ISTITUTO DI DIRITTO PRIVATO DELL UNIVERSITÀ DI PADOVA EX LIBRIS deir IsHfufo di Filosofia del D i r I n o e d i D i r i M o corri parafo di Padova in proprietà fiduciari a all* istituto di Diritto Privato Sala I ]>ORZIONE DISPONIBILE. PO RZI QNE DI SPON IBILE O SIA TRA T O 'r J ^ DELLA PORZIONE DE’BENI De’ quali giusta it Codice Civile si può disporre a titolo gratuito iu pregiudizio de’propi'j eredi , CON DNA DISSERTAZIONE Sull’ epoca iu cui le leggi cui ai nei ano a farsi obbligatorie^ riEL SIC. AVVOCATO JìL S S E U II; JS più gli estrani della discussione del Consiglio di Stato, della esposizione dei tuaim e discorsi degli Ora¬ tori del 'rribunato al Tribunato ed al Corpo legislativo, su tutto ciò che concerne la porzione disponibile. T RAV U ZIO N E DELL’ AVVOCATO MANGLVROTTI, Giudice della Corte civile e crimIì'sale in Milano, j) A L L A stamperia r k a r. e. V A SUA ECCELLENZA IL SIG. GIUSEPPE LUOSI, Gran Giudice, Ministro della Giustizia, DIGNITjIRIO dell' ORDlrfE REALE SELLA CORONA DI TERRÒ, grand' aquila della legion d' onore. Eccellenza, jP< cjietrato che ebbi essere cìesìdeiio di V, E, il vedere tradotto il trattato dei francese signor avvocato Levasseur sulla porzione disponibile , fu tosto mia cura T accìngermi alT opera. In leggendo V originale mi persuasi sempre più dell importanza di tale scrittof e deir utilità che può produrre una versione in lingua nostra , da che in (fucilo si vede magistralmente trat¬ tata e con beli ordine disposta una ma-^ teria, che dietro la nuova legislazione rt dehl) essere noia , e dehhe ìnteres-^ 'sare non solo uomini di legge , ma altresì ogni e cjualuncjuo ciliadino del Regno. Persuaso di tale verità , continuai con maggior coraggio e piacere il tra¬ vaglio , ed ora che è condotto al suo termine) mi faccio ardito a presentarlo alt Eccellenza Vostra. Se la traduzione d’un opera qua¬ lunque è per sè stessa una piccola co¬ sa^ sarà per me moliissinio il potermi lusingare d'avere anche con sì tenue lavoro giovato qualche poco alla mia patria^ ed adempiti i voti di V. E , a cui ho t onore di protestare i senti¬ menti della maggiore stima e del pià profondo rispetto. Milano., 20 novembre 1807. Disfate ed Ohh’ Servitore J G. Mangiarotti. INTRODUZIONE DEL TRADUTTORE. ./a.TENE, mercè F opera del più grande e del più savio de’suoi legislatori, Solone , e]>be una raccolta di buone leggi civili con¬ segnate alla religione de suoi magistrati per la più retta ainvuinislrazione della giustizia. Dopo la storia d’Atene si contemplò con venerazione dall’ occhio de’ politici quella de’bei tempi di Roma, la quale pur ebbe le sue leggi conosciute anche in oggi sotto nome di Plebisciti, Editti pretorj, ed opi¬ nioni de’ suoi più eccellenti giurcconsulù. vni Poscia subentrarono i Placiti dei Princìpi ridotti in corpo di leggi ne’ varj tempi ; indi il Codice Teodosiano, V Ermogeiiiaiio, ed altri, Tultimo de’quali sembra essere stato quello di Giustiniano. Alcuni pensatori dopo più secoli, ed In d-verse epoche si accorsero che le leggi dell’ antichità, in parte decadute in desue¬ tudine, e quasi dimenticate, in parte con¬ traddi centi fra loro, ed anche divenute ine¬ seguibili , non erano pili adattate nò ai tempi, nè ai popoli diversamente governati^ nè ai costumi ed alle abitudini cambiate per le diverse vicende e mutazioni di governi, e di religione. Quindi è che si gridò cor¬ rezione , miglioramento , rifoiTua. In Francia Carlo Magno, Carlo Luigi XI conobbero difatti la necessità di avere pel gran Popolo ima legge sola, e posero pensiere a si sublimo progetto. Dicesi che la Spagna pensasse pure a stender un piano di legislazione civile. Leopoldo in Toscana cominciò a dar« qualche mano ad una riforma in tale ramo, rna