporre è un ri¬ durre la sua proprietà ad un semplice usufrutto. In mezzo a queste disGussioui, vi è un sentiero, che si può battere con sicurezza; e questo è la voce, che la natura ha fatto intendere a tutti i popoli, e che ha dettate quasi tutte le legislazioni. I vincoli di sangue, che uniscono le famiglie, sono form iti da’ .sentimenti di affezione, che la natura ha posti nel cuore de’ parenti, gli uni verso gli altri. L’e¬ nergia di questi saniimenti cresce in ragione della proe- ( 346 ) siraità della parentela, ed è portata al più alto grado^ ove ii tratti th genitori, e di figliuoli.. Non y’è per tanto alcun gaggio legislatore il quale noti ahbia considerati questi diversi gradi di alTeaione come il miglior ordine elie ad esso prcsentavasi per la trasmissione de’ beni. Ed ìn questa maniera la leg¬ ge civile per essere a questo riguardo perfetta, non ha da creare alcuna cosa; ed i legislatori non se ne^ sono allontanati se non quando barino sagrificato all interesse della loro potenza il vantaggio nmggiore, e la migliore organizzazione (lidie loro iàmiglìe. Quando. la legge non dee seguire che i moti dfilla natura, quando per la trasmissione de beni debbo consultare il cuore di ciascun membro della famiglia può riguardarsi per cosa ìnditTerente che la trasmis¬ sione de’ beni si faccia in virtù della volontà dell uomo, od in forza della autorità della legge. ^ Nulla ostante partendo da queste prime idee v è. un sicuro vantaggio lasciando agire fino ad un ceito grado la volontà dell’uomo. • La legge non potrebbe avere per oggetto che 1 ordine generale delle finrniglie, gli sguardi di essa non possono, fissarsi sopra ciascuna delle medesime, ne penetrare l’ interno, onde calcolare le risorse, la con-- dotta, i bisogni dì ciascuno de’ suoi membri, e rego¬ lare quanto meglio converrebbe alla sua prosperità.. ^ Sono qiieati altrettanti mezzi conservativi, proprj del solo padi-e di famiglia. Dunque la volontà dì esso sarà meglio adattata ai bisogni ed ai vantaggi paiti colari di sua famiglia. * Il vantaggio che la legge, può ritrarre lasciando agire la volontà del uomo, è troppo prezioso perQ.hè ( 347 ) essa lo trascuri; e qnirttli. ella non ha, altro da pre¬ vedere che gli ineonveniéiiti che potrebbero risultare dair avere , abbandonata, intieramente a questa volontà la sorte delle famiglie. Questa volontà può non essere stata manifestata, sia per negligenza, sia per l’incertezza dell’ultimo momento. Può in oltre essere degradata da ingiuste passioni. Ma o sia ctie il capo di famiglia, non abbia compiuta la sua missione, o sia che egli, abbia violati i suoi doveri e i sentimenti della natura, la legge non dovrà porsi al posto di lui, che per ripararne o le orais-sioni, o i torti che avesse potuto commettere. S.e la volontà none stata manifestata, la,legge non deve stalvilire una nuova regola. Essa nell’ordine delle successioni si conforma a quanto fanne i parenti, qu.andò seguono. i gradi naturali della loro affezione. Onde poi se . non esiste volontà dichiarata di colui che è morto, esiste'la-sua volontà presunta; e questa è quella che esercita il suo impero. Quando, codesta volontà è smentita dalla ragione, quando in vece dell'esercizio del più bel diritto della namra trovasi questo-, oltraggiato,.quando, in luogo di quel sentimento che porta a. conservare,, la volontà non-è stata dettata, che da un. sentimento, di distru¬ zione e di disorganizzazione, la legge , non, fa ancora che. svincolarla dalle passioni nocive, per conservar a questa volontà quanto ha di ragionevole. Essa non annichila le liberalità- eccessive, ma' soltanto le, riduce a certi; limiti. La volontà resta intatta in tutto, ciò che ha di: compatibile coll’ ordine pubblico. Cosi i proprietarj i più gelosi della loro indipen¬ denza non hanno nulla di che più desiderare. Essi à ( 34f^) non possono riguardarla romo alterata dalla legge ci¬ vile, 0 che questa supplisea alla loro volontà non ma¬ nifestata, stahilend.j l’ordine delle successioni, o che contenga questa volontà nei limiti della ragione, me¬ diante le regole tracciate intorno alle donazioni, ed ai testameriti. Vogliasi adunque, considerare la facoltà di dispor¬ re dei propri beni come un beneficio della legge, o vogliasi considerare corne 1 esercizio rlel diritto di proprietà, tutto è indifTei-eiife, juirehè la legge non sia contraria ai principi che si sono esposti. E se fos¬ se diversamente, se il legislatore diretto da mire po litiche avesse rigettato il piano disegnato dalla naturà per la trasmissione de’ beni, se la facoltà di disporre fosse rinchiusa in troppo stretti limiti, sarebbe un beffarsi degli uomini Ì1 sostenere che questa facolta COSI ridotta fosse ancora un beneficio, e che sotto l’impero d’una siffatta legge vi fosse un libero eser¬ cizio del diritto di proprietà. ^ ri' Ma per buona fortuna il sistema in cui la facolta di disporre ha tutta l’estensione, che comportano i sentimenti ed i doveri di famiglia; è quello appunto che meglio s’addetta a tutte le forme de’ governi, a meno che questi non siano assolutamente dispotici. In fatti quando le fiuniglie avranno im interesse politico perchè la di.'trihuzione de’ beni riceva delle modificazioni, questo interesse entrerà da un canto ne’ calcoli del padre di fàmiglia, e dall’altro la sua ambizione, o la sua vanità resteranno contenute dai doveri che la leggo non gli permetterà di trasgredire. La legge che dasse all’ambizione la facilità di sagri- ( 349 ) ficare questi doveri sarebbe distruttiva delle famiglie e non potrebbe essere buona sotto verun rapporto. È d uopo eziandio osservare che la legge civile la quale meno si allontana dalla legge naturale per que¬ sto stesso che essa è atta a piegarsi alle diverse for¬ ine di governo, è quella che meglio può fissare il di¬ ritto di proprietà, e preservarlo da ogni urto per par¬ te di rivoluzione. Laonde quando la facoltà di disporre rinserrata tra giusti confini, presenti vantaggi sì grandi non dobbiamo sorprenderci se poi trovisi consacrata quasi in tutte le legislazioni 29. Dlsposi&ioni gratuite fatte dai minori. Articolo. 904. Colui, che dispone del suo avere deve altresì essere giunto all’età, in cui possa avere la nflessione, e le cognizioni propine a diriggerlo. La legge non può a questo riguardo essere stabi¬ lita, che sopra presunzioni. Bisognava scegliere tra la presunzione che risulta dall emancipazione, e quella, che si può indurre da un dato numero di anni. Molti motivi si opponevano perchè questa pre¬ sunzione fosse tratta dalla emancipazione. Il padre, e la madre possono emancipare il loro figlio quando abbia compito il quindicesimo anno: si diede loro questo du'itto nella certezza, che la loro affezione continuerebbe a tenere d’occhio il figlio che non avesse ancora in un’età così tenera sufficiente eognizione per diriggere la propria condotta; egli è pure per questo motivo chp il minore che ha perduto i suoi genitori (35o) non pili'» ©psore emancipato prima dei dmcxftco aim.. Ma la facoltà di disporre è un atto della propria, ed indipendente dai genitori, o dai tutoli e disponente. La volontà non poteva essere presunU ragionevole riguardo a certi minori di < pii odici anni, e riguardo ad altri solamente ad anni dteciotto. Q^‘®“ sta volontà non sarebbe stata indtpenilente, se i mi¬ nori non avessero potuto esercitarla ebe dopo la loro ftmancipaxione fatta o dai propri genitoti, od a richie sta dei congiunti loro. Il timore clic il minore non facesse delle disposizioni contrarie al proprio interes¬ se sarelibe stato (lualclte volta un ostacolo all eman cipazione. Altronde nello stato attuale della civilizzazione un minore ha già ricevuto prima dell età di sedici anni un’ istruzione sufticiente ondo afFezionarsi ai prop-j doveri verso i suoi parenti. La volontà del minore che sia giunta al gedicesimo anno può avere acquista ta quella maturità che basti perchè egli sia, sotto questo rapporto, il padrone, non delia totalità del suo avere, ma soltanto della metà de’ beni de’ quali la legge permet te al maggiore di disporre. Ciò nullameno si fece una gius*'a distinzione fra e donazioni fra vivi e quelle per testamento. La pre¬ sunzione, che la disposizione fatta dal minore per il tempo, in cui più non esisterà fosse ragionevole non poteva applicarsi alle donazioni fra vivi colle quali il minore si spoglierebbe irrevocabilmente della 'sua pro¬ prietà. Ciò sarebbe contrario alla massima giusta per la quale egli non può fare nemmeno a titolo oneroso 1 alle nazione della minima parte de’suoi beni. Nelle dona¬ zioni fra vivi la legge presume, che il minore possa es- (35i) ■sere la vittima delle proprie passioni. Nelle disposi¬ zioni testamentarie ravvicinarsi della morte, bd an¬ che la vista della stessa non gli permetterà più di occuparsi^ se non se de’doveri di famigliaj ò di gra¬ titudine. 3o. Motivi decimiti po$*i alla faGolth ài disporre a titolo gratuito, lìopo avere stabilito queste massime preliminari sui caratteri d’una volontà cèrta e ragionevole, senza la quale non v’ha capacità di disporre, la legge pianta le regole, che sono il principale oggetto di questo ti¬ tolo del codice, regole che devono avere la più gran¬ de influenza sni costumi della nazione, e sulla felici¬ tà delle famiglie. Ella stabilisGe quale sarà la porzio¬ ne de’beni disponibile. Devesi senza dubbio presumere, che ciascuno se¬ guendo l’impulso de*propri affetti farà della fortu¬ na sua il riparto il più conveniente alla felicità del¬ la propria famiglia, ed ai diritti naturali de’ suoi eredi i più prossimi, e che questi affetti saranno an¬ che meno soggetti ad ingannarsi nel cuore di colui' che deve lasciare una posterità. Me nel tempo stesso, che fà legge ha una tale con¬ fidenza, ella deve prevedere esservi degli abusi insepa¬ rabili dalla debolezza, e dalle passioni umane e che vi sono de’doveri, de’quali ella non può in verun caso autorizzare la violazione. { 35 ^} 3i- hi ffjvofe {infichB^ Ragioni della risenta nftUfile* Artrolo 9 t 3. I p.irlrij eie madri die hanno dita resi¬ stenza nafarale non devono avere la liliertà di fare per¬ dere arbitrariamente l’esi^teir/:a eivile sotto im rapporto tanto eg^en/Jale, e se essi devono restare liberi nell’ eserrizio del loro diritto di projirietà, devono altresì adempiere i dovere eh e la paternità impose loro verso ì propri ffgb\ e verino la soeietà. Per fare conosrere adnnqiie ai padri di famiglio, i limiti oltre i quali si pofreldie presumere ehe abusasse¬ ro del loro diritto di proprietà maneando ai doveri di padre e di eittadino, li legare in ogni temoo e quid presso tutti i popnii rolti lia riserbato ai tìgbiioli sotto il titolo di legittima una certa quantità di beni de loro ascendenti. Presso i romani il diritto del digesto^ e de! codice, aveva ridotta la legittima de’ figliuoli al quarto de beni Essa fu accresciuta colla novella rfi che la fissò al terzo se vi fossero quattro figliuoli, o meno cIÌ quattro; e alla metà, se questi fossero cinque, o pm. La Francia distingueasi tra paesi di diritto scritto, e quelli di diritto statutari. In quasi tutti i paesi di diritto scritto, La legittima in linea retta e discendentale era la stessa, che quel¬ la stabilita dalla citata novellat I statuti erano a que¬ sto rignardf) dij^tinti in pareccliie classi. Gli uni adottavano o modificavano le regole del diritto scritto* (853) Gli altn, ed in questo numero eravi io statuto di Parigi, stabilivano specialmente una legittima. In quanto agli statuti, nei quali essa non era fis¬ sata, l’uso, 0 la giurisprudenza vi aveva