assunto ad altro trono restarono ine¬ seguiti i suoi progetti. Il di lui fratello Giuseppe secondo aveva fallo contemporaneamente altrettanto per rAustria, per FOngheria, e per la Lom¬ bardia austriaca ; ma la morte che troncò intempestiva i giorni d’un tanto principe, tolse a’suoi sudditi il vantaggio di vedere condotta a fine la concepita grand’ opera. Caterina seconda in Russia mostrò pu¬ re di occuparsene, e sembra avere gettati i semi e date disposizioni me dia n ti le quali i saioi successori potessero eseguire e per¬ fezionare il piano intrapreso. liliali Lo o por un motivo o jier un altro tutti gli stali continuarono a vivere ed es¬ sere regolali da un enonne e mostruoso ammasso di leggi e vecchio e nuove, di consuetudini disparate , di ordini, di editti e dichiarazioni, di costituzioni infinite, e diverse di provincia in provincia, di città in città , di villaggio in villaggio ; nè v’ era r X più una legge che fosse armonica col lutto e che potesse dirsi generale. Intanto non si vedevano ovunque che disordini e dispa¬ reri , e specialmente nell’ importantissima materia delle successioni ; quindi vergo¬ gnosa confusione di diritti ^ quindi dissen¬ sioni fra’ sudditi e nelle famiglie j quindi inutile, ma rovinosa moltlpllcità di hll ; quindi una pessima amministrazione di giu¬ stizia , per cui in molte provili eie le paj- ziaìità , le predilezioni, gli arhitrj tenevano luogo di ragione , di equità , di diritto. Sorse linahnente per noi l’ aurora del giorno felice, in cui il Grande del secolo decimonono che in sò lutti làunendo i ta¬ lenti del Capitano non solo e dell’Uomo di stato, ma altresì del più profondo giu¬ reconsulto, si slanciò sur un terreno aridis¬ simo e spinoso, ed appena ideata la grande opera di una riforma di legislazione civile, la eseguì vìncendo in un momento tutte qxielle difficoltà che o T ignoranza de’ tempi passati, o la nessuna volegata di fare il. bene, o la fredda indifferenza ed inerzia avevano falle Iravedere e credere ad infi¬ niti Governati imuretise ed insuperabili. Napolkoise il Grande adunque nel corso di podi e lune e con quella rapidità mede- si ni a con cui nel -cainpo di balLagUa va . vede , dispone e vince, immaginò, compilò e fece promulgare a suoi popoli un Codice civile , le di cui semplici leggi si associano bilicemente coi tempi, coi costumi, colie abitudini e cogl’ interessi nostri. Tra le sagge e veramenle lilosoOcbe dls- po.sizioni cJiG si hanno sancite in detto Codice , rimarcbevole si è quella della por¬ zione disponibile, sotto \\ \\io\o delle donar- %LonÌ Ira vwi o dei tcstamentL Nelle leggi romane, alla cui ionie in. qualche parte attinse la giurispriulenza del Codice Napoleone , quella clic ora viene denominata porzione dùponihile , chiama- vasi sotto altro nome portone legiltirna^ e sopra di questa anche dopo var] trattati che da prammatici forensi furono puldilicali, co¬ me to'a cento altri i in foglio del Forlivese xn » Mercuriale Merlino, ancora però non crasi riscliiarata ì origine della stessa romana le¬ gislazione , riguardo a questa congrua por- ^ ^lone legittima di erodila, come già sul finire del secolo xvti rifletteva il Bavaro Consigliere Manzio nelle sue ragionate isti¬ tuzioni imperiali lih. 3, tlt. 18. §, 3, n.‘’ 2. Fu pregio dell immortale presidente Mon¬ tesquieu nel suo capitolo unico li]). 