ammesso le regole del diritto romano, o quelle dello statuto di Parigi, ad^ eccezione di alcune modificazioni, che si tiovavano in nn piccolo numero questi statuti. Quello di Parigi hssò la legittima alla metà della parte, che ogni figliuolo avrebbe avuta nella succes¬ sione de’ suoi genitori, e degli altri ascendenti se non avessero fatta alcuna disposizione tra vivi o testa- mentnria. Durante la rivoluzione, la legge 17 Nevoso an. 3 ( firt, ifi. ) aveva limitata al decimo de’ beni la fiicol- tà di disporre, essendovi eredi in linea retta. L.i legge 4 Gormile an. 8 ha renduto ai padri, ed alle madri una parte della loro antica lihertà. Code¬ sti legge ha permesse le liberalità, che non eccedes¬ sero la quarta parte de’beni in caso, che i testatori lasciascero meno di quattro figliuoli j la quinta parte se ne lasciassero quattro; e la sesta se ne lasciassero cinque, e cosi progressivamente. Nel fare il progetto di legge, che ora vi viene presentato, dovevansi esaminare i vantaggi e gli in¬ convenienti di ciascheduna di queste regole affine di riconoscere quella che fosse fondata sulla combina¬ zione la più giusta del diritto di disporre, e dei do¬ veri della paternità. A Roma entrava nel sistema del governo di un popolo guerriero, che i capi di faraiglia avessero un’ autorità assoluta senza temere che la natura ne fosse oltraggiata. Quando la cmlizzàzione si perfe- ( 354 ) iiionò*, e cìifì SI vollero modificare gl! antichi còstu-* sarebbe stato impossibile il regolarli, come si sarebbe fatto trattandosi dì una nuova istituzione, Non solo ogni padre intendeva di godere senza re¬ strizione del silo diritto (li proprietà, ma di piii egli era stato costituito legislatore dalla sua famiglia. Laonde il porre de* limiti al diritto di disporre, di¬ veniva un degradare questa suprema magistratura. Cosi per più di dodici secoli la legittima de* figli¬ uoli qualunque ne fosse il numero non fa portata oltre la quarta paite. Solamente al decadere dell* Impero Romano, i figliuoli ottennero a questo ti¬ tolo la terza parte de* beni se erano in numero di quattro o meno; che era Ìl caso più ordinario, cd ottennero la metà se erano in numero maggiore. Questa divisione aveva 1* inconveniente di dare de* risultati incoerenti. Se vi erano quattro fighuohb la leggittima era d* un dodicesimo per ciasrbeduno, mentre se ve ne erano cinque ciascheduna porzione di legittima era del decimo, Perlocchè la porzione, che deve essere maggiore, quando vi sono meno figlia trova va si più piccola. Tale rovesciamento dell* ordine naturale non era giustificato da vernn motivo. Lo statuto di Parigi li a posta una bilancia eguale tra il diritto di proprietà ed i doveri di famiglia. Gli autori di questa legge hanno giudicato, che i diritti ed i doveri de* padri, e delle madri sono sacri egual¬ mente; che sono egualmente fondamentali dell* ordine sociale, che formano tra loro un* equilibrio perfetto, c che se 1* uno non deve prevalere sull* altro, il cor¬ ri i (3 55) so delle liberalità deve ai-restarsi quando la metà de** beni è assorbita. I! sistema della legge parigina è di una esecuzio¬ ne assai semplice. Vi si trova sempre una giusta pro¬ porzione nel trattamento de’ figliuoli avu'to riguardo al 'loro numero, ed al diritto loro ereditario. Ma essa può spesso dare de’ risultati contrari a 'quelli, die si hanno dì mira. Vuoisi che chiascun figlio abbia una quota parte
  • , stata abolita durante la rivoluzione, nè dovevasi più pensare a mtabdirla;_ d che prova che certe leggi dipendono dai costumi, e dagli usi esistenti al tempo, in cui esse vengono sancite e che non sono che transitorie. questo prova pure, che egli è Tarile spiegare il motivo per cui tutto il regime dei beni aviti e degli acquistati, e della perpetuità delli stessi nelle fami- gi«, era sconosciuto ai romani, ed a coloro, eli» hanno conservata quella legislazione. ^ L ordì ne ^ pubblico e T interesse delle famiglie s aceordano in questo, ohe ciascuno sia mantenuto nel diritto di proprietà, d’onde risulta la libertà di disporre; ^ a meno che non vi siano coiisiderazioni si forti e_ SI positive da esigere a questo riguardo un- sacnncjo» Qnwto sentimento di piena libettà è quello eie fa prendere all’industria tutto il suo slancio, e a rende ardita ad affrontare tutti i pericoli. Un tale crede di non travagliare, che per se stesso, e non vede al¬ cun termine a suoi godimenti allorché è sicuro, che i prodotti del suo travaglio non saranno trasmessi che a coloro, i quali egli dichiarerà essere gli oggetti della sua affezione. L’interesse generale delle famiglie m un secolo, iu cui 1’ industria pone in moto il maggior numero degli uomini, è assai differente dall’ interesse di quelle famiglie casareccie, in mezzo alle quaH si formarono sono già più secoli gli statuti. Egli è evidente, che ciò, che ad essa oggi più impor¬ ta SI e, che i mezzi di prosperità vi si moltiplichino; e quando nel caso naturale delle affezioni i parenti più prossimi verrano preferiti essi intenderebbero ma- a4 ( 362 ) Ir i loro interesaij se gli riguardassero, come leii da questa libertà di cui debliono approfittare. Ma dair altra parte, qual ragione potrebbesi mai allegare per opporsi a cfuesto eserrixiu di diritto di proprietà? Non ha in questo genere alcuna proibi¬ zione, la quale non sia suscettibile di esser© elusa. Allorché si tratta di un diritto si prezioso, e che è esercitato da tanti secoli dalla maggior parte della ifiazioiie la legge che lo ahohsce sarebbe del numero di quelle che non potrebbero lungo tempo resistere alla pubblica opinione, NtfSsuno si farebbe il menomo scrupolo di violarlo; lo spirito di menzogna, e di fro¬ de si propagherebbe ampiamente negli atti; e cessane do il regno della legge la corruzione continuerebbe i suoi progressi. Si rispetterà la riserva fatta a favore degli ascen¬ denti, e deMiscendenti poiché essa ha per base, non soloi fientimenti presunti, ma ancoradoveri più sacri, e che sa¬ rebbe una specie di delitto Fin frangerli* Nè questi senti¬ menti nè questi doveri possono essere gli stessi pei collaterali, rispetto ai quali non vi sono che i doveri insieme uniti del sangue e delF amicizia. La legge di riserva per i collaterali non avrebbe per oggetto che ì parenti i quali si fossero esposti al¬ la dimenticanza od airanimavversione; e per questo stesso motivo si mostrano positivamente indegni del favore di cui si tratta. Finalmente gli abitanti de’paesi di diritto scritto oppongono agli usi introdotti da alcuni secoli nei presi di diritto statutario un’ esperienzaj che rimonta alla più ihnota antichità. (363) Essi e^^lno l’esempio di rruel popolo meTnoraLile, il quale fra tutti i popoli della terra ha meglio stu¬ diata, e perfe/ùonata la legislazione civile, e Vesso il medesimo giammai si parlò di stabilire una legit¬ tima fra collaterali. Finalmente danno per modello quell’ armonia, la quale nei paesi di diritto scritto rende le famiglie rispet¬ tabili. Ivi assai più di frequente che nè paesi di diritto statutario si presenta il quadro di quelle stir¬ pi patriarcali, in cui coloro ai quali la provvidenza ha concessa fortuna non ne godono che per bene di tutti quelli, che per i loro sentimenti degni si rendo¬ no d’ essere ammessi nel seno della famiglia. Nelle case di questi ricchi benefìci, lo sfortunato parente trova consolazione e soccorsi^ l’altro inco- raggimenti, e mezzi opportuni, e le figliuole stesse nate m angustia sanno di buon’ ora che in quelle case si economizza per preparare loro una buona dote. Quale differenza enorme fra i vantaggi che i parenti possono così durante la vita del benefattore cogliere dalle sue liberalità interamente indipendenti dalla legge, ed il prodotto di una modica riserva, del¬ la^ quale forse anche il più delle volte sarebbero privati? Non può sperarsi, sopra tutto in fatto di linea collaterale, di creare o di conservare quello spirito di famiglia, che tende a sostenerne tutti i inembri, a formarne dì essi un corpo, ed approssimarne i gradi, se non se provocando la henefirenza de’ parenti fra loro sin tanto che vivono j ed il solo mezzo di provocarla, si- è quello di lasciarli in una perfettissi¬ ma indipendenza secondo la natura del cuore umano^, (364) il se 11 ti mento (li benefirenza vi si estingue tosto che si alzi contro la minima idea di coazione, e questa idea non si accorda più con quella nobiltà con quel¬ la delicatezza, con quella purità di seutirnent. che animavano l’uomo iionefico. Egli cessa ® perchè non crede di più poterlo essere; e difFatti non vi è più cosa da donare a coloro, che lan il diritto di Poiehè la Francia ha la fortuna di avere conser¬ vato in una gran parte del sno territorio questo spirito di famiglia tanto neccessario alla prospenta comune, giianliamori dal rigettare un mezzo *' 6 ® de di rigenerazione di . nstnmi . È questo un fuo¬ co sacro,'' che bisogna mantenere ove esisto, e che bisogna accendere negli altri paesi ® gran bisogno della sua influenza, e che e il so o, che possa vivificarli. 34. Fa egli bisogno di eccezione in favore de’ fratellii e delle sorelle? Non era egli giusto fare un’ eccezione in favore de’fratelli, e delle sorelle di colui, che muore senz lasciare ne’ascendenti ne’ discendenti? Non si dovranno forse distinguere nella famig la quelli, che lo costituiscono più intimamente eg^i altri, quelli che si presumono essere vissuti sotto 0 stesso tetto, essere stati sottoposti airautontà c o stesso padre, tenere da lui un patrimonio c \e eg 1 desiderava di vedere diviso frà loro e che pc ^ più essi debbono alla sua economia , ed, ai travagli? (365) E (jtiftlo 631*61)116 il frstcllO) cìi6 p6tcss6 riguar¬ dare come un sacrificio della sua libertà la riserva di una quota modica, quale sarebbe un quarto de’ suoi beni ai suoi fratelli, alle sue sorelle, qualunque ne fosse il numero? Si può egli avere qualche vantaggio attribuendogli il diritto d) trasmettere tutto il suo patrimonio ad una famiglia estranea, nuocendo alla sua propria per quanto è in suo potere o di preferire uno de’fra¬ telli od una delle sorelle agli altri tutti? Il che sen¬ za dubbio sarebbe un eterna cagione di discordia fra colui, che avesse la preferenza, e quelli che si ri¬ guardassero come diseredati. Se egli è forza di convenire, che il legislatore deve impiegare tutti ì suoi sforzi per stringere possì¬ bilmente i vincoli di famiglia, deve egli lasciare la libertà a quelli, che la natura aveva tanto avvicinati insieme, di rompergli intìpramente? In parecchie altre parti del codice civile i fra— talli e le sorelle sono a cagione de’ rapporti intimi che uniscono posti in una classe a parte- Nell’ ordi¬ ne delle successioni si fanno concorrere cogli ascen¬ denti* I fratelli e le sorelle avranno per assicurare ai loro nipoti maschi, o femmine la porzione de’ beni di cui essi possono disporre Io stesso diritto che il pa¬ dre e la madre hanno riguardo ai figliuoli de’ loro figli. Finalmente sarà contrario agli usi ricevuti in una gran parte della Francia da parecchi secoli che qual¬ che quota del patrimonio non sia assicurata anche a fratelli ed alle sorelle. (366) Per die p'^jano questi moti'.n peT ristabilirò una riierva a favore de’fratelli e delle sorelle, con- siderarioni più forti vi si oppongono, ed hanno do vuto prevalere- La guida più siriira de’legislatori è l’esperienza. Non si è mai ammesso, nè in Roma, nè in Francia nè nei paesi di diritto scritto legittima alcuna in fa¬ vore de’ fratelli. Il fratello non poteva lamentarsi della disposizione, nella quale esso era stato dimen¬ ticato, fuoricliè in un solo caso, quello cioè in cui una persona turpe, turpU p^’sona, fosse costituita erede. Il reclamo, che il fratello in tale caso poteva fare di una porzione de’ beni, non era sotto il nome di legittima, che una vendetta dovuta alla famiglia, la quale aveva ricevuta dal testatore sì grande in giuria, . . Non di meno giammai il quadro dell amicizia ra^ terna non è stato più toccante che nei paesi in cui pienissima era la llJjertà di disporre* Se 5 come si è provato, cotui che doti deve sofFrirc alcuna violenza nelle sue dispo&ixiorìi di ultima vo lontà è molto più portato aptì atti di beneficcMa^ du¬ rante la sua vita, ciò si verifica soprattutto de fra¬ telli la cui reciproca assistenza è as^ai veroftiTnilej e elle può i?