27 dello spirilo delie leggi l’aver rintracciato nella storia del governo di lloinolo e di IS'nma e qslindi di Servio Tullio 1 pruicipj politi¬ ci da coi pervennero le leggi della romana giurisprudenza risguardante le successioni ed i testamenti. Romolo (egli dice) divise i terreni del suo piccolo stato a suoi cit¬ tadini; la legge della divisione delle Icj're richiese che i Leni di una famiglia non passassero in un altra che dalla prima non provenisse , e quindi ne avvenne che non vi furono se non se. due ordini di eredi dalla legge stabiliti j cioè 1 figli e disceii- denii, ed i prossimi collaterali per parte di maschj, perche appunto tutti formavano XITI una stessa famiglia, od un’altra la miglia che dalla prima era nata. Ij’ ordine di successione trovandosi in conseguenza della legge politica per tal mo¬ do stahillio, il privato cittadino non dove¬ va alterarlo con una particolare disposizio¬ ne che spogliasse la propria famìglia della contingente porzione pervenr\tagli ne’ heni stallili. Quindi negli antichi Romani non avvi idea di disposizione per uUiina volontà; e cpielle istesse alienazioni che si facevano per coìtratto , come contrarie al sistema politico e derogatorie in certo modo alia legge della generale divisione, ricliiedevano r approvazione del popolo stesso legislatore, come eruditamente fa osservare Einectio nelle sue romane anlichilà, secondo l’or¬ dino delle istituzioni. (.)rmai pertanto non si può dui) ita re che quinci ne sia originata la porzione legittima che ogni convenienza cd equità richiedeva doversi serbare alle proprie famiglie, quan¬ do pur si voleva alienare in morte parte XIV elei suo retaggio j giacche nessuno avrebbe osato di chiedere al popolo che 1 proprj beni passassero ad arricciiire degli estranei, e si lasciasse la propria famiglia ingiusta¬ mente desolata negli stenti e nella mendicità: ed ecco F origine tlelle leggi romane de tri ente et semùse e delle altre tutte ebe con forse troppa prodigalità emaiiai’ono po¬ scia su questa materia. La disposizione di queste antiche leggi » e quella del Codice INapoleone sono cer- iamento basale sugli stessi princìpi j ma avvi tra quella e rpìcsta la diversità rimarcabde ebe la disposizione del nuovo Codice è più equa e più consentanea alle origini so¬ pra indicate che supponendo in regola il divieto di trasmettere il pro]>rio retaggio agli estranei, accordano jier eccezione al padre di famìglia la facoltà di disporre dhina data porzione soltantoj quando che le pre¬ cedenti leggi che avevamo , sembravano supporre che il padre di famiglia avesse in regola la libera disposizione delle proprie sostanze , e solamente in via d’eccezione si aocorflasse agli ascendenti ed ai 'discen¬ denti l’azione di conseguire 1’illegalmente disposto. Questa diversità di azione portata dalla nuova legge non è già solamente di espres¬ sione , od in le>tera, e che dir si possa una sottile inutile osservazione ; ma all’ op¬ posto ella porta in dettaglio di esecuzione delle consideraJjili differenze, come il pro¬ fondo giureconsulto francese signor avvo¬ cato Levasseur nel presente suo trattato della ponzione dìsponihih fa all’ evidenza conoscere. Egli è perciò che V opera di questo eru¬ dito ed accurato legale diventa per la nuo¬ va legislazione di quell’ interesse e di quel- r utile che erano per l’addietro le questio¬ ni forensi sulla legittima del savojardo senatore Gaspare Antonio Tesauro , del riputato Ferdinando Devalenti che scrisse pure su tale materia sotto i pontificati di Clemente XI, e di Benedetto Xlli , non che più recentemente del celebre Paolo Po¬ liti, pubblico professore in Parma. y.Ti L’odiino nostro Gran Giudico, Ministro (Iella Giustizia, cui in mezzo alle immen¬ se sue cure nulla sfugge di quanto piuj influire al miglior benessere del foro ita¬ liano j che con mirabile indefessità lenta ogni sforzo per ispargere lumi al magistrali ed ai giurisperiti del Ilegno sulla vigente legge 5 questo primo Magistrato, conosciuta r importanza degli scritti del valente signor avvocato Gevasscur , non che 1’ utilità che ne devono produrre , desldcu’ò di vederli tradotti in lingua patria. J alo desiderio do¬ veva servir di leggo a qualchedano degli impiegati nel potere giudizuiiio, ed e ap¬ punto per questo che nelle ore di ozio mi accinsi a siflàdo piccolo travaglio, e mi de¬ cisi di darlo alla luce, animalo non solo dalla bontà del suìlodato Ministro , ma al¬ tresì dalla speranza che tale opera possa servire al giusto conoscimento di una tanto importante parte di nostra legislazione, an¬ che a coloro che ancora non gustano con facilità r idioma in cui scrisse il dotto sw gnor avvocato Levasseur, rT^.T=i--a-TgT P R E F A Z I O N E. EZ nostro commentario sulla Icg^e 4 germile anno 8.^ parlammo di quella porzione de^ heni^ di cui si può disporre a titolo gratuito, in forza della leggo stessa. Quale sarà aì fatta porzione sotto il regime del Codice Napoleone ? A vai Ecco r o^^etto del presente trattato. Il puìddico giudicherà , se ciò corrisponda al cico desiderio che si ebbe di pre¬ sentarli wi opera utile sur una nuova Legoe. Nel corso di quest opera s' incon¬ treranno diverse importai di questioni., e particolarmente quella , se i figli ille¬ gittimi abbiano il diritto J/risorva. Noi ojnniamo essere loro dovuta una riserva proporzionata che potranno riclamare contro i donatari fra l^^Nli giure¬ consulti afìpoggiano sì fatta opinione , altri sono di seniintenio contrario , e fra questi si distingue il signor Chahot ( de INllier^ membro del Tribunato) nel suo commento sul titolo delle successioni. Viene in seguito una dissertazione ■XIX particolare sull'epoca in cui le leg^i com- mìnciano a farsi obbligatorie. Si trovò necessario di unire tale dissertazione 3 air oggetto di determinare V epoca in cui la porzione disponibile 3 e la riser¬ va devono seguire le nonne prescritte dal Codice Napoleone, Per idtinio trovansl inseriti ^ e distri¬ buiti nmnericaniente 3 e mediami som¬ ma rj indicanti gli estratti relativi alla porzione disponibile , iS La discussione nel ConsMio di O Sfato; 12.^ Nesposizione de’molivi del signor Bigot Préameneu , 3 .*^ Un discorso letto nel Tribunato il giorno 9 jìorile anno undecinio dal signor Jaiiheri membro della sezione di legislazione; XX Un discorso pronuncialo nel corpo legislativo sotto il 1 3 dello stesso mese dal signor Favart, allorché presentò il voto del Trihunaio. « Questi estratti servono moltissimo a sciogliere le iifjìcoltà che si presentano; per lo che è cosa assai comoda il tro^ varli uniti a cfuesC opera. Sono essi preceduti da diciannove ar¬ ticoli del Codice Napoleone relativi alla porzione disponibile, coll' indicazione del¬ le pagine, e dei numeri, tanto del trattato che degli estratti. Negli estratti pari¬ mente trovatisi indicati gli articoli. T A V O I, A XXI DE’ CAPI T O L I DEL TRATTATO SULLA PORZIONE DISPONIBILE Prefazione .pag. Articolo -preliminare .] CAPITOLO PRIMO. Isciturci dello stcìtuto che vieta le donazioni eccedenti ima data quan¬ tità. Come siano regolante le lihe- ralità che eccedono la misura pre-. scritta .7 k XXTI CAPITOLO IL yl chi spetta il diritto di dimandare la riduzione . 9 CAPITOLO IH. ISìatura dell' azione di riduzione delle disposizioni fatte a titolo gratuito ^ e contro chi sia esercii) ile . . ■ 20 CAPI T O L O I V. Quali siano i beni disponibili per ti^ toìo gratuito ed in favore di chi . a.B C A P I T O I. O V. Quota disponibile a titolo gratuito . 2 5 Articolo I. Quota disponìbile da colui ché lascia dopo di se figli legittimi .... ivi xxm Articolo IT. Quota dìspojrìhile da colui che muore senza prole . I. Quota dìsponiidJe da chi;, non aveìido figli, lascia suoi eredi sol¬ tanto degli ascendenli o dei colla¬ terali . II. Quota^ disponibile da chi, non ai) elido figli ldii ci a per eredi ascen¬ denti e collaterali . Articolo ITT. Quota disponibile dal minore dai se¬ dici ai veni un anni . , * . ‘ . . . 