ìlliiire sulla loro vicendevole prospenta* Più la riserva, che si credesse opportuna in avo- re de^ fratelli, e delle sorelle, sarebbe modica^ onde meno potreblre essere di nn’utilità reale, meno do vrebbesi preferire ai grandi vantaggi che si può ri¬ promettersi da una piena libertà di disporre- Se gl imponessero in linea collaterale de doveri rigorosi di famiglia^ ciò dovrebbe essere a favore de ( 367 ) nipoti, i Giii genitori fossero morti, questi sono quelli che hanno il maggior bisogno d’appoggio ed è a lo¬ ro riguardo, che gli zìi tengono luogo d’ascendenti essendo alle cure, ed all’ autorità degli zìi interamen¬ te confidata la sorte di questa parte della famìglia. Non si potrebbe dunque limitarsi al solo riguardo de fiatelli, e delle sorelle, se si volesse stabilire in linea collaterale una riserva legale, eppure anche co¬ loro, che sono stati d’avviso di ammettere questa riserva non hanno pensato, che sì potesse estendere al di ii\ di questo grado senza attentare ingiustamen¬ te al diritto di proprietà. Certamente è nel corso della natura che i fratelli e le sorelle siano uniti con intimi nodi formati da un’educazione, e da una nascita comune. Ma l’ordi¬ ne sociale, che esige una riserva in linea retta non è interessato del pari, perchè va ne sia una a favor© de’ fratelli, e delle sorelle. Il padre ha contratto, non solo verso i suoi figli¬ uoli, ma ancora verso la società l’obbligazione di conservare ad essi i mezzi di sussistenza proporziona¬ ti alla sua fortuna. Questo dovere si trova adempito riguardo al fratelli, ed alle sorelle, poiché ciascuno ha la sua porzione de beni de’ comuni loro genitori. I figliuoli, che non hanno posterità hanno verso coloro, da cui ebbero la vita de’ doveri da adem¬ piere che nè i fratelli nè le sorelle potrebbero esi¬ gere vicendevolmente. Or dunque, essendosi lungo tempo bilanciati qu^ sti motivi in favore, e contro la riserva legale a pro¬ fitto de’ fratelli, e delle sorelle, è stato decise, di non istabilirla, che in linea retta, e tutte le volte. (368) che colui che muore non lascierà nè ascendenti, nè discendenti, le liberalità per atti tra vivi potranno esaurire la totalità de’ beni. 35. Vantaggio fatto al legittimario. (Articolo 910 *) Determinata cosi la quota parte disponibile bisognava regolare un punto, sul quale vi è sempre stata diversità di legislazione. Bisognava decidere se la quota disponibile po¬ tesse essere data tutta od in parte 0 per atto tra vivi 0 per testamento ai figliuoli od altri eredi dì colui, che ha disposto, senza che il donatario succedendo fosse obbligato di farne la collazione. Presso i romani, e nei paesi di diritto scritto, non vi è stata mai in questo proposito variazione alcuna. Sempre si è avuto il diritto di sciegliere fra gli eredi quelli ai quali si voleva fare vantaggio, o coll’istituzione di erede, od altrimenti. Gli statuti erano su questa materia differentissimi gli uni dagli altri. Alcuni permettevano ad uno de’ figliuoli d’essere nel tempo stesso donatario, legatario, ed erede, e non assicuravano agli altn rbe la legittima. Altri distinguevano la lìnea retta dalla collatera¬ le, e la qualità dì denatirio tr.i vivi da quella di legatarii. In questi ultimi statuti, nel numero de’ quali si trova quello di Parigi, la stessa persona non poteva essere , nè dona tona, nè legataria, nè erede in linea retta. Essa poteva essere in linea col¬ laterale donata ria , ed erede^ mai non poteva esser* erede, e legataria. ( 369 ) In altri non sì poteva essere donatario ed erede., sia in linea retta, sia in linea collaterale. Altri vietavano assolutamente di favorire l’erede presuntivo ed ordinavano la collav.ìone tanto in li¬ nea retta quanto in collaterale, quando pur anche si fosse fatta rinunzia. Non V era un’ esatto sistema dì éguaghanza fra gli eredi, fuorché quello degli statuti che li ohWiga- vano a confei'ire le donazioni, ancor quando ripudias¬ sero I eredità, e che non accordavano ad essi verun legato. Nella esclusiva opinione della facoltà, che avere sì possa di fare delle disposizioni a profitto degli ere¬ di si riguardano come di diritto eguali, e la legge in¬ teramente rimpiazza quel che muore non per contra¬ riare la sua presunta volontà, ma per eseguirla nella più giusta maniera. Comunque frattanto l’intenzione sembrasse quella di seguire le tracrie della natura, quante volte ciónca ostante non ci si allontanava? In quale modo avrebbe la natura accordato degli eguali diritti a coloro, che essa medesima tratta con tanta disuguaglianza? dove esistono quelle famiglie, i di cui individui abbiano avuta porzione che eguagli le loro forze fisiche, 1 intelligenza, i loro talenti, nel¬ le qnali famiglie qualcheduno d’ essi malgrado la miglior condotta non abbia provati de’ rovesci di for¬ tuna e nelle quali finalmente non sia qualch’ altro stato esposto ad infermità od altri mali d’ogni ge¬ nere? Questo quadro dell’ umanità, quanto è afflìggente in se stesso, altrettanto è pur troppo il più frequen- ( 370 ) tmente rerificatoi coiiviens a\'erlo perduto di vista, allorché freddamente e con aritmetici calcoli si fanno divisioni eguali fra quelli che hanno hisogni sì dif¬ ferenti. Il loro diritto naturale e quello d ottenere da colui al quale la provvidenza aflìdò i beni la parte pro¬ porzionata ai bisogni, e che fra essi, per quanto è possibile, stabilisca la bilancia della felicità. Egli è allora che , incessantemente occupandosi onde sìa mantenuta tale bilancia, il cajio di famiglia si abbandona ai più giusti, ed equi sentimenti di afTe- zione imparziale fra tutti i suoi eredi. Ma se la leg¬ ge gli impedisca di soccorrere l’ uno, se non può ìn- coraggire l’altro, se non gli è permesso di por rime¬ dio a quei mali di cui è testimonio, e por fine a del¬ le allìigenti ineguaglianze fra quelli che ei vorrebbe rendere egualmente felici, è allora che ei sente tutto il peso delle sue catene è allora eli ei maledice 1 er¬ rore delia legge, che si mise in di luì vece per non compiere veruno de’suoi doveri, e che ingannandosi sul voto della natura non istabili le sue presunzioni che su d’una chimerica eguaglianza, è allora final¬ mente che rimane afflitto della sua impotenza nel seno di sua famiglia, ove la sorte di ciascun indivi¬ duo fu preventivamente regolata dall’ interdizione contro lui fulminata, in forza della quale è spogliato del mezzo speciale di poter far valere la sua autorità, il di cui solo scopo è quello di stabilire e mantenere l’ordine ove ei non ha ftcoltà di fare del bene, no tampoco di prevenire il male. Potranno essi paragonarsi questi inconvenienti con quello che sembra aver fatta maggiore impressione (370 sullo Spinto di coloro olio vorebìjcT'o iotfirdlre il di¬ ritto di disporre a vontnggio dogli eredi presuntivi? Essi temono la vanità cV’ capi di fi.raigl'a, che favo¬ ri i-i dalla fortuna vorrebbero trasmetterla a quello che «ssi sceglierebbero a rappresentarli con distinzione» lagi'ificando gli altri. Non si è punto osservato ebe il numero dei ric- cbi è infinitamente piccolo, se si paragoni alla mas¬ sa prossochè generale di quelli, cbe vivendo con delle limitatissime facoltà sono li più esposti a ine¬ guaglianze ed a tutti i bisogni. Si è perduto di vista il padre che sotto un umi¬ le tetto non ha per patrimonio che un piccolo campo appena sufficiente all' alimento, ed all’ educazione della sua famiglia. Di già incurvato sotto il peso de¬ gli anni egli non potrebbe supplire ad un travaglio divenuto per lui troppo penoso se non impiegasse le braccia del maggiore tra i suoi figli, appena eh’ esso ne avesse la forza necessaria. Questo figlio laborioso comincia da quel momento ad essere l’appoggio di sua famiglia. Egli è al sudo¬ re della sua fronte che ì suoi fratelli dovranno i pri¬ mi soccorsi, mercè i quali essi potranno apprender© delle professioni d’ industria, cbe le sorelle dovran¬ no il piccolo capitale, frutto dell'economia cbe loro avranno procurato degli utili stabilimenti. Sì crederà ora che possa essere la vanità cbe de¬ termini questo ymdre di famiglia a dare qualche ri¬ compensa a quello fra suoi figli che si è sacrificato pel bene di tutti, e a conservare nelle sue mani per quanto la legge glielo permette quel podere sul qua- (372j le una nuova famiglia non potrebbe prosperare se fosse diviso in troppo pirtcole frazioni? L'Intenzione di quelli che si sono opposti alle dlspoalzioni in favore degl* eredi è senza dubbio lo¬ devole, ma egli è impossibile di non conoscere il lo¬ ro errore. Anche la legge del ^ Gprmlle anno 8 autorizzò le liberalità a favore dei frgH od altri legittimar] del disponente senza che esse fossero asioggettate a col¬ lazione purché non eccedano i limiti prescritti. Questa regola venne aegiiita. 36i jBeni ai quali si applica la facolta di disporre. ( Articolo 92 a, ) Per ben conoscere la quota di¬ sponibile e quella che è riservata ai figli od agli ascen¬ denti, era necessario da una parte P indicare i bent dei quali si può disporre, e dall’altra regolare il mo¬ do della riduzione che deve aver luogo quando le disposizioni eccedano il prescritto quantitativo. La facoltà di disporre non si cellcola già soltanto sui beni, che pagati i debiti, rimangono nella ere¬ dità , ma bisogna aggiungere a questi beni quelli ancora che il defunto lasciò in via di donazione fra vivi. Non si sarebbero fissati dei limiti alla libera facoltà di disporre quando non si avesse avuto ri¬ guardo ad ogni specie di disposizioni. Egli è senza dubbio del massimo interesse della società che le proprietà non rimangano incerta . Dalla loro stabilità dipende e la buona agricoltura od il relativo miglioramento. ( 373 ) Ma è diggià stato bastantemente provato che ia trasmissione d’una parte dei beni agli eredi in linea retta è uno de’fondamenti dell’ordine sociale. I ge¬ nitori, ed i figli hanno fra.loro de’ doveri che devo¬ no essere soddisfatti preferibilmente alle semplici libe- ralitàj l’adempimento di questi doveri è la tacita con¬ dizione sotto la quale codeste liberalità si sono potute fare ed accettare, e qualora avvenisse che le donazio¬ ni all’epoca della loro istituzione non eccedessero la quota parte disponibile , i donatarii non sarebbero perciò punto da preferire a degli eredi diretti , se ti tratti per i primi d’un puro beneficio, e pei secon¬ di d’ un necessario patrimonio. Qualora deteriorasse Io stato del donante non si potrebbe egualmente ascrìverlo a sJia cattiva volontà contro il donatario. Questi furono i motivi pei quali ?i credette in¬ dispensabile che venissero compresi nella massa dei beni, su cui si calcola la quota parte riserbata dal¬ la legge, quelli pur anco che fossero stati rilasciati mediante donazione fra vivi. Debhonsi pur comprendervi i beni la di cui pro¬ prietà fosse stata trasmessa ai figli nel caso di divor¬ zio: mentre non può giammai risultarne per essi un tal vantaggio, che privi gli altri figli della riserva legale. Non deve essere fatta alcuna deduzione in ragio¬ ne di diritto dei figli naturali, giacché questo diritto non si acquista prima della morte, ed è una parteci¬ pazione alla successione sotto il titolo di credito. ( 374 ) 37- Modo di riduzione. (Art. 922) Venendo cosi detemiinati i l>eni «uì r[nrtli Ì figli 0 gli ascendenti devono avere la jioraione che la leg¬ ge loro riserva conveniva prescrivere come questi eredi eserciteranno una tale ripresa, allorché i beni liberi dai dehiti, e prededotte lo donazioni, ed i legati, non bastassero a completare la quota riservata- Egli è evidente che questa reversione sui legati, o donazioni, non è ajnrfiissihile cne dalla parto di ccloro, in vantaggio de’ 9110li la legge ha limitata la facoltà di disporre proporzionatamente al diritto, die frattanto quali liberi Jall’ere- ( Articolo 91 3. ) So si esaminano sono nel caso d’insilili ■i.;nza di heiii did, le diqjosizioiii, che devono essere primieramen¬ te annullate, 0 ridotte, acciocché sia soddisfatta la quota riservata, non vi può essere alcun dubbio che la riduzione, 0 l’annullazione deve a bella prima ap¬ plicare ai legati. I beni lasciati in via di legato fanno parte dell’ eredità; gli eredi a beneficio de’quali havvi la riser¬ va hanno già acquistato il diritto per operazione di legge nel momento, in cui questa eredità è aperta.