4/ Articolo IY. Quota disponibile fra i conjugi . . 49 Articolo V. Porzione disponibile da colui che la¬ scia de figli illegittimi .5,^} 35 ivi 36 XX n C A P J T O I. O V 1 . Riduzione delie libera li/à eccessive . 62 A n TI COLO r. Regole generali sulla riduzione delle Iih era lità eccessive .ivi Aiìticolo jf. Riduzioni delle donazioni ^ra vivi . 68 , 1 . Riduzione delle donazioni Jra vivi de beni imin oh ili .ivi §. il. Riduzioite delle donazioni fra vivi delle cose mobili . Abticoi.o TIT, Riduzione delle disposizioni gratuite di usufrutto e di rendite vitalizie. 83 Abticolo IV. Riduzione nel caso che il defunto abbia lasciati figli illegittimi . . 94 CAPITOLO TIL Co 7 t quale ordine si dehha procedere nel ridurre le liberalità eccessive . 104 Articolo L ■ Con quale ordine si dehha procedere nel 7 'idurre le liberalità inscritte in un testamento .io5 Articolo II. Con quale ordine si debba procedere alla riduzione delle liberalità J'alte pOT' i^ì^Ch OrV})Z* * * ^ §. I. Come si procederà, contro la pei'-- sona de donatarj alla riduùone delle liberalità istituite con atto tra viid ... . 11 5 §. II. Come stabbia a procedere con¬ tro i terzi detentori degl immobili donati ^ 'fì'a vivi per la riduzione . i2Ìy É 5:xvi Articolo III. Ordine inverso di riduzione . . . i3o CAPITOLO vin. Degli avvcbìitaggi Jdtti ai legittiinarj i33 Articolo L Vantaggi Jiittì ai legittùnarj senza dispensa di collazione . 1 3G §. I. Quali persone possano opporre all’ erede Jdvorito senza dispensa Vincompatibilità delle due qualità, ivi §. II. Della collazione che ^fa h ere¬ de della cosa donata .i/ji ni. Della riunione delle due qua¬ lità ^ allorquando sono accumulate 7 ieir erede .. /JG IV. Della riunione delle qualità , allorché Terede favorito senza di¬ spensa di collazioite rinunzia ad una per attenersi all’ altra . . . i6i Articolo IL Del vantaggio fatto al legittimario con dispensa dalla collazione , . i6(Ì I XXTII Articolo jJT. Deir atto in cui può essere inserita la dispensa dalla collazione . . i-jS CAPITOLO IX. Delle aUenazioni .onerose a fondo perduto in favore del legittimario. 183 CAPITO I. O X. Effetti delle donazioni di tutto il disponilnle. .192 Articolo I. Effetto del legato di tutto il dispo¬ nibile .. , . . 198 Articolo IL Effetto della donazione fatta con atto fra vivi di tutto il disponibile 1 97 CAPITOLO XL ^ qual epoca la porzione disponibile iJXVTtl e la riserva devono essere regolate giusta la disposizione del Codice Napoleone .202 D I S S E R T A Z I O N E SulT epoca in cui le leggi cominciano ad esser obbligatorie . , . • ■ 219 Articoli del Codice concernenti la porzione disponibile . 23 r ESTRATTI Delle Sessioni del Consiglio dì Stato. Deli esposizione demotivi. . . • 241 Idei rapporto fatto al Tribunato in nome della sezione di legislazione. 380 Oel discorso deli Oratore del Tri¬ bunato al Corpo legislativo. . ■ 898 É TRATTATO DELLA PORZIONE DE’ BENI, Di cui si può disporre a titolo gratuito j in pregiudizio dei legittimi eredi, giusta il Codice N a DO le Gite. ARTICOLO PRELIMINARE, I. La !egg<^ 17 nevoso strettamente circoscritta la facolta di disporre de^ jn'oprj Leni a riiolo gratuito ; la legge 4 ger*nile la estese qoalclie poco : il Codice civile r ajnpliQ ancora di pili. Ciò posto, il soggetto del j>resente trattato si è di vedere quale sia la porzione deVLeni , di cui l’uomo può disporre a titolo gratuito. Chiamiamo pors:ìo7ie disponihìle quella quota de’ Leni, di cui 1 ’ uomo può a titolo gratuito disporre, a pregiudizio degli eredi legittimi, Cliiamiamo rz 5 erva , o sìa porzione indisponibilc quella quota di Leni, che la Legge vuole assolutamente devoluta all’erede , della quale non può essere spo*- gliato per le donazioni lasciate dal testatore. ( ) La porzione disponibne e Li riserva , sono due parti di 1111 tutto ^ ciò che non appartiene nlT ima delle due , fa parte delLaltra ^ motivo per cui, tratiaiido dei- runa^ forza è toccare ancfie la seconda* La porzione disponibile e la riserva ^ formando due parti dbin tutto ^ questo viene ad essere plenameH'* te disponibile 5 qualora la legge non istalnlisca una riserva; viceversa^ se la riserva comprende l’universalità de’ beni 5 non rimane piti porzione disponiliile* Non ha concorrenza fra la porzione disponibile e la ri¬ serva 5 se non se in quanto sono parti formanti un tutto* 2. Per conoscere Pai rimontar e della porzione dispo*- nibile e della riserva ^ è necessario conoscere pre ve li¬ ti vajnente rammontare di quel tutto , tlì cui esse no sono parti. Noi ciuarneremo questo tutto sostanza totale^ stante die è quel dato preciso su cui si dovrà dcterininare la tangente della porzione disponilnle e della riserva. La riserva devoluta per legge agli eredi legittimi non si ammette che ncUe disposizioni testamentarie. Può altresì aver luogo riguardo alle disposizioni fra vivi e testamentarie ^ a bccoiida che la legge vieta air uomo di dispiorre de’ suoi lieni al di là di una data porzione in pregiudizio dell’ erede legittimo^ oppure può aver luogo riguardo alle disposizioni te« atamentarie solamente^ o riguardo a delle liberalità lasciate tanto per testamento , che per atto tra vivi. Nel primo caso ( e tali ernno la Falcidia e le ri¬ serve statutarie la sostanza totale, non comprendendo die i beni posseduti dal defunto al tempo di sua morte, si confonde'coli’eredità. Nel secondo c,iso la sostanza totale comprende, e i beni lasciati dal defunto , e quelli dal medesimo donati mediante atto ira vivi. Avendo h\ogo la ri- serv'a sn questi beni , e di necessaria conseguenza di’ essi devono far parte della massa totale , sulla quale debb’ essere stabilita la quota di riserva. 3 . Il Codice lascia all’uomo la facoltà di fare dei Vantaggi, die in certe occasioni diminuiscono, ed in certe altre assorbiscono i beni lasciati ali" erede le¬ gittimo. Piacque al legislatore di considerare , 1. “ Che r uomo nulla deve a’suoi collaterali, in conseguenza di che gli permise di disporre a loro pregiudizio di tutte le facoltà sue. Riguardo a’ colla¬ terali la porzione dispoiiiliiie è il tutto , la riserva è zero , o per meglio dire, non v’ ha riserva per li col¬ laterali. 2, “ Che l’uomo deve lasciare ai suoi discendenti, ed in mancanza dì questi, agli ascendenti , almeno una porzione de’ suol beni ; hi conseguenza di die pose de’ confini particolari in favore dei discendenti , ed ascendenti alle liberalità che l’nomo potrebbe fare. Egli è perciò die la riserva del Codice può definirsi (quella porzione di beni , di cui /’ uomo non può dis¬ porre a titedo groÉuzfo in pregiudizio de* suoi discen- denti , e de’ suoi ascendenti chiamati alla sua sucoes- sione , ed accettanti, A. La riserva del Codice ha molta analozìa colla legittima, colla quarta Falcidia c Trehetlianica colle riserve statutarie , colla riserva della legge if nevoso, e con quella della legge //. germile , stante che questi diversi diritti consistono in porzione di beni dalla ( 4 ) iegge riservati al solo ercJe die non jiuò esserne spa- gliato Jaìla vulontà dell’ uomo. 5 . La riserva del Codice, la legittima, la riserva della legge 17 nevoso, e quella della legge 4 germile, sono tra loro conformi, dachè esse hanno od ebbero vigore in tutta la Francia. Queste rfuattro riserve diversificano da ila Falcidia, dalla Trebeìlianica , e dalle riserve statutarie , daddi queste uliirae erano usitate soltanto in alcune proviii- cie , cioè , la Falcidia e la Trebeìlianica ue’ paesi ove era in vigore il diritto comune, e le riserve sta¬ tutarie nei paesi regolati de’particola ri statuti. La riserva del Codice conviene colla legittima, colla Falcidia e colla Trebeìlianica, dacltè cpiestl diversi diritti consistono nel deteriniuare una quota precisa sull’universalità de’beni del defunto. Diversifica dalia IcQltti/fio, i- daclie essa ha luogo per II dUccndeiitl ed ascendenti e che nei paesi statutari 1 discendent avevano essi soli il diritto di legittima ^ a ® dachè ella non consiste nella stessa quan¬ tità. La legittima de‘ llgli era ordinariamente la metà dell’ asse, e nei paesi dove era in vigore il diritto comune , qualche volta io era di tin terzo s la ri¬ serva del Codice in favore de’figli è delia metà, di un terzo, odi tre quarti , secondo il loro nninei'o La le¬ gittima degli ascendenti, ammessa nei paesi dove era in vio’ore il diritto comune, era dei terzo: la riserva Iqì'O secondo U Cotlice g metà. Essa diversifica dalla Falcìdia , dacliè la zior^e delia Falcidia non aveva luogo ^ che sni legatis qnando che la riserva del Codke sì esteude altresì le donazioni fra vivi^ ( 5 ) Diversifica dalla Trebellianica ^ dacliè la riserva ha Inogo nelle successioni legittime^ e la TrebelUanica era tassativa alle success lo ni testamentarie essa era la ritenzione die T erede tesTamentario poteva fare su ir eredita dal testatore gravata d’ immediata restia tuzione- 6. La riserva del Codice diversifica dalle statuta¬ rie ; I,® dachè quella ha luogo indlstintaniente su qualunque specie di "beni , e lo statata riè non ricade¬ vano die su una spècie particolare dehnedèsinii ( come per esemjjio sui beni della famiglia ^ ed in un piccolo numero di statuti sui lienl cosi detti <11 surrogazione , cioè a dire su quei beni che acquistati dal testatore s’ intendevano surrogati ai hem della fainigìia , ed in ulti ino in inancanza di beni surroo^ati sui inobill), 3." DifT'erisce pavimente da eh è tju ella ha Inc^o sol¬ tanto in favore de iti (Scende liti ed ascendenti, e le riserve statutarie contemplavano anche j collaterali i jilùrinioti, 3.'“ La prima varia a seconda del minierò e della qualità degli eredi, e le riserve statutarie erano sem¬ pre le stesse qualunque fosse il nuuiero e la qualità degli eretU. 7. La riserva del Codice è unissona con quelle delle leggi 17 nevoso e 4 germlle ; i.“ perchè determinano una porzione d'ogni sorta di beni senza veruna distin¬ zione di beni di famiglia, o di surrogati , di mobili ed iniiiiobiii *, a.“ perchè si estendono su qualunque disposizione gratuita , sia testamentaria, che per atto tra vivi. La riserva del Godice diversifica poi da siffatte ri¬ serve! i.'* perchè quella non favorisce i collaterali* 2.® percKè riguardo ai figli non determina loro la stessa C 6 ) porzione* Tu forza della legge 17 nevoso la riservi era in qualunque caso di nove decimi per gli estranei e di una parte intiera per gli altri jigli : in forza cleila legge 4 germi le ella era per lo meno di tre ritiarti, ed in caso che il defunto lasciasse dopo di sè quattro figli Oil un nnmero maggiore, era più considerevole; ili forza dei Codice ella è della meiii , di due terzi ^ di tre quarti, secondo il numero dei figli ; mai ptrh in maggior quantità. La presente opera sarà divisa in undici capitoli nel modo seguente^ i,** si tratterà della natura dello sta¬ tuto che vieta qualunque liberalità che oltrepassi una certa porzione di beni^ 3** di coloro cui spetta il diritto di addimandare la riduzione ; 3 .® della iia- rura delP azione di riduzione c contro chi si può istituire -, 4.® quali siano i beni disponibili a titolo grarnito, ed in favore