^ I legati non devono essere pagati, che dopo 1 estinzio¬ ne de’ debiti, e de’ pesi: la quota riservata dalla leg¬ ge è nel numero di questi pesi. ( 375 ) Riduzione de’ legati. (Articolo 916 .) Ciascun legatario, avendo eguali diritti a quei beni, che gli sono lasciati per legato, r eguaglianza vuole che la contribuzione sia fotta tra essi prò rata. Se nullaostante il testatore avesse dichiarato, che certi legati fossero pagati di preferenza ad altri, ì le¬ gatari in tale modo preferiti, avrebbero maggiore di¬ ritto degli altri, nè sarebbe eseguita la volontà del testatore se gli altri legati non fossero interamente esauriti onde compiere la legale riserva, prima che si possano ridurre od annullare i legati preferiti, ondo sia eseguita la volontà del testatore impedendo qua¬ lunque contesa si esige solo, die essa sia dichiarata in termini espressi- Z<).Riduzione delle donazioni fra 'Divi, ( Articolo qaS. ) Kestava prevedersi il caso, in cui fossero esauriti tutti i’beni della eredità lìberi da de¬ biti, e tutti i beni legati senza che fosse soddisfatta la riserva legale- Le donazioni fra vivi dovranno "allora del pari, che i legati, essere ridotte prò rata. Puossi dire, che per fissare la quantità riservata si fa entrare nel calcolo de’ beni, che vi sono soggetti il Valore di tutti ([nelli già destinati senza riguardo alle diverse epoche delle donazioni, perché ognuna di esse, e tutte insieme hanno contribuito ad assorbir* il Patrimonio. ( 576 ) Ma r più conforme ai principi che le donazioni lieno ridotte, rnminciando dalia p.in recente, e ter¬ minando progressivamente colle più lontano. DifTatti non sì è nelle prime donazioni sorpassata k misura prescritta, se i beni posteriormente donati sono bastanti, per supplire la riserva legale. Se la riduzione si estendesse sn tutte le donazioni, il do- nante avrebbe un mezzo tii rlvocare per intit.ro o medianti nuove donazioni quelle cbe avesse fatte p re ve n 11 va me n t e - D’aUrondej allorché si tratta di attaccaTe delle proprietàj che rimontano ad epoche tanto lontane^ r ordine pnbhHco o intercfisato acciocché sia unta preferibilmente la più antica proprietJl. E ciò e appunto ove è fondata la massima.' 6 e . impegnata egualmente tanto a non distniggere i ^ di proprietà de’doiiatarj quanto a pagare i ere i ori. E tc gli eredi non si pic.caéscro di delicatezza, non sarebbe lor più facile di t7an6Ìggere di soppiatto dei creditori coi donatari die non cercherebbero, che di mantenersi nella loro proprietà? L'azione ridi’ erede contro il donatario, e contro i beni donati che sono l’oggetto di tale regresso so no estranei dd pari all’eredità. H titolo col quale r erede promuove questa azione ha I origine dal momento della donazione. Si presume che essa sia fatta sotto condizione all’erede di tale regie nel caso, in cui la riserva non fosse eseguita. ( Articolo 929, 93 o. ) È in conseguenza di tale prin itiva condizione di regresso, che 1 erede lip de i beni senza carico di debiti od ipoteche cont ' dal donatario. È pel motivo stesso che ^ azione i tidnzìone, 0 rivendicazione contro i terzi possesso degli immobili facenti parte della donazione, ed alle ( 379 ) snti dal doiiatario può essere promossa dall’ered» nella maniera stessa, e collo stesso ordine come si promoverebbe contro il donatario medesimo. Conviene adunque considerare-queirerede, che eser¬ cita il regresso contro un donatario fra vivi come co¬ lui che avesse raccolti i beni al. momento stesso del- la donazione- Se si dovesse ammettere in modo assoluto, che un erede non può raccogliere a titolo gratuito i beni di colui, che ha de’debiti, senza prima averli pagati, converrebbe dire, che qualunque donazione fra vivi potrebbe essere rivocata in forza di debiti, che il donante avesse posteriormente formati. Ciò è quello, che non fi.x mai ammesso in veruna legislazione. È ben da dolersi che le idee della morale sieno qui in op¬ posizione con principi, che sarebbe più pericoloso il violare. Essi sono quelli sul diritto di proprietà, non solo del figlio, e dell’ ascendente ma bensì degli altri interessati. Di modo che volendo perfezionare la mo¬ rale in un rapporto, si farebbe nascere la corruzione in t.anti altri. estuatto — .rxKr. II TRlPL'ff'TO Tir ITO ME DELLA. DEI, P APPORTO r.ATTO AL TRIBLE*.'* n, .EO..L.ZION. ..AL ..B ' m LB.OB.P... «TO- VI ML COD.OE OBB BOB^EaBB LE OOKAilOB. L SEDUTA DEL 9. FIORILE ANNO a- 4.3. Riflemom mila facoltà di disporre a laolo gratuito. T p. I BI NI il «lirittu di tia&nietterla volontaria ^ " * Qnsle oggetto potrebbe eoritnre fra tutti ■ ul ipaggior intere.»? Cu,.ol,e.luuo lia <1..’!='" G qualclie speranza di possederne. bene- Tutti brafnano eli potere esercitare ‘T"**' _ . freeoE. vet.o „i,o.,i. Ce fotu,.a„o uu W?- loro affezioni. Nessuno e stranieio . q ^ attareato all’ impero che gli nomini vo ero si sulle loro propr'età sottoponendosi essi alla pnbhliea autorità. ^ . Ciò che spp^i^ilmciit(* occupò hi ^ ^ • i sbitori fu la materia delle disposizioni a S tuitoj diflatti il diritto civile di ogni nazione ( S8i) regolare tale tra»mi?sione, poirh^ terminando eoli*no- mo la proprietà reale, 1’esecuzione della sua volontà non può essere garantita, se non se dalla protezione della società. Profittò della teoria de’ romani porzione della Francia, e l’altra aveva ì suoi statuti. Ma, e nell! paesi di diritto scritto, ed in quelli statutari vi era una giurispnidertza ìnterpretntiva. E questa non era sempre uniforme, nè nel paese, nè nello stesso tribunale, Le tre prandi ordinanze del cancelliere d’ Agnes- seau sulle donazioni, sui testamenti, e sulle aosti-u- zioni avevano tolte delle grandi difficoltà, ma le co¬ gnizioni, e lo z^lo di questo grand’uomo non aveva¬ no potuto togliere che una parte del male. Oltre gli ostacoli dipendenti dalla natura del ro- Terno non vi era lusinga per credere die una parte della nazione rinunciasse alle proprie leggi. Uno sforzo generale poteva solo superare tanti, e sì grandi ostacoli. Oggidì la nazione non ha che una volontà sola. Se qualcuno di noi non jjuò scordarsi il -paese, cbe gli confidò la tnte-la dei propri! interessi in que¬ sto consesso, si sa almeno, cbe non sono gli usi par¬ ticolari, che egli deve per istituto difendere. Io debbo adunque annunziarvi, o tribuni, il pro- ge.tto di legge, di cui la vostra sezione di legislazione m’ incaricò di informarvi, se questa legge è destinata a divenire il comune patrimonio della nazione non potrà mai essere considerata come il trionfo d’una parte della Francia sull’ altra. (38a) Si può dare, o rirevrm tanto per donazione tra tIvì (pmnto per tesiaifliiiito, semprecUè non o Me ^ifdi cosa mai si potrà egli disporre? Della por¬ zione de* beni disponibili‘ 44. Razioni per dare ai padri, eà alle madri la facoltà di disporre fra* loro figliuoli. Risuonò di già da questa trll)iina tutto c«o, eh# ragione, giustizia, natura, ed affetti potevano .sparar. *u sì importante argomento, , , • Tribuni, otteneste un gran trionfo alloro 1 8i zionò là legge del 4. Gerrnilc anno B. Solleiinemente si riconobbe allora in massima elle essere doveva permesso ai genitori eh d’una parto do’loro beni anche a beneficio figlio. * - Avrò io forse bisogno di rammeTiioranic i p pali motivi? ^ Se i figli d’un istesso padre lianiio tutti un dm - to eguale al suo affetto deve egualmente la paté autorità avere il diritto di distribuire delle compente La differenza, che può alle volte esservi fra sogni, e le forze dentigli esige, ‘’h'* d buon padre famiglia abbia una sufficiente facoltà di liordinare ineguaglianze della natnra. . • Finalmente conviene che la nostra legis azio prenda qualche confidenza nel sentimento il più- fra tutti, cioè quello del paterno affetto. Ricordiamoci, che non vi era quasi verun paese in Francia, in cui un padre non potesse accordare de (383) vantaggi a3 un figlio anche in quella porzione de’ Leni die si chiamano propri! ossia aviti. Alcuni partigiani dello statuto di Parigi, che cre¬ devano die la legge scritta avesse «tahilito il dispo¬ tismo nelle famiglie , con entusiatìmo parlano degli 3n ti olii usi - nihilej il progetto di legge ci sembra obh.a roko nel tegrio. Le liberalifcì sia per atto tra vivi sia per testa- ,, mento non potrnivio eeoedcre la metà de beni < i „ quello» che d.n.one, se alla sua morte m non la- „ soia, die un figlio legitt mo; il terzo se_ ne lascia „ due, *0 ne lascia tre od un numero maggiore la so • ,, quarta parte. 46. Limiti delia facoltà di disporre a pregiudi¬ zio degli ascendenti. (Articolo 9 t 5 . ) In mancanzi di figli gl* asce denti che auocederaiino con forme mente al titolo s mccessioni potranno essi venire esclusi in orz qualche disposizione? Sarebbe ben infelice dii avesse bisogno d ess^ obbligato (bilia legge, onde lasciare adì autori sua esistenza delle prove di afTetto filiale. Ma se mi figlio si fosse lasciato trasportare r a in simile eccesso d’ ingr itìtudine, trascurando doveri na turali, e civili, 0 se n(jn prevedendo lo stravolgimer to del corso comune ddh natura disponesse di tutte le sue facoltà, la legge veglia anche per gli ascen- ( 555 ) tìpntì, fissa stahilisce psr loro una riserva, questa è d’ un quarto per ogni linea. Conviene ben rimavrare che il progetto non par¬ la che eli quelli ascendenti, che avrebbero luogo a succedere nell’ ordine legittimo. Se si trattasse adunque dell’avolo, e cho (juesti avesse de’fratelli, 0 delle sore’le o loro discendenti, in questo caso l’avolo, non succedendo in ordine legirtimo, non può dii-elfire riserva alcuna, ed in tale caso il tutto sa¬ rebbe dispoiàbile. 47 - Facoltà illimitata dì di.^norre in ^pregiudizio de’ coliate ! 31 ii. ( Articolo qi 5 . ) Colui, che non lascia nè discen¬ denti nè ascendenti avrà egli l’illimitata facoltà di di'!porre della totalità de’ suoi beni, tanto per do- nasiane tra vivi quanto per te.vtamento? Noi diremmo che la facoltà di trasmettere è pu¬ ramente di diritto civile. Potrebbesi trovare qualche differenza fra la tra¬ smissione por atto tra vivi, e la trasmissione per testamento. Colui che di presente si spoglia sotto qualunque rapporto pare, che usi d’ un diritto più esteso di quello, che non dispone che per un tempo, in cui più non esisterà. Ma è di troppo poco momento questa distinzione e noi amiamo meglio convenire che l’uomo in socie¬ tà non può avere che d Ila società stessa W diritto di trasmettere ì suoi beni a titolo gratuito anche per donazione fra vivi. (386) Ciò rlie nei dobbiamo esaminare, egli è dunque di sapere se è consentaneo alla forma del nostro go- rcrno ai nostri costumi al carattere nazionale ai veri intci*eisi deir uomo, a quelli delle famiglie che colui che non ha nè figli, nè ascendenti sU arbitro asso¬ luto delle sue dispoBÌzinni o se si debba stabilire una riserva ptrr i cullaieralis Alla vostra sezione adunque sembrò che la facol¬ tà illimitata non ferisca punto T interesse nazionale. Presso una possente nazime, possono trovarsi m «na sola mano le maggiori proprietà, senza che nascano inconi-eiiieiiti. JL’agricoltura medesima non può trovare i suoi più gmiidi Bviluppi, che dai travagli de’grandi pro¬ prietà rj , Piace all’ nomo l’ illimitata facoltà dì disporre. Verun diritto non è meglio appropriato alla sua dignità. Verun altro non può maggiormente eccitare la sua emulazioue. 48. Sarà egli duopo limitare la facoltà dì dispor¬ re in pregiudizio delli fratelli e delle sorelle. Si erano talmente migliorate le idee su tale pun- toj erano divenuti si pesanti le catene addossateci dalla legge 17 Nevoso, che non si difendeva più il sistema generalmente restrittivo. Si reclamava solo una eccezione. Questa era in favore de’ fratelli, e delle sorelle. È si stretto il legame clic unisce li fratelli e le sorelle! È si interessante di non indeboUrlo! ( 387 ) É sì utile censervare lo spirito dì famiglia. Oh! Quanto sarehbe affli gente il vedere degli estranei cliiamatl a perrepìre P intiero patrimoniQj una parte del quale fosse per essere s'i neccessaria per la sussistenza di un indigente fratello! Onde ottenere questa riserva per i fratelli e so¬ relle si sarehbe aceoiisentito a distinguerli dai nipo¬ ti} si sarehbe arconsentito che la riserva non po¬ tesse fiserritarsi che sulla successione, e cbe le do¬ nazioni fra vivi fossero mai sempre rispettate. Queste idee dovevano naturalmente trovare un potente accesso nè cuori generosi. Ma considerazioni di mi ordine superiore, dovet¬ tero vincerla. E prima d’ ogni cosa, rimontando alla origine del diritto di legittima ossia di riserva fu forza di convenire , che non v’ è altro rapporto sacro, che quello fra i tigli, e gli ascendenti, e fra gli ascen¬ denti, ed i figli. I figli sono tutti della medesima famiglia rispetto al loro genitore, ma ciascuno de’ figli forma in se¬ guito una famiglia particolare. Esaminiamo ancora ciò, che meglio può conser¬ vare il legame di famiglia. Un dii'itto acquistato può spegnere, o sbandire r affezione. Nel sistema di libertà illimitata il dovere sarà unito air interesse. Non è egli giusto, che l’uomo sia assicurato di ricevere de’ riguardi da quelli, che sono destinati a succedergli. (3«8 J Corifii!tjaniw<^ Ppsperi^nza, coloro rTie sono assK curati di diritto irdipcr)dent''Tncnte dalla volontà si disperi Fa no ben ip'^sao da qiif'i riguardi^ rbe meri¬ tare dovrebbe qu'*IP nomo, die essi già conoscono piuttosto rome debitore\ olio rome loro benefattore- Che sìa adunque tutto conc^'ssa alla benevolenza, e la b^nefi^'^nza arrorderà ogni rosa. Si disse o!ìr la vecrbiaia sarebbe ri mi ita, e qnaP che volta anche serhttta; Ma sempre alrneno essa vei- rà consolata^ giammai non siirà ahbanrionata. Chi mai fra noi puft ignorare, che il piu delle yelfe mi TiOTTio, che non ha fìgM rerebi i suoi eredi nella sua propria famiglia: che fino nella veerhiaja senza tnsrnnre veruno rlfP suoi fratelli-» 0 soielie egli non ad iorrhj j del frat'dlo, o della sorella per trarne Ofiore ed appo^rscin nella sua età cariente? Il piu naturale des’o delPuomo è quello di sopravvi¬ vere a se stesso* cioà di lasciare le traccie del tuo nome, de^suoi travagli, Non è già fra gli estranei che egli vada cercando tali successori, o se quali he volta cià arcade non de¬ ve il legislatore aver riguardo a delle BCCezioni rare che possono pure essere legittime. La legge non accorderà la illimitata facoltà di di- «porre in linea collater le, acciocché le famiglie sta-, no spogliate, il che non sarà nè il suo scopo, nè il tuo desiderio. Sarà dunque per p>rovocare lo spoglio de’ figli, che la legge accorda ai genitori una quota dispo¬ nibile? La legge che giudica il cuore umano, vttole^ che il rispetto, l’affezione, ed i riguardi degli eredi prò- ( 389 ) siintlvì facciano obbliare al congiunto proprietario ciò, che gli è permesso di donare ad altri. I partigiani della restrizione dovevano convenire, che almeno non si potrebbe molestare la disposizion* tra vivi, che era libet'a anche per i beni a^lti. Essi non potevano sconvenire del pari, che do* collaterali, non potessero impugnare alcun atto d’a¬ lienazione, sia con riserva d'usufrutto) sia a carico di rendita v'talizia. Essi adunque non intendevano di restringere, che la facoltà di testare. Ma cosa succederebbe allora? Voi porreste l’uo¬ mo alle prese con se stesso. Ei vorrebbe sempre di¬ sporre de de sue facoltà. Voi lo obblighereste ad in¬ discrete transazioni, lo sforzerete a fare de’ contratti vitalizi, oppure gli imporeste la legge di fare delle donazioni fra vivi, dì cui in seguito si pentirebbe, finalmente. Voi stabilireste delle liti in ogni suc- ces.«iorie. Lasciate adunque lasciate un’ assoluta libertà ; r uomo, che travaglia sappia che potrà disporre del¬ la sua fortuna; l’uomo, che si procurò de’mezzi sia assicurato di trovare delle consolazioni, l’uomo, che con esce il valore delle affezioni non tema d’es¬ sere avvicinato, che dal solo interesse; colui eh© vuole succedere, sappia meritarselo. Lasciate dunque un libero corso agli affetti, l’uomo vivendo possa fare quelle transazioni che gli convengono; egli non abbia dinnanzi agli occh} un erede necessario, che gli impt'overi la lunga sua esistenza; non sia l’uo¬ mo esposto nel corso della sua vita a fare degli atti fittizii, 0 temerarj; ma dopo la sua morte non si (Sgo) TVb insor^fTs ima loUa scandalosa fra l’arcfle le- gittiiiio, e .jnello. -lì l'olonti; nu te.^tamento in fin. po sa tatto ro-okire. DicU miator, et erlt lex: pa¬ role, che tr.i,inesie cì f-irono dal popolo re, © eh. ci richiirnano a tutta la nostra gran-lczza. ^ Ecco o trihmii, n mtretto de’motivi consolidati dall'opinione di tutti i moTnhri dalla vostra iczion. di logiJazione in favore della libertà illimitata in linea collaterale, die è una base del progetto, è cb* produrrà al governo la l>enedizione del popolo fran cese* Della ridiizion$* Non avrà dunque luogo la liTnifciizionej se n ^ nel caso, in cui l’autore della dUposìzione lasci d.' diàcend.nti, od ascendenti. ^ La legge stabilisce una riserva per essi, tutto i resto è disponibile. _ ^ Può essere lasciata la quota disponibile ad uu estraneo, o a dei legittimarii. 5 o. Vantaggio fatto al legittimarlo • Le disposizioni in favore dì un legittimario sono generalmente soggette a collazione in ciò, che ecce¬ de la quota disponibile. ( Articolo 919. ) La disposizione viene dispensata dalla collazione, alior.diè fu fatta espressamente a titolo di prelegato, 0 di antiparte. Se i termini non sono precisamente espressi colle parole delia legge dovrassi sempre avere per dichia- (Sgi) rata la volontà! Questa volontà d(*vesì leg^cfere nella stessa disposizionej essa può espi'iinerai in un atto po¬ steriore, semprecchè questo abbia la ibrina di una disposizione 5 i. IUccesso ni momenio dell’ apertura dell’eredità.. Determinazione della riserva. ^ (Articolo gno.) Conveniva ben prevedere il caso di eccesso nelle disposizioni, tanto perchè Vuorao potrei,bo mn contono,'d nei libiti logge, quanto anche perchè potrebbe, sog,.i,„ la dispoddono «opri,- venire nn piu gran numero di eredi necessarj. Lo stato delle cose non può regolarsi, die alP apertura deir eredità! Nessuno ha la facoltà di contrastare la disposizione di un uomo che vìve. Un uomo dispose . . . . d lascia de’ discen¬ denti, 0 degli ascendenti .... si calcola ram¬ mentare netto dai beni di cui non dispose . . , si aggiunge al valore di quelli di cui ha disposto , se la riserva non si trova nell’ eredità, la disposizio¬ ne non è giammai del tutto annullata. Non si dispu¬ terà piò sulle antiche regole della preterizione; solo avrà luogo la riduzione. 5 a. Ordine di riduzione. (Articolo gs.S. ) Se vi sono disposizioni testamen¬ tarie, e fra vivi, la riduzione si fa prelativamente sulle disposizioni testamentarie. ( Articolo 9a6-ga7. ) Tutte le disposiaioni testa¬ mentarie si riducono proporzionatamente, e senza di-r (Sga) «tinzione fra i legati universali, ed i legati particolari a meno che il testatore ab'>ia egli stesso indicato r ordine della riduzione. Non si parlerà più di fal¬ cidia. ( Articolo 92.3. ) Se le diaposi/.i'ni testamentarie sono esaurite si agisce sulle aoria/imi fra vivi, cominciando sempre dall* ultim i così gradatamente lino alla prima, ciò quanto richiede il rispetto per i diritti ac- quisitl. 53, Detrasìone sui h^ni restati nelle mani del Jorìuiiirlo* 0 gli oggetti donati sono ancora nelle mani del donatario, oppure egli li ha alienati. Se sono nelle sue mani, egli rimette in natura il di pid della quota parte disponibile a menocbè non si tratti di un'erede necessario , t* che la successio¬ ne contenga lieni di una natura medesima. (Articolo 924.) In questo ultimo caso egli nUcne sui beni donati il valore della porzione, che gli ri viene ne’ beni non diópoiiibili. 54 - Quid se essi sono stati alienati? n donatario ha egli alienati i beni donati? ( Articolo 930. ) Gli eredi devono alla prima escu¬ tere i suoi beni personali, ma se è inutile, od insuT^ ficiente il regresso gli eredi possono agire contro terzi datentori. Di che mai potrebbero querelarsi i terval' ( 393 ) Non e che a loro soli, olle dovrebbero incolpare ! eventiìalita d un’ edizione che avrebbero dovuta prevedere, ed alla quale si earebbaro esposti volon*- tariamente- 55 . A chi spetti di domandare la riduzione? (Articolo qar,) Potrebbe sembrar superfluo lo de- cidere da chi soltanto può essere chiesta la ridu¬ zione. Abbastanza dalla natura delle cose risulta che essa non potrà giammai esserlo che da quelli a pro¬ fitto de^qiiali la legge dà la riserva. Dunque essa non fa riserva che per i figli legittimi, e por gli ascendenti. 56 . J1 figlio illegittimo può egli dimandare la riduzione? I figli tifi tu Tali non potranno dutiq-ue reclamare egn al niente la riduKÌone delle donazioni tra vivi? Non mai; la legge stabilisce la riserva per i figli legittimi: qui de uno dicit, de altero negai. Per verità il titslo delle successioni vuole, che U diritto del figlio naturale sui beni de’ suoi genitori morti sìa d’una quantità che varia secondo la qualità degli eredi presunti. Ma questo diritto non si riferisce che aireredità. I figli naturali non possono dunque farlo valere che sull’eredità tal quale si trova. Ora i beni donati non cono punto dolP eredità. 3 ,^ ( 394 ) 67. Quid degli aventì-^ausa, donatarj^ legatarj? (Artìrolo 921.) La riduzione potrà essere reclama¬ ta da tutti gli aventi causa da quelli, a profitto de quali la legge lece riserva. I doiiaurj posteriori ed i Icgatiirj non possono tur¬ bare i possessori che bau no un titolo anteriore. 58 . Quid dei creditori? (Articolo 921.) Cosa si dovrà dire del li creditori posteriori del deiiuito? Safannu qiiesti ainincJSii a ic clamare immediatamente la rtdiiziune? 1 beni donati er-no fuori del patrimonio del loro debitore alloichn ee^i coritrattarono con Ini; essi non pobsono dunque esercitare alcun reclamo contro i de tenturi ui qtièsti fete^Si beni. Ma se I4 liduzione è [irurnossa da quelli a profitto de’quali U Icggt^ la la rj^eiva, questi ultimi saraiina obbligali a pagare i di^biti posteriori alla donazione? JNoj C&&Ì non vengono come eredij lìi considerano tinicameiita come condouatarj. Egli è allora j che con una beila finzione Ja legge operando ciò, che la na¬ tura èoJa avrebbe dovuto inspirarej suppone che con un atto stesso l’autore delia disposizione stato giunto verso tutti quelli ebe avevano un diritto alla sua tenerezza, I creditori non ìianna diritto^ che sulla successio¬ ne; essi non poeiono promuvere, che le azioni delia successione. L* azione diretta di riduzione è negata ai creditofi, ma elia non è negata se non se perchè non trovasi nella eredità, giacrliè ge stasse nella eredità non si potrelihe loro negare Se i creditori non possono promuovere indiret¬ tamente Vazione di ■•ido'/.ione. essi non potranno del pari appi'’idittarne indirettamente. Lforo noi* risgnar— da in venni modo il diritto fVonde deriva la.rid..,rio¬ ne; egli deriva da lina qualità, che niente ha di,co¬ mune con essi, nè fiimlmente la riduzione può rifo- lirsi a’ beni che mai formarono nè il loro pegno uè la spei'anza ìnro- Con maggiore ragione adunque il progetto di legge esclude i creditori da ogni partecipazione tanto diretta che indiretta, a sceraamento della dena- yionc. 59. Riduzione d’un ztsufrutto- (Articolo 917.) Rispetto agli eredi in linea retta, 1 a legge prende le più sagge precauzioni per la con¬ servazione della riserva.. Ma non vuole già essa che sotto pretesto di ritro¬ varla possine gli eredi alterare delle disposizioni det¬ tate dalla benevolenza, oppure dalle convenienze. Se si tratta dunque di una disposizione die cada su nn’usufrutto 0 su una rendita vitalizia gli eredi non avranno il diritto di non riconoscerla per quel solo motivo che amerebbero meglio di abbandonare la pro¬ prietà della quota disponibile. Un preliminare necessario si è quello che venga provato che la liberalità ecceda la quota disponibile. (Sqó) 6o. Alienazione a fondo perduto a profitto del Icgittiméirio in linea retta. (Artìcolo 918 ) Era cosa degna del legislatore il pronunciale sul rlestiuo delle alienazioni fatto ad un» dei legittimarii in linea retta, col peso di una rendita vitàlizia, od a fondo [)erduto, 0 con riserva di nsu frutto. Aniudl.ire le alienazioni larebhe attentare a a libertà naturale. Mantenere indistintamente tutte le claiisule di ane- •tl atti sarebbe compromettere, rovinare anche gli al tri legittimar], all’ombra di un atto che infine no sarebbe il più dell, volte che una reale donazione. Si distingueranno due cose, la tiasmissione del a proprietà, ed il suo valore. Niente pnù impedire che la proprietà resti a quel¬ lo die V acquistò. Ma il valore della proprietà sarà conteggiato quota disponibile de* beni senza riguardo alle pensio ni già pagate; ed il dì più sì conferirà in massa. Ogni interesse si concilia con qii.Bto mezzo ter¬ mine. 61. Quid in linea collaterale. (Articolo 916.) 1 legittimar] in linea collaterale non potevano entrare per nulla in tale previdenza della legge. Non vi è riserva per essi: iu qual modo potrebbero essi venire ad impugnare alienazioni, che non li privano di alcun acquisito diritto? Se vi à un (^ 97 ) .«de teitamenterio, i collaterali .ono totalmente e- SCUSI, Se dal ■eilen/io de’loro parenti sono chiamati a egittima successione, non potrebbero distruggere un atto di cui diverrebbero garanti come se fossero credi tf*stainentarj. Nulla di meno i tribunali ebbero tanto ad occu- pam fi tal borta di rpelami. che il progetto credette overe dichiarare che in verim caso, ì legittimar] in lu.ea collaterale non potranno formare veruna ricerca per causa di alienazioni fatte sia col peso di rendi- ' ta ìzia, sia fondo perduto, o con riserva di usa- irutto. Egli è così che il progetto ci dà delle precise re¬ gole sulla natura delle disposizioni a titolo gratuito sulle «ccezioni, e sulle limitizionr che fa d’uopo di mettere alla capacità di disporre, e ricevere sulla qualità di quelli ai quali è dovuta una riserva sul¬ la quota delle riserve, e sulla teoria delle rida- zioni* Il progetto passa poi ad occuparsi delle forma dell® disposizioni. estuatto BEI. mscoBSo pnorri'NziATo t^ai- stc. ...no BEOU on.^Toi» he. — .ttolo bel codice civile .ntitol^to: belle donazioni er.a vivi, e dei jestament SEDUTA DEL i 3 . FIORILE ANNO a. CTTTADIKI LEGISLATORI 6 ì2 . Os,m,izioni sull’rlUnshnt dell» disposizioni gratuite. Eccoci e premontarvi il voto Jd tribnn^ .tj ptosctto della IclEC. '>■' libro terzo del codice civile^ tra v'wi éd ai t^staminti'^ ^ Il potere, che maggiormente lusinga «omo suoi ultimi momenti, ed anche dumnte il 'J la sua vita, è quello certamente di disporre e beni a norma delle »ue affezioni. Questo è un iso- gno per il suo cuore, come è un diritto inerente a la proprietà. . , La legge che regola 1 ’ «so delle proprietà non puà senza un rigore, che la natura riprova, e tnt to rapire questo diritto al cittadino, ma può senza un’ impolitica indiicrezione lasciarg i una indennità libertà, (399) Nel voler* coreggere ì rUfetti della nostra antica Ìegisla?.ione su tale rapporto, si cadde in gravi er¬ toli, di cui se ne sono sentite le conseguenze. Si era troppo incatenata la volontà dell’uomo, ed era stato assoggettato a delle ben meschine corahina- zioni. Il progetto di legge, che io vi presento è basa¬ to sui veri principi: egualmente lontano da uno estremo rigore, e da una Illimitata libertà esso con¬ cilia tutti gli interessi, cjuelli cioè della società, ijuel- li delle fomiglie, quelli finalmente deli’amicizia, o della riconoscenza. Vi presenterò io, o legislatori, tutte le considera¬ zioni morali, civili e politiche che condussero alle disposizioni di questo progetto di legge? Già prima di me r oratore del governo, e chi fece il rapporto per parte del tribunato hanno mietuto questo fertile campo. Dopo di essi ridotto io a spigolare, e volen¬ do ciò nullameoo adempiere una mlssioue, di cui sento tutta Timportanza ho creduto prezzo dell’opera il non limitarmi ad una semplice analisi della legge, della quale ne fu già presentato lo spìrito. A mio credere egli è un mezzo sicuro di rischia¬ rare le ragioni che devono fissare la vostra opinione, G3. DUpùnihile in caso dì figli. Ma quale sarà la porzione disponibiU de’ beni? ( Articolo 9 i3 . ) Il progetto dapprima fissa la quo¬ ta parte de’ beni di Cui può disporre il padre. Sem¬ bra, che la legge potrebbe riportarsi ai genitori nella «disposizione delle loro facoltà. È ben 'spiacevole co- ( 400 ) 8.1 il pensara, che slavi d’ uopo, che la legge si frap¬ ponga tra'essi, e.l i loro figli, e '^^glia esse¬ re più saggia della natura. Ma allorché i costumi h.inno perduto la primiLi- ra loro piire7,?.a allorahè molti esempi hanno fatto ve¬ dere che i genitori non soao sempre scevri d’errori, e di ingiuste predile/àoni, allorché altri più numero¬ si hanno provato la mala condotta e 1’ingratitudi¬ ne de’ figli é convenuto che hi generale volontà, mettesse de’ limiti alle parzialità degli uni ed un freno ai traviamenti degli altri. Bisognò pure per alni motivi permettere ai genitori dì ricompensare gli amie, e di soddisfare ai bcnefiKj recevuti, ella sarebbe cosa bene avventuram s. questa volontà potesse eonc.harsi cogli interessi della societii, e col voto della natura. Li legge ha colpito questo segno; essa distingue la linea retta dalla collaterale. Nella prima essa lim*ita la libertà dell uomo. Nella seconda iiidera gliela lascia. (Articolo 9 i5 .) Se un genitore non ha, che un figlio può disporre della metà de* suoi beni. 3e ne ha due non può disporre die d un teizo. Se ne ha tre, od un numero maggiore, non può disporre che d’ un quarto. 64. Disponibile In caso d’ascendenti. (Articolo 915.) Se il defunto non lascia figli, ma soltanto ascendenti nelle due linee paterna, e matei na, non potrà disporre, che della metà de suoi^ beni, di tre quarti disporrà se uon lascia ascendenti, che in una sola linea. (4oi) 65. Facoltà indefinita di disporré a pregiudizi» de’ collaterali (Articolo 916.) L’ìndefinit* libertà <31 disporre in linea collaterale, provò delle difficoltà. Quelli, che vi si opponevano consideravano i fratelli come eredi naturali d’una porzione delle facoltà de’loro fratelli. Senza dubbio i legami, che uniscono due esseri nati dal padre medesimo, allevati ed educati assieme, chiamati a dividere le facoltà provenienti dalla stessa origine, devono produrre delle dolci, e durevoli affe¬ zioni ma tutto ciò non è un princìpio di un diritto irrevocabile. I fratelli erediteranno dai loro fratelli in \ forza della legge se non vi sono centrane disposizio¬ ni, e se vene siano egli è perchè affezioni più dolci, più potenti vinsero l’attaccamento che un fratello ave¬ va saputo inspirare all’ altro. Si pnonno per avventura trovare degli ingiusti fra¬ telli, 0 da violenti passioni traviati. Ma il legislatore può egli prevenir# tutti gli abusi? Il fratello ingiusto il fratello traviato non avrebbe sempre egli de’ modi onde eluder# la legge, che restringe la libertà sua? Sia il padre adunque obbligato a lasciar© una por¬ zione delle sue facoltà a suoi figliuoli è questo un dovere che la natura impose ante riorme ut» alla legge Siano il figlio ed il nipote obbligati a lasciare egualmente ai loro ascendenti porzione delle proprie facoltà, è questo pure un dovere che la natura, e la riconoscenza d’ accordo colla legge loro impose. Allorché questi primi rapporti più non esistono, 0 clic 1’ uomo soddisfece a ciò che gli incombeva, la (4oa) le»»? d«*v’ essa o^jhligarlo a lasciare ancora porzioiift de'sii'‘i he:it a que’ tratelli medesimi de’ quali avrebbe motivi df lagnarsi? Se esiste amicizia tra fratelli l’uno non sarà dall’ altro spOgiiaCrt. Se i beuetizj fanno nessuna impressione sul suo cuore, la legge non può interporre !a sua autorità; ma lo può, e lo dere allorquando trattali d’ un figlio ri¬ spetto a suo padre, o d’un padre rùpetto a suo figlio, giacché i buoni cuitumi e la natura sarebbero egual¬ mente oltraggiati ic il figlio potesse essere impunemen¬ te ingrato, e se il jiadre poteste negare a que’cui diede vita i mezzi che può procurare loro ontle vivano con de¬ coro nella cinse in cui tono nati. Infatti rimarcate, o cittadini legiilatori, che la l«gg* diede al padre il terribile diritto di punire il figlio ingra¬ to, il diritto SI consrjlante di premiare quello che è de¬ gno di sua afFezione. E perchè rifiuterebbe e ita al fra¬ tello il diritto di punire l’altro di cui ha de’moti¬ vi di essere malcontento, o quello di rimunerare quel fratello di cui non ha che a lodarsi; il diritto infine di benoficare un amico che il suo cuore può preferire ai collaterali i più prossimi, allorché ha motivo d’esserUB sdegnato? Può il suo cuore tradire la sua mano: questo è vero; ma per alcune isolate circostanze che affliggono lo spirito del legislatore deve egli sagrificare la genera^ lità de'fatti? Non è d’uopo forse convenire che i grandi errori, i traviamenti che corrompono i costumi sono rari, e che il corso generale della vita non offre che fatti di cui le famiglie non hanno nè ad arrossi¬ re, ne a lamentarsi? (4o?>) Lasciamo dlimquft alla natura quanto le le devi 'senza pericolo, c non mettiamo alla libertà dall’uomo clic ( limiti de’ quali ha di bisogno la sna debo¬ lezza. Soventi volte l’interesse sperza i legami del san¬ gue. Che siano adunque ristabiliti dall’ interesse me- drslino^ che il fratello incapace di amare il suo fra¬ tello senta nel suo traviato cuore che conviene alme¬ no che il suo odio non si faccia conoscere; de’ ri- guanll stabiliti dalle convenienze diverranno per lui un’ abitudinej e lo condurranno gradatamente, e per così dire senza cha se ne avveda verso dell’amicizia. Che quello che non sarà abbastanza felice per ap¬ prezzare un s'i dolce sentimento, per sentire che de¬ ve fargli de’ sacrifizi, che sarà incapace di alcuna virtù, provi almeno in se stesso che deve cedere alla necessità, cioè al suo proprio interesse. Ciò è abbastanza: poiché cosa mai pretenderebbe di più la società? Delle virtù sempre pure? È lina chimera il pretenderle; bastano delle virtù morali ispi¬ rate da rapporti, prescritte dal bisogno, ed il di cui risultato è sempre la concordia e l’unione de’mem¬ bri delle famiglie, virtù che sole formano la forza del¬ la società, e sole garantiscono i costumi dall’influen** Ka delle scandalose divisioni, 66 . Vantaggi fatti ad uno dei figli* (Articolo qrq.) Ma la legge deve essa permettete ai genitori di dare ad uno solo de’ loro figli la por¬ zione disponibile? Non si stabilirebbe un’ineguaglian¬ za ripugnante ai nostri principi? (40 4) eguaglianza che il credette potere stabilire è una chimera- AI giorno d’oggi ne lìamo ben convin¬ ti, e possiamo di buona fede convenire die è impoisi- bile realizzarla* L’inegnaglianza delle fortune è inevitabile, ed es¬ sa è una indispensabiie conseguenza della natura deir uomo, e dello itabiiimento delle società* Essa esisterà sempre relativa mente alle facoltà fisiche, mo¬ rali, ed ioduitriali, e questa ineguaglianza trtasciuerà neceisariamente seco quella dclb* fortune* Infine, cit¬ tadini legislatori, lungi da voi questa fallace teoria che ha potato stravolgere gli spiriti per qualche i- stante. Fissate piuttosto i vostri sguradi sul bene che può produrre la legge che rende ai g(«nicori la facol¬ tà di ricompeniiire quello fra suoi figli che avrà sa¬ puto meritarselo # di lufiugare tutti di tale ricom¬ pensa Il dolce per colui che è abbastanza felice per sentirne il prezzo* L’esperienza che fu fatta sulla leggo 4 fermile anno 8 contro la quale varj si sono opposti con aiu¬ ta ostinazione, ma sempre senza gurcesso giustifica bastantemente il iiitema adottato dal progetto. Non si ripeta qui che 1’ interesse non deve essere offerto ai figli come Un motivo che li porti a renderai loro genitori le premure «d i riguardi di cui la natu¬ ra e la riconosc0riv*a lor fanno dovere* Egli è senza dubbio consolante il pensare che la na¬ tura, e la ricorioecenza debbano parlare con molta for¬ za il cuore d’iin figlio; ma T esperienza ci ha sgrazia¬ tamente provato che ciò non è cosi accertato; e se l’in¬ teresse può aggiungere un grado di forza a questi due sentimenti, perchè trascurarlo? Il legislatore non deve egti metlere in moto tutte le risorse del nuore umano per far rinaenere ogni sorta di virtù? E quando se ne ve¬ de r effetto, perche inquietarci sulla causa? Quando un capo d’ opera colpisce i vostri occhi, vi occupate forse a scoprirne i mezrJ grossolani, mediante i quali pervenne a questa perfezione? Lasciamo all’ nomo i difetti proprii della sua natura, la grand’arte del legislatore nel farli rivolgere al Irene generale della società. A CIÒ tende il progetto di legge permettendo ai geni¬ tori di dare la porzione disponiMle ad uno de’ suoi figli purcliè la disposizione .sia stata fatta espressamente a titolodi prelegatDod antiparte;e per vie meglio consacrar* questa benefica disposizione esso dice. ,, La dichiai-a- ,, zione che la donazione, od il legato è a titolo di „ antiporte o di prelegato potrà farsi tanto coll’atto „ stesso che conterrà la disposizione, quanto con un „ atto posteriore fatto nella forma delle disposizioni ,, fra vivi, 0 testamentarie, S’j, Chi potrà doiTicindaTs la riduzione? II progetto si occupa in seguito della riduzione delle donazioni, e dei legati. Le dTisposizioni che ec¬ ceder,in no i Uiniti della legge saranno riducibili; ma questa lidiiziorie non potrà essere chiesta che da quel¬ li, a profitto de’ quali la legge fa la riserva, eredi lo¬ ro, cessionarii o creditori. Li donatari, e legatarj q i cre¬ ditori de! defunto non potranno dimandarla. Si agitò moltissimo la questione onde sapere se almeno i creditori del defunto potessero promovere le loro azioni sui beni raccolti mediante questa ridu¬ zione. (4o6) Per r alTermatlva ii dicera c!i« i figli non po^ tranne dtmamlare 1« riduzione che a titolo d’eredi; e rive come tali $1 troverebbero obbligati s pagare i debiti posteriori alla donazione; che d’altronde egli era gìnito che un figlio nulla prendesse nell ere i,a di 6110 padre prima di aver pagati i suoi debiti. Primieramente non è in crualità di eredi che i figli domandano la diminiiv.ione; eiù e tanto reio ebe la porzinne donata, la (t'^ale nedera alla nsei- ya legale, era separata dalla eredità. J fitli r aeqiiijtano contro il donatario; a pre.idono Ili libera come la era nelle ”1^* ^,11. n.,ni .le’‘’l" ,v<,v, p,.t,rior^,n., ..U« -len.rione ^ L. 1,™ pnl' "" " m agVi interessi dei tersi. Adunque i quanto non nuore ag ^ aomandarrv la ri- creditori ebe non hanno diiitto m dus^lonc non possono querelar., che essa tonu taggio di quelli ai quali la legge permetta di eh ^ derla; poiché non sarebbero meglio trattati ne ^ ■in cui tale rldu.ion. non fosse ebbero giammai il diritto ^ nati il pagamento dei crediti iiosterion a a zinne dacché detti beni non ne furono giammai a o - ti. In tale guisa non perdendo vcrun diritto per ^ fetto della riduzione essi non debborio protnovern cune sui beni per tal mezzo riacquistati. Si è considerato cho un figlio no« ‘ d.re facoltà oh, * 1 '*““'™''’ j“,ijf’aél modetlmo. di.poo.ato da) pagamento - Egli è ciò ragionevole quando si • o,„ali i credkoti dovettero calcolare contrattando col padre; ma lo lerupolo prodotto da un gentimento H-. beralissimo non è foildato allorché trattasi di beni che i creditori non hanno g'ammai potuto considera¬ re come un pegno, poiché essi non formavano più la proprietà del loro debitore. 68 . Ordine dì riduzione. { Articolo naS. ) FI modo di procedere alla riduzio---, ne è confirmc ai principj della pili sana dottrina. Le don azioni non saranno ridotte, se non se esau¬ riti li beni tutti compresi nelle disposizioni testamen¬ tarie. Se esauriti questi beni la riduzione non è comple¬ ta il l-gittimario si rivolfrerà verso T ultima donazio- nej e cosi snccensivame-ite rimontando sino alla prima, Allnrnhè il valore dello donazioni fra vivi egua¬ glierà lo quota parie dispctiib'lej tutte le disposizioni testamentarie saranno radiche. Ma nel caso deHe disposizioni testamentarie, se il testatore avrà dichiarato egRorp sua precìsa intenzione «he quel tal legato, sia di preferenza prestato agli al¬ tri, nuesta preferenza avrà luogo, ed il legato non sa¬ rà ridotto se non in quanto che il valore degli altri non riempisse la riserva le,fa]e. In tale guisa trovasi conservata quella massima del diritto romano dicat Uitator., et erif lese: in tal guisa pure è conservata una massima egualmente saera, che vuole che il testamento rfon prevalga su una dona¬ zione, poicliè un atto sìnallagmatico, non pué esser© distrutto dalla volontà d’un solo de’ contraenti. Fine degli estratti. ! ' B. roS EB 81 T?i m m J»TJTUTO di if4i,osoFJ^ DEL Dmsrro e di 'iDjaST.TO COiAPARATO j-m4 \ = ' P A. Il- V . 4 » - i- V 1 - ■ . ' *' n - J . jUgpvTJ; - - . - £ 1 .. 4 * ■ " #*• ir ■ t •'- p. v- ~ W , 1^ 41^ ► U.^ J^^'iBilfeiJ # • ^' - %*■ ' *^I^;'I ’ii '•^T'i'- -, y Vi* .4 Vì:^.:.. r4. «r-, ; ‘- -. ' » *«?* * "' **■- * ^""T ^ * ■■ " •■ VI-»:- ,tfa*f !t3l> •«i»*','-'*’' è; Jh^rs.»»4 I! m >4 Ì«*» «Lr/'-^Wr '• ■ ^fawg.jg 4 £,aw«>:. 4 tf*»^'^ -■ * .^i^C ^ ^ t |■IÉ■É^I ■i"WTf Ttfl #!"• :«4^ ir^'^?t^r»2P*-''*^'''*^' . E^ - *■ ■ ■ •C» ^ 44 t 9 W. . 4 ..^ ^ ;- fTTi — y •«SiW f 9Ì29ff*- _,^ X • r*j a wP '.s^^.: '* 8?^-=-, ^ xa ^ *4 -; ,>.- 4 :.iì»a*?Jte* -« 5 ';-r;^ ^ %f> ■ 4 *. 3 I %t: TAVOLA delle materie conrENuT* NEL TRATTATO I A AZIONE di riduzione delle dijpoeìzioni a titolo gratuito, e nel tempo stasso di sua natura personale b T euley pag. so.— quando si converte in azione pura*- mente personiile, pag. so. ADOTTIVO ( Il fiiflio ) ha egualmente la riserva del figlio legittimo, p. 34 "forma numero per determi¬ nare la riserva suddetta coi legittimi, ivi, — esercita altresì la riserva sui beni del padre suo naturale, wi. ASCENDENTI ( rtserva degl) ) quindo essi sono soli, pag. 35 . — quando essi concorrono con de’ colla¬ terali, pag. 36 . C COLL.ATERALI. Non hanno diritto a riserva, p. iq, COLLATERALI prossimi, p. 87. — Lontani p. 37. COLLAZIONE ( ha } delle cose donate deveii faro dall’erede p. i 36 —trai legatarj non v’ha Collazione, pag. i 38 . — ella deve farsi dall’erede che non ha di¬ ritto ioi. — ella sì eseguisce in tre modi, p. 14X. — per la Collaziono dei legati; non v’ ha ragion* di rilaacìar* il (4 1 o) la cosa log-ita all^ercle legaUtrio per obbligarlo iu seguito a conferirla, p. 14^.-- cuo 'li ft-'r-o/,ion- t.i cui reo- (lesi necessaria tale operazloncj wi* COLLAZIONE ( La) clelIa cosa denota de/c farai dall erede l)enefìr4anOj p* 14^. — dalPerede donataria qtian.ranche non fosse sUto erede presuntivo all epo¬ ca dalla donazione, p 14^* COLLAZIONE / La dichiarazione del disponente che dispensa dalla } deldm essere eéf^resaa, 167* — bi¬ sogna proscrivere le congetture risultanti dalla natn ra del vantaggio^ hi ^— basta I Intenzione manifesta¬ ta coi termini della disp>skione, comunque 0 dispo¬ nente non iiasi servito dei termini designati dalla legge, p. 169. CONIUGI f disponibile fra h } in caso ‘^he abbia¬ no figli, p. 5r.-in caso di figli di primo letto, p- 52 *—in mancanza di figli, p. 49 * CONCORRENZA di vantaggi fatti a dei figli le¬ gittimar] senza dispensa di collazione c vantaggi fatti ad estranee persone, p. 102. CONTRATTO DI MATRIVIONIO (donazione del disponibile fatta m^^dianle} suoi effetti, p. 199. CONTRIBUTO ( il) al pagamento dei legati par¬ ticolari ha egli luogo fra il legatario del disponibile, a r erede ri^Iamante la riserva? p* 193. CREDITORI (lì ) del ilefunto* Hanno essi diritto sui beni da quolU disposti fra vivi ? p- t2* — Eisi non possono costringere H erede baneficiario a niottei’li ;i parte del beneficio di quella riduzione per la quale questi ha diritto contro i! donatario fra vivi^ p* 17. - Diventano creditori personali delU erede che accetta puramente, e semplicemente, p. 18. (4i 0 D DENAPT fdoìiazìone rPttna somma in J da pagarsi dopo ia morte de! dointorej p. s^. DETENTORE degli immobili donati. Azione irten» tata contro Ini a titolo di rivendicazione per causa di riduzione, ji. !a 5 , — con ijuale ordine; p. laS.— que¬ st azione jioirà forse cSÉcre rasa libera mediante il registro del connalio d' ac(inisto? p. aa. Da quest* azione è liberato 1 aggiudicatario mediante sen»-pnza di aggvudirflzicre o suo rrgistio? p. sa — Ha ella luogo quando il donatario die ba alienato, ha beni siiflicienti con die lar fronte, ed indennizzare l'erede liti urente? p 1^6, DISPENSA (Telila colla/Jfine ueli atto Ì8teiso cbe costituisce ravvaiitrfgio p* —in un atto poste¬ riore p, 178,— Pispensa del vantaggio fatto fra vivi inscritta in un atto di ultirria volontà, p 178 0 vlceptrsa^ p lyg* — L’atto tra vivi die contiene di¬ spensa dalla collazione delife essere redatto nella for¬ ma dalla donazione fra vivi, p* J79- PI?rOKlBJlE (poTZìoìte ) jua de finizione p. i. DISPONIBILE { opvrazwTte proposta per istabìlire se le liberalità eccedono i! } p. 64-- Esame 111 tale oggetto dell articolo de! codice Napoleone p* 65 . DISPONIBILE f donazione di fui io il J p, rgii, ^ Dillcronza fra la donazione di fui lo il disponibile ^ e Ja donazione lina tal data espressamenté no^ minata cho al momento della donazione costituisce il disponibile, ioi. (4ia) DIf?PONIBTr.E (telato del) p. 193.— Allora quan¬ do VI 8 no donazioni tra vivi non ha elTetto che su ciò che rimar e, p. iqS. — come si procede alla rida- ZÌun«* in qirf‘irn rast>, p. 196. DISPONIBILE ( dunuzìone per atto trck vm delJ p. 197. DJSlTNrBILÉ A'/y $i rpgoU coIIp prerecletiti leggi rappoito alle *Uf rp}4siani aperte nolT uitervaUo della legge che regi pia la iUcceSdioni a i| uella rlie regola lo donazioni^ p, 202* DISPONIBILE (potranno imputarsi sul J stabilito di»l Codice le donti/.iotii auteritiri? pag DONATARIO d* immobili ( azione di riduzione si esercita contro lì aortiti causa del J pag* 22, DONAZIONI jra vhi ( carait^re distinto delle } B delle dofiaziorn in raiisn di oiorte, pag, 197- DONAZIONI in causa dì morfe inserite in un con^ tratto di mai rimoni o ( riduzione delle } pag. irò, donazioni fra vivi / e i/e//e y per ordirle di data rit^aleiidri dalf** ulti-ne alle prima, pag* ii 5 .— ^iiìd se ruUimo dunataria avrà coiiiunto il danaro do- tliitO ? pag. 122- I-ONAZIONI ( Le y fra conjugi dovranno elleno trattandoci di rida/don e essere considerate come dona- stioni fra vivi, ovvero come disposizioni di ultima vo- loutà ? pag, donazione ( La J a causa di morte del drspo- Bibile per atto tra vivi Uu luogo in un contratto di ma¬ trimonio prg, 199.-^ e non lo può avere fuori di tale contratto, ioi. ( 4 i 5 ) £ EPOCA {m guaìe) la porzione disponibile e la ri-, larva devono essere regolate giusta quanto dispone il nuovo codice, p. aoa. epoca in CUI le leggi diventano obbligatoriej pag. arg. ^ ^ ^ avvantaggiato senza dispensa dalla co azione che accumula le due qualità è tenuto a con e ri re, p ^ tenuto d’ imputare su la sua ri- ■(■l'va li vantaggi ricevuti dal defunto, p. 147. Qui^ dell’erede favorito con dispensa dalla collazione, p. 172. Questi è obbligato di contribuire alla propria •ua riserva ritenuto T ordine di sua data, p. 173. EREDE fiivorito senza dispensa dalla colbi». 2Ìone che rinuncia ad una qualità per attenersi all’ altra, se rinuncia «I vantaggio, p. 161. — Se rinunci all’eredità, io/. - Inlluenzn della sua scelta ini paga- mento dei debiti, p. 162.--Può «gli ritenere sul .uo vantaggio U quota di sua riserva? p. , 65 . EREDE fL'J tkvorito è dispensato dalla collazione verso li suoi coeredi in soli tre casi, p. 166 erede beneficiato fL ) può riclamare la ri¬ duzione contro li domitaij fra vivi, p. ,4. — Del pa¬ ri allorché rilascia i beni deli’eredità benelìciata p. 18. * F FIGLI (la porzione ditponilile è regolata dal ni*. mero dei ) coisteuti ail’epoca della morte, p, 25. — ( 4 i 4 ) I disrenrlf'ntì d’un figlio premorto fanno per una toìba, ivi — Quid dei figli nati da un figlio unico, p. àfi. - Dorraasi egli aver riguardo al numero do’figli ctiia- mati, od a quello degli accettanti, p. aq. — Si do¬ vranno contare i nipoti d uii figlio morto aivilineiito. pi 4 • FONDO PERDUTO (Vaììenazinm a) fatta a proF- fitto del «ucceisibile fin luogo u tre specie di con¬ tratti, p, i8a.- Quid noi caso che gli altri eredi le¬ gittimi vi abbiano acconsentito, p- '8o. Quid caso in cui alcun! eredi legittimi abbiano dato il Io ro assenso, ed altri no? p. id6. FONDO PERDUTO (L'alienazione aj non forma un vantaggio per gli estranei, ma lesta convenzione onerosa; p- i»?. ~ «e fra gl! awantagg.at. trte ransi degli estranei, • dei legitiirnarj, p- iB?' I nXEGlTTIMO fil figlioj ha egli diritto alla ri¬ serva? p. 54 c seg.— non può essere beneficato al di più della sua parte, p. bo. — L' estraneo potrà egli eccepirgli tale incapacità? p, 60, ILLEGITTIMI (riduzione quando H defunto ha lasciati degli) senza parenti eredi legittimi, p. 94 - "" Se il defunto ha lasciati dei collaterali lontani, ivi — dei fratelli, e delle sorelle, p- 9^. — 'i" ascenileiite in qualunque linea, 96. — uno 0 più figli legittimi p. 97. e seg, IMMOBILI (gli) donati tra vivi sono compresi nella sostanza totale avuto riguardo al valere loie (4i5) fiJl della morte-i p, 68^— Ferede ridiiretife iroB qupsfa operazjoìie nè perde^ nè guadagna, p. 69. IMMOBILI (gli) donati fra viri «oro compresi nella massa della sostanza totale avuto riguardo al loro statù all* epm^a della donnzioHe p- 68. — come-- guenza di queito principio rapporto ai deterioramenti p. 70 p rapporto alle milioria, p. vr, IMMOBILI (disposizioni particolari dell artìcolé 866 del codice snìlu coììazioue ri-'giiardanti r erede donatario con dispensa dalla collazione, p* 17^. Difficoltà che possono nascere da questo arti- eolo in confronto^ dell* altro 9^4 del codice suddetto, p. 176. IMPUTAZIONE dei vantaggi ricevuti sulla parte ereditaria., p, 146 — snlla riservi-a, p* 147. e r54* INCOMPATIBILITÀ’ delle qualità di erede, e di beneficiato, onde poterla opporre bisogna essere erede presuntivo, p. i 36 . — ed accettare F eredità, hi, IPOTECHE f Tj^) costituite del donatario siiìF im^ mobile donato fra vivi cessano in foraa della riduzio*- ne. p, ar* L LEO ATAB J un-ioersf^U^ e parficoìari ( cortcorso al¬ la Tfseroa fra i) p. to6. — raso di eccezione, p. T07- Il legatario particolare spogliato d* una parte del suo legato hn egli diritto di rivolgersi verso il legatario universale? p. 108. LEGATABIO universale /Uerede non è di^ spensato dalla collazione del suo legato, s« non quan¬ do gli è fatto a titolo di antiparte^ p. 168. (4i6) LEGATI ( ì} lono senza elTctto allorafTuando le donazioni fra vivi adsorbiscono il disponilnle, p. io5. LEGATI (sorte det.} quando non vi sia doniutone veruna, e quando le donazioni fra vivi non assorbi- icono. la porzione d'spombile, p- LEGGE { diOerenza tra la J esecutoria c la ohhh- gatoriat p fliq. LEGGI f La } si Tìtf'.xxgono pulblìcate dal momento iteséo che sono promulgate, pag. flao. legge ( Ln } non è obbligatoria nel dipartimento ove se ne fa la promulgaz'one se non se all mani, pag. aaa. - Quando lo sia negli altri diparti¬ menti, pag. aa3. - in qua’ dipartimenti ohe non »ono alla distanza d’ un numero preciso di decine di miriametri dal luogo ove si fa la promulgazione, p. ^24. LIBERALITÀ’ di tro specie, pag- 63 . LINEA ( L'erede de' beni d’una / può «gli essere beni-ficato con quelli d’ un altra? pag- 256 . ^ ^ LINEA (La/ beneficata nella petsona d’uno e suoi iiidiridui deve ella la collazione di questo bene ficio alle altre linee ? p* 162. M MASSA ossia sostanza totale, sua definizione; p. a. quali siano li beni che la compongono, p. 63 . — Qua¬ li sono qiie’ benefìcj che non abbisogna siano com presi specifiratamente, p. 64* MINORE (il) di 16. ai ai. anni come, e quanto possa disporre a titolo gratuito, p- Al- testamento senza essere emancipato? p- 49* possa disporre per contratto di matrinionicii p- Sa. ( 41 ?) MOBILI ( rìàxLzionn delle donazioni fra vioi sulle cose) j). — stima delle cose fungibili, p. yS.-delle cose tjuasi fungibili, p. 75. _ delle non fungibili, p. 8 a. 0 ORDINE inverso della riduzione, p. i 3 o. P PADRE adottante (il) ba egli diritto alla riser¬ va nella siiccetaloue del *iJo figlio adottivo? p. 44. PADRE, e madre (riserv/i delli) quando concorro¬ no con dei rollarerali prossimi, p. 37. _ È ella in al¬ lora parte intiera 0 metà della parte? p. 38 . PADRE, e madre ( il suj}i*rsfite delli) cKe concor¬ re con un coltaterale lontano dell’altra linea, ha e- glì 1’ nsnl'rntto del terzo dei beni dell’ altra linea, p. 40.—La sua riserva s’estende su questo terzo? p.41. Quando riclama un supplemento di riserva deve egli prenderlo sul vantaggio medesimo, 0 sulla parte del eollaterale. p. 43 . Q QUASI FUNGIBILI (TÌdazioni delle donazioni fra vivi delle cose) p, 74. ( 4 i«) R REGISTRO Vfitìi Detentore. RENDITE (LeJ sono mobili non Rmgibibj p. 8 a mila nota. . .. . RENDITE VITALIZIE fdhposiz,oai gratuite suile/ vedi usufrnHo. K\\W7M)'SZ (per riclamare la) bisogn* e.ie erede legittimo, p. 9- _ , RIDI'ZIO.NE (Lu) ptiJ) essere ridesta ano i« • Il c • ► h I l _ non può essere clnesta nè erede beoefi.M.to, p. .4 P dai legatari, nè d.u donatarj, p. i 4 - re medesimo, p. 19- , RinrZlONT. (h ,tr„Mochc rìfa cotta) d,ll= do- nazioni degli iminobili si la in natura, p RIDUZIONE {ordine della) dtdle disposizioni tulte, p. 104. - P^r “ per atto tra vivi, p. ,i4.-‘'ontrn il donatario, p. ai 5 .-contro li terzi detentori dell’ immobile donato, p- laS. RISERVA in generale, busi definÌ7Ì^ne, p- is RISERVA tiel codire, sua dcfini'/iuue, p. 3.— suoi rapporti, c difTerenze colle precedenti rls€r%e, p 5. — Le disposi/sìoni rhe la rig^iiardano sono ^ sposizioni relative aJ solo interesse dell eiede, p* Ella non è già una quota parziale de* beni, ma ben $1 lina #|Unta nella universalità di essi, p* Jo 4 * RISERVA i/i domanilar€ U) « smissibile, p. 19. (4*9) s 5UGCES5TETLI f vantaggi fatti ai} .disposiziono U^gìi BtatiUtj delle leggi ry. Nevoso, e 4 Germilft, e de! nuovo codice sn questo rapporto, p. iSÒ ,— Sono «Oggetti alU ctìllazioiie, p, i3f>- SUCCESSIBILE, ossia legittimario beneficiato senza dispensa dalla collazione, p. t 36. colla dispensa, p. t66* SI’CGESSTBTLE fvaìf faggi fatti al fìgìlo del J p, lyOi^a! proprio pa*be, in — Quid allorché uno de* C 01 lj’Tf;Ì è («rprlf; rii»? Ivi, SUCCESSIONE, Qriiinclo in niincauM di fitrli tìlla è soltanto diretta, p. 35 . — Soltanto Gollaterale, p. 36 . —quando è nel tempo stesso diretta, e collatera¬ le, p- 36 . Z'j.— Quul della riserva in questi ,c.asi, jpj, SUCCESSIONI aperte dopo U epoca in^ui la leg¬ ge sulle donazioni è divenuta obbligatoria (nelle ) co¬ me saranno regolate le liberalità posteriori? p, ao4 — come le anteriori fatte mediante atti di ultima volon¬ tà? p. ao4* — come le ’anteriori per "atti tra vivi? p. io 5 . ■ ‘ ' SUCCESSIONE aperte nell’ intervallo della legge del ut), Germlle che regola le successioni fino all* epoca della legge i 3 . Fiorile che regola le donazioni, td i testamenti, p. aoa. T TAVOLA indicatrice e regolatrice il gìorno in cui la promulgaziono di qualunque legge devesi ritener* £> (4*0) per conoicinta in ciaacuno de’ dipartimenti , p . t u USUFRUTTO disronìhiìe è quello il cui valore eguaglia la porzione del fondo ditì(>ouÌhiIe* p* 84* USUFRUTTO, e rendite vhaìr/,i>f /'dnyrojhionit gra- tuifa dell’) il di rai valore eccede quello della por zionc del disponit.ile, p- 84-Se il valore è inferiore alla proprietà del disponibile, i>otrà allora 1 erede al>- banrloruire il disj.qjiibile per esimersi dall’ iisufrutto, 0 dall’obbligo di pagare le pensioni vitalizie? p. 85 . \ r # 1 LeVASSBUR POBZIONE DISPONIBILE ( 178 ) plausibile di prelazione , lasceremo che ìl legislatore sciolga la difficoltà. Articolo III, BelV atto dalla j 66 * Lh tende disp ca ordinar coiistitnisc 167 , Il steriorme: che essa s vivi ^ o te Da tal posteriore lidamente ins^ donazione fra re relativa a sere valida i63. La nazione fr scritta in La die collazione posteriore od in for questo art un atto di vivi, insti sarà sogge a fiOi-e ( 179 ) In vano si opporrà, essere contro la natura delle cose, il volere modilìcare mi arto tra vivi col mezzo di Un testamento. La dichiarazione die una tale do¬ nazione tra vivi sia esente dalla coltazione, debb’ es~ to fra colorchecker sulla ella Dan na rxore vermi e in- m una llorchè iva esi- delle